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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2024, n. 34675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34675 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL RA nato a [...] il [...] ON TE EP nato a [...] il [...] OM ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'IN che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato STEFANIA GIOVANNA LEONARDA FARINI si riporta al ricorso e insiste nell'accoglimento. o( L'avvocato MARCO BENCIVENGA si riporta ai motivi di ricorso e insiste per 4 41-e-o 1/0 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34675 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. ST US AR, TO NO, NC LL sono stati condannati dalla Corte d'Appello di Milano perché, in concorso tra loro, distraevano il software denominato "E-Catalog" (alias Epix) di proprietà della "AR Engineering s.r.l. in liquidazione" ( in appresso solo AR), società fallita il 14/3/2016, in favore della società "AV srl", amministrata dal AR, vendendo alla stessa il predetto software al prezzo di euro 470.000,00 senza incassare il corrispettivo (capb A.1.4.) e «perché concorrevano a cagionare il fallimento della società, procurandosi disponibilità finanziarie mediante operazioni dolose consistite nel sistematico omesso versamento delle imposte erariali e dei contributi previdenziali, per un ammontare complessivo accertato di euro 797.286,61 pari al 64% circa del passivo fallimentare pari ad euro 1.253.240» (capo A.3). Il delitto di cui al capo B, ascritto solo a NC LL, è stato dichiarato estinto per prescrizione e l'imputato è stato condannato anche per la distrazione di arredi di ufficio di proprietà della fallita (capo A.1.3.). Secondo la prospettazione accusatoria, accolta da entrambe le sentenze di merito: - il AR ha rivesto la qualifica di Presidente del c.d.a. della fallita dal 18.11.2011 al 6.2.2014 e quella amministratore di fatto sino al fallimento;
- il NO ha rivesto la qualifica di A.d. della fallita dal 7.12.2011 al 6.2.2014 e quella di amministratore di fatto sino al fallimento;
- il LL A.U. della fallita dal 6.2.2014 al 23.12.2014. Il fatto addebitato ai ricorrenti di cui al capo A.3 è stato così ricostruito nelle sentenze di merito sulla base della relazione del curatore. La società fallita ha sempre avuto, quale oggetto sociale, la consulenza informatica e lo sviluppo di software e lo stato di insolvenza era verificabile dal 2012. Il capitale sociale alla data del fallimento era detenuto per intero dalla Helphi s.r.I., mentre fino al 30 gennaio 2014 il socio di maggioranza era la AV s.r.l. amministrata dal AR. La società fallita faceva parte di un gruppo a capo del quale vi era la AV s.r.l., amministrata dall'imputato AR che, nel 2012, «cedeva l'intero capitale alla EL s.r.I.» (così pag. 3 della sentenza di primo grado). La EL s.r.l. era una società finanziaria detenuta per il 60% dall'imputato LL e da questo amministrata da luglio 2014 ad aprile 2015 Con atto notarile del 30.1.2014, con il diretto e personale coinvolgimento dei tre imputati, conformemente a quanto convenuto con il preliminare del 27.12.2013, la AV s.r.l. cedeva quote rappresentative del 66,93% del capitale della società fallita a LL NC che acquistava per la EL s.r.l. (di cui deteneva il 60% del capitale e che ne era amministratore) al prezzo di C560.000,00. Alla data del fallimento il capitale sociale della fallita era detenuto al 100% dalla EL s.r.l. che quindi diveniva socio unico della fallita (pag. 3 sent. di primo grado) . La AR, amministrata dal NO, contemporaneamente cedeva i diritti proprietà intellettuale, marchio e brevetto del software Epix, (core business dell'impresa sociale) alla AV s.r.l. per il prezzo di C 470.000 oltre IVA, che rilasciava nei confronti della AR una licenza di uso interno e di commercializzazione della piattaforma;
il pagamento del prezzo, detratta l'Iva (asseritamente pagata con compensazioni di crediti), avveniva mediante accollo esterno da parte della EL s.r.l. con liberazione della AV s.r.l. del debito di 470.000 euro che questa aveva nei confronti della AR per il pagamento del prezzo del software. A seguito e per effetto di questa complessa operazione il principale cespite della AR, si ritiene nelle sentenze di merito, veniva dismesso senza corrispettivo. 2. Tutti gli imputati propongono ricorso per cassazione. 3. Ricorso di ST US AR. L'imputato affida il proprio ricorso a sei motivi, qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. Con il primo motivo si duole dell' inosservanza della legge e della mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e lamenta che i giudici di merito sono pervenuti alla conforme decisione di condanna sulla base di una differente motivazione: mentre il Tribunale ha ritenuto simulata la cessione, la Corte d'appello ha impropriamente richiamato l'istituto dalla compensazione in quanto, detenendo la EL s.r.l. l'intero capitale sociale della AR, si era determinata l'estinzione per compensazione del debito di euro 470.000 che la prima aveva maturato verso la seconda (derivante dal citato accollo con liberazione dell'acquirente AV s.r.I.). Osserva il ricorrente, stigmatizzando l'erronea qualificazione giuridica operata dalla Corte d'appello, che questa avrebbe dimenticato, nell'offrire siffatta ricostruzione, che la EL, pur avendo acquistato l'intero capitale sociale della AR, aveva comunque conservato la propria soggettività giuridica, diversa da quella della fallita, per cui non era ipotizzabile né la confusione né tantomeno la compensazione non sussistendo tra la AR e la EL s.r.l. reciproche posizioni creditorie e debitorie. La EL s.r.l. era infatti obbligata verso la AV s.r.l. per l'acquisto delle quote della AR e ha adempiuto a tale debito accollandosi il debito di AV s.r.l. verso AR per l'acquisto del software. Ciò che si era verificato, ad avviso dell'imputato, era esclusivamente la rinunzia al proprio credito fatta effettuare alla AR dal nuovo amministratore, l'imputato LL, a favore della EL s.r.I., società a quest'ultimo riconducibile con scrittura privata successiva all'atto notarile. Tale operazione, dunque, sarebbe del tutto estranea al AR. 3.2. Con il secondo motivo censura l'omesso confronto della Corte distrettuale rispetto alle censure difensive fatte valere con l'appello là dove si evidenziava che, a seguito della cessione, erano stati stipulati due contratti tra la nuova acquirente AV s.r.l. e la AR in virtù dei quali quest'ultima poteva proseguire nello svolgimento della propria attività principale di fornitura di servizi di assistenza e manutenzione del software "E-Catalog" nei confronti dei propri clienti. La AR quindi poteva proseguire nella propria attività di assistenza e manutenzione del software. 3.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento psicologico in relazione al reato di bancarotta distrattiva (capo A.1.4.) poiché l'unico evento distrattivo consistito nella remissione del debito (con atto intitolato cessione di credito) è stato posto in essere solo dall'imputato LL successivamente alla conclusione del contratto del 30 gennaio 2014 che prevedeva esclusivamente la cessione delle quote della AR alla AV s.r.l. e l'accollo liberatorio da parte della EL s.r.l. del debito della AV. 3.4. Con il quarto motivo si duole dell' inosservanza della legge e della mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta impropria (capo A.3). Deduce che i giudici di merito hanno valorizzato la sistematica omissione del versamento delle imposte e dei contributi previdenziali della AR a partire dal 2009 fino a tutto il 2013 e hanno ritenuto l'irrilevanza del reiterato ricorso alla rateizzazione del debito sostenendo che la complessiva esposizione debitoria per debiti fiscali era andata aumentando in corso del tempo e anche successivamente all'ammissione dei piani di rientro. Sottolinea, quindi, che pur avendo la Corte d'appello escluso qualsivoglia responsabilità del AR per i fatti successivi alla vendita delle quote sociali del 30 gennaio 2014, non ha, però, poi considerato che l'adempimento dei piani di rientro con il fisco non poteva più rientrare sotto la sua sfera di controllo essendo divenuto effettivo legale rappresentante della fallita il LL. In ogni caso, osserva il ricorrente, la crisi di liquidità era precedente all'assunzione della carica da parte sua e la Corte d'appello sarebbe incorsa in contraddizione là dove, pur riconoscendo in capo al Barbone la volontà di adempiere, attestata dai ravvedimenti e dalle istanze di rateizzazione poste in essere, illogicamente ha poi ritenuto sussistente la bancarotta contestata anche sul piano soggettivo. La crisi di liquidità, i rateizzi e i ravvedimenti posti in essere non consentirebbero di ritenere configurabile in capo al AR alcuna consapevolezza o volontà della natura dolosa delle omesse contribuzioni fiscali e previdenziali e tantomeno l'astratta prevedibilità dell' aggravamento del dissesto, posto che tali procedure di ravvedimento miravano proprio ad evitare siffatta eventualità. 3.5. Con il quinto motivo si duole dell' inosservanza della legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti rispetto alla contestata aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta. 3.6. Con il sesto motivo si duole del contrasto tra dispositivo e sentenza in quanto nella motivazione la Corte d'appello ha ritenuto di commisurare la durata delle pene accessorie alla pena principale irrogata in anni tre di reclusione mentre nel dispositivo ha confermato il trattamento sanzionatorio di cui alla sentenza di primo grado là dove si stabilisce una durata dell'interdizione dai pubblici uffici di anni cinque. 4. Ricorsi di TO NO e NC LL I ricorrenti propongono i loro ricorsi con un unico atto. 4.1. Con il primo motivo, comune a LL e a NO, si deduce che alla data delle scritture che si riferiscono alla gestione delle quote della AR e alla cessione delle partite debitorie e creditizie il LL non ricopriva alcuna carica di amministratore di diritto, unica qualità contestatagli nel capo di imputazione e riconosciutagli nella sentenza di primo grado confermata in parte qua dalla Corte d'appello. 4.1.1. Il LL deduce, altresì, che non è stato comprovato l'effettivo concorso nell'operazione intesa come fraudolenta. Deduce che a lui non sono stati addebitati fatti di gestione societaria che giustifichino un'amministrazione di fatto preliminare all'assunzione della carica di diritto e che il generico richiamo contenuto nelle sentenze di merito a un suo esercizio sostanziale delle funzioni tipiche dell'amministratore di diritto è rimasta una mera enunciazione del tutto apodittica. Vi sarebbe quindi una vera e propria violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenze e una violazione del diritto di difesa in quanto la ricostruzione effettuata dai Giudici di merito sarebbe del tutto difforme da quella di cui al capo di imputazione. 4.1.2. In ordine all' ipotesi di reato contestata osservano i due ricorrenti che l'operazione loro imputata non può essere considerata né dissipativa né distrattiva in quanto si tratta di un'operazione con cui è stata chiusa una partita contabile tra AR ed FI s.r.l. e tra AV s.r.l. ed FI s.r.I.. La AR ha trasferito al prezzo concordato il software e non vi è stata movimentazione di denaro poiché il paritetico credito emergente nei confronti di AV s.r.l. era stato ceduto dalla AR alla FI s.r.I.. Successivamente quando la AV s.r.l. ha ceduto alla FI s.r.l. le quote della AR, il debito di questa derivante da tale acquisto è stato compensato con il credito derivante dalla cessione del software. 4.1.3. Ravvisano poi violazione di legge, anche civilistica, nonché la carenza e illogicità della motivazione nella parte della motivazione in cui si afferma che la principale risorsa della AR era costituita dal software in questione in quanto i diritti proprietari relativi aquest'ultimo erano appostati nella voce immobilizzazioni immateriali per euro 386.985. Deducono quindi che tale affermazione sarebbe violativa della legge anche civilistica in quanto l'appostazione della voce del software nelle immobilizzazioni materiali non indicherebbe il valore del software, ma rappresenterebbe il costo sostenuto per la sua realizzazione e, negli anni, il suo ammortamento. Non sarebbe pertanto stato minimamente dimostrato che negli anni 2013-2014 il software costituiva la risorsa principale dell'attività sociale, circostanza questa che risulterebbe smentita non solo da una corretta lettura dei dati contabili, ma anche dalle dichiarazioni dei testi che avevano confermato che tale software non serviva più. 4.1.4. La sentenza difetterebbe anche nell'individuazione dell'elemento psicologico in quanto il LL aveva la volontà di acquisire la società finalizzando la sua ristrutturazione. Il suo interesse imprenditoriale era quello di riqualificare l'azienda al fine di trarre un successivo guadagno dalla futura vendita. La dichiarazione di fallimento era intervenuta dopo circa un anno e mezzo dalla sua cessazione della carica e dopo la messa in liquidazione. 4.1.5. Il NO, invece, in quanto ideatore e sviluppatore del medesimo software aveva la certezza che lo stesso era ormai privo di valore e utilità per la società e, quindi, l'operazione si palesava per lui vantaggiosa. Egli inoltre aveva un'incidenza decisionale minima in quanto socio solo al 10% della AR e totalmente estraneo alla gestione patrimoniale fiscale e amministrativa la società che era tutta demandata al AR che deteneva il 90% delle quote. La dichiarazione di fallimento poi è intervenuta oltre due anni dopo la cessazione della carica di amministratore di diritto da parte sua. La Corte d'appello avrebbe ignorato le difese degli imputati senza dare conto delle loro censure in ordine all'elemento psicologico. 5. Con il secondo motivo (capo A.3) si lamenta l'erronea applicazione della legge. Si deduce che il debito erariale si era evidenziato nel 2011 per raggiungere quindi il picco nel 2012 e che il NO era stato rassicurato dal AR del controllo della situazione attraverso il pagamento secondo il piano di rateizzazione. Non sarebbe stato provato il dolo del NO che, non avendo il controllo della gestione amministrativa e contabile della società, era in completa buona fede. La Corte d'appello, quindi, avrebbe attribuito al NO una sorta di responsabilità oggettiva. 6. Il ricorrente LL propone il terzo motivo con riferimento al punto A.
1.3 dell'imputazione relativa alla distrazione degli arredi di ufficio in relazione alla quale contesta l'erronea applicazione della legge fallimentare e il correlato vizio di motivazione attesa l'assenza della prova del dolo. 7. Con il quarto motivo, comune a entrambi i ricorrenti, si lamenta l'erronea applicazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio 8. Con il quinto motivo, infine, anch'esso comune a entrambi i ricorrenti, si deduce la nullità della sentenza in relazione ai reati contestati per inesistenza omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie nonché per omessa motivazione, contraddittorietà della stessa e illogicità essendo stati erroneamente ricostruiti i fatti con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati addebitati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi devono essere accolti nei limiti di quanto appresso ritenuto. 1. Ricorso di ST US AR. 1.1. Non coglie nel segno il ricorrente con le doglianze poste a fondamento del primo motivo di ricorso. Ed invero, il risultato saliente, che porta a qualificare l'operazione architettata — a cui hanno partecipato tutti e tre gli imputati — pacificamente distrattiva, consta di una serie di contratti tra loro "sapientemente" collegati: a) vendita da parte della AR Engineering s.r.l. «in un periodo in cui la situazione economica della fallita era divenuta insostenibile» (così alla pag. 19 della sentenza impugnata), di tutti i diritti sul software E-catalog (già Efix), principale cespite patrimoniale, alla capogruppo AV s.r.l. per il prezzo di C 470.000 oltre IVA;
b) vendita dalla AV s.r.l. della sua intera partecipazione sociale nella AR alla EL s.r.I., al prezzo di complessivi euro 560.000,00 il cui pagamento veniva così regolato: euro 90.000,00 in quattro rate mensili di pari importo ed euro 470.000,00 mediante accollo esterno liberatorio e non cumulativo del debito della AV s.r.l. verso la AR (per effetto della vendita del software) con adesione di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1273, comma 2, cod. civ.; (così dalla scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio il 30 gennaio 2014 che, in premessa, contiene il riferimento alla predetta cessione del software;
c) contestuale cessione, a mezzo della predetta scrittura privata, da parte di NO alla EL s.r.l. della sua intera partecipazione sociale nella AR al prezzo di euro 10.000,00 da versarsi in quattro rate mensili consecutive e di pari importo. Corretta e immune da vizi di illogicità manifesta è la motivazione nella parte in cui sottolinea che per effetto di tale operazione la AV s.r.l. è stata liberata interamente della sua posizione debitoria di cui si è fatta carico per intero la EL s.r.l. che, quindi, avendo acquisito ptel~.fe, la titolarità dell'intero capitale sociale della creditrice AR, è risultata essere titolare anche, nella sostanza, del corrispondente credito con la conseguenza — concreta — che il software della AR è stato trasferito senza che nel patrimonio di questa sia stato introitato il corrispettivo pattuito. La società fallita è stata quindi tangibilmente depauperata dell'ammontare del credito, effettivo, vantato verso la AV s.r.l. con conseguente violazione dei diritti vantati dai suoi creditori. Nessun dubbio quindi sussiste in ordine alla finalità distrattiva dell'intera complessa operazione posto che la nozione dì distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006). Tale ultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenza di legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalla dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione di passività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673). In applicazione di siffatti principi e in considerazione del risultato raggiunto, la lamentata erronea qualificazione giuridica dei negozi giuridici che hanno consentito la realizzazione della complessa operazione effettuata non intacca la sostanziale logicità e correttezza della motivazione, non potendosi dubitare della sussistenza dello scopo evidentemente distrattivo dell'operazione congegnata che, come evidenziano i giudici di merito, ha portato alla fuoriuscita del patrimonio societario della fallita AR la piattaforma informatica Efix senza un'adeguata contropartita. 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo posto che la Corte d'appello stigmatizza l'irrilevanza del fatto che la AR, per effetto dei contratti stipulati con la AV s.r.l. a seguito della cessione, era legittimata a proseguire nella propria attività di assistenza e manutenzione del software;
ed invero, come correttamente messo in luce nella sentenza impugnata alla titolarità della primaria risorsa patrimoniale è stato sostituito un mero diritto di credito alla commercializzazione e alla manutenzione e assistenza della stessa, › Tale rilievo non viene per nulla considerato dal ricorrente che si limita a reiterare una censura già sollevata con l'appello senza offrire alcuna critica costruttiva ai rilievi della Corte distrettuale. Del resto, questa Corte, in caso di distrazione infragruppo, ha affermato il condivisibile principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702), in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione all'interno del medesimo gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi per i creditori, che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. Tale riequilibrio non si scorge minimamente nella vicenda in esame dovendosi ragionevolmente escludere che la mera sussistenza di un diritto di credito in luogo della titolarità dell'assett, abbia prodotto per la fallita indiretti effetti compensativi ex art. 2634, comma 3, cod. civ., rispetto a quelli immediatamente negativi dell'operazione e in ogni caso nessuna prova a tal fine risulta essere stata offerta dall'imputato. (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031). 1.3. Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Il dolo del reato di bancarotta per distrazione è solo generico. In tale delitto è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562;Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", non solo la condizione patrimoniale e finanziaria della AR divenuta all'epoca del trasferimento insostenibile, ma anche il «personale e sinergico coinvolgimento di tutti gli imputati» e, con riferimento precipuo alla posizione del AR, la registrazione «già nell'ottobre 2013 [...] a nome di AV s.r.I./AR ST il dominio Epixcatalog.it secondo quanto riferito dal tecnico Mazzitti Marco, escusso nel dibattimento come testimone, che aveva rilevato la pubblicizzazione dello stesso software appartenente alla AR essendo comprovato dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte civile [...] che AR era amministratore unico della società Epixcatalog Italia srl». 1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato e per certi versi inammissibile. Con il ricorso in appello, dopo il richiamo allo nozione di dolo nella bancarotta fraudolenta che «deve concretizzarsi nella decisione cosciente e volontaria di non versare i contributi e di destinare tali somme agli amministratori, ovvero ad altri soggetti in frode ai creditori, ovvero per operazioni che contribuiscano ad aumentare il dissesto la società» il ricorrente deduce che, trovandosi la società fallita in evidenti difficoltà economiche già dal 2008 ed essendo state presentate istanze di rateizzazione, «non sussisterebbero elementi chiari ed inequivoci che dimostrino che AR ST abbia omesso proprio il versamento di tasse e imposte al fine di perseguire obiettivi vietati dalla legge» con riferimento in ogni caso a condotte precedenti a gennaio 2014. A tali rilievi la Corte d'appello ha fornito una risposta esaustiva e priva di aporie argomentative avendo evidenziato in primo luogo, valorizzando i principi espressi da questa Corte in argomento, che nella fattispecie criminosa contestata (bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose) «l'elemento soggettivo risiede nella mera dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. Deve, infatti, reputarsi sufficiente, per la configurabilità del reato in questione la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi della società (ex multis, Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207- 01). In altri termini, il fallimento conseguente a operazioni dolose è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione abbia accettato il rischio che esso si verifichi. La Corte, quindi, ha fatto buon governo del principio, secondo il quale, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, I. fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337) e ha correttamente evidenziato che la generale omissione di ogni versamento tributario e contributivo «non può essere deresponsabilizzato a mezzo del reiterato ricorso alle rateizzazioni del debito e alle procedure di ravvedimento previste dalla normativa fiscale che hanno costituito l'espediente impiegato dagli amministratori di AR per procrastinare le iniziative esattoriali del creditore erariale e proseguire nell'attività di impresa tanto che la complessiva esposizione debitoria per debiti fiscali e contributivi è andata aumentando in corso di tempo e anche successivamente all'ammissione ai piani di rientro». 1.5. Sfuggono al sindacato di questa Corte di legittimità le censure svolte dal ricorrente in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, giacché la Corte territoriale ha risposto, con argomentazioni logiche e coerenti, all' analoga doglianza proposta con l'appello. Si è infatti sottolineato, con riferimento alla posizione del AR, incensurato, la particolare gravità della condotta depauperativa del patrimonio della fallita e ciò è sufficiente per far ritenere immune da vizi la motivazione impugnata. 3. Ricorsi di TO NO e NC LL I ricorsi avanzati dagli imputati con un unico atto sono infondati e debbono essere rigettati. 3.1. Con riferimento al primo motivo, occorre premettere, in ordine alla prima doglianza proposta dal LL, che i giudici non si sono limitati ad affermare che l'imputato ricopriva la carica di amministratore unico della fallita nel periodo 6.2.2014-23.12.2014, ma hanno altresì evidenziato, con valutazione di fatto che, in quanto esauriente e non manifestamente illogica, sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità, che questi era pienamente a conoscenza delle precedenti operazioni poste in essere dalla fallita «stante il suo coinvolgimento, nonché il rapporto con gli altri coimputati. Di tutta evidenza, dunque, le scelte che interessavano la FA venivano assunte di concerto con NO e AR». In altri termini e come era legittimo, secondo quanto appresso si dirà, il reato contestato come "proprio" al LL, è stato ritenuto, con riferimento al periodo in cui questi non era ancora amministratore di diritto della fallita, a titolo di concorso dell'"extraneus" con gli altri imputati. Non è quindi ravvisabile la denunziata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza posto che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, si riscontra siffatta violazione quando il fatto ritenuto dal giudice sia mutato rispetto a quello contestato nella imputazione, nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. Tale evenienza non può però dirsi verificata nel caso di specie nel quale il reato è rimasto addebitato anche a titolo di concorso personale. Deve in particolare rilevarsi che, con riferimento alla materia dei reati fallimentari, questa Corte si è già espressa nello senso che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, Prosperi, Rv 246100; Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003,Leoni, Rv. 224842). Tale principio è applicabile alla fattispecie in esame in quanto sostanzialmente sovrapponibile a quella presupposta nelle decisioni sopra riportate. Deve dunque concludersi osservando che il reato di bancarotta distrattiva in concorso è stato attribuito all'imputato senza violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La ricostruzione accreditata in sentenza, sulla base di dati di fatto e di considerazioni logiche, contiene in sé la negazione implicita, per incompatibilità, della fondatezza delle argomentazioni del LL, posto che gli eventi sono stati concatenati tra loro, anche cronologicamente, in maniera tale da ritenere dimostrato che la vendita del software avvenne con l'intento di sottrare lo stesso alla fallita. L'assenza di aporie logiche manifeste e la completezza della motivazione precludono l'esame delle ulteriori doglianze svolte dal ricorrente che sottendono l'esame di elementi di fatto non consentito a questa Corte di legittimità. 3.1.1. Le censure svolte da entrambi gli imputati, sempre con il primo motivo, concernenti l'ipotesi di reato contestato e la sussistenza dell'elemento soggettivo sono manifestamente infondate attesa le ricostruzione dell'operazione come sopra descritta e le considerazioni espresse in relazione alla posizione del AR, considerazioni che valgono anche per il LL e il NO. 3.2. Sono infondate le censure sollevate con il secondo motivo con riferimento al reato di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose. Valgono per esse innanzitutto le considerazioni, che qui si intendono richiamate, svolte sopra in ordine alle doglianze proposte in proposito dal AR. Con riferimento alla posizione del NO poi, più specificatamente, si rileva che la Corte d'appello ha fornito un'ampia motivazione per confutare le ragioni poste a fondamento del ricorso, motivazione con cui il ricorrente non si confronta essendosi limitato a reiterare genericamente le medesime censure già proposte senza formulare alcuna critica costruttiva. 5. Parimenti infondate sono le doglianze svolte dal LL con il terzo motivo. Ed invero il perno dell'affermazione di responsabilità dello stesso in ordine alla sottrazione degli arredi sta nel principio, assolutamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari, a disposizione dell'amministratore, costituisce, qualora non sia da questi giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriannente rilevante al fine di affermare la responsabilità dell'imputato (tra le molte, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 - 01; Sez. 5, n. 3400 del 15/12/2004, dep. 2005, Sabino, Rv. 231411-01). Il ricorrente, pretendendo di sostenere la tesi della propria buona fede, anziché sostanziare la censura sul terreno della manifesta illogicità o della incompletezza della motivazione, finisce per prospettare una alternativa ricostruzione degli eventi ritenendo superabile, dal Giudice della legittimità, la valutazione, comunque del tutto plausibile e per nulla connotata da vizi di logica, effettuata dai Giudici del merito così mostrando di dimenticare che, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01). 3.3. Il quarto motivo di ricorso con cui entrambi gli imputati lamentano l'erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen. e 216 I.fall. è fondato limitatamente al vizio rielevato in relazione alla conferma delle statuizioni accessorie e di cui si dirà di qui a breve. Con riferimento all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla denegata prevalenza delle attenuanti generiche non può che rilevarsi la mancanza della necessaria specificità delle deduzioni svolte in quanto si reiterano censure già correttamente disattese dalla Corte di appello con rilievi dei quali i ricorrenti si disinteressano e comunque manifestamente infondate attesa la particolare gravità delle condotte depauperative di per sé idonee a legittimare le contestate statuizioni. 