Sentenza 30 maggio 2022
Sentenza 27 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 22 novembre 2023
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2025REG.PROV.COLL.
N. 02646/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2023, proposto dalla RE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Attanasio e Nicola Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso la sede della Regione in Roma, via Poli n. 29, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta ed Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Commissario ad acta per l’Attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Campania, non costituito in giudizio;
nei confronti
- della Dial Sal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della Villa Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Concilio e Christian Di Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della A.N.E.R.C. Onlus - Associazione Nefropatici Emodializzati e Trapiantati Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Salerno, Sezione I, 27 dicembre 2022, n. 3669, resa tra le parti, non notificata e concernente un’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura sanitaria nella città di Salerno per l’erogazione di prestazioni di dialisi ambulatoriale.
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Salerno, della Regione Campania, dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Dial Sal S.r.l. e della Villa Verde S.r.l.;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità dei provvedimenti autorizzatori in favore della Villa Verde S.r.l. (di seguito anche “Villa Verde”), cui è succeduta per cessione di ramo di azienda la Dial Sal S.r.l. (di seguito anche “Dial”), per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria a Salerno, via Irno, n. 219, per l’erogazione di prestazioni di dialisi ambulatoriale con dieci “posti rene”.
2. La RE S.p.a. (di seguito anche “RE”), titolare in regime di accreditamento di sette Centri dialisi ambulatoriali operanti nell’ambito del territorio dell’ASL Salerno e tra questi di un Centro dialisi ambulatoriale con sede a Salerno, via San Leonardo, n. 60, ha impugnato dinanzi al Tar Campania-Salerno, anche con motivi aggiunti, il decreto sindacale n. 48 del 6 novembre 2015, con il quale il Comune di Salerno ha rilasciato l’autorizzazione (successivamente oggetto di voltura in favore della società Dial Sal S.r.l. a seguito di cessione di ramo di azienda), alla Villa Verde per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria per la dialisi in via Irno, n. 219.
3. Con sentenza 27 dicembre 2022, n. 3669, in questa sede impugnata, il Tribunale territoriale ha dichiarato il ricorso e i connessi motivi aggiunti inammissibili in relazione alla carenza di legittimazione ed interesse ad agire ed ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio.
La decisione di prime cure ha rilevato che per i soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie, nei casi in cui l’impugnazione investa l’autorizzazione rilasciata in favore dell’operatore concorrente, la posizione di controinteressato sul piano sostanziale deve fondarsi sulla dimostrazione che l’autorizzazione modifichi, in modo apprezzabile, le condizioni dell’offerta nel mercato di riferimento, con la conseguenza che l’interessata avrebbe dovuto provare che la modifica delle condizioni o dei limiti di quel mercato, per effetto dell’autorizzazione contestata, incidesse immediatamente, direttamente e concretamente sulla sua sfera giuridica in termini apprezzabili: nel caso di specie, l’autorizzazione non avrebbe colpito la posizione della ricorrente in maniera apprezzabile, tenuto conto che, a fronte di cinquantotto “posti rene” resi disponibili nell’area di Salerno, la ricorrente aveva chiesto soli quindici posti e la controinteressata dieci posti, non risultando così esaurita la disponibilità indicata dall’Amministrazione.
4. Con appello notificato e depositato il 21 marzo 2023, la RE ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione, affidando il proprio gravame ad un unico motivo, con il quale lamenta:
“ 1) ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO - Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 35 e 39 c.p.a. Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 502/1992, con particolare riferimento all’art. 8 ter; della L.R. Campania n. 4/2011, con particolare riferimento all’art. 1, commi 237 quater e 237 vicies bis; della D.G.R. Campania n. 3958/2001; della D.G.R. Campania n. 7301/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento ”: sostiene l’appellante che il Tar avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il suo ricorso, non avvedendosi che la società non ha agito quale titolare di una struttura sanitaria che ha impugnato l’autorizzazione rilasciata in favore di un operatore concorrente in uno stesso territorio comunale (dovendosi ritenere che in questo caso effettivamente l’interesse ad agire avrebbe dovuto essere contrassegnato da elementi concreti ulteriori al dato geografico della cd. vicinitas commerciale), quanto piuttosto quale struttura che, in quanto provvisoriamente accreditata ovvero già in esercizio, era titolare di una posizione di priorità ex art. 1, comma 237 quater , della legge regionale della Campania 15 marzo 2011, n. 4.
4.1. Riproponendo ex articolo 101, comma 2, c.p.a. i motivi di censura ritenuti assorbiti dal Tar e contenuti nel ricorso introduttivo di primo grado e nei due ricorsi per motivi aggiunti, l’appellante lamenta poi:
“ 1) Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 502/1992, con particolare riferimento all’art. 8 ter; della L.R. Campania n. 4/2011, con particolare riferimento all’art. 1, commi 237 quater e 237 vicies bis; della D.G.R. Campania n. 3958/2001; della D.G.R. Campania n. 7301/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento ”: con la norma indicata nella rubrica del motivo si sarebbe realizzato un vero e proprio “congelamento” della procedure di rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture sanitarie private e, in spregio di tale “blocco”, con decreto sindacale n. 48/2015 il Comune di Salerno avrebbe rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione ex novo di una struttura sanitaria dialitica in favore della società Villa Verde, poi volturata in favore della società Dial Sal, di cui l’ente locale ha preso atto con decreto sindacale n. 22/2016;
“ 2) Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 502/1992, con particolare riferimento all’art. 8 ter; della L.R. Campania n. 4/2011, con particolare riferimento all’art. 1, commi 237 quater e 237 vicies bis; della D.G.R. Campania n. 3958/2001; della D.G.R. Campania n. 7301/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti. Sviamento ”: con tale mezzo viene lamentata la violazione della disposizione normativa applicabile, secondo cui il fabbisogno sanitario andrebbe soddisfatto “ prioritariamente ” attraverso l’accreditamento delle strutture private già provvisoriamente accreditate, “ successivamente delle strutture già in esercizio ” e “ solo successivamente mediante l’accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione ”;
“ 3) Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 502/1992, con particolare riferimento all’art. 8 ter; della L.R. Campania n. 4/2011; della D.G.R. Campania n. 3958/2001; della D.G.R. Campania n. 7301/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti. Sviamento ”: viene lamentata violazione di legge, in considerazione del fatto che la norma stabilisce che sull’istanza di autorizzazione alla realizzazione deve essere acquisito il preventivo parere di compatibilità al fabbisogno da parte dell’Amministrazione regionale;
“ 4) Violazione e falsa applicazione del d. Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 107. Violazione del principio di separazione tra indirizzo e gestione. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 502/1992; del D.P.R. n. 380/2001 ”: con tale mezzo viene dedotto il vizio di incompetenza del Comune ad adottare il Decreto autorizzatorio n. 48/2015, emesso in favore della controinteressata.
4.2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 5 settembre 2017, le cui censure vengono riproposte in questa sede, la ricorrente in primo grado ha lamentato:
“ A) ULTERIORI ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI IMPUGNATI COL RICORSO INTRODUTTIVO, IN PARTICOLARE DEL DECRETO SINDACALE N. 48/2015 DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE.
1) Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 502/1992, con particolare riferimento all’art. 8 ter; della D.G.R. Campania n. 3958/2001; della D.G.R. Campania n. 7301/2001; della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento ”: si sarebbe verificata la violazione della disposizione normativa indicata, la quale stabilisce che sull’istanza di autorizzazione alla realizzazione deve essere acquisito il preventivo parere di compatibilità al fabbisogno da parte dell’Amministrazione regionale che, nel caso di specie, sarebbe mancato;
“ B) ILLEGITTIMITA’ DIRETTA DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’ASL SALERNO PROT. 140000 DEL 14.6.2017, IMPUGNATO CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI.
1) Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 502/1992, con particolare riferimento all’art. 8 ter; della D.G.R. Campania n. 3958/2001; della D.G.R. Campania n. 7301/2001; della l. n. 241/1990. Incompetenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento ”: analoga censura alla precedente viene dedotta con riguardo all’autorizzazione all’esercizio in favore della controinteressata.
4.3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 30 ottobre 2017, le cui censure vengono riproposte in questa sede, la ricorrente in primo grado ha lamentato:
“ A) ILLEGITTIMITA’ DIRETTA.
1) Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 502/1992, con particolare riferimento all’art. 8 ter; della L.R. Campania n. 4/2011, con particolare riferimento all’art. 1, commi 237 quater e 237 vicies bis; della D.G.R. Campania n. 3958/2001; della D.G.R. Campania n. 7301/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento ”: viene dedotta la violazione della norma indicata, che avrebbe previsto in modo inequivocabile un vero e proprio “blocco