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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/05/2024, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/05/2024, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 420 dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che sono presenti l'avv. SANFILIPPO GIOACCHINO per parte ricorrente e l'avv. Elisabetta Baiamonte in sostituzione dell'avv. Lanzetta per l' I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano CP_1
alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 02/05/2024 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 420 dell'anno 2021 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA PIERSANTI MATTARELLA 23 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. SANFILIPPO GIOACCHINO, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'INPS, con l'avv. LANZETTA ELISABETTA, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Bonus COVID.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludono come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/02/2021 parte ricorrente chiede la condanna dell' al pagamento della somma di € 2.200.00, a titolo di bonus CP_1
600/COVID per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Deduce al riguardo:
- che in data 11/11/2019 ha intrapreso un'attività imprenditoriale nel settore commercio/turismo/terziario;
- che in data 04/04/2020 ha presentato domanda per la concessione del bonus di cui al D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- che in data 26/05/2020 è stata iscritta nella Gestione commercianti;
- che l' ha rigettato la richiesta perché alla data del 01/03/2020 non era CP_1
iscritta alla Gestione dell'A.G.O.
L' si è costituito contestando la fondatezza delle domande di cui chiede CP_1
il rigetto.
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 28 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, prorogato dal Decreto Rilancio, ha previsto la corresponsione di una indennità per lavoratori autonomi iscritti alle , pari a 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020, Controparte_3
successivamente aumentato ad € 1.000,00 per il mese di maggio, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Sin da subito è sorto il dubbio se l'iscrizione nella Gestione speciale successiva alla data del 23/02/2020 dovesse dar luogo al rigetto del bonus
Covid.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il problema è sorto certamente per la corresponsione del bonus in favore dei professionisti non iscritti ad alcuna Cassa.
Con comunicazione pubblicata sul web il 02/04/2020 l' ha risolto la CP_1
questione facendo la seguente distinzione:
- “per i professionisti che hanno aperto la partita IVA con decorrenza antecedente l'anno di imposta 2019, in presenza di iscrizione tardiva alla Gestione Separata (quindi, dopo il
23 febbraio 2020 e con effetto retroattivo), al fine di evitare comportamenti fraudolenti,
l'istanza di riesame sarà accolta purché il contribuente abbia regolarmente compilato il quadro RR - Sezione II della dichiarazione dei redditi relativa agli anni successivi all'inizio dell'attività;
- per coloro che, invece, hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno di imposta 2019, con tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal momento che non sono ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali e contributivi da parte del professionista, il pagamento del bonus è riconosciuto in presenza di iscrizione alla Gestione Separata pervenuta all'Istituto in un periodo successivo al 23 febbraio 2020, purché il beneficiario alleghi all'istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello
AA9) dalla quale risulti l'inizio dell'attività antecedente al 23 febbraio 2020”.
La soluzione adottata dall' appare conforme ai principi CP_2
dell'ordinamento e si ritiene che debba essere estesa anche alla categoria dei commercianti, atteso che sostiene l'iniziativa economica, gravemente compromessa dall'epidemia, con ingenti danni per le tutte le attività ed, in particolare, per quelle appena sorte.
Peraltro, deve osservarsi che l' alla data del riesame della richiesta CP_1
bonus, era a conoscenza che la ricorrente aveva iniziato l'attività il
11/11/2019, tant'è che, in data 26/05/2020, la ricorrente è stata iscritta
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
d'ufficio alla Gestione commercianti su notizia dell'Agenzia delle Entrate e l'Istituto aveva già liquidato i contributi dovuti dalla data di inizio attività
(novembre 2019).
Di qui l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Dichiara che ha diritto di fruire dell'indennità prevista Parte_1
dal D.L. n. 18/2020 ” e successive proroghe e, per l'effetto, Org_1
condanna l' a corrispondere in favore della ricorrente l'importo di € CP_1
2.200,00 a titolo di bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 1.800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 02/05/2024 . Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/05/2024, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 420 dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che sono presenti l'avv. SANFILIPPO GIOACCHINO per parte ricorrente e l'avv. Elisabetta Baiamonte in sostituzione dell'avv. Lanzetta per l' I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano CP_1
alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 02/05/2024 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 420 dell'anno 2021 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA PIERSANTI MATTARELLA 23 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. SANFILIPPO GIOACCHINO, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'INPS, con l'avv. LANZETTA ELISABETTA, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Bonus COVID.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludono come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/02/2021 parte ricorrente chiede la condanna dell' al pagamento della somma di € 2.200.00, a titolo di bonus CP_1
600/COVID per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Deduce al riguardo:
- che in data 11/11/2019 ha intrapreso un'attività imprenditoriale nel settore commercio/turismo/terziario;
- che in data 04/04/2020 ha presentato domanda per la concessione del bonus di cui al D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- che in data 26/05/2020 è stata iscritta nella Gestione commercianti;
- che l' ha rigettato la richiesta perché alla data del 01/03/2020 non era CP_1
iscritta alla Gestione dell'A.G.O.
L' si è costituito contestando la fondatezza delle domande di cui chiede CP_1
il rigetto.
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 28 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, prorogato dal Decreto Rilancio, ha previsto la corresponsione di una indennità per lavoratori autonomi iscritti alle , pari a 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020, Controparte_3
successivamente aumentato ad € 1.000,00 per il mese di maggio, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Sin da subito è sorto il dubbio se l'iscrizione nella Gestione speciale successiva alla data del 23/02/2020 dovesse dar luogo al rigetto del bonus
Covid.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il problema è sorto certamente per la corresponsione del bonus in favore dei professionisti non iscritti ad alcuna Cassa.
Con comunicazione pubblicata sul web il 02/04/2020 l' ha risolto la CP_1
questione facendo la seguente distinzione:
- “per i professionisti che hanno aperto la partita IVA con decorrenza antecedente l'anno di imposta 2019, in presenza di iscrizione tardiva alla Gestione Separata (quindi, dopo il
23 febbraio 2020 e con effetto retroattivo), al fine di evitare comportamenti fraudolenti,
l'istanza di riesame sarà accolta purché il contribuente abbia regolarmente compilato il quadro RR - Sezione II della dichiarazione dei redditi relativa agli anni successivi all'inizio dell'attività;
- per coloro che, invece, hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno di imposta 2019, con tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal momento che non sono ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali e contributivi da parte del professionista, il pagamento del bonus è riconosciuto in presenza di iscrizione alla Gestione Separata pervenuta all'Istituto in un periodo successivo al 23 febbraio 2020, purché il beneficiario alleghi all'istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello
AA9) dalla quale risulti l'inizio dell'attività antecedente al 23 febbraio 2020”.
La soluzione adottata dall' appare conforme ai principi CP_2
dell'ordinamento e si ritiene che debba essere estesa anche alla categoria dei commercianti, atteso che sostiene l'iniziativa economica, gravemente compromessa dall'epidemia, con ingenti danni per le tutte le attività ed, in particolare, per quelle appena sorte.
Peraltro, deve osservarsi che l' alla data del riesame della richiesta CP_1
bonus, era a conoscenza che la ricorrente aveva iniziato l'attività il
11/11/2019, tant'è che, in data 26/05/2020, la ricorrente è stata iscritta
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
d'ufficio alla Gestione commercianti su notizia dell'Agenzia delle Entrate e l'Istituto aveva già liquidato i contributi dovuti dalla data di inizio attività
(novembre 2019).
Di qui l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Dichiara che ha diritto di fruire dell'indennità prevista Parte_1
dal D.L. n. 18/2020 ” e successive proroghe e, per l'effetto, Org_1
condanna l' a corrispondere in favore della ricorrente l'importo di € CP_1
2.200,00 a titolo di bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 1.800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 02/05/2024 . Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile