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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 14806/2014 R.G. promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore (P.IVA: , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Antonino Massimiliano Caruso, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli
[...] P.IVA_2
avv.ti Davide Di Paola e Paolo Starvaggi, giusta procura in atti;
- opposto -
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3454/2014.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 281quinquies e 190, comma
1, c.p.c..
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1). Con atto di citazione del 10.10.2014 l' Parte_1
Parte
(in prosieguo: ha proposto opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 3454/14, emesso dal Tribunale civile di Catania il 04.07.2014 nel procedimento n. 7975/2014 R.G. e notificato in data 18.07.2014, su istanza del Parte_3
(in prosieguo: Società opposta o
[...] CP_1 CP_2
[...
[...] ), con il quale era stato ingiunto all' il pagamento della
[...] Pt_1 somma complessiva di € 66.924,38 oltre interessi moratori ex D.L.
231/2002 e s.m.i. dalle singole scadenze al soddisfo, per le prestazioni specialistiche per patologie esenti (nello specifico, quella contraddistinta col codice “048”) eseguite in extra budget per gli anni 2010-2013, convenendo l'opposta per l'udienza del 27.01.2015. Parte L' ha contestato in toto la pretesa dell'opposto deducendo, in particolare, che per gli anni 2010-2013 la Regione siciliana aveva consentito la remunerazione delle prestazioni di medicina preventiva, contrassegnate con il codice 048, effettuate extra budget, non per intero, bensì nel limite massimo del 5 o del 10 %, in base a quanto stabilito nei DD.AA. di riferimento per i singoli anni (doc. 4). In ogni caso, ha rilevato che, poiché
Parte l' non gode di risorse finanziarie proprie, nulla era dovuto per prestazioni extra budget in quanto per gli anni in questione la Regione non aveva erogato stanziamenti per tale tipologia di prestazioni.
Ha contestato, infine, la debenza di interessi da calcolarsi ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2002, trattandosi a di somme dovute in base a un rapporto pubblicistico di concessione e non a un rapporto sinallagmatico.
Ha agito, infine, in riconvenzionale, chiedendo dichiararsi il diritto dell'opponente alla restituzione delle maggiori somme pagate per le annualità 2007/2012, ammontanti ad € 59.144,16, oltre a quelle non ancora quantificate per i primi cinque mesi dell'anno 2013, oltre gli interessi legali, atteso che con D. A. 170/2013 erano state ripristinate con effetto retroattivo le tariffe di cui al D. A. 1977/2007, con conseguente richiesta di condanna Parte del alla restituzione in favore dell' di tali Parte_3
importi.
Ha spiegato, altresì, richiesta subordinata di operare la compensazione tra i rispettivi crediti, nel caso fosse stato ritenuto esistente un credito in favore di essa società, con la condanna dell'opponente alla corresponsione Part in favore dell' della differenza, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali.
2). Si è costituita la società opposta con atto depositato in data
Parte 26.01.2015, contestando l'assunto dell'
2 Ha dedotto, in particolare, che l'opponente si riferiva genericamente al Parte
“budget ordinario”, contrattualmente fissato ogni anno tra e Struttura sanitaria privata, laddove nella specie le prestazioni per le quali si era intimato il pagamento concernevano la c.d. medicina preventiva (nella quale rientra quella contrassegnata con il codice “048”), per la quale il D. A. n.
2495 del 06.11.2009 aveva assegnato all'articolo 4 un capitolo di spesa a parte, da rendicontare separatamente, per come stabilito con nota assessoriale n. 015 del 02.3.2010, indicato come “budget dedicato”.
Detto budget era stato confermato negli anni successivi con i DD. AA.
0779 del 15.03.2010 (art. 9), n. 1180 del 22.06.2011 (art. 15), n. 825 del
08.05.2012 (art. 15) e n. 1658 del 08.09.2013 (art. 15 ) ed indicato anche nei Parte contratti successivi, intervenuti tra ed il per gli Controparte_1
anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (documenti 1, 1bis, 1 ter, 1quater). Nello specifico era previsto che le prestazioni contrassegnate col codice “048”
(patologie tumorali) erogate in misura eccedente rispetto al numero complessivo delle prestazioni con tale codice riferite all'anno precedente.
In ogni caso, ha assunto la società di non avere superato negli anni 2010,
2011, 2012 e 2013 il budget dell'anno precedente, con la conseguenza che le prestazioni di cui trattasi, e di cui al “budget dedicato” le dovevano essere pagate per intero.
Parte Riguardo alla circostanza dedotta dall' secondo cui negli anni successivi al 2009 la Regione siciliana non avrebbe più stanziato somme apposite sul budget dedicato, tra l'altro, il ha Parte_3
Parte eccepito che l' non avrebbe fornito alcuna prova ex articolo 2697 c.c., Parte in disparte il fatto che il limite di spesa di cui scrive l' era di un importo di gran lunga maggiore dell'importo totale del fatturato per le prestazioni sanitarie fornite dalle strutture accreditate private.
Ha insistito, poi, sulla sussistenza dei requisiti per la concessione degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002.
Con riguarda alla riconvenzionale, l'opposta ha dedotto che le ragioni di merito alla stessa sottese, e cioè l'applicabilità del D. A. 1977/2007, erano oggetto dei giudizi pendenti avanti al Giudice amministrativo.
3 Instauratosi il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività.
Parte Con memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l' tra l'altro, ha insistito nella domanda riconvenzionale (con compensazione eventuale rispetto alle somme eventualmente dovute al ) evidenziando che CP_1
con sentenza del C.G.A. n. 111/2015 era stata definita la vicenda relativa alla legittimità del D. A. n. 170 del 2013 che aveva ripristinato con effetto ex tunc le tariffe stabilite con il D.A. 1977/2007.
Con memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 25.02.2015 la difesa del ha ribadito che sia in tutti i contratti, Parte_3
succedutisi nei vari anni e sottoscritti tra le strutture sanitarie private accreditate e l' sia nei decreti assessoriali, erano sempre Parte_4
espressamente previste le prestazioni sanitarie contrassegnate con il codice
048; ha rilevato che tale diversità di budget per tali patologie era giustificata, tra l'altro, dal maggior costo di tali indagini con necessità di una strumentazione di altissima specializzazione, di personale oltremodo qualificato, ciò peraltro, dal DA 2495/2009 istitutivo dei flussi per lo 048, mai modificato né sostituito.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ed assunta da altro
Giudice la causa in decisione, con ordinanza del 05.11.2018 il procedimento
è stato rimesso in istruttoria per la produzione del contratto intervenuto tra le parti relativamente alla annualità 2012, con rinvio all'udienza del
15.5.2019.
Infine, è stata fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte L' ha concluso “contestando tutto quanto dedotto e richiesto ex adverso ed insistendo in tutte le eccezioni sollevate e nelle richieste avanzate in tutti gli atti difensivi e nei verbali di causa da intendersi integralmente riportati e trascritti, ivi compresa la domanda riconvenzionale”; ha reiterato inoltre “la richiesta di nomina di ctu tecnica contabile al fine di accertare e rideterminare i contestati importi eventualmente vantati dall'opposta alla luce delle eccezioni sollevate dalla deducente difesa, nonché, se ritenuto necessario ed opportuno, al fine di accertare le somme richieste - comunque non contestate nel quantum da
4 Part controparte – in via riconvenzionale dall' opponente, previa revoca dell'ordinanza del 09.12.2015. Solo in subordine, si chiede che la causa venga posta in decisone con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.”.
Il ha concluso chiedendo di: Parte_3
“1) Rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto, e conseguentemente 2) Rigettare la proposta di domanda riconvenzionale poiché anch'essa infondata in fatto e in diritto poiché le somme chieste in riconvenzione appartengono ad anni che non riguardano il DA 170/2013 poiché per gli anni dal 2010 al 2013 le
Part decurtazioni effettuate dall' sono illegittime. È stato infatti annullato con efficacia erga omnes, il D.A. n. 170 del 2013, in virtù del principio che
<<lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione < i>
delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009 >>, e l'invalidità, sotto il profilo esaminato, del D. A. n. 170 del 2013 << assume rilievo nonostante il - ma meglio dovrebbe dirsi proprio in virtù del - carattere sostanzialmente ricognitivo del provvedimento, fondandosi esso sul presupposto - erroneo, come si è detto - della perdurante vigenza del regime tariffario previsto dalla l. n.
