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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/09/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3052 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Carlo Giuliani Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Michele De Stefano Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni della decisione
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 337 bis cod. proc. civ., , Parte_1
premesso di avere intrattenuto con un'unione di fatto dalla Controparte_1
quale, in data 21.2.2019, è nato il figlio , riconosciuto da Persona_1
entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il
1 regime di affidamento del minore e stabilirsi le modalità di frequentazione della prole con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
2. Avutasi la costituzione del resistente, le parti hanno rappresentato d'aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “1. Il figlio minore verrà Per_1
affidato congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica presso la madre nella casa sita in Tivoli (RM) in Via Scalpelli 18, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sullo stesso per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per il minore riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute,
da assumere di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene l'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso ciascun genitore.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine Per_1
settimana alternati dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti, con prelievo e ri-accompagnamento da parte del padre presso l'abitazione materna;
-per le festività Natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni ed alternativamente, Natale e Capodanno con uno e l'epifania con l'altro genitore, salvo il diverso accordo tra le parti. - per le vacanze Pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni tra i genitori, sia il giorno di Pasqua sia il Lunedì
dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti;
3. Durante le vacanze estive Per_1
trascorrerà con il padre un periodo anche non consecutivo di 15 giorni, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, nei mesi di giugno, luglio, agosto o settembre (nei periodi compresi dalla chiusura alla riapertura della scuola).
4. Il compleanno di verrà trascorso con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, salvo diverso Per_1
accordo tra le parti.
5. Nei giorni dei compleanni dei genitori questi hanno facoltà di avere con loro, lo stesso valga per la festa del papà (19/03) e della mamma Per_1
(seconda domenica di maggio).
6. Il IG. corrisponderà alla IG.ra entro il CP_1 Pt_1
giorno 25 di ogni mese, a titolo di 3 concorso al mantenimento ordinario del figlio minore, la somma di € 250,00 mensili a mezzo bonifico bancario su conto corrente
2 intestato alla IG.ra , le cui coordinate sono già note. Detta somma verrà Parte_1
aggiornata, ogni anno, secondo gli indici rilevati dall'ISTAT. Le parti pattuiscono altresì che la ricorrente potrà chiedere e percepire per intero l'assegno unico per Il figlio minore.
7. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori come stabilito dal Protocollo del Tribunale di TIVOLI, a cui le parti dichiarano di aderire e che è già
agli atti del giudizio. Per il rimborso della quota parte di dette spese sarà sufficiente
(oltre al previo accordo, qualora necessario) che la parte che le abbia sostenute fornisca all'altro scontrini fiscali, fatture, ricevute o qualsivoglia documento che attesti l'avvenuto pagamento. La refusione di tali spese dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei citati documenti.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9. Le comunicazioni telefoniche tra genitori e figlio saranno consentite quotidianamente. 10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. 11. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Spese compensate.”.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che, alla luce della situazione complessiva delle parti per come rappresentata, dell'età e delle eIGenze del minore, sia conforme a legge, oltre che rispondente all'interesse della prole, l'accordo raggiunto dalle parti.
4. La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della prole, nonché l'avvenuto raggiungimento di accordo giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. cod. civ., così provvede:
3 - affida il minore ad entrambi i genitori in via condivisa, Persona_1
secondo le condizioni indicate in motivazione, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di conIGlio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3052 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Carlo Giuliani Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Michele De Stefano Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni della decisione
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 337 bis cod. proc. civ., , Parte_1
premesso di avere intrattenuto con un'unione di fatto dalla Controparte_1
quale, in data 21.2.2019, è nato il figlio , riconosciuto da Persona_1
entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il
1 regime di affidamento del minore e stabilirsi le modalità di frequentazione della prole con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
2. Avutasi la costituzione del resistente, le parti hanno rappresentato d'aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “1. Il figlio minore verrà Per_1
affidato congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica presso la madre nella casa sita in Tivoli (RM) in Via Scalpelli 18, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sullo stesso per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per il minore riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute,
da assumere di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene l'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso ciascun genitore.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine Per_1
settimana alternati dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti, con prelievo e ri-accompagnamento da parte del padre presso l'abitazione materna;
-per le festività Natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni ed alternativamente, Natale e Capodanno con uno e l'epifania con l'altro genitore, salvo il diverso accordo tra le parti. - per le vacanze Pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni tra i genitori, sia il giorno di Pasqua sia il Lunedì
dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti;
3. Durante le vacanze estive Per_1
trascorrerà con il padre un periodo anche non consecutivo di 15 giorni, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, nei mesi di giugno, luglio, agosto o settembre (nei periodi compresi dalla chiusura alla riapertura della scuola).
4. Il compleanno di verrà trascorso con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, salvo diverso Per_1
accordo tra le parti.
5. Nei giorni dei compleanni dei genitori questi hanno facoltà di avere con loro, lo stesso valga per la festa del papà (19/03) e della mamma Per_1
(seconda domenica di maggio).
6. Il IG. corrisponderà alla IG.ra entro il CP_1 Pt_1
giorno 25 di ogni mese, a titolo di 3 concorso al mantenimento ordinario del figlio minore, la somma di € 250,00 mensili a mezzo bonifico bancario su conto corrente
2 intestato alla IG.ra , le cui coordinate sono già note. Detta somma verrà Parte_1
aggiornata, ogni anno, secondo gli indici rilevati dall'ISTAT. Le parti pattuiscono altresì che la ricorrente potrà chiedere e percepire per intero l'assegno unico per Il figlio minore.
7. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori come stabilito dal Protocollo del Tribunale di TIVOLI, a cui le parti dichiarano di aderire e che è già
agli atti del giudizio. Per il rimborso della quota parte di dette spese sarà sufficiente
(oltre al previo accordo, qualora necessario) che la parte che le abbia sostenute fornisca all'altro scontrini fiscali, fatture, ricevute o qualsivoglia documento che attesti l'avvenuto pagamento. La refusione di tali spese dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei citati documenti.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9. Le comunicazioni telefoniche tra genitori e figlio saranno consentite quotidianamente. 10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. 11. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Spese compensate.”.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che, alla luce della situazione complessiva delle parti per come rappresentata, dell'età e delle eIGenze del minore, sia conforme a legge, oltre che rispondente all'interesse della prole, l'accordo raggiunto dalle parti.
4. La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della prole, nonché l'avvenuto raggiungimento di accordo giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. cod. civ., così provvede:
3 - affida il minore ad entrambi i genitori in via condivisa, Persona_1
secondo le condizioni indicate in motivazione, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di conIGlio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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