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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 4308/2018, promossa
DA
, con l'avv. Chiara Moze;
Parte_1
- ATTRICE -
CONTRO
e con l'avv. Milena Olga Tikulin;
CP_1 Controparte_2
- CONVENUTI -
NONCHÉ CONTRO
con l'avv. Luca Vecchioni;
Controparte_3
- TERZA CHIAMATA -
Oggetto: responsabilità da fatto illecito
1 Conclusioni delle parti (precisate all'udienza del 18/6/2025)
PER L'ATTRICE
Voglia il Tribunale di Trieste ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta richiamata la riserva di appello ex art. 340 e 129 disp. att. cpc avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Trieste numero 281/2021 dd.
3.5.2021 pubblicata in data 10.05.2021 formalizzata all'udienza del 10.06.2021 con foglio allegato a verbale
1) in via preliminare riaprire l'istruttoria con la sostituzione del CTU o il suo richiamo a chiarimenti come già richiesto nelle note istruttorie alla perizia dd.
21.11.2022 e nelle note istruttorie all'integrazione della perizia dd.
19.05.2023;
2) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del geom. e CP_1
dell'ing. per i motivi di cui alla narrativa;
Controparte_2
3) condannare i convenuti pro quota o in solido a rifondere alla signora le Pt_1
somme spese per la messa a norma dei suoi appartamenti (euro 15.323,56) e delle parti comuni del condominio di via Commerciale 28 (euro 22.854,33) nella cifra di euro 38.177,89, oltre ad euro 4.157,84 per onorari dei consulenti tecnici, oltre al risarcimento per non aver potuto mettere a reddito per due anni l'appartamento del IV piano pari ad euro 12.000,00 fino a dicembre 2018
o quella diversa somme che risultasse in corso di causa;
con riserva di agire nel caso in cui anche nel 2019 od oltre non fosse possibile mettere a reddito l'appartamento per la mancanza del certificato di agibilità;
4) condannare i convenuti a rimborsare qualunque altra somma che dovesse essere sostenuta a livello condominiale in corso di causa per eventuali altre richieste da parte del Comune di Trieste per il rilascio del certificato di agibilità delle parti comuni e di conseguenza degli appartamenti di proprietà ; Pt_1
2 5) respingere comunque ogni eventuale domanda risarcitoria avversaria, ribadendo di non accettare il contraddittorio sulla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata formulata dai convenuti nella III memoria ex art. 183 cpc;
6) condannare i convenuti al pagamento delle spese legali e peritali;
7) in via istruttoria, previa riapertura della stessa, ammettere le istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art. 183 cpc. con l'esclusione delle istanze formulate alla lettera B) a cui si è già rinunciato in udienza, e precisamente omissis (come da foglio di p.c. del 14/1/2025).
PER I CONVENUTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione così statuire:
Richiamata integralmente la riserva di appello ex art. 340 e 129 disp. att. C.P.C. avverso la sentenza non definitiva N. 281/2021 dd. 03.05.2021-10.05.2021, resa nel presente procedimento sub RG 4308/18, formulata con foglio allegato a verbale all'udienza del 10.06.2021,
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a in Parte_1
merito alle pretese risarcitorie inerenti parti comuni dello stabile di via Commerciale
n. 28, nonché
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva/estraneità in capo ai convenuti, per quanto ampiamente illustrato in atti, in merito alle formulate pretese.
NEL MERITO
In via principale
Rigettare integralmente, per tutte le argomentazioni dedotte in atti, le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto anche ai sensi dell'art. 3 1227 I e II comma CC, ed in considerazione della sentenza del Tribunale di Trieste n.
253/2011 dd. 25.2.11-08.03.2011;
In ogni caso
Rigettare per tutte le argomentazioni dedotte in atti, tutte le domande svolte nei confronti dei convenuti stante l'insussistenza di profili di responsabilità in capo agli stessi con riferimento ad ogni attività svolta dai medesimi, in ordine alla causazione degli asseriti danni lamentati da . Parte_1
Con vittoria di competenze professionali, oneri accessori come per legge e spese anche generali e successive occorrende, e spese peritali.
Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di ex art. 96 C.P.C., Parte_1
come già formulata e per quanto esposto in atti, e per l'effetto condannare l'attrice al risarcimento del danno a favore dei convenuti, parametrato, nel quantum, al tempo necessariamente impiegato dai professionisti per la articolata e complessa ricostruzione della vicenda risalente ad anni addietro e della ricerca di documentazione relativa, necessaria ai fini di una valida difesa, e sottratto, pertanto, all'attività professionale dagli stessi svolta, che si quantifica in € 5.000,00.- o nella diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dei convenuti, limitare l'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto in base alla accertata e provata responsabilità dei convenuti, alla somma rigorosamente provata e/o risultante di Giustizia, e di conseguenza accertare e dichiarare il diritto dei convenuti ad essere garantiti, manlevati e tenuti indenni dalla , con sede in Bologna, via Stalingrado n. Controparte_3
45, in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di assicurazione per Responsabilità Civile Professionale stipulato con il predetto ente assicuratore (già ) con decorrenza 06.07.2007 e successivamente Controparte_4
rinnovato annualmente senza soluzione di continuità, di cui alle polizze in atti
4 specificatamente indicate in atto di citazione per chiamata di terzo dd. 18.03.2019 e memoria autorizzata ex art. 183 c.6 n. 1 dd. 11.07.2019, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese attoree, di qualunque somma, spesa o danno, dovessero eventualmente essere condannati a corrispondere a , e per Parte_1
l'effetto condannare la medesima Compagnia Assicuratrice a pagare direttamente a parte attrice quanto eventualmente giudizialmente accertato anche per spese di lite.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze professionali, oneri accessori come per legge e spese anche generali e successive occorrende, e spese peritali.
IN VIA ISTRUTTORIA
Omissis, come da foglio di p.c. del 13/1/2025.
PER LA TERZA CHIAMATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi le domande della ricorrente, giacché inammissibili, indimostrate e/o comunque infondate anche ai sensi dell'art. 1227 I e II comma c.c.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, anche generali e forfettarie.
IN VIA DI SUBORDINE
Respingersi la domanda in manleva contro siccome inammissibile, CP_3
prescritta e/o comunque infondata anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1892, 1893, 1894, 1898 e 1915 c.c.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, anche generali e forfettarie.
IN VIA D'ESTREMO SUBORDINE E Parte_2
Nella denegata e non creduta ipotesi d'accoglimento della domanda in garanzia contro contenerla secondo quanto risulterà di giustizia nel rispetto delle CP_3
5 condizioni e previsioni di polizza tutte e con l'applicazione del pattuito scoperto del
20% con il minimo non indennizzabile di € 5.000,00.
Con ogni più ampia riserva.
PREMESSE PROCESSUALI
La causa è stata promossa da contro il geom. e l'ing. Parte_1 CP_1
Controparte_2
L'attrice imputa loro una responsabilità per i danni asseritamente subiti, a seguito della determinazione del Comune di Trieste secondo cui l'edificio condominiale in cui sono ubicati gli immobili di sua proprietà esclusiva risultava privo del certificato di agibilità.
In particolare, l'attrice ha riferito di essere proprietaria di due unità immobiliari site in un fabbricato, ora condominiale, acquistate da una società che aveva precedentemente acquisito e ristrutturato l'intero edificio, per poi alienare i singoli appartamenti sul mercato.
Secondo la prospettazione attorea, completato l'intervento di ristrutturazione, i professionisti convenuti, incaricati dall'impresa esecutrice, avrebbero predisposto e depositato presso il Comune varie asseverazioni tecniche, dichiarazioni di conformità e collaudi a corredo di una molteplicità di pratiche amministrative della società (edilizie, urbanistiche, di sicurezza), redigendo tali documentazione sull'assunto, condiviso dall'impresa committente, che non fosse necessario acquisire un nuovo certificato di agibilità per l'intero edificio preesistente, nonostante l'estensione e la natura dell'intervento.
Anni dopo l'acquisto, tuttavia, l'Amministrazione comunale aveva ritenuto che, in ragione della natura e dell'estensione dei lavori eseguiti, fosse necessario un nuovo certificato di agibilità per l'intero edificio, con la conseguenza che, in assenza
6 di tale adempimento, anche le singole unità immobiliari sarebbero state prive dell'agibilità.
Perciò, l'attrice lamentava di aver sostenuto spese, in qualità di condomina, per la regolarizzazione delle parti comuni dell'edificio, e di aver perso occasioni di guadagno in quanto impossibilitata a mettere a reddito gli immobili di sua proprietà, stante l'assenza del certificato di agibilità.
Secondo dell'attrice, tali pregiudizi sarebbero imputabili alla condotta colposa dei professionisti convenuti, i quali – nell'ambito dell'incarico professionale ricevuto dall'impresa esecutrice – avrebbero depositato documentazione tecnica non conforme alla realtà dello stato dei luoghi né coerente con la natura dell'intervento edilizio effettivamente realizzato. Inoltre, avrebbero errato nell'assumere che l'intervento potesse essere assoggettato a una pluralità di autorizzazioni amministrative frazionate, senza necessità di un nuovo certificato di agibilità per l'intero fabbricato.
Va peraltro precisato che la ricostruzione sin qui esposta rappresenta il risultato di un notevole sforzo interpretativo di quella che si presenta come una domanda strutturalmente confusa, al limite della nullità ex art. 164, quarto comma,
c.p.c.
Ad ogni modo, va rilevato che la domanda attorea – fermamente contestata dai convenuti costituiti, i quali hanno chiamato in causa la compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale – è già stata in parte oggetto di scrutinio decisionale in questo processo ad opera della sentenza non definitiva del 6/5/2021, vincolante in questa sede.
In particolare, per quanto attiene alla qualificazione della domanda, la sentenza non definitiva ha espressamente escluso che essa possa essere ricondotta, per come formulata, nell'ambito della responsabilità per gravi difetti ex art. 1669
c.c.. Inoltre, seppur implicitamente, la sentenza ha escluso che essa possa essere ricondotta ad una responsabilità da inadempimento, non essendo mai stata
7 rappresentata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'attrice e i tecnici convenuti in relazione all'attività oggetto di censura.
La domanda attorea, dunque, è stata espressamente qualificata quale azione generale di responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 c.c.
Peraltro, la medesima sentenza non definitiva ha circoscritto l'ambito oggettivo delle domande attoree, dichiarando inammissibile la domanda per profili afferenti a vizi di progettazione, collaudo o esecuzione delle opere realizzate all'interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dell'attrice, in quanto già oggetto di precedenti decisioni passate in giudicato.
Quanto all'istruttoria, essa è stata di natura tecnica, essendo stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio sui precisi quesiti attorei. Gli esiti della consulenza, sfavorevoli all'attrice, sono contestati dalla difesa di quest'ultima.
Conclusa l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e sono stati concessi i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, depositate da tutte le parti.
LA DECISIONE
Premesso e chiarito che, in questa sede, l'unico parametro normativo che deve essere assunto a riferimento è l'art. 2043 c.c., occorre esaminare se i fatti contestati all'odierna parte convenuta integrino gli estremi del fatto illecito e se sussista un nesso causale tra tali condotte e i danni asseritamente patiti dall'attrice.
Come anticipato, i profili di doglianza si articolano su due distinti piani, e sono tutti infondati.
Innanzitutto, l'attrice addebita ai convenuti di aver depositato asseverazioni, dichiarazioni di conformità e collaudi non corrispondenti allo stato reale dei luoghi o alle prescrizioni di legge. A tal proposito, l'approfondita consulenza tecnica d'ufficio, cui si fa integralmente rinvio, basata sull'intero corredo documentale disponibile
8 presso gli uffici comunali, ha chiaramente escluso che la documentazione tecnica predisposta dai convenuti e depositata a corredo delle pratiche amministrative presentasse elementi di falsità o infedeltà, rilevandone la sostanziale coerenza con l'intervento realizzato e con la normativa vigente all'epoca. Difetta, pertanto,
l'elemento oggettivo del fatto illecito relativamente a questo primo nucleo di addebiti.
Quanto al secondo addebito mosso ai convenuti, l'attrice afferma che la natura dell'intervento di ristrutturazione avrebbe richiesto il rilascio di un nuovo certificato di agibilità per tutto il fabbricato, come preteso successivamente dal
Comune di Trieste. Tuttavia, giova chiarire che tale decisione fu assunta dall'impresa proprietaria-committente, titolare della legittimazione a presentare personalmente le pratiche (corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici, esaminate al punto che precede). Pertanto, esclusa ogni possibilità di inquadramento della domanda attorea nell'art. 1669 c.c., la domanda va rigettata anche sotto questo profilo, poiché l'attrice non ha chiaramente allegato quale possa essere stato il contributo causale dei tecnici convenuti nel determinare tale decisione della committenza, né, tantomeno, è stata chiaramente individuata la regola cautelare violata dai professionisti.
La domanda attorea va dunque integralmente rigettata e le spese processuali, anche della terza chiamata, vanno poste a suo carico nella misura liquidata nel dispositivo.
Anche i costi del C.T.U. vanno posti definitivamente a carico dell'attrice.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g.
4308/2018, disattesa ogni ulteriore domanda, istanza, eccezione e difesa, così provvede:
9 1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attrice a rifondere alla parte convenuta e alla parte terza chiamata le spese processuali che liquida, per ciascuna di esse, in 7.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'attrice i costi del C.T.U.
Così deciso a Trieste, il 16 luglio 2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
10
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 4308/2018, promossa
DA
, con l'avv. Chiara Moze;
Parte_1
- ATTRICE -
CONTRO
e con l'avv. Milena Olga Tikulin;
CP_1 Controparte_2
- CONVENUTI -
NONCHÉ CONTRO
con l'avv. Luca Vecchioni;
Controparte_3
- TERZA CHIAMATA -
Oggetto: responsabilità da fatto illecito
1 Conclusioni delle parti (precisate all'udienza del 18/6/2025)
PER L'ATTRICE
Voglia il Tribunale di Trieste ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta richiamata la riserva di appello ex art. 340 e 129 disp. att. cpc avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Trieste numero 281/2021 dd.
3.5.2021 pubblicata in data 10.05.2021 formalizzata all'udienza del 10.06.2021 con foglio allegato a verbale
1) in via preliminare riaprire l'istruttoria con la sostituzione del CTU o il suo richiamo a chiarimenti come già richiesto nelle note istruttorie alla perizia dd.
21.11.2022 e nelle note istruttorie all'integrazione della perizia dd.
19.05.2023;
2) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del geom. e CP_1
dell'ing. per i motivi di cui alla narrativa;
Controparte_2
3) condannare i convenuti pro quota o in solido a rifondere alla signora le Pt_1
somme spese per la messa a norma dei suoi appartamenti (euro 15.323,56) e delle parti comuni del condominio di via Commerciale 28 (euro 22.854,33) nella cifra di euro 38.177,89, oltre ad euro 4.157,84 per onorari dei consulenti tecnici, oltre al risarcimento per non aver potuto mettere a reddito per due anni l'appartamento del IV piano pari ad euro 12.000,00 fino a dicembre 2018
o quella diversa somme che risultasse in corso di causa;
con riserva di agire nel caso in cui anche nel 2019 od oltre non fosse possibile mettere a reddito l'appartamento per la mancanza del certificato di agibilità;
4) condannare i convenuti a rimborsare qualunque altra somma che dovesse essere sostenuta a livello condominiale in corso di causa per eventuali altre richieste da parte del Comune di Trieste per il rilascio del certificato di agibilità delle parti comuni e di conseguenza degli appartamenti di proprietà ; Pt_1
2 5) respingere comunque ogni eventuale domanda risarcitoria avversaria, ribadendo di non accettare il contraddittorio sulla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata formulata dai convenuti nella III memoria ex art. 183 cpc;
6) condannare i convenuti al pagamento delle spese legali e peritali;
7) in via istruttoria, previa riapertura della stessa, ammettere le istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art. 183 cpc. con l'esclusione delle istanze formulate alla lettera B) a cui si è già rinunciato in udienza, e precisamente omissis (come da foglio di p.c. del 14/1/2025).
PER I CONVENUTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione così statuire:
Richiamata integralmente la riserva di appello ex art. 340 e 129 disp. att. C.P.C. avverso la sentenza non definitiva N. 281/2021 dd. 03.05.2021-10.05.2021, resa nel presente procedimento sub RG 4308/18, formulata con foglio allegato a verbale all'udienza del 10.06.2021,
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a in Parte_1
merito alle pretese risarcitorie inerenti parti comuni dello stabile di via Commerciale
n. 28, nonché
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva/estraneità in capo ai convenuti, per quanto ampiamente illustrato in atti, in merito alle formulate pretese.
NEL MERITO
In via principale
Rigettare integralmente, per tutte le argomentazioni dedotte in atti, le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto anche ai sensi dell'art. 3 1227 I e II comma CC, ed in considerazione della sentenza del Tribunale di Trieste n.
253/2011 dd. 25.2.11-08.03.2011;
In ogni caso
Rigettare per tutte le argomentazioni dedotte in atti, tutte le domande svolte nei confronti dei convenuti stante l'insussistenza di profili di responsabilità in capo agli stessi con riferimento ad ogni attività svolta dai medesimi, in ordine alla causazione degli asseriti danni lamentati da . Parte_1
Con vittoria di competenze professionali, oneri accessori come per legge e spese anche generali e successive occorrende, e spese peritali.
Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di ex art. 96 C.P.C., Parte_1
come già formulata e per quanto esposto in atti, e per l'effetto condannare l'attrice al risarcimento del danno a favore dei convenuti, parametrato, nel quantum, al tempo necessariamente impiegato dai professionisti per la articolata e complessa ricostruzione della vicenda risalente ad anni addietro e della ricerca di documentazione relativa, necessaria ai fini di una valida difesa, e sottratto, pertanto, all'attività professionale dagli stessi svolta, che si quantifica in € 5.000,00.- o nella diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dei convenuti, limitare l'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto in base alla accertata e provata responsabilità dei convenuti, alla somma rigorosamente provata e/o risultante di Giustizia, e di conseguenza accertare e dichiarare il diritto dei convenuti ad essere garantiti, manlevati e tenuti indenni dalla , con sede in Bologna, via Stalingrado n. Controparte_3
45, in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di assicurazione per Responsabilità Civile Professionale stipulato con il predetto ente assicuratore (già ) con decorrenza 06.07.2007 e successivamente Controparte_4
rinnovato annualmente senza soluzione di continuità, di cui alle polizze in atti
4 specificatamente indicate in atto di citazione per chiamata di terzo dd. 18.03.2019 e memoria autorizzata ex art. 183 c.6 n. 1 dd. 11.07.2019, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese attoree, di qualunque somma, spesa o danno, dovessero eventualmente essere condannati a corrispondere a , e per Parte_1
l'effetto condannare la medesima Compagnia Assicuratrice a pagare direttamente a parte attrice quanto eventualmente giudizialmente accertato anche per spese di lite.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze professionali, oneri accessori come per legge e spese anche generali e successive occorrende, e spese peritali.
IN VIA ISTRUTTORIA
Omissis, come da foglio di p.c. del 13/1/2025.
PER LA TERZA CHIAMATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi le domande della ricorrente, giacché inammissibili, indimostrate e/o comunque infondate anche ai sensi dell'art. 1227 I e II comma c.c.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, anche generali e forfettarie.
IN VIA DI SUBORDINE
Respingersi la domanda in manleva contro siccome inammissibile, CP_3
prescritta e/o comunque infondata anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1892, 1893, 1894, 1898 e 1915 c.c.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, anche generali e forfettarie.
IN VIA D'ESTREMO SUBORDINE E Parte_2
Nella denegata e non creduta ipotesi d'accoglimento della domanda in garanzia contro contenerla secondo quanto risulterà di giustizia nel rispetto delle CP_3
5 condizioni e previsioni di polizza tutte e con l'applicazione del pattuito scoperto del
20% con il minimo non indennizzabile di € 5.000,00.
Con ogni più ampia riserva.
PREMESSE PROCESSUALI
La causa è stata promossa da contro il geom. e l'ing. Parte_1 CP_1
Controparte_2
L'attrice imputa loro una responsabilità per i danni asseritamente subiti, a seguito della determinazione del Comune di Trieste secondo cui l'edificio condominiale in cui sono ubicati gli immobili di sua proprietà esclusiva risultava privo del certificato di agibilità.
In particolare, l'attrice ha riferito di essere proprietaria di due unità immobiliari site in un fabbricato, ora condominiale, acquistate da una società che aveva precedentemente acquisito e ristrutturato l'intero edificio, per poi alienare i singoli appartamenti sul mercato.
Secondo la prospettazione attorea, completato l'intervento di ristrutturazione, i professionisti convenuti, incaricati dall'impresa esecutrice, avrebbero predisposto e depositato presso il Comune varie asseverazioni tecniche, dichiarazioni di conformità e collaudi a corredo di una molteplicità di pratiche amministrative della società (edilizie, urbanistiche, di sicurezza), redigendo tali documentazione sull'assunto, condiviso dall'impresa committente, che non fosse necessario acquisire un nuovo certificato di agibilità per l'intero edificio preesistente, nonostante l'estensione e la natura dell'intervento.
Anni dopo l'acquisto, tuttavia, l'Amministrazione comunale aveva ritenuto che, in ragione della natura e dell'estensione dei lavori eseguiti, fosse necessario un nuovo certificato di agibilità per l'intero edificio, con la conseguenza che, in assenza
6 di tale adempimento, anche le singole unità immobiliari sarebbero state prive dell'agibilità.
Perciò, l'attrice lamentava di aver sostenuto spese, in qualità di condomina, per la regolarizzazione delle parti comuni dell'edificio, e di aver perso occasioni di guadagno in quanto impossibilitata a mettere a reddito gli immobili di sua proprietà, stante l'assenza del certificato di agibilità.
Secondo dell'attrice, tali pregiudizi sarebbero imputabili alla condotta colposa dei professionisti convenuti, i quali – nell'ambito dell'incarico professionale ricevuto dall'impresa esecutrice – avrebbero depositato documentazione tecnica non conforme alla realtà dello stato dei luoghi né coerente con la natura dell'intervento edilizio effettivamente realizzato. Inoltre, avrebbero errato nell'assumere che l'intervento potesse essere assoggettato a una pluralità di autorizzazioni amministrative frazionate, senza necessità di un nuovo certificato di agibilità per l'intero fabbricato.
Va peraltro precisato che la ricostruzione sin qui esposta rappresenta il risultato di un notevole sforzo interpretativo di quella che si presenta come una domanda strutturalmente confusa, al limite della nullità ex art. 164, quarto comma,
c.p.c.
Ad ogni modo, va rilevato che la domanda attorea – fermamente contestata dai convenuti costituiti, i quali hanno chiamato in causa la compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale – è già stata in parte oggetto di scrutinio decisionale in questo processo ad opera della sentenza non definitiva del 6/5/2021, vincolante in questa sede.
In particolare, per quanto attiene alla qualificazione della domanda, la sentenza non definitiva ha espressamente escluso che essa possa essere ricondotta, per come formulata, nell'ambito della responsabilità per gravi difetti ex art. 1669
c.c.. Inoltre, seppur implicitamente, la sentenza ha escluso che essa possa essere ricondotta ad una responsabilità da inadempimento, non essendo mai stata
7 rappresentata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'attrice e i tecnici convenuti in relazione all'attività oggetto di censura.
La domanda attorea, dunque, è stata espressamente qualificata quale azione generale di responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 c.c.
Peraltro, la medesima sentenza non definitiva ha circoscritto l'ambito oggettivo delle domande attoree, dichiarando inammissibile la domanda per profili afferenti a vizi di progettazione, collaudo o esecuzione delle opere realizzate all'interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dell'attrice, in quanto già oggetto di precedenti decisioni passate in giudicato.
Quanto all'istruttoria, essa è stata di natura tecnica, essendo stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio sui precisi quesiti attorei. Gli esiti della consulenza, sfavorevoli all'attrice, sono contestati dalla difesa di quest'ultima.
Conclusa l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e sono stati concessi i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, depositate da tutte le parti.
LA DECISIONE
Premesso e chiarito che, in questa sede, l'unico parametro normativo che deve essere assunto a riferimento è l'art. 2043 c.c., occorre esaminare se i fatti contestati all'odierna parte convenuta integrino gli estremi del fatto illecito e se sussista un nesso causale tra tali condotte e i danni asseritamente patiti dall'attrice.
Come anticipato, i profili di doglianza si articolano su due distinti piani, e sono tutti infondati.
Innanzitutto, l'attrice addebita ai convenuti di aver depositato asseverazioni, dichiarazioni di conformità e collaudi non corrispondenti allo stato reale dei luoghi o alle prescrizioni di legge. A tal proposito, l'approfondita consulenza tecnica d'ufficio, cui si fa integralmente rinvio, basata sull'intero corredo documentale disponibile
8 presso gli uffici comunali, ha chiaramente escluso che la documentazione tecnica predisposta dai convenuti e depositata a corredo delle pratiche amministrative presentasse elementi di falsità o infedeltà, rilevandone la sostanziale coerenza con l'intervento realizzato e con la normativa vigente all'epoca. Difetta, pertanto,
l'elemento oggettivo del fatto illecito relativamente a questo primo nucleo di addebiti.
Quanto al secondo addebito mosso ai convenuti, l'attrice afferma che la natura dell'intervento di ristrutturazione avrebbe richiesto il rilascio di un nuovo certificato di agibilità per tutto il fabbricato, come preteso successivamente dal
Comune di Trieste. Tuttavia, giova chiarire che tale decisione fu assunta dall'impresa proprietaria-committente, titolare della legittimazione a presentare personalmente le pratiche (corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici, esaminate al punto che precede). Pertanto, esclusa ogni possibilità di inquadramento della domanda attorea nell'art. 1669 c.c., la domanda va rigettata anche sotto questo profilo, poiché l'attrice non ha chiaramente allegato quale possa essere stato il contributo causale dei tecnici convenuti nel determinare tale decisione della committenza, né, tantomeno, è stata chiaramente individuata la regola cautelare violata dai professionisti.
La domanda attorea va dunque integralmente rigettata e le spese processuali, anche della terza chiamata, vanno poste a suo carico nella misura liquidata nel dispositivo.
Anche i costi del C.T.U. vanno posti definitivamente a carico dell'attrice.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g.
4308/2018, disattesa ogni ulteriore domanda, istanza, eccezione e difesa, così provvede:
9 1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attrice a rifondere alla parte convenuta e alla parte terza chiamata le spese processuali che liquida, per ciascuna di esse, in 7.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'attrice i costi del C.T.U.
Così deciso a Trieste, il 16 luglio 2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
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