Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4406 del R.G.A.C. dell'anno 2017, e vertente
TRA
(Cf. , (Cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (Cf. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(Cf. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio De Parte_4 C.F._4
Lorenzo;
ATTORI
E
(cf. ), (cf. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (cf. ) e C.F._6 Parte_7 C.F._7 Controparte_1
(Cf. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Gencarelli;
C.F._8
CONVENUTI
E
(P.I. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Luigi Lombardo;
RZ AM
(Cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca CP_3 CodiceFiscale_9
Palermo;
RZ AM
(Cf. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_8 C.F._10
Gabriele Garofalo;
RZ AM
(cf. , in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ilario Antonio CP_4 P.IVA_2
Sorace;
1
(Cf. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_5 P.IVA_3 dall'avv. Damiano Libonati;
RZ AM
(Cf. , in p.l.r.p.t., rappresentata Controparte_6 P.IVA_4
e difesa dall'avv. Roberto Chiodo.
TERZI AM
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO
Con ricorso ex art. 414 del 03/07/2013, gli attori si rivolgevano al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cosenza (RGL n.3353/2013) convenendo in giudizio Parte_5
, l.r.p.t. di nonchè ,
[...] Controparte_7 Parte_6
e nella qualità di soci solidalmente e illimitatamente Parte_7 Controparte_1
responsabili, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis conseguenti al decesso del proprio congiunto che, all'età Persona_1
di diciotto anni, perdeva la vita a causa di un infortunio sul lavoro avvenuto in data
14/07/2006 in Montalto Uffugo (Cs), presso il cantiere di Controparte_2
Premettevano a sostegno della domanda che (all'epoca dei fatti Persona_1
dipendente della società appaltatrice dei Controparte_7
lavori di costruzione di , allorquando era intento alla legatura dei ferri CP_2
costituenti la zattera per la successiva gettata del cemento necessario per la realizzazione di un muro di contenimento, veniva investito mortalmente da una frana;
che, per tale motivo, era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli Parte_5
e condannato con sentenza penale n. 925 del 14.07.2008 a mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 589, comma 1 e 2 c.p., a mesi cinque di arresto e ad €.1.500,00 di ammenda per i reati di cui all'art. 12, c. 2 e 4 del DPR n.154/56, agli artt.4, c.5, lett. F),
21 e 22 del D.lgs n. 626/94 e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede
(sentenza appellata e poi impugnata in Cassazione che annullava senza rinvio la pronuncia per avvenuta prescrizione dei reati contravvenzionali, invero confermandola
2 riguardo al reato di omicidio); chiedevano, pertanto, volersi accogliere la domanda e condannare i resistenti al risarcimento dei danni da liquidarsi iure proprio e iure hereditatis, da quantificarsi in una somma non inferiore a € 1.200.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno dell'evento sino al soddisfo.
In data 19.05.2014 si costituiva in giudizio , il quale, nell'impugnare e Parte_5 contestare la domanda, eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, l'incompetenza del
Giudice del Lavoro in favore del Giudice ordinario, in subordine, il mutamento di rito ex art. 427 c.p.c., in via subordinata gradata, la nullità del ricorso per carenza dei requisiti ex art. 414 e 415 c.p.c.; nel merito, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dei terzi ing. Ing. e Controparte_2 Parte_8 CP_3 dell' il rigetto della domanda, in subordine, la riduzione equa del quantum, in via CP_4 ulteriormente subordinata, la gradazione della colpa in ragione dell'apporto causale nella verificazione dell'evento da parte degli altri soggetti, conseguentemente, la riduzione dell'entità del risarcimento, in ogni caso, la condanna dell' a garantire la CP_4
fino a concorrenza di quanto dovuto in forza della coperta assicurativa CP_7
obbligatoria, ovvero, decurtare dal complessivo danno eventualmente dovuto in favore dei ricorrenti quella parte rientrante nella copertura CP_4
Disposta la rinnovazione della notifica agli ulteriori convenuti, si costituivano in giudizio, in data 17.10.2014, , , , Parte_6 Parte_7 Controparte_1
associandosi alle difese esposte dal . Parte_5
Con ordinanza del 23.12.2014, veniva autorizzata la chiamata in causa dell' CP_4 rigettando la richiesta di chiamata in causa della dell'ing. Controparte_2 [...]
CP_ e dell'ing. . Pt_8
Si costituiva in giudizio l' , in p.l.r.p.t., sede di Cosenza, chiedendo dichiararsi CP_4
inammissibile la sua chiamata in causa, non sussistendo alcun rapporto di garanzia tra l' e il terzo responsabile dell'infortunio, in via gradata, l'inammissibilità della CP_4 estensione della domanda attorea nei confronti dell' , in via subordinata, il rigetto CP_8
della domanda attorea perché infondata e perché estinta per intervenuta prescrizione ex art. 111 e 112 TU 1124/1965.
Il procedimento veniva definito con sentenza n.1172/2017 del 15/06/2017 con cui veniva disposto il rigetto della domanda di risarcimento del danno iure successionis e la
3 separazione della causa relativa alla domanda proposta dagli attori iure proprio, provvedendo con separata ordinanza, resa in pari data.
Riassegnata la causa alla sezione civile per la prosecuzione, iscritta al RGAC n.
4406/2017, si costituivano in giudizio i convenuti , , Parte_5 Controparte_1
e che, nell'impugnare e contestare anche in questa sede Parte_7 Parte_6
l'avversa domanda per i motivi già esposti, chiedevano la chiamata in causa dei terzi CP_
ing. e ing. . Controparte_2 Pt_8
A seguito di conforme autorizzazione alla chiamata in causa, avvenuta con ordinanza del 23.05.2018 dal precedente giudice istruttore, si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati e precisamente:
In data 03.04.2018, si costituiva anche in questo giudizio l' , in p.l.r.p.t., sede di CP_4
Cosenza, ribadendo tutte le superiori eccezioni e difese.
In data 13.11.2018, si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, CP_3
l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo per effetto della sentenza penale passata in giudicato, il difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, la sua estromissione dal giudizio, autorizzare la chiamata in causa del terzo Reale Mutua
Ass.ni, in p.l.r.p.t., al fine di essere manlevato dalla pretesa pecuniaria avanzata dal convenuto;
in via principale e nel merito, il rigetto della chiamata in causa e con essa ogni domanda, comprese quelle risarcitorie;
in via subordinata, la condanna della CP_6
a tenere indenne e manlevare il Vita di quanto dovuto in favore degli attori.
[...]
In data 15.11.2018, si costituiva la in p.l.r.p.t. Controparte_2 CP_9 contestando le avverse pretese, chiedendo, in rito, il differimento dell'udienza di comparizione al fine di consentire la chiamata in causa della Controparte_10
affinchè venisse garantita e manlevata in forza del contratto di assicurazione stipulato, nel merito, in via preliminare, la nullità della citazione notificata alla per CP_2 violazione dell'art. 164, c.4, c.p.c.; l'inammissibilità e improcedibilità della chiamata in causa del terzo avanzata da con la sua conseguente estromissione dal Parte_5
giudizio; la prescrizione del diritto risarcitorio ex art. 2947 c.c. o, in subordine, ex art. 2946 c.c.; sempre nel merito e in via subordinata, il rigetto di ogni domanda risarcitoria per corresponsabilità della nella causazione dell'evento dannoso;
in CP_2
estremo subordine, condannare la a manlevare la da ogni pretesa CP_5 CP_2
e a rimborsare quanto eventualmente dovuto in favore degli attori.
4 In data 15.11.2018, si costituiva in giudizio , il quale eccepiva la Parte_8
nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per inosservanza dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c., l'inammissibilità della chiamata di terzo, in via subordinata e nel merito,
l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa risarcitoria e, in ogni caso, il rigetto della domanda.
Il giudice, con ordinanza del 19/11/2018, autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dalle parti e e fissava nuova udienza in luogo di quella CP_2 CP_3
già fissata per la trattazione.
In data 13.03.2019 si costituiva l' , in p.l.r.p.t., sollevando eccezione Controparte_11
di nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164, c.4, e 163, c.3, nn.
3-4 c.p.c. e, per l'effetto, fissazione di un termine perentorio a parte attrice per il rinnovo dell'atto di citazione e di un termine per integrare di conseguenza le proprie difese, nonché,
l'inammissibilità della chiamata in causa della l'intervenuta Controparte_2 prescrizione dell'azione avanzata da parte attrice, l'operatività della garanzia con la convenuta nei limiti del massimale indicato in polizza, in via Controparte_12
principale, il rigetto della domanda attorea poiché inammissibile, improponibile ed infondata, in subordine, in ipotesi di condanna della per i fatti di cui Controparte_2
è causa, accertare che la manleva debba essere contenuta nei limiti indicati nel massimale.
All'udienza del 14.03.2019 la difesa di precisava la propria domanda e il CP_3
Giudice dichiarava la contumacia della Reale Mutua Ass.ni, rigettava le spiegate eccezioni di nullità della citazione e assegnava nuovo termine alla difesa del Pt_8
per il deposito di memoria di costituzione integrativa.
All'udienza del 19/09/2019, rilevata la nullità della citazione per la chiamata del terzo
Reale Mutua Ass.ni, atteso che recava una data di udienza in luogo di quella fissata con ordinanza del 19.11.2018, veniva disposta la rinnovazione della citazione nei confronti della terza chiamata.
In data 28.02.2020, si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., Controparte_13
chiedendo, in via preliminare, l'inoperatività della polizza, l'inammissibilità della domanda, la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, accertare e dichiarare la reale entità dei danni subiti dai ricorrenti quali conseguenze “immediate e dirette" dell'attività
5 espletata dal Vita, tenendo conto delle condizioni di polizza ed in particolare del massimale e della franchigia.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di chiamata di terzo avanzata dai convenuti nei confronti di e Controparte_2 CP_3 Parte_8
, in ragione della carenza di domanda nei confronti degli stessi.
[...]
Infatti, la richiesta di graduare la colpa dei responsabili in ragione dell'apporto causale nella verificazione dell'evento dei terzi chiamati non è diretta ai chiamati stessi, ma risulta avanzata, nei confronti di parte attrice, esclusivamente al fine di ottenere la riduzione dell'entità del risarcimento in ragione delle responsabilità dei terzi chiamati, come si evince dall'avverbio “conseguentemente” che avvince la domanda di graduazione a quella di riduzione dell'entità del risarcimento, tanto più che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (v. Sez. 3, Sentenza n. 21664 del 08/11/2005, Rv. 584984 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 15428 del 10/08/2004, Rv. 57594601) (Cassazione civile sez. III,
22/02/2023, (ud. 25/11/2022, dep. 22/02/2023), n. 5475), da tanto discende anche il rigetto della domanda di riduzione del quantum dovuto a titolo risarcitorio, atteso che l'eventuale graduazione non libererebbe comunque i convenuti dalla condanna per l'intero.
Oltretutto, l'assenza di qualsivoglia domanda nei confronti dei terzi è testimoniata dal comportamento processuale dei convenuti principali, che pur a fronte della specifica contestazione da parte dei terzi chiamati, non hanno mai allegato né dedotto in ordine all'istanza rivolta all'indirizzo dei chiamati, con l'ovvio corollario che, in ragione dell'inammissibilità della domanda di chiamata, non può ritenersi applicabile, al caso di
6 specie, il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, invocato dalla difesa dei convenuti principali.
Da ultimo, va rilevato che parte attrice, nelle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., ha chiesto, modificando le precedenti, anche la condanna dei terzi chiamati, tuttavia tardivamente, atteso che la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ordinanza, 26/11/2019, n. 30745).
Diversamente, nei confronti dell' risulta spiegata ammissibile domanda di chiamata CP_4
di terzo, considerato che nei suoi confronti , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
ed hanno espressamente chiesto di essere tenuti indenni in
[...] Controparte_1 ipotesi di condanna fino a concorrenza di quanto dovuto dall' agli eredi del CP_8
lavoratore, salva la fondatezza nel merito della richiesta.
Così delineato il thema decidendum, la domanda avanzata dagli attori è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Va infatti osservato che , , ed Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_1
, nel costituirsi (cfr. memoria depositata all'udienza del 5.4.2018), non hanno
[...] contestato le responsabilità loro ascritte dagli attori nell'atto introduttivo, limitandosi ad invocare la corresponsabilità di terzi, nonché dello stesso sfortunato lavoratore, per cui deve ritenersi la prova in ordine alla dedotta responsabilità nel decesso di Per_1
rendendo vieppiù irrilevante ogni approfondimento in ordine all'applicabilità
[...]
del disposto di cui all'art. 651 c.p.p., in forza del quale la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso", considerato che le sentenze in atti sono state emesse nei confronti di , mentre chiamati a Parte_5
rispondere dei danni sono i soci solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, tanto più che la legittimazione passiva, per come allegata, risulta riscontrata dalla visura camerale in atti della s.n.c., con quel che ne consegue in termini
7 di responsabilità, e tenuto conto che, quanto alla ricostruzione delle cause dell'infortunio mortale, secondo quanto accertato con apprezzamento fattuale aderente alle emergenze processuali di cui al processo penale, il decesso del è stato Per_1
provocato da una frana in occasione di lavori di sbancamento del muro di contenimento presso il cantiere della lo scavo è stato realizzato da un mezzo Controparte_2
fornito dalla di cui il era dipendente, e ciò sia avvenuto in base ad un CP_7 Per_1
subappalto ovvero cd. noleggio a caldo del mezzo o del suo operatore che, per come già detto nel corso del processo penale, non modifica gli obblighi di sicurezza ricadenti sul e sulla società nella qualità di datrice di lavoro. Parte_5
Dalla lettura delle sentenze emerse nei tre gradi di giudizio, risulta pacifica la modalità con cui è avvenuto l'incidente mortale: sul punto, all'esito di una autonoma valutazione della istruttoria penale, della documentazione e della esperita prova per testi di cui al presente giudizio, è ravvisabile una efficienza causale nella causazione dell'infortunio occorso al giovane , attribuibile alle condotte del datore di lavoro, che, come del Per_1
resto verificato in sede penale, ha denotato noncuranza per quanto concerne le condizioni di sicurezza in cui i dipendenti operavano, nonostante le penetranti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tanto da escludere anche l'invocata corresponsabilità del lavoratore.
Infatti, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 16/02/2023,
n. 4980) mentre nel caso di specie anzitutto non risulta la prova che Persona_1
abbia autonomamente deciso di intraprendere le lavorazioni di cui trattasi, considerato, altresì, che il dedotto mancato uso del caschetto protettivo non esonererebbe dalla responsabilità, alla luce dei principi sopra ricordati.
Ciò premesso, merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dagli attori per la morte del
8 congiunto (cfr. certificato di famiglia storico), e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare.
Tale danno può ritenersi provato in via presuntiva e in base all'id quod plerumque accidit, in ragione dello stretto vincolo di parentela che legava l'attrice alla vittima primaria (cfr., tra le altre, Cass. 5452/20, 25541/22), non emergendo dagli atti la ricorrenza di situazioni idonee a compromettere l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. 9231/13).
Ai fini della monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati, come richiesto, i criteri trasfusi nelle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, e, in particolare, in quelle pubblicate nel 2024, elaborate, in coerenza con i principi di diritto enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 10579/21, 20292/22), in base al sistema c.d. a punti.
Tenendosi, dunque, conto del legame di parentela con il (rispettivamente, figlio Per_1
e fratello degli attori), dell'età della vittima al momento del fatto (18 anni), dell'età dei congiunti superstiti al momento del fatto (rispettivamente, 12 anni la sorella
[...]
, 15 anni il fratello 42 anni il padre, e 41 anni Parte_4 Parte_3 Parte_1
la madre, , dell'attualità della convivenza con la vittima al momento Parte_2 dell'evento (dedotta nella memoria ex art. 183, c.6, n.1, c.p.c. e non contestata); che non
è stato contestato dal convenuto il dato secondo cui la vittima lasciava a sé superstiti i soli attori quali prossimi congiunti, che non si evince l'assenza di altri parenti conviventi dei danneggiati;
il danno da perdita del rapporto parentale può essere così quantificato: per muovendo dal valore del punto di 3.911,00, tenuto conto dell'età della Parte_1
vittima primaria al momento del decesso (18 anni, equivalente a 20 punti), dell'età di alla stessa data (42 anni, equivalente a 26 punti), dell'attualità della Parte_1 convivenza al momento dell'evento infausto (equivalente a 16 punti), dell'esistenza di numero tre familiari superstiti (due figli e la moglie equivalente a 9 punti), considerato il tenore delle deduzioni in ordine all'intensità del rapporto, tali da consentire l'attribuzione del punteggio di 15 previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 336.346,00 (€ 3.911,00 x 86 punti), all'attualità; per muovendo dal valore del punto di 3.911,00, tenuto conto dell'età Parte_2
9 della vittima primaria al momento del decesso (18 anni, equivalente a 20 punti), dell'età di alla stessa data (41 anni, equivalente a 26 punti), dell'attualità della Parte_2 convivenza al momento dell'evento infausto (equivalente a 16 punti), dell'esistenza di numero tre familiari superstiti (due figli e la moglie equivalente a 9 punti), considerato il tenore delle deduzioni in ordine all'intensità del rapporto, tali da consentire l'attribuzione del punteggio di 15 previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 336.346,00 (€ 3.911,00 x 86 punti); per Pt_3
muovendo dal valore del punto di 1.698,00, tenuto conto dell'età della vittima
[...]
primaria al momento del decesso (18 anni, equivalente a 20 punti), dell'età di Pt_3
alla stessa data (15 anni, equivalente a 20 punti), dell'attualità della convivenza
[...] al momento dell'evento infausto (equivalente a 20 punti), dell'esistenza di numero tre familiari superstiti (due genitori e la sorella equivalente a 9 punti), considerato il tenore delle deduzioni in ordine all'intensità del rapporto, tali da consentire l'attribuzione del punteggio di 15 previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 142.632,00 (€1.698,00 x 84 punti); per Parte_4
muovendo dal valore del punto di 1.698,00, tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (18 anni, equivalente a 20 punti), dell'età di Parte_4
alla stessa data (12 anni, equivalente a 20 punti), dell'attualità della convivenza al momento dell'evento infausto (equivalente a 20 punti), dell'esistenza di numero tre familiari superstiti (due genitori ed il fratello equivalente a 9 punti), considerato il tenore delle deduzioni in ordine all'intensità del rapporto, tali da consentire l'attribuzione del punteggio di 15 previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 142.632,00 (€1.698,00 x 84 punti).
Non può trovare accoglimento la domanda volta all'accertamento del danno biologico invocato dagli attori, atteso che, all'esito della c.t.u. all'uopo espletata, è emerso che
“Dalla documentazione sanitaria prodotta non risulta che i Ricorrenti abbiano necessitato di costante supporto psicoterapico o psichiatrico, né tanto meno di mirata terapia farmacologica. Una valutazione globale della vicenda consente di ritenere che il trauma rappresentato dal decesso del prossimo congiunto NON abbia causato un danno psichico inquadrabile come un'infermità mentale caratterizzata da una modificazione qualitativa e quantitativa delle componenti primarie psichiche. I fatti per cui è causa,
10 quindi, NON hanno causato dei postumi a carattere permanente, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento” (cfr. pag. 13 della relazione di perizia).
Il consulente ha infatti chiarito che, premessa la presenza di certificazione specialistica risalente al 2020, “ad eccezione della consulenza tecnica di parte, redatta per la valutazione del danno alla persona, in atti non è presente ulteriore documentazione sanitaria. Tale dato consente di mettere in evidenza un elemento di primaria importanza nel caso in discussione, ovvero il “silenzio documentale” di circa 14 anni dal decesso del de cuius, avvenuto nel 2006, e la produzione del carteggio suindicato (2020). A questo si deve pure aggiungere che successivamente al 2020 non sono stati effettuati ulteriori accertamenti.
Merita di essere valorizzato pure il fatto che i Ricorrenti nel corso delle operazioni peritali hanno negato di assumere attualmente terapia farmacologica. Inoltre, fatta eccezione per l'assunzione di farmaci non meglio specificati per intervalli di tempo piuttosto limitati, i periziandi hanno precisato di non aver fatto ricorso ad altre terapie farmacologiche. In buona sostanza, quindi, dalla documentazione sanitaria prodotta non risulta che i Ricorrenti abbiano necessitato di costante supporto psicoterapico o psichiatrico, né tanto meno di mirata terapia farmacologica” (cfr. pag. 9 della relazione di perizia), concludendo che “Relativamente all'insorgenza di malattie psichiche, però, gli accertamenti tecnici effettuati hanno consentito di escludere disturbi psichici di natura permanente per le seguenti ragioni.
• in un arco di tempo molto lungo (circa 17 anni) i soggetti non hanno necessitato di supporto psicoterapico;
• i periziandi non hanno mai assunto terapia farmacologica con continuità;
• le visite mediche cui i Ricorrenti si sono sottoposti, tutti nel 2020, testimoniamo eventualmente disturbi di natura transitoria” (cfr. pag. 10 della relazione di perizia).
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti, che non hanno mosso specifiche contestazioni in ordine agli accertamenti compiuti dal consulente.
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione autonoma del danno morale, atteso che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta
11 attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato -, del danno biologico e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (Corte di Cassazione, sentenza n. 25351 del 17/12/2015).
Quanto al danno patrimoniale, premesso che non è risultata la prova, peraltro neanche richiesta sullo specifico punto, in ordine al fatto che contribuisse ai Persona_1
bisogni della famiglia con il proprio lavoro, tanto più che il lasso di tempo in cui il ha prestato attività lavorativa è stato talmente breve da non consentire, anche Per_1 nell'ipotesi di contribuzione, un effettivo affidamento in ordine alla prosecuzione nel tempo, è possibile riscontrare che gli attori hanno sostenuto spese funerarie e di mantenimento del loculo cimiteriale per come dedotto (cfr. all.6 memoria n. 2 ex art. 183 c.6, n.2, c.p.c. di parte attrice, le spese elettriche per lampada votiva: € 153,10 per gli anni 2006-2019 + € 5,97 installazione lampada + € 575,40 per loculo cimiteriale: €
734,47), mentre non risultano documentate le spese del funerale, né è possibile inferire dagli scontrini depositati che si tratti effettivamente di indumenti comprati per lo sfortunato lavoratore.
In definitiva, dunque, , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_1
devono essere condannati al pagamento di euro 336.346,00 in favore di
[...]
, euro 336.346,00 in favore di , euro 142.632,00 in favore Parte_1 Parte_2
di euro 142.632,00 in favore di , oltre euro 734,47 Parte_3 Parte_4
a titolo di danno patrimoniale in favore dei medesimi.
Le somme indicate vengono liquidate all'attualità e su essa, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto
(agosto 2006) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712).
Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Da ultimo, quanto alla domanda spiegata dai convenuti nei confronti dell' CP_4
premesso che è ius receptum che, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in
12 una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale co-obbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 30601 del 27-11-2018, Rv. 651852 - 01; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10-06-2020, Rv. 658078 - 03) e che la domanda spiegata dagli attori nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., è tardiva, per come già illustrato, la stessa non può trovare accoglimento, atteso che in caso di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro, il danno non patrimoniale subito dall'erede per la perdita del rapporto parentale, non trova alcuna collocazione all'interno della rendita erogata dall' , trovando CP_4
perciò applicazione gli istituti codicistici in materia di responsabilità civile (Cass. civ.,
Sez. III, 12/10/2017, n. 23963), a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che non sussiste la prova in ordine all'erogazione di una rendita ai superstiti o ai presupposti per l'erogazione della stessa, pur a fronte dell'espressa contestazione sul punto da parte di CP_4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tra gli attori ed i convenuti principali, in ossequio ai criteri indicati dalla Corte di Cassazione
(Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367), mentre devono compensarsi tra i convenuti principali ed i terzi chiamati Parte_5
, , e , così come nei confronti dei
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_1
chiamati in garanzia dai terzi chiamati, nei cui confronti ogni questione è assorbita, attesa l'intervenuta autorizzazione giudiziale alla chiamata in causa, condanna
, , e alla refusione delle Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_1
spese nei confronti di , per come indicato in dispositivo, in ragione della CP_4
soccombenza, con dimidiamento dei valori per lo scaglione di riferimento in ragione della modesta difficoltà delle ragioni trattate. Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice, cui è causalmente collegabile quale onere processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
13 - accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna , Parte_5
, e al pagamento della somma di euro Parte_6 Parte_7 Controparte_1
336.346,00 in favore di , euro 336.346,00 in favore di Parte_1 Parte_2
euro 142.632,00 in favore di euro 142.632,00 in favore di Parte_3 [...]
, oltre euro 734,47 a titolo di danno patrimoniale in favore dei medesimi, oltre Parte_4
interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva, in favore dell'attrice;
- dichiara inammissibile la chiamata in causa di e Controparte_2 CP_3
; Parte_8
- rigetta la domanda spiegata nei confronti di in p.l.r.p.t.; CP_4
- condanna , , e al Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in € 29.867,81 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, nonché in favore di che CP_4 liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, compensa le spese di lite nei confronti dei terzi chiamati e tra questi ed i terzi di cui hanno chiesto la chiamata;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Cosenza, 29.1.2025
Il giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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