Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18006/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Vettore Tania Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 18006/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cavarzere, Piazza del Donatore n. 5 int. C, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Azzano-
Cantarutti del Foro di Rovigo ( , presso il cui studio – sito in Venezia, Email_1
San Marco – Calle degli Avvocati, 3911 – è elettivamente domiciliato,
-ricorrente-
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...] P.zza del Donatore n. 5 int. C, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica
Fantato del Foro di Venezia ( presso il cui studio – sito Email_2
in Cavarzere, P.zza della Repubblica, n. 1/10 – è elettivamente domiciliata
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in data 31.10.2024 ex art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.11.2024, che di seguito si riproducono:
“1) pronunciare sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio contratto in data
12.02.2022 in Cavarzere (VE) d e trascritto nei registri degli Atti Parte_1 Controparte_1
di Matrimonio del Comune di Cavarzere (VE), anno 2022, numero 3, parte I, Serie A, Uff. dello
Stato Civile;
2) il marito sig ha corrisposto alla mogli la somma di € 18.000,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum;
3) spese e compensi di causa di entrambi i procedimenti di separazione e di scioglimento del matrimonio compensate.”
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione consensuale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio presentato in data 4.12.2023, Pt_1
dichiarava di aver contratto matrimonio civile, in data 12.02.2022, con
[...] CP_1
in Cavarzere, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune
[...]
di Cavarzere dell'anno 2022, alla parte I, Serie A, atto n. 3 e che dall'unione non erano nati figli,
chiedendo la separazione personale dei coniugi oltre che lo scioglimento del matrimonio, una volta decorso il termine di legge. La resistente si costituiva in giudizio, non opponendosi alle domande sullo status, ma chiedendo al Tribunale di imporre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di euro 500,00.
All'udienza del 28.03.2024 le parti rappresentavano di aver trovato un accordo e si separavano come da accordo omologato con sentenza di questo Tribunale n. 1511 del 17.04.2024 (pubblicata in data 23.05.2024). Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il 7.11.2024 in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate il 31.10.2024 in vista dell'udienza del 7.11.2024,
celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio,
alle condizioni in epigrafe riportate. N. R.G. 18006/2023
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 12.02.2022 e trascritto presso il Registro dello Stato civile del Comune di
Cavarzere al n. 3, parte I, serie A, anno 2022, alle condizioni in epigrafe riportarte;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.02.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero