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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2024, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 18825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 18825/2023 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. RIPA PAOLA, presso cui ha eletto domicilio in Parte_1
forza di procura
PARTE ATTRICE contro
PM in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Conclusioni come da ricorso, così come precisate all'udienza del 29/02/2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 27/10/2023, , avendo allegato disforia di Parte_1
genere e documentato il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché, Pt_1 CP_1 Persona_1 contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 29/02/2024, la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice è seguita dal Controparte_2
( dell' sin C.F._1 Controparte_3
dal 2019;
- la relazione psicologica del C.I.D.I.Ge.M. del 3.04.2024 in atti (doc.2) conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come si senta quantomeno Parte_1 dall'età infantile appartenente al genere maschile ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
- la relazione endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti (doc.3) dà atto del percorso ormonale mascolinizzante intrapreso da parte attrice confermando che la stessa ha vissuto e vive come soggetto maschile nelle sue realtà sociali con comportamento ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi uomo e ritenendo l'intervento chirurgico di affermazione di genere utile per il completamento del suo percorso di definizione della sua condizione maschile e della sua identità personale.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di Parte_1
attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da
” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da Pt_1 CP_1 Persona_1
molti anni parte attrice è conosciuta nel mondo esterno. Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma,
04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016).
Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di un interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità
Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona
… ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica”
(Cass. 15138/2015) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e anzi ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita (cfr. doc. 2-3-5), sicché la domanda deve essere accolta.
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011, l'art. 49 DPR 396/2000, gli artt. 473bis ss.
c.p.c.; rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il [...], Parte_1 attribuendo il sesso maschile ed il prenome di ”; CP_1 Persona_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luserna San Giovanni (TO) di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 10 parte I serie A del registro degli Parte_1 atti di nascita dell'anno 2023 del Comune di Luserna San Giovanni (TO)) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ” e non CP_1 Persona_1
altrimenti; autorizza , nata a PINEROLO (TO) il [...], a sottoporsi a [...] medico- Parte_1 chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/03/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 18825/2023 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. RIPA PAOLA, presso cui ha eletto domicilio in Parte_1
forza di procura
PARTE ATTRICE contro
PM in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Conclusioni come da ricorso, così come precisate all'udienza del 29/02/2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 27/10/2023, , avendo allegato disforia di Parte_1
genere e documentato il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché, Pt_1 CP_1 Persona_1 contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 29/02/2024, la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice è seguita dal Controparte_2
( dell' sin C.F._1 Controparte_3
dal 2019;
- la relazione psicologica del C.I.D.I.Ge.M. del 3.04.2024 in atti (doc.2) conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come si senta quantomeno Parte_1 dall'età infantile appartenente al genere maschile ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
- la relazione endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti (doc.3) dà atto del percorso ormonale mascolinizzante intrapreso da parte attrice confermando che la stessa ha vissuto e vive come soggetto maschile nelle sue realtà sociali con comportamento ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi uomo e ritenendo l'intervento chirurgico di affermazione di genere utile per il completamento del suo percorso di definizione della sua condizione maschile e della sua identità personale.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di Parte_1
attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da
” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da Pt_1 CP_1 Persona_1
molti anni parte attrice è conosciuta nel mondo esterno. Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma,
04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016).
Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di un interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità
Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona
… ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica”
(Cass. 15138/2015) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e anzi ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita (cfr. doc. 2-3-5), sicché la domanda deve essere accolta.
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011, l'art. 49 DPR 396/2000, gli artt. 473bis ss.
c.p.c.; rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il [...], Parte_1 attribuendo il sesso maschile ed il prenome di ”; CP_1 Persona_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luserna San Giovanni (TO) di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 10 parte I serie A del registro degli Parte_1 atti di nascita dell'anno 2023 del Comune di Luserna San Giovanni (TO)) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ” e non CP_1 Persona_1
altrimenti; autorizza , nata a PINEROLO (TO) il [...], a sottoporsi a [...] medico- Parte_1 chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/03/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.