796/2006 e dal Piano di rientro per la Regione Siciliana valido per il triennio 2007 - 2009 oltre il periodo di efficacia delle misure di risparmio, finalizzate, appunto a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il (solo) triennio suindicato >> – (così, Cons. Stato, sez. III, n. 4840 del 2021) - (cfr. così da ultimo C.G.A. sentenza n. 985 16.12.2024);
3) Confermare la validità del D. I. n. 3454/2014 per l'importo di euro
66.924,38, oltre gli interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs.
231/2002 maturati e maturandi da quando dovuti al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei difensori che dichiarano entrambi di non aver percepito i compensi e di aver anticipato le spese.”.
Il procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo
Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
5 Raccolte le conclusioni, la causa è stata posta in decisione in data
11/06/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
____________
3). Così precisate dalle parti le conclusioni con le richieste contrapposte, va osservato che, alla luce delle deduzioni articolate, il presente giudizio va risolto sulla base di un compiuto esame del contenuto delle norme di legge (in particolare la legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007), degli atti amministrativi intervenuti, dei contratti e della documentazione prodotta dalle parti a sostegno delle rispettive pretese e contestazioni.
Ciò posto, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, si configura quale giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto. Parte Nel caso di specie, peraltro, l' ha formulato domanda per la restituzione della somma di € 59.144,16 - che si assume pagata in più per le prestazioni di cui trattasi nel periodo 2007/2012, oltre a quella non ancora quantificata per i primi cinque mesi dell'anno 2013, con gli interessi legali - e, in subordine, ha chiesto di disporre la compensazione del predetto importo laddove il Tribunale ritenesse in tutto o in parte fondata la pretesa della Società per le fatture non versate.
Di conseguenza, nel caso di specie è opportuno verificare in primo luogo la fondatezza della suddetta pretesa. Parte 4). L' assume al riguardo che, a seguito del rigetto dei ricorsi avverso il D. A. 170/2013 proposti avanti ai vari Organi di giustizia amministrativa, in forza di detto decreto, divenuto inoppugnabile, erano state ripristinate con effetto retroattivo le tariffe di cui al precedente D. A.
1977/2007; la Regione, pertanto, aveva fatto obbligo alle Aziende Sanitarie
Provinciali siciliane di procedere al recupero delle maggiori somme erogate rispetto a quelle che si sarebbero dovute liquidare in applicazione del suddetto decreto dal 1° ottobre 2007 al 30 aprile 2013, per come appunto stabilito nelle note assessoriali del 16.5.2013, 03.6.2013 e 03.10.2014
(documenti allegati sub 5).
6 Parte L' non ha prodotto né il D. A. n. 170 del 2013, che viene assunto a base della pretesa restituzione, né il D. A. n. 1977 del 2007.
La mancata produzione del D. A. 170 del 2013, peraltro, non va a costituire carenza probatoria in quanto il Decreto Assessoriale ha natura meramente ricognitiva, atteso che il diritto alla restituzione si basa giuridicamente sulle norme di legge e sulle sentenze amministrative prodotte (la natura ricognitiva dei provvedimenti di cui trattasi è stata riconosciuta espressamente anche dal Giudice amministrativo: v. C.G.A. n.
435 del 17.5.2021, richiamata in C.G.A. n. 503/2022).
L'importo complessivo che scaturisce dal prospetto prodotto in comparsa di costituzione corrisponde a quello richiesto in riconvenzionale ovverosia € 59.144,16. Parte L' quanto alla quantificazione del credito ha allegato, appunto, un prospetto di ricalcolo per gli anni dal 2008 al 2012 (documento n. 6), dal quale risulta a nome ” per l'anno 2008 un recupero di € CP_1
47.305,11 ed altro recupero di € 11.064,14 per il 2012; recupero € 0,00 per l'anno 2011; per lo specialista codice 4240 risulta poi un recupero di €
774,91 per l'anno 2009 e recupero € 0,00 per l'anno 2010. Dalla documentazione del fascicolo della società opposta risulta che il codice
4240 corrisponde appunto alla società opposta (v., a titolo esemplificativo, il documento n. 4). Parte Il prospetto in questione reca soltanto il timbro dell' senza alcuna firma;
tuttavia, considerato che lo stesso non è oggetto di specifica e analitica contestazione, avuto riguardo alle norme richiamate, allo stesso va ritenuta veridicità in relazione alla differenza tra quanto percepito e quello risultante in base al D. A. 1977/2007.
La Società ha contestato, invece, l'estensione del recupero fino al 2013, rilevando che, comunque, la riduzione delle tariffe era limitato al periodo emergenziale (anni 2007/2009).
Orbene.
La domanda riconvenzionale è fondata, ma solo parzialmente, dovendo essere limitata, per come eccepito dall'opposta, al triennio 2007-2009.
E invero, per come esattamente ricostruito anche nelle sentenze amministrative, la riduzione delle tariffe venne disposta limitatamente al
7 triennio 2007/2009, in attuazione della legge 296 della legge 27.12.2006, n.
296, articolo 1, comma 796, lettera o), il quale stabilisce testualmente quanto segue:
Art. 1, comma 796: “Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari
e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-
2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:” lettera o): “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio
2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.
All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate"”.
In attuazione della norma di legge, la Regione siciliana emise il D. A.
1977/2007, contenente il nuovo tariffario. Detto decreto a seguito di vari ricorsi venne sospeso e, in applicazione dei provvedimenti di sospensione, la Regione siciliana con D. A. 336/2008 sospese il decreto n. 1977/2007,
“condizionando esplicitamente tale sospensione all'esito dei giudizi
8 pendenti – continuando di conseguenza – nei propri rapporti con i laboratori interessati – a praticare le tariffe previgenti”: (così testualmente nella ricostruzione contenuta nella decisione del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana n. 111/2015 del 11.12.2014, depositata il 06.02.2015).
È da osservare sul punto che, anche se nel D. A. n. 336 non fosse stata contenuta l'espressa condizione, indicata nella decisione del C.G.A., è fuor di dubbio che la sospensione era di natura provvisoria, non risultando espressamente una volontà di revoca, a prescindere dalla considerazione che, ove si fosse stati in presenza di una revoca del D. A. 1977/2007, gli
Organi regionali si sarebbero esposti a pesanti rilievi e giudizi di responsabilità avanti la Corte dei Conti, per danno all'Erario, conseguente alla mancata attuazione della norma soprariportata.
I ricorsi proposti davanti al Giudice amministrativo (prosegue il C.G.A. nella decisione sopra indicata) furono infine rigettati (con sentenza del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana n. 521/2012: per come indicato nella sentenza dello stesso Organo giurisdizionale n.
503/2022 del 07.4.2022); di conseguenza, venute meno le sospensioni giudiziarie e correlativamente il decreto assessoriale di sospensione n.
336/2008, con il D. A. n. 170 del 2013 (di natura comunque ricognitiva, per come precisato) venne disposto che si procedesse al recupero.
Le strutture private impugnarono anche il D. A. n. 170 del 2013, tuttavia i ricorsi ebbero esito negativo e altrettanto gli appelli proposti dalle strutture che, appunto, furono rigettati con la sopra citata sentenza del C.G.A. n.
111/2015.
Per quanto esposto, è fondata la richiesta di recupero formulata
Parte dall' tuttavia questo va limitato alle tre annualità 2007/2009.
E infatti, per come stabilito testualmente al punto 1 del comma 796, sopra riportato, L. n. 296/2006, la misura riduttiva di cui alla lettera o), era prevista limitatamente al triennio 2007/2009.
Parte Di conseguenza, avuto riguardo al prospetto prodotto dall' (doc. 6), il recupero va limitato ad € 48.080,02 (€ 47305,11 per il 2008 ed € 774,91 per il 2009).
9 Parte La domanda riconvenzionale presentata dall' pertanto, è fondata limitatamente ad € 48.080,02.
Deciso il capo della riconvenzionale, occorre verificare la fondatezza del credito portato dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
5). Con ricorso per decreto ingiuntivo del 26.5.2014 il
[...]
- premesso di essere una struttura abilitata ad effettuare Parte_3
anche le prestazioni individuate con il codice di esenzione 048, da pagarsi
Part dall' in extra budget (rispetto al budget ordinario), in virtù di quanto stabilito nel D. A. n. 2495 del 06.11.2009 e nella nota assessoriale prot. 015 del 02.03.2010, nonché nei DD. AA. del 2010, 2011, 2012 e 2013 1, nonché
nei contratti intervenuti per ciascuna annualità, di avere maturato per i tre anni nei confronti dell' il complessivo credito di € 66.924,38 Parte_4
Parte
- aveva chiesto al Tribunale di Catania la condanna dell' al pagamento della sopra indicata somma, con la condanna agli interessi di mora di cui al
D. Lgs.231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo.
Il ricorso veniva accolto con provvedimento monitorio n. 3454/2014.
Precisamente, l'importo complessivo di € 66.924,38 scaturisce dai seguenti prospetti, allegati nel fascicolo del procedimento monitorio:
Prospetto riepilogativo anno 2010 € 16.882,04 (all. 9);
Prospetto riepilogativo anno 2011 € 17.353,75 (all. 10);
Prospetto riepilogativo anno 2012 € 20.389,15 (all. 11);
Prospetto riepilogativo anno 201 € 12.299,44 (all. 12); totale 66.924,38
Orbene.
Con il D. A. n. 2495 del 06.11.2009, in relazione alle esigenze specifiche di talune patologie (tra queste quelle tumorali (codice “048”), furono disposti specifici finanziamenti, distribuiti tra le , CP_3 destinati agli screening oncologici. All' fu attribuita, a tal Parte_4 fine, la somma di € 2.816.762,00. Con successiva nota prot. n. 915 del Parte 02.32010, indirizzata a tutte le facendo propria una proposta dell'
[...]
Parte
, l'Assessorato invitò le “a scorporare dal budget assegnato Parte_4
alle singole strutture, operanti in regime di accreditamento e retribuire con 1 Precisamente: DD. AA. 0779 del 15.03.2010 (art. 9), n. 1180 del 22.06.2011 (art. 15), n. 825 del 08.05.2012 (art. 15) e n. 1658 del 08.09.2013 (art. 15 ) e relativi contratti per come precisato dal nella costituzione in questo giudizio. Parte_3 10 le somme previste nel decreto in oggetto (il D. A. n. 2495) tutte le prestazioni effettuate nell'ultimo quadrimestre 2009, individuate con i codici di esenzione …” (seguono i codici, tra i quali quello contrassegnato lo 048, che identifica le patologie tumorali).
Per il 2010, con D. A. n. 0779/2010 del 15.3.2010, “Viste le risultanze emerse dall'analisi dell'attività erogata dalle strutture pubbliche e private della Regione nell'anno 2009…” , stabiliva all'articolo 9: “Le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate alla patologia oncologica accertata, individuate nell'apposito elenco allegato, erogate in misura eccedente rispetto al numero complessivo delle prestazioni con tale codice riferite all'anno precedente, possano essere remunerate al di fuori del budget, fino ad un valore massimo del 5 % del valore complessivo delle prestazioni con tale codice erogate nell'anno precedente, purché ecc. ecc.
(si tratta di dettagli che non rilevano nell'odierna vertenza)”.
Nel D. A. n. 1180/2011, relativo all'anno 2011 sono riportati analogo preambolo ed analoga disposizione (questa all'articolo 15, con l'incremento del limite massimo al 10 %).
Analogamente, con un incremento massimo del 10 % rispetto al valore complessivo delle prestazioni erogate nell'anno precedente fu stabilito per l'anno 2012 con il D. A. 825/2012 e con il D. A. 01658/2013 (sempre all'articolo 15) per l'anno 2013.
La disposizione sopra riportata risulta recepita testualmente all'articolo
2 del contratto 04.5.2010 per il 2010. Nel contratto 08.8.2011 per il 2011 non risulta una specifica disposizione per le patologie di cui al codice 048; peraltro all'articolo 2, punto 3, è stabilito: “L'Azienda riconoscerà allo specialista e/o alla struttura specialistica sino al 2 % di cui all'articolo 1 e segg. del citato D. A. n. 1180/2011 sulla scorta dell'analisi dei bisogni di salute effettuata, laddove sarà aumentata l'erogazione complessivamente del numero delle prestazioni di cui al/ai codici dell'allegato elenco, rispetto
a quelle rese nell'anno precedente, fermo restando l'eventuale maggiore incremento nell'ambito del 2 % della branca”. Nel contratto 08.10.2012, relativo all'anno 2012, all'articolo 2 punto 6 viene stabilito: “l'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica, per l'intero anno 2012, per le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate con patologia
11 oncologica accertata di cui alla tabella richiamata all'articolo 15 del D. A.
n. 825 dell'8 maggio 2012 verrà determinato sulla base del dato consolidato
e riconosciuto alla struttura contraente nell'anno 2011”. Per l'anno 2013, nel contratto stipulato in data 20 marzo 2014, all'articolo 2 punto 3
(illeggibile) è stabilito “l'ammontare del budget attribuito allo specialista
e/o alla struttura specialistica, per l'intero anno 2013, per le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate con patologia oncologica accertata di cui alla tabella richiamata all'articolo 15 del D. A. n. n. 1658 del 06/09/2013 è in corso di determinazione”.
Da una lettura attenta del D. A. n. 2495 del 06.11.2009 si evince che l'atto scaturisce dalla volontà della Regione di porre una particolare attenzione agli accertamenti per talune gravissime patologie, come appunto quelle tumorali ed alla tempestività di tali accertamenti, tempestività non di rado fondamentale per determinare la salvezza del malato. Per il raggiungimento di tale scopo, attesa la cronica carenza delle strutture pubbliche, la misura ritenuta necessaria fu quella di porre tali accertamenti in extra budget, rispetto a quello ordinario per tutti gli altri accertamenti diagnostici.
E proprio su richiesta dell' con la nota prot. n. 915 del Parte_4
Parte 02.32010, indirizzata a tutte le l'Assessorato chiarì la questione, Parte invitando le “a scorporare dal budget assegnato alle singole strutture, operanti in regime di accreditamento e retribuire con le somme previste nel decreto in oggetto (il D. A. n. 2495) tutte le prestazioni effettuate nell'ultimo quadrimestre 2009, individuate con i codici di esenzione …”. La disposizione venne inserita nei decreti emessi per gli anni successivi, disponendosi anzi che potevano essere “erogate in misura eccedente rispetto al numero complessivo delle prestazioni con tale codice riferite all'anno precedente”, peraltro stabilendo un limite massimo “del valore complessivo delle prestazioni con tale codice erogate nell'anno precedente”, che fu del 5 % per il 2010, del 10 % per gli anni 2011 e 2012.
Contrariamente a quanto ritenuto dall' l'eccedenza si Parte_4
riferiva, quindi, non al budget ordinario dell'anno precedente, bensì al valore delle prestazioni erogate con il codice (nella presente vertenza) “048” nell'anno precedente.
12 Le disposizioni indicate nei DD. AA. degli anni 2010, 2011, 2012 e Parte 2013, risultano recepite testualmente nei contratti stipulati dall' con il
Laboratorio Analisi Cliniche opposto.
La circostanza degli intervenuti o non finanziamenti non rileva in Parte questa sede, attenendo ai rapporti tra Regione ed estranei nella presente vertenza.
Assume, tra l'altro, il di non avere, Parte_3
comunque, ecceduto negli anni di cui trattasi al valore complessivo delle prestazioni erogate nell'anno precedente e l'affermazione non risulta contestata in modo puntuale.
Di conseguenza va ritenuta spettante la remunerazione in extra budget per questa tipologia di prestazioni.
Parte Va osservato, peraltro, che in base ai DD. AA. sopra indicati, l' era tenuta a corrispondere per le prestazioni effettuate nell'anno 2010 la somma corrispondente al valore delle prestazioni erogate nell'anno precedente con un incremento massimo del 5% , con analogo limite per gli anni successivi con un incremento massimo del 10 % quindi per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Dai prospetti allegati nel procedimento monitorio, non contestati Parte specificamente ed analiticamente dall' risulta che per l'anno 2010 furono indicate prestazioni per un valore di € 16.882,04, per l'anno 2011 di
€ 17.353,75, per l'anno 2012 di € 20.389,15 e per l'anno 2013 di €
12.299,44.
Orbene.
Parte In base al limite di incremento, incontestato dall' il valore di €
16.882,04 per l'anno 2010 (nessuna delle parti ha prodotto il valore di quello relativo al 2009), il valore massimo delle prestazioni erogabili nell'anno
2011, con l'incremento del 10 % rispetto al valore dell'anno precedente porta alla somma di € 18.570,24 (16.882,04 + 1.688,20), quindi superiore a quella del prospetto relativo all'anno 2011 di € 17.353,75; il valore massimo per l'anno 2012 conduce invece all'importo di € 19.089,12
(17.353,75 + 1735,37), inferiore a quello di €20.389,15, indicato nel prospetto delle prestazioni effettuate;
il valore massimo per l'anno 2013 porta alla comma di € 20.998,03 (19.089,12 + 1.908,91), superiore a quella di € 12299,44 indicata nel prospetto delle prestazioni effettuate.
13 Di conseguenza, l'importo erogabile per le quattro annualità ammonta ad € 65.624,35 (16.882,04 + 17.353,75 + 19.089,12 + 12.299,44) e non ad
€ 66.924,38, richiesto dalla società. Parte In base ai rapporti con l' e per le prestazioni di medicina preventiva
(in questo caso per le patologie contrassegnate col codice “048” spetta pertanto alla società la complessiva somma di € 65624,35.
6). Residua, riguardo alle pretese del , la Parte_3
questione degli interessi, richiesti nella misura di cui alla legge n. 231/2002. Parte L' ha contestato l'applicabilità della legge in questione alle remunerazioni di cui trattasi, tenuto conto della natura pubblicistica del rapporto.
Sulla vexata questio si è pronunciata autorevolmente la Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Unite - con sentenza n. 35092/2023, la quale ha preliminarmente operato una ricostruzione normativa dell'istituto, avuto riguardo anche alla ratio sottesa alla Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa – per come è scritto testualmente alla << lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali>>, adottata dagli organi comunitari ai sensi dell'art. 95 TCE
(art. 114 TFUE) in vista dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno (art. 14 TCE (art. 26 TFUE)) e del riavvicinamento delle legislazioni nazionali, dall'altro, dalla normativa interna di rilievo in tema di organizzazione del Servizio sanitario nazionale (SNN), recepita appunto nel D. Lgs.n. 231 del 2002, il legislatore europeo ha inteso introdurre strumenti di contrasto della prassi, diffusa in tutti gli Stati membri, in forza della quale i pagamenti per le prestazioni di beni e servizi forniti da imprese
e liberi professionisti sono frequentemente eseguiti dalle imprese o dalle pubbliche amministrazioni con significativo ed ingiustificato ritardo, agevolato dal carattere normalmente dispositivo delle norme nazionali sui termini per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, dalle conseguenze non particolarmente gravi del mancato rispetto di detti termini, nonché dalla misura relativamente modesta del tasso legale degli interessi moratori”.
La ratio in questione, ha precisato la Suprema Corte, consiste nell'esigenza “di fronteggiare il fenomeno - considerato foriero del rischio,
14 oltre che di rallentamento dello sviluppo economico, anche di alterazione del regime della concorrenza, e causa della fuoriuscita dal mercato degli operatori commerciali più piccoli, non in grado di sostenere lunghi tempi di attesa, - attraverso l'introduzione di una serie di misure palesemente ispirate al “favor creditoris”, quali la previsione di un tasso di interessi moratori elevato, e di un meccanismo di automatica applicazione degli stessi interessi in caso di ritardo”, anche nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, per come stabilito testualmente nel Decreto legislativo all'articolo 2, comma 1, lettera a).
La Suprema Corte, con riguardo all'inquadramento dei rapporti tra la struttura privata accreditata e il Servizio sanitario nazionale, osserva che
“l'attuale organizzazione del SSN, pur nella varietà delle configurazioni regionali, ruota attorno a quella sequenza che nella dottrina amministrativa
è stata definita come il regime delle tre A: autorizzazione, accreditamento, accordo”, laddove l'accordo attiene alla fase negoziale “in cui dall'esercizio dello jus imperii si passa all'esercizio dello jus privatorum, con la stipula di un apposito negozio con il soggetto cui è stata conferita la concessione per regolamentare, su un piano ora tendenzialmente paritario, la gestione della concessione stessa.
La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo – approda quindi alla stipulazione tra l'ente pubblico accreditante
e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del Servizio sanitario nonché il conseguente corrispettivo che
l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondergli.
Il contratto ha per oggetto l'attività che in concreto quella struttura privata svolgerà per il Servizio sanitario, a beneficio dei fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente (sull'inquadramento del rapporto di accreditamento nell'ambito delle concessioni e sulla necessità della conclusione del contratto”.
15 La Corte aggiunge che “Questa Corte già da alcuni anni si è orientata
a ricondurre le prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato nell'ambito della nozione di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, affermando che le strutture private accreditate hanno diritto, in caso di ritardo nei pagamenti, di vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal medesimo d.lgs. n. 231 del 2002
(Cass. n. 14349 del 2016; Cass. n. 20391 del 2016, Cass. n. 17665 del 2019,
Cass. n. 7019 del 2020).”.
Concludendo quella vicenda particolare, che aveva dato luogo alla vertenza, la Corte ha quindi affermato i seguenti principi di diritto: “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica.
Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del
2002”.
Trattasi di principi pienamente condivisi da questo Giudice, con la
Parte conseguenza che sulle somme dovute dall' spettano pertanto gli interessi indicati nel D. Lgs. 231/2002.
È da rilevare, peraltro, che, detti interessi decorrono - per come stabilito nell'articolo 4 del D. Lgs. 09/10/2002, n. 231 “Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, commi 1 e 2 - dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, termine che decorre “dalla data di ricevimento da parte del
16 debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.”.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo non è documentata alcuna data di
Parte ricezione della fattura da parte dell' né di una richiesta di pagamento, data non comprovata neppure in questa sede.
Di conseguenza, la decorrenza della scadenza va fatta coincidere con la data di notifica del decreto ingiuntivo (18.7.2014), dato certo di ricezione della richiesta di pagamento.
Da tale data decorre, quindi, il termine di scadenza per il pagamento decorso il quale sono dovuti gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002.
Parte L' in via subordinata ha invocato la compensazione della somma Parte dovuta all' con quella eventualmente spettante alla società opposta.
La compensazione (parziale) va riconosciuta, atteso che entrambi i crediti sono certi, liquidi ed esigibili.
La compensazione parziale va operata tra la (maggiore) somma
Parte spettante al e quella dovuta all' a titolo di Parte_3
recupero, senza alcun riferimento di imputazione prioritaria ad interessi, considerato che al momento in cui sono venuti in essere i due crediti non decorrevano interessi a favore di nessuna delle due parti.
Pertanto, detratta la somma di € 48.080,02, dovuta all' Parte_4
a titolo di recupero per le annualità 2007/2009, dalla maggiore somma di €
65.624,35 dovuta alla società, spetta a questa la somma di € 17.544,33, con gli interessi sino al soddisfo da calcolarsi con le modalità stabilite nel D.
Lgs. 231 del 2002, prendendo a riferimento temporale iniziale il termine di scadenza per il pagamento decorrente dal 18.7.2014.
7). In conclusione, per quanto esposto, il decreto ingiuntivo va revocato, atteso il minore importo dovuto e la compensazione parziale dichiarata.
L' - operata la compensazione Parte_1
Parte parziale tra la minore somma dovuta all' e quella maggiore spettante alla opposta - va pertanto condannata al pagamento di € 17.544,33 in favore del “ Parte_3
”, oltre gli interessi da calcolarsi come sopra specificato
[...]
sino al soddisfo.
17 In considerazione del riconoscimento parziale reciproco delle pretese, le spese di giudizio vanno compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3454/2014;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l' - operata la Parte_1
Parte compensazione parziale tra la minore somma dovuta all' e quella maggiore spettante alla opposta - al pagamento in favore del “
[...]
Parte_3
di € 17.544,33, oltre gli interessi da calcolarsi come in
[...]
motivazione sino al soddisfo;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania in data 08/10/2025
IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu
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