Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 06/02/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8283/2023 R.G. promossa da:
in proprio e nella qualità di amministratore pro- Parte_1 tempore della app.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
CICCARIELLO GAETANO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in CP_2 atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/04/2023 il ricorrente in epigrafe, in proprio e nella qualità di amministratore pro tempore della soc.
[...]
proponeva opposizione avverso le ordinanze d'ingiunzione prot. CP_1
5104.7/02/2023.0017080 e la n. prot. 5104.22/02/2023.0025038, CP_2 CP_2 con cui l' , visti gli atti di accertamento prot. n. CP_2 CP_2
5104.04/09/2020.0161365 del 04/09/2020 e 5104.12/09/2018.0075486 del 12/09/2018, relativi alle annualità 2013 e 2015, assunti notificati il 24/09/2020 e il 02/10/2018, con cui sarebbe stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione della norma su citata, gli ha comunicato la determinazione della sanzione amministrativa ex art. 11 e 8- bis L 689/81 in € 10.000,00 per ogni atto. L'istante assumeva la mancata notifica degli atti di accertamento prodromici, l'avvenuta riscossione delle somme richieste da parte dell' , effettuato per conto della CP_2 CP_1 dal terzo pignorato UBI Banca s.p.a. in data 16.05.2019.
[...]
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare nulli e/o annullati gli avvisi di rettifica di
2. visto l'art. 11 L 689/81 ridurre, in ogni caso, l'importo delle sanzioni pecuniarie alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge. Con vittoria di spese e competenze del procedimento. Nel contempo, in via preliminare in rito, sussistendone i presupposti sia in relazione al fumus boni iuris che al periculum in mora CHIEDE volersi disporre la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati. La palese fondatezza della spiegata opposizione in uno con l'entità della somma ingiustamente reclamata rende opportuno, nelle more del giudizio, disporre la sospensione della efficacia esecutiva degli impugnati avvisi. Si chiede farsi ordine di esibizione di tutti gli atti della procedura esecutiva subita dalla in data 16.05.2019 con Controparte_1 indicazione specifica delle causali delle somme incassate”. Si costituiva tempestivamente l , il quale, con articolate CP_2 argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso, poiché infondato. In particolare, l' assumeva di aver provveduto all'annullamento della CP_3 sanzione relativa ad i crediti vantati per l'annualità 2015 e di aver rideterminato la sanzione relativa alle inadempienze relative all'annualità 2013. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo avendo parte ricorrente osservato il termine perentorio di trenta giorni per impugnare l'ordinanza ingiunzione. Dalla documentazione prodotta dall' risulta che l'avviso di accertamento n. CP_2 CP_2
5104.04/09/2020.0161365 del 04/09/2020 è stato ritualmente notificato giusta relata in atti (cfr relata di notifica e CAD). Nel merito il ricorso è fondato e come tale va accolto. Parte ricorrente ha dedotto come la società abbia regolarmente assolto all'obbligo contributivo riferito alle annualità 2013 e 2015, rilevando che il pagamento fu effettuato per conto della dal terzo Controparte_1 pignorato UBI Banca s.p.a. in data 16.05.2019. Sicché nessuna sanzione poteva essere emessa nei confronti suoi e del suo amministratore.
Tale circostanza è documentalmente provata dalle due comunicazioni inviate dalla UBI Banca s.p.a. in qualità di terzo pignorato. La prima di queste, avente data 16.05.2019, con la quale l'Istituto Bancario comunicava all'Agenzia delle Entrate e Riscossione di aver vincolato e tenuto a disposizione della procedura esecutiva da quest'ultima avviata la complessiva somma di euro 59.089,85, precisando che il suddetto importo era stato conseguentemente distratto dalla disponibilità del debitore esecutato. La Banca chiedeva quindi all'Agenzia resistente se il suddetto importo dovesse essere versato in suo favore o se lo stesso dovesse essere tenuto vincolato fino a diversa comunicazione. Vi è poi in atti una seconda comunicazione della UBI Banca s.p.a., la quale, preso atto del mancato riscontro da parte dell della precedente CP_4 missiva, sollecitava quest'ultima a comunicare all'Istituto se versare la complessiva somma esecutata, o se tenerla vincolata a disposizione dell'Agenzia. Orbene, a fronte delle comunicazioni sopra richiamate, l' non ha dato CP_2 prova contraria del pagamento dedotto dall'opponente, non producendo nessun atto relativo al pignoramento preso terzi subito dalla in data CP_1
16.05.2019 né contestando in merito alcunchè atteso che sul punto, decisivo, non ha proprio preso posizione. L'opposizione conclusivamente va accolta, dovendosi dichiarare, ai sensi della norma di legge citata l'estinzione della sanzione amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e dichiara l'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria riportata nell'avviso di rettifica accertamento prot. 5104.7/02/2023.0017080 CP_2
b) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_2 complessivi € 1800,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Ciccariello Gaetano. Si comunichi.
Così deciso in data 06/02/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori