Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Greco Lidia Presidente
Dott.ssa Condorelli Venera Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5498 / 2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TOSTO PAOLA RITA, C.F._1
giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO nato a NAPOLI (NA) il 29/11/1978 C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDI ENZA C.F._2
DANIELA giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10/4/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 19/04/2022 ha adìto questo Parte_1
Tribunale e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 24.7.1999 a Catania con Controparte_1
(Atto N. 482 Parte 2 Serie A anno 1999).
1
(il 14.1.09). Per_3
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal marito con sentenza n. 802/2022, emessa dal Tribunale di Catania in data 17.2.2022 e che i coniugi non si erano più riconciliati.
Ha chiesto che venissero confermate le condizioni di cui alla predetta sentenza in ordine al mantenimento e collocamento del figlio minore e che venisse posto Per_3
a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito che non si Controparte_1
è opposto alla domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 802/2022, del 17.2.2022, passata in giudicato, il Tribunale di
Catania ha pronunciato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (4.6.2020), per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
2 consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.7.1999 a Catania trascritto nei registri di detto Comune al N. 482 P. 2 S. A anno 1999.
Con riguardo alle ulteriori domande, il collegio ritiene che nulla osti all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_3
la madre, con cui il minore attualmente convive.
La casa familiare, condotta in locazione, va conseguentemente assegnata alla ricorrente.
In ordine alla determinazione degli incontri con il genitore non collocatario, il
Collegio ritiene che il figlio ormai prossimo alla maggiore età, possa Per_3
determinarsi autonomamente in ordine a tempi e modalità di permanenza presso il padre.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento e collocamento dei figli e Per_1
, ormai maggiorenni. Per_2
Va posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
del figlio minore e dei figli e , che da poco hanno Per_3 Per_1 Per_2
superato la maggiore età, non essendo contestato che gli stessi non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica e convivano attualmente con la madre, insieme al fratello.
La ricorrente ha dedotto la reiterata violazione, da parte del resistente, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, già imposto dalla sentenza di separazione.
Il resistente ha tentato di giustificazione tale condotta omissiva adducendo la mancanza di stabile occupazione lavorativa, senza tuttavia dedurre né provare la sussistenza di patologie atte ad elidere o ridurre la propria capacità lavorativa.
3 In merito non può che ribadirsi come, anche in assenza di stabile occupazione, i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente. Infatti la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di porre a carico del resistente, quale contributo al mantenimento della prole, un assegno mensile di euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fatto salvo, per il periodo precedente, quanto previsto in sede di separazione.
Tenuto conto delle esigenze dei figli, accresciute in ragione dell'età, la ricorrente avrà inoltre diritto alla percezione, direttamente da parte dell' , dell'intero CP_2
assegno unico, con imputazione della quota di pertinenza del resistente al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla decisione. Tale nuova determinazione delle modalità di contribuzione del si impone a maggiore garanzia della CP_1 prole, in ragione del non puntuale adempimento dell'obbligo di contribuzione, dedotto dalla ricorrente e non contestato.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 5498 /2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e il 24.7.1999 Parte_1 Controparte_1
a Catania, trascritto nei registri di detto Comune al N. 482 Parte 2 Serie A anno
1999.
DISPONE l'affidamento condiviso ai genitori del minore con collocamento Per_3
presso la madre.
ASSEGNA alla ricorrente la casa familiare.
RIMETTE al gradimento del minore gli incontri di quest'ultimo con il padre.
PONE a carico di l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00, quale contributo
[...]
al mantenimento del figlio minore e dei figli e , Per_3 Per_1 Per_2
maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese
4 straordinarie relative ai predetti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, con decorrenza dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto statuito in sede di separazione personale dei coniugi.
Attribuisce a il diritto di percepire direttamente dall'ente Parte_1 previdenziale l'intero importo dell'assegno unico, con imputazione al mantenimento del figlio minore e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti della quota di pertinenza del resistente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
COMPENSA le spese del giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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