CASS
Sentenza 13 luglio 2022
Sentenza 13 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2022, n. 27022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27022 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: • FE IP MA RO nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 29/07/2021 dal Trib. Libertà Torino visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MAemanuele Guerra, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Giuseppe Zanalda del foro di Milano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e insistendo nell'istanza di remissione alle sezioni unite RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/07/2021 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame cautelare, rigettava l'appello proposto nell'interesse dell'indagato Ferrari IP MA RO avverso l'ordinanza del G.i.p. di quello stesso tribunale del 19/07/2021 con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un conto corrente bancario, per un ammontare complessivo di euro 86.986,58, disposto con provvedimento del 03/03/2021 in relazione al reato di truffa contestatogli "perchè, con artifizi e raggiri, ed in particolare inviando alla compagnia assicuratrice EL SA copia artefatta della fattura n. 152/2017 in cui indicava, falsamente, come < saldato > il pagamento dovuto ad MC S.r.l. a saldo per lavori di riparazione svolti sull'imbarcazione SAPORE DI SALE a lui Penale Sent. Sez. 2 Num. 27022 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 07/07/2022 intestata, inducendo in errore EL SA che così provvedeva a versare l'importo di 86.986,58 C, anziché sul conto corrente della creditrice MC Sri - come era avvenuto per l'acconto - sul conto corrente personale del Ferrari, procurava a sé o ad altri un ingiusto profitto con pari danni per MC Sri". 2. Rilevava il tribunale che il ricorso, sebbene presentasse profili di inammissibilità, potesse comunque esaminarsi nel merito, per profili tuttavia che non avevano spazio in quella sede e che lo stadio embrionale dell'indagine consentiva di ritenere integrata la truffa oggetto dell'incolpazione provvisoria, sotto il profilo del fumus, alla luce di dati di fatto obiettivi (la falsificazione della fattura, l'accredito dell'acconto dell'indennizzo da parte della società assicuratrice direttamente alla società querelante MC che aveva eseguito i lavori di ripristino dell'imbarcazione, il versamento del saldo dell'indennizzo sul conto corrente dell'assicurato Ferrari che aveva a tal fine presentato la fattura artefatta). 3. Avverso l'ordinanza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sulla base di due motivi: - violazione di legge (artt. 640 cod. pen., 321 e 325 cod. proc. pen.) in relazione alla non configurabilità in astratto del delitto di truffa in base alla prospettazione accusatoria (il saldo dell'indennizzo, peraltro pari alla somma di euro 17.256,52, di gran lunga inferiore a quella sequestrata, era stata versata all'assicurato Ferrari, in conformità con le previsioni di polizza, e solo l'espressa richiesta di quest'ultimo alla società assicuratrice aveva consentito il pagamento in deroga dell'acconto direttamente alla querelante MC SR, non titolare iure proprio di alcun credito, con conseguente insussistenza di un danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta fraudolenta contestata;
inoltre, non vi era identità fra soggetto offeso - la MC SR - e il soggetto raggirato - la Helvetia SA;
infine, la vicenda aveva rilevanza ai fini esclusivamente civili ed il Tribunale di Imperia, con sentenza del 27/07/2021 aveva escluso l'esistenza di un credito del querelante nei confronti dell'odierno ricorrente); - inosservanza di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (artt. 125, comma 3 - artt. 325 cod. proc. pen.) per c:arenza assoluta di motivazione in merito alla questione di diritto dedotta in appello circa la necessaria identità tra persona offesa e soggetto tratto in inganno e, più in generale, circa l'eccepito difetto di corrispondenza fra il fatto ascritto all'indagata e la fattispecie astratta. Con memoria del 03/06/2022 il difensore ha sollecitato un intervento delle Sezioni Unite che consenta di addivenire ad un'interpretazione uniforme circa i limiti operativi del reato di truffa in caso di divergenza tra soggetto raggirato e soggetto 2 danneggiato, ravvisando a riguardo un contrasto interpretativo fra le sezioni semplici della Cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile;
in realtà tale preclusione, rilevata dal tribunale in relazione all'appello cautelare, avrebbe dovuto evitare ulteriori approfondimenti delle questioni sottoposte al giudice dell'impugnazione. Si afferma a tal fine nel provvedimento impugnato che "sia il P.M. in sede di parere del 16.7.2021 e del 28.07.2021, sia iNifensore dell'appellante hanno dato atto del non ancora intervenuto formale provvedimento di esecuzione del sequestro, ciò rilevando ai fini del concreto ed attuale interesse ad impugnare". Tale constatazione, di carattere assorbente e non oggetto di confutazione nel ricorso in esame, avrebbe dovuto definire l'appello senza procedegin un'ottica sostanzialistica" (pag.3), ad un'analisi nel merito. 2. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Cass. sez. 3, sent. n. 30547 del 06/03/2019 - dep. 11/07/2019 - Rv. 276274), specificando - con stretta attinenza alla materia in argomento - che in tema di misure c:autelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro (Cass. sez. 3, sent. n. 13283 del 25/02/2021 - dep. 09/04/2021 - Rv. 281241). 3. Poiché dal testo dell'ordinanza, sul punto non oggetto di censura, si rileva - come evidenziato - che il sequestro preventivo del conto corrente bancario non ha avuto esecuzione, il Ferrari risulta privo di interesse a proporre appello e, di conseguenza, ricorso in cassazione, a nulla rilevando la circostanza di fatto - ascrivibile semmai alla procedura bancaria e non alla esecuzione del vincolo - della eventuale materiale indisponibilità delle somme depositate. 4. Le considerazioni che precedono, di carattere assorbente rispetto ai motivi di ricorso, non precludono l'accesso alla tutela impugnatoria, in caso di esecuzione del sequestro. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed 3 • residente al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non ernergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il giorno 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MAemanuele Guerra, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Giuseppe Zanalda del foro di Milano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e insistendo nell'istanza di remissione alle sezioni unite RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/07/2021 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame cautelare, rigettava l'appello proposto nell'interesse dell'indagato Ferrari IP MA RO avverso l'ordinanza del G.i.p. di quello stesso tribunale del 19/07/2021 con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un conto corrente bancario, per un ammontare complessivo di euro 86.986,58, disposto con provvedimento del 03/03/2021 in relazione al reato di truffa contestatogli "perchè, con artifizi e raggiri, ed in particolare inviando alla compagnia assicuratrice EL SA copia artefatta della fattura n. 152/2017 in cui indicava, falsamente, come < saldato > il pagamento dovuto ad MC S.r.l. a saldo per lavori di riparazione svolti sull'imbarcazione SAPORE DI SALE a lui Penale Sent. Sez. 2 Num. 27022 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 07/07/2022 intestata, inducendo in errore EL SA che così provvedeva a versare l'importo di 86.986,58 C, anziché sul conto corrente della creditrice MC Sri - come era avvenuto per l'acconto - sul conto corrente personale del Ferrari, procurava a sé o ad altri un ingiusto profitto con pari danni per MC Sri". 2. Rilevava il tribunale che il ricorso, sebbene presentasse profili di inammissibilità, potesse comunque esaminarsi nel merito, per profili tuttavia che non avevano spazio in quella sede e che lo stadio embrionale dell'indagine consentiva di ritenere integrata la truffa oggetto dell'incolpazione provvisoria, sotto il profilo del fumus, alla luce di dati di fatto obiettivi (la falsificazione della fattura, l'accredito dell'acconto dell'indennizzo da parte della società assicuratrice direttamente alla società querelante MC che aveva eseguito i lavori di ripristino dell'imbarcazione, il versamento del saldo dell'indennizzo sul conto corrente dell'assicurato Ferrari che aveva a tal fine presentato la fattura artefatta). 3. Avverso l'ordinanza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sulla base di due motivi: - violazione di legge (artt. 640 cod. pen., 321 e 325 cod. proc. pen.) in relazione alla non configurabilità in astratto del delitto di truffa in base alla prospettazione accusatoria (il saldo dell'indennizzo, peraltro pari alla somma di euro 17.256,52, di gran lunga inferiore a quella sequestrata, era stata versata all'assicurato Ferrari, in conformità con le previsioni di polizza, e solo l'espressa richiesta di quest'ultimo alla società assicuratrice aveva consentito il pagamento in deroga dell'acconto direttamente alla querelante MC SR, non titolare iure proprio di alcun credito, con conseguente insussistenza di un danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta fraudolenta contestata;
inoltre, non vi era identità fra soggetto offeso - la MC SR - e il soggetto raggirato - la Helvetia SA;
infine, la vicenda aveva rilevanza ai fini esclusivamente civili ed il Tribunale di Imperia, con sentenza del 27/07/2021 aveva escluso l'esistenza di un credito del querelante nei confronti dell'odierno ricorrente); - inosservanza di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (artt. 125, comma 3 - artt. 325 cod. proc. pen.) per c:arenza assoluta di motivazione in merito alla questione di diritto dedotta in appello circa la necessaria identità tra persona offesa e soggetto tratto in inganno e, più in generale, circa l'eccepito difetto di corrispondenza fra il fatto ascritto all'indagata e la fattispecie astratta. Con memoria del 03/06/2022 il difensore ha sollecitato un intervento delle Sezioni Unite che consenta di addivenire ad un'interpretazione uniforme circa i limiti operativi del reato di truffa in caso di divergenza tra soggetto raggirato e soggetto 2 danneggiato, ravvisando a riguardo un contrasto interpretativo fra le sezioni semplici della Cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile;
in realtà tale preclusione, rilevata dal tribunale in relazione all'appello cautelare, avrebbe dovuto evitare ulteriori approfondimenti delle questioni sottoposte al giudice dell'impugnazione. Si afferma a tal fine nel provvedimento impugnato che "sia il P.M. in sede di parere del 16.7.2021 e del 28.07.2021, sia iNifensore dell'appellante hanno dato atto del non ancora intervenuto formale provvedimento di esecuzione del sequestro, ciò rilevando ai fini del concreto ed attuale interesse ad impugnare". Tale constatazione, di carattere assorbente e non oggetto di confutazione nel ricorso in esame, avrebbe dovuto definire l'appello senza procedegin un'ottica sostanzialistica" (pag.3), ad un'analisi nel merito. 2. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Cass. sez. 3, sent. n. 30547 del 06/03/2019 - dep. 11/07/2019 - Rv. 276274), specificando - con stretta attinenza alla materia in argomento - che in tema di misure c:autelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro (Cass. sez. 3, sent. n. 13283 del 25/02/2021 - dep. 09/04/2021 - Rv. 281241). 3. Poiché dal testo dell'ordinanza, sul punto non oggetto di censura, si rileva - come evidenziato - che il sequestro preventivo del conto corrente bancario non ha avuto esecuzione, il Ferrari risulta privo di interesse a proporre appello e, di conseguenza, ricorso in cassazione, a nulla rilevando la circostanza di fatto - ascrivibile semmai alla procedura bancaria e non alla esecuzione del vincolo - della eventuale materiale indisponibilità delle somme depositate. 4. Le considerazioni che precedono, di carattere assorbente rispetto ai motivi di ricorso, non precludono l'accesso alla tutela impugnatoria, in caso di esecuzione del sequestro. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed 3 • residente al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non ernergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il giorno 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore