Articolo 4 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 maggio 1886
Art. 4.

La domanda per la registrazione della Societa' sara' presentata alla cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.

Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 91 del codice di Commercio.

Adempiute queste formalita', la Societa' ha conseguita la Personalita' giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse formalita' prescritte per la prima costituzione.

Entrata in vigore il 14 maggio 1886
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