3.4. Manifestamente infondato infine è l'ultimo motivo di ricorso in quanto è volto a chiedere a questa Corte di legittimità una inammissibile, diversa lettura della ricostruzione dei fatti operata attraverso la piattaforma probatoria già consolidata dai giudici di merito secondo lo schema della doppia pronuncia conforme, non incrinato da travisamenti della prova o illogicità di sorta. 4. Fondata è la censura sollevata da tutti i ricorrenti concernente la durata delle pene accessorie. Ed invero, la Corte d'appello nella motivazione ha affermato di voler commisurare la durata delle pene accessorie alla pena principale applicata (anni tre di reclusione per tutti gli imputati), ma poi nel dispositivo della sentenza ha confermato il trattamento sanzionatorio previsto dalla sentenza di primo grado che aveva stabilito la pena accessoria in anni cinque. Da ciò discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, I. fall., che si determinano in anni tre.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari irrogate nei confronti degli imputati e le ridetermina nella durata di anni tre. Rigetta nel resto i ricorsi. Roma, 24 maggio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'IN che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato STEFANIA GIOVANNA LEONARDA FARINI si riporta al ricorso e insiste nell'accoglimento. o( L'avvocato MARCO BENCIVENGA si riporta ai motivi di ricorso e insiste per 4 41-e-o 1/0 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34675 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. ST US AR, TO NO, NC LL sono stati condannati dalla Corte d'Appello di Milano perché, in concorso tra loro, distraevano il software denominato "E-Catalog" (alias Epix) di proprietà della "AR Engineering s.r.l. in liquidazione" ( in appresso solo AR), società fallita il 14/3/2016, in favore della società "AV srl", amministrata dal AR, vendendo alla stessa il predetto software al prezzo di euro 470.000,00 senza incassare il corrispettivo (capb A.1.4.) e «perché concorrevano a cagionare il fallimento della società, procurandosi disponibilità finanziarie mediante operazioni dolose consistite nel sistematico omesso versamento delle imposte erariali e dei contributi previdenziali, per un ammontare complessivo accertato di euro 797.286,61 pari al 64% circa del passivo fallimentare pari ad euro 1.253.240» (capo A.3). Il delitto di cui al capo B, ascritto solo a NC LL, è stato dichiarato estinto per prescrizione e l'imputato è stato condannato anche per la distrazione di arredi di ufficio di proprietà della fallita (capo A.1.3.). Secondo la prospettazione accusatoria, accolta da entrambe le sentenze di merito: - il AR ha rivesto la qualifica di Presidente del c.d.a. della fallita dal 18.11.2011 al 6.2.2014 e quella amministratore di fatto sino al fallimento;
- il NO ha rivesto la qualifica di A.d. della fallita dal 7.12.2011 al 6.2.2014 e quella di amministratore di fatto sino al fallimento;
- il LL A.U. della fallita dal 6.2.2014 al 23.12.2014. Il fatto addebitato ai ricorrenti di cui al capo A.3 è stato così ricostruito nelle sentenze di merito sulla base della relazione del curatore. La società fallita ha sempre avuto, quale oggetto sociale, la consulenza informatica e lo sviluppo di software e lo stato di insolvenza era verificabile dal 2012. Il capitale sociale alla data del fallimento era detenuto per intero dalla Helphi s.r.I., mentre fino al 30 gennaio 2014 il socio di maggioranza era la AV s.r.l. amministrata dal AR. La società fallita faceva parte di un gruppo a capo del quale vi era la AV s.r.l., amministrata dall'imputato AR che, nel 2012, «cedeva l'intero capitale alla EL s.r.I.» (così pag. 3 della sentenza di primo grado). La EL s.r.l. era una società finanziaria detenuta per il 60% dall'imputato LL e da questo amministrata da luglio 2014 ad aprile 2015 Con atto notarile del 30.1.2014, con il diretto e personale coinvolgimento dei tre imputati, conformemente a quanto convenuto con il preliminare del 27.12.2013, la AV s.r.l. cedeva quote rappresentative del 66,93% del capitale della società fallita a LL NC che acquistava per la EL s.r.l. (di cui deteneva il 60% del capitale e che ne era amministratore) al prezzo di C560.000,00. Alla data del fallimento il capitale sociale della fallita era detenuto al 100% dalla EL s.r.l. che quindi diveniva socio unico della fallita (pag. 3 sent. di primo grado) . La AR, amministrata dal NO, contemporaneamente cedeva i diritti proprietà intellettuale, marchio e brevetto del software Epix, (core business dell'impresa sociale) alla AV s.r.l. per il prezzo di C 470.000 oltre IVA, che rilasciava nei confronti della AR una licenza di uso interno e di commercializzazione della piattaforma;
il pagamento del prezzo, detratta l'Iva (asseritamente pagata con compensazioni di crediti), avveniva mediante accollo esterno da parte della EL s.r.l. con liberazione della AV s.r.l. del debito di 470.000 euro che questa aveva nei confronti della AR per il pagamento del prezzo del software. A seguito e per effetto di questa complessa operazione il principale cespite della AR, si ritiene nelle sentenze di merito, veniva dismesso senza corrispettivo. 2. Tutti gli imputati propongono ricorso per cassazione. 3. Ricorso di ST US AR. L'imputato affida il proprio ricorso a sei motivi, qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. Con il primo motivo si duole dell' inosservanza della legge e della mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e lamenta che i giudici di merito sono pervenuti alla conforme decisione di condanna sulla base di una differente motivazione: mentre il Tribunale ha ritenuto simulata la cessione, la Corte d'appello ha impropriamente richiamato l'istituto dalla compensazione in quanto, detenendo la EL s.r.l. l'intero capitale sociale della AR, si era determinata l'estinzione per compensazione del debito di euro 470.000 che la prima aveva maturato verso la seconda (derivante dal citato accollo con liberazione dell'acquirente AV s.r.I.). Osserva il ricorrente, stigmatizzando l'erronea qualificazione giuridica operata dalla Corte d'appello, che questa avrebbe dimenticato, nell'offrire siffatta ricostruzione, che la EL, pur avendo acquistato l'intero capitale sociale della AR, aveva comunque conservato la propria soggettività giuridica, diversa da quella della fallita, per cui non era ipotizzabile né la confusione né tantomeno la compensazione non sussistendo tra la AR e la EL s.r.l. reciproche posizioni creditorie e debitorie. La EL s.r.l. era infatti obbligata verso la AV s.r.l. per l'acquisto delle quote della AR e ha adempiuto a tale debito accollandosi il debito di AV s.r.l. verso AR per l'acquisto del software. Ciò che si era verificato, ad avviso dell'imputato, era esclusivamente la rinunzia al proprio credito fatta effettuare alla AR dal nuovo amministratore, l'imputato LL, a favore della EL s.r.I., società a quest'ultimo riconducibile con scrittura privata successiva all'atto notarile. Tale operazione, dunque, sarebbe del tutto estranea al AR. 3.2. Con il secondo motivo censura l'omesso confronto della Corte distrettuale rispetto alle censure difensive fatte valere con l'appello là dove si evidenziava che, a seguito della cessione, erano stati stipulati due contratti tra la nuova acquirente AV s.r.l. e la AR in virtù dei quali quest'ultima poteva proseguire nello svolgimento della propria attività principale di fornitura di servizi di assistenza e manutenzione del software "E-Catalog" nei confronti dei propri clienti. La AR quindi poteva proseguire nella propria attività di assistenza e manutenzione del software. 3.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento psicologico in relazione al reato di bancarotta distrattiva (capo A.1.4.) poiché l'unico evento distrattivo consistito nella remissione del debito (con atto intitolato cessione di credito) è stato posto in essere solo dall'imputato LL successivamente alla conclusione del contratto del 30 gennaio 2014 che prevedeva esclusivamente la cessione delle quote della AR alla AV s.r.l. e l'accollo liberatorio da parte della EL s.r.l. del debito della AV. 3.4. Con il quarto motivo si duole dell' inosservanza della legge e della mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta impropria (capo A.3). Deduce che i giudici di merito hanno valorizzato la sistematica omissione del versamento delle imposte e dei contributi previdenziali della AR a partire dal 2009 fino a tutto il 2013 e hanno ritenuto l'irrilevanza del reiterato ricorso alla rateizzazione del debito sostenendo che la complessiva esposizione debitoria per debiti fiscali era andata aumentando in corso del tempo e anche successivamente all'ammissione dei piani di rientro. Sottolinea, quindi, che pur avendo la Corte d'appello escluso qualsivoglia responsabilità del AR per i fatti successivi alla vendita delle quote sociali del 30 gennaio 2014, non ha, però, poi considerato che l'adempimento dei piani di rientro con il fisco non poteva più rientrare sotto la sua sfera di controllo essendo divenuto effettivo legale rappresentante della fallita il LL. In ogni caso, osserva il ricorrente, la crisi di liquidità era precedente all'assunzione della carica da parte sua e la Corte d'appello sarebbe incorsa in contraddizione là dove, pur riconoscendo in capo al Barbone la volontà di adempiere, attestata dai ravvedimenti e dalle istanze di rateizzazione poste in essere, illogicamente ha poi ritenuto sussistente la bancarotta contestata anche sul piano soggettivo. La crisi di liquidità, i rateizzi e i ravvedimenti posti in essere non consentirebbero di ritenere configurabile in capo al AR alcuna consapevolezza o volontà della natura dolosa delle omesse contribuzioni fiscali e previdenziali e tantomeno l'astratta prevedibilità dell' aggravamento del dissesto, posto che tali procedure di ravvedimento miravano proprio ad evitare siffatta eventualità. 3.5. Con il quinto motivo si duole dell' inosservanza della legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti rispetto alla contestata aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta. 3.6. Con il sesto motivo si duole del contrasto tra dispositivo e sentenza in quanto nella motivazione la Corte d'appello ha ritenuto di commisurare la durata delle pene accessorie alla pena principale irrogata in anni tre di reclusione mentre nel dispositivo ha confermato il trattamento sanzionatorio di cui alla sentenza di primo grado là dove si stabilisce una durata dell'interdizione dai pubblici uffici di anni cinque. 4. Ricorsi di TO NO e NC LL I ricorrenti propongono i loro ricorsi con un unico atto. 4.1. Con il primo motivo, comune a LL e a NO, si deduce che alla data delle scritture che si riferiscono alla gestione delle quote della AR e alla cessione delle partite debitorie e creditizie il LL non ricopriva alcuna carica di amministratore di diritto, unica qualità contestatagli nel capo di imputazione e riconosciutagli nella sentenza di primo grado confermata in parte qua dalla Corte d'appello. 4.1.1. Il LL deduce, altresì, che non è stato comprovato l'effettivo concorso nell'operazione intesa come fraudolenta. Deduce che a lui non sono stati addebitati fatti di gestione societaria che giustifichino un'amministrazione di fatto preliminare all'assunzione della carica di diritto e che il generico richiamo contenuto nelle sentenze di merito a un suo esercizio sostanziale delle funzioni tipiche dell'amministratore di diritto è rimasta una mera enunciazione del tutto apodittica. Vi sarebbe quindi una vera e propria violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenze e una violazione del diritto di difesa in quanto la ricostruzione effettuata dai Giudici di merito sarebbe del tutto difforme da quella di cui al capo di imputazione. 4.1.2. In ordine all' ipotesi di reato contestata osservano i due ricorrenti che l'operazione loro imputata non può essere considerata né dissipativa né distrattiva in quanto si tratta di un'operazione con cui è stata chiusa una partita contabile tra AR ed FI s.r.l. e tra AV s.r.l. ed FI s.r.I.. La AR ha trasferito al prezzo concordato il software e non vi è stata movimentazione di denaro poiché il paritetico credito emergente nei confronti di AV s.r.l. era stato ceduto dalla AR alla FI s.r.I.. Successivamente quando la AV s.r.l. ha ceduto alla FI s.r.l. le quote della AR, il debito di questa derivante da tale acquisto è stato compensato con il credito derivante dalla cessione del software. 4.1.3. Ravvisano poi violazione di legge, anche civilistica, nonché la carenza e illogicità della motivazione nella parte della motivazione in cui si afferma che la principale risorsa della AR era costituita dal software in questione in quanto i diritti proprietari relativi aquest'ultimo erano appostati nella voce immobilizzazioni immateriali per euro 386.985. Deducono quindi che tale affermazione sarebbe violativa della legge anche civilistica in quanto l'appostazione della voce del software nelle immobilizzazioni materiali non indicherebbe il valore del software, ma rappresenterebbe il costo sostenuto per la sua realizzazione e, negli anni, il suo ammortamento. Non sarebbe pertanto stato minimamente dimostrato che negli anni 2013-2014 il software costituiva la risorsa principale dell'attività sociale, circostanza questa che risulterebbe smentita non solo da una corretta lettura dei dati contabili, ma anche dalle dichiarazioni dei testi che avevano confermato che tale software non serviva più. 4.1.4. La sentenza difetterebbe anche nell'individuazione dell'elemento psicologico in quanto il LL aveva la volontà di acquisire la società finalizzando la sua ristrutturazione. Il suo interesse imprenditoriale era quello di riqualificare l'azienda al fine di trarre un successivo guadagno dalla futura vendita. La dichiarazione di fallimento era intervenuta dopo circa un anno e mezzo dalla sua cessazione della carica e dopo la messa in liquidazione. 4.1.5. Il NO, invece, in quanto ideatore e sviluppatore del medesimo software aveva la certezza che lo stesso era ormai privo di valore e utilità per la società e, quindi, l'operazione si palesava per lui vantaggiosa. Egli inoltre aveva un'incidenza decisionale minima in quanto socio solo al 10% della AR e totalmente estraneo alla gestione patrimoniale fiscale e amministrativa la società che era tutta demandata al AR che deteneva il 90% delle quote. La dichiarazione di fallimento poi è intervenuta oltre due anni dopo la cessazione della carica di amministratore di diritto da parte sua. La Corte d'appello avrebbe ignorato le difese degli imputati senza dare conto delle loro censure in ordine all'elemento psicologico. 5. Con il secondo motivo (capo A.3) si lamenta l'erronea applicazione della legge. Si deduce che il debito erariale si era evidenziato nel 2011 per raggiungere quindi il picco nel 2012 e che il NO era stato rassicurato dal AR del controllo della situazione attraverso il pagamento secondo il piano di rateizzazione. Non sarebbe stato provato il dolo del NO che, non avendo il controllo della gestione amministrativa e contabile della società, era in completa buona fede. La Corte d'appello, quindi, avrebbe attribuito al NO una sorta di responsabilità oggettiva. 6. Il ricorrente LL propone il terzo motivo con riferimento al punto A.
1.3 dell'imputazione relativa alla distrazione degli arredi di ufficio in relazione alla quale contesta l'erronea applicazione della legge fallimentare e il correlato vizio di motivazione attesa l'assenza della prova del dolo. 7. Con il quarto motivo, comune a entrambi i ricorrenti, si lamenta l'erronea applicazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio 8. Con il quinto motivo, infine, anch'esso comune a entrambi i ricorrenti, si deduce la nullità della sentenza in relazione ai reati contestati per inesistenza omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie nonché per omessa motivazione, contraddittorietà della stessa e illogicità essendo stati erroneamente ricostruiti i fatti con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati addebitati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi devono essere accolti nei limiti di quanto appresso ritenuto. 1. Ricorso di ST US AR. 1.1. Non coglie nel segno il ricorrente con le doglianze poste a fondamento del primo motivo di ricorso. Ed invero, il risultato saliente, che porta a qualificare l'operazione architettata — a cui hanno partecipato tutti e tre gli imputati — pacificamente distrattiva, consta di una serie di contratti tra loro "sapientemente" collegati: a) vendita da parte della AR Engineering s.r.l. «in un periodo in cui la situazione economica della fallita era divenuta insostenibile» (così alla pag. 19 della sentenza impugnata), di tutti i diritti sul software E-catalog (già Efix), principale cespite patrimoniale, alla capogruppo AV s.r.l. per il prezzo di C 470.000 oltre IVA;
b) vendita dalla AV s.r.l. della sua intera partecipazione sociale nella AR alla EL s.r.I., al prezzo di complessivi euro 560.000,00 il cui pagamento veniva così regolato: euro 90.000,00 in quattro rate mensili di pari importo ed euro 470.000,00 mediante accollo esterno liberatorio e non cumulativo del debito della AV s.r.l. verso la AR (per effetto della vendita del software) con adesione di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1273, comma 2, cod. civ.; (così dalla scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio il 30 gennaio 2014 che, in premessa, contiene il riferimento alla predetta cessione del software;
c) contestuale cessione, a mezzo della predetta scrittura privata, da parte di NO alla EL s.r.l. della sua intera partecipazione sociale nella AR al prezzo di euro 10.000,00 da versarsi in quattro rate mensili consecutive e di pari importo. Corretta e immune da vizi di illogicità manifesta è la motivazione nella parte in cui sottolinea che per effetto di tale operazione la AV s.r.l. è stata liberata interamente della sua posizione debitoria di cui si è fatta carico per intero la EL s.r.l. che, quindi, avendo acquisito ptel~.fe, la titolarità dell'intero capitale sociale della creditrice AR, è risultata essere titolare anche, nella sostanza, del corrispondente credito con la conseguenza — concreta — che il software della AR è stato trasferito senza che nel patrimonio di questa sia stato introitato il corrispettivo pattuito. La società fallita è stata quindi tangibilmente depauperata dell'ammontare del credito, effettivo, vantato verso la AV s.r.l. con conseguente violazione dei diritti vantati dai suoi creditori. Nessun dubbio quindi sussiste in ordine alla finalità distrattiva dell'intera complessa operazione posto che la nozione dì distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006). Tale ultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenza di legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalla dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione di passività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673). In applicazione di siffatti principi e in considerazione del risultato raggiunto, la lamentata erronea qualificazione giuridica dei negozi giuridici che hanno consentito la realizzazione della complessa operazione effettuata non intacca la sostanziale logicità e correttezza della motivazione, non potendosi dubitare della sussistenza dello scopo evidentemente distrattivo dell'operazione congegnata che, come evidenziano i giudici di merito, ha portato alla fuoriuscita del patrimonio societario della fallita AR la piattaforma informatica Efix senza un'adeguata contropartita. 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo posto che la Corte d'appello stigmatizza l'irrilevanza del fatto che la AR, per effetto dei contratti stipulati con la AV s.r.l. a seguito della cessione, era legittimata a proseguire nella propria attività di assistenza e manutenzione del software;
ed invero, come correttamente messo in luce nella sentenza impugnata alla titolarità della primaria risorsa patrimoniale è stato sostituito un mero diritto di credito alla commercializzazione e alla manutenzione e assistenza della stessa, › Tale rilievo non viene per nulla considerato dal ricorrente che si limita a reiterare una censura già sollevata con l'appello senza offrire alcuna critica costruttiva ai rilievi della Corte distrettuale. Del resto, questa Corte, in caso di distrazione infragruppo, ha affermato il condivisibile principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702), in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione all'interno del medesimo gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi per i creditori, che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. Tale riequilibrio non si scorge minimamente nella vicenda in esame dovendosi ragionevolmente escludere che la mera sussistenza di un diritto di credito in luogo della titolarità dell'assett, abbia prodotto per la fallita indiretti effetti compensativi ex art. 2634, comma 3, cod. civ., rispetto a quelli immediatamente negativi dell'operazione e in ogni caso nessuna prova a tal fine risulta essere stata offerta dall'imputato. (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031). 1.3. Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Il dolo del reato di bancarotta per distrazione è solo generico. In tale delitto è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562;Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", non solo la condizione patrimoniale e finanziaria della AR divenuta all'epoca del trasferimento insostenibile, ma anche il «personale e sinergico coinvolgimento di tutti gli imputati» e, con riferimento precipuo alla posizione del AR, la registrazione «già nell'ottobre 2013 [...] a nome di AV s.r.I./AR ST il dominio Epixcatalog.it secondo quanto riferito dal tecnico Mazzitti Marco, escusso nel dibattimento come testimone, che aveva rilevato la pubblicizzazione dello stesso software appartenente alla AR essendo comprovato dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte civile [...] che AR era amministratore unico della società Epixcatalog Italia srl». 1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato e per certi versi inammissibile. Con il ricorso in appello, dopo il richiamo allo nozione di dolo nella bancarotta fraudolenta che «deve concretizzarsi nella decisione cosciente e volontaria di non versare i contributi e di destinare tali somme agli amministratori, ovvero ad altri soggetti in frode ai creditori, ovvero per operazioni che contribuiscano ad aumentare il dissesto la società» il ricorrente deduce che, trovandosi la società fallita in evidenti difficoltà economiche già dal 2008 ed essendo state presentate istanze di rateizzazione, «non sussisterebbero elementi chiari ed inequivoci che dimostrino che AR ST abbia omesso proprio il versamento di tasse e imposte al fine di perseguire obiettivi vietati dalla legge» con riferimento in ogni caso a condotte precedenti a gennaio 2014. A tali rilievi la Corte d'appello ha fornito una risposta esaustiva e priva di aporie argomentative avendo evidenziato in primo luogo, valorizzando i principi espressi da questa Corte in argomento, che nella fattispecie criminosa contestata (bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose) «l'elemento soggettivo risiede nella mera dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. Deve, infatti, reputarsi sufficiente, per la configurabilità del reato in questione la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi della società (ex multis, Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207- 01). In altri termini, il fallimento conseguente a operazioni dolose è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione abbia accettato il rischio che esso si verifichi. La Corte, quindi, ha fatto buon governo del principio, secondo il quale, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, I. fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337) e ha correttamente evidenziato che la generale omissione di ogni versamento tributario e contributivo «non può essere deresponsabilizzato a mezzo del reiterato ricorso alle rateizzazioni del debito e alle procedure di ravvedimento previste dalla normativa fiscale che hanno costituito l'espediente impiegato dagli amministratori di AR per procrastinare le iniziative esattoriali del creditore erariale e proseguire nell'attività di impresa tanto che la complessiva esposizione debitoria per debiti fiscali e contributivi è andata aumentando in corso di tempo e anche successivamente all'ammissione ai piani di rientro». 1.5. Sfuggono al sindacato di questa Corte di legittimità le censure svolte dal ricorrente in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, giacché la Corte territoriale ha risposto, con argomentazioni logiche e coerenti, all' analoga doglianza proposta con l'appello. Si è infatti sottolineato, con riferimento alla posizione del AR, incensurato, la particolare gravità della condotta depauperativa del patrimonio della fallita e ciò è sufficiente per far ritenere immune da vizi la motivazione impugnata. 3. Ricorsi di TO NO e NC LL I ricorsi avanzati dagli imputati con un unico atto sono infondati e debbono essere rigettati. 3.1. Con riferimento al primo motivo, occorre premettere, in ordine alla prima doglianza proposta dal LL, che i giudici non si sono limitati ad affermare che l'imputato ricopriva la carica di amministratore unico della fallita nel periodo 6.2.2014-23.12.2014, ma hanno altresì evidenziato, con valutazione di fatto che, in quanto esauriente e non manifestamente illogica, sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità, che questi era pienamente a conoscenza delle precedenti operazioni poste in essere dalla fallita «stante il suo coinvolgimento, nonché il rapporto con gli altri coimputati. Di tutta evidenza, dunque, le scelte che interessavano la FA venivano assunte di concerto con NO e AR». In altri termini e come era legittimo, secondo quanto appresso si dirà, il reato contestato come "proprio" al LL, è stato ritenuto, con riferimento al periodo in cui questi non era ancora amministratore di diritto della fallita, a titolo di concorso dell'"extraneus" con gli altri imputati. Non è quindi ravvisabile la denunziata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza posto che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, si riscontra siffatta violazione quando il fatto ritenuto dal giudice sia mutato rispetto a quello contestato nella imputazione, nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. Tale evenienza non può però dirsi verificata nel caso di specie nel quale il reato è rimasto addebitato anche a titolo di concorso personale. Deve in particolare rilevarsi che, con riferimento alla materia dei reati fallimentari, questa Corte si è già espressa nello senso che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, Prosperi, Rv 246100; Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003,Leoni, Rv. 224842). Tale principio è applicabile alla fattispecie in esame in quanto sostanzialmente sovrapponibile a quella presupposta nelle decisioni sopra riportate. Deve dunque concludersi osservando che il reato di bancarotta distrattiva in concorso è stato attribuito all'imputato senza violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La ricostruzione accreditata in sentenza, sulla base di dati di fatto e di considerazioni logiche, contiene in sé la negazione implicita, per incompatibilità, della fondatezza delle argomentazioni del LL, posto che gli eventi sono stati concatenati tra loro, anche cronologicamente, in maniera tale da ritenere dimostrato che la vendita del software avvenne con l'intento di sottrare lo stesso alla fallita. L'assenza di aporie logiche manifeste e la completezza della motivazione precludono l'esame delle ulteriori doglianze svolte dal ricorrente che sottendono l'esame di elementi di fatto non consentito a questa Corte di legittimità. 3.1.1. Le censure svolte da entrambi gli imputati, sempre con il primo motivo, concernenti l'ipotesi di reato contestato e la sussistenza dell'elemento soggettivo sono manifestamente infondate attesa le ricostruzione dell'operazione come sopra descritta e le considerazioni espresse in relazione alla posizione del AR, considerazioni che valgono anche per il LL e il NO. 3.2. Sono infondate le censure sollevate con il secondo motivo con riferimento al reato di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose. Valgono per esse innanzitutto le considerazioni, che qui si intendono richiamate, svolte sopra in ordine alle doglianze proposte in proposito dal AR. Con riferimento alla posizione del NO poi, più specificatamente, si rileva che la Corte d'appello ha fornito un'ampia motivazione per confutare le ragioni poste a fondamento del ricorso, motivazione con cui il ricorrente non si confronta essendosi limitato a reiterare genericamente le medesime censure già proposte senza formulare alcuna critica costruttiva. 5. Parimenti infondate sono le doglianze svolte dal LL con il terzo motivo. Ed invero il perno dell'affermazione di responsabilità dello stesso in ordine alla sottrazione degli arredi sta nel principio, assolutamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari, a disposizione dell'amministratore, costituisce, qualora non sia da questi giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriannente rilevante al fine di affermare la responsabilità dell'imputato (tra le molte, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 - 01; Sez. 5, n. 3400 del 15/12/2004, dep. 2005, Sabino, Rv. 231411-01). Il ricorrente, pretendendo di sostenere la tesi della propria buona fede, anziché sostanziare la censura sul terreno della manifesta illogicità o della incompletezza della motivazione, finisce per prospettare una alternativa ricostruzione degli eventi ritenendo superabile, dal Giudice della legittimità, la valutazione, comunque del tutto plausibile e per nulla connotata da vizi di logica, effettuata dai Giudici del merito così mostrando di dimenticare che, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01). 3.3. Il quarto motivo di ricorso con cui entrambi gli imputati lamentano l'erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 133 cod. pen. e 216 I.fall. è fondato limitatamente al vizio rielevato in relazione alla conferma delle statuizioni accessorie e di cui si dirà di qui a breve. Con riferimento all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla denegata prevalenza delle attenuanti generiche non può che rilevarsi la mancanza della necessaria specificità delle deduzioni svolte in quanto si reiterano censure già correttamente disattese dalla Corte di appello con rilievi dei quali i ricorrenti si disinteressano e comunque manifestamente infondate attesa la particolare gravità delle condotte depauperative di per sé idonee a legittimare le contestate statuizioni. 3.4. Manifestamente infondato infine è l'ultimo motivo di ricorso in quanto è volto a chiedere a questa Corte di legittimità una inammissibile, diversa lettura della ricostruzione dei fatti operata attraverso la piattaforma probatoria già consolidata dai giudici di merito secondo lo schema della doppia pronuncia conforme, non incrinato da travisamenti della prova o illogicità di sorta. 4. Fondata è la censura sollevata da tutti i ricorrenti concernente la durata delle pene accessorie. Ed invero, la Corte d'appello nella motivazione ha affermato di voler commisurare la durata delle pene accessorie alla pena principale applicata (anni tre di reclusione per tutti gli imputati), ma poi nel dispositivo della sentenza ha confermato il trattamento sanzionatorio previsto dalla sentenza di primo grado che aveva stabilito la pena accessoria in anni cinque. Da ciò discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, I. fall., che si determinano in anni tre.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari irrogate nei confronti degli imputati e le ridetermina nella durata di anni tre. Rigetta nel resto i ricorsi. Roma, 24 maggio 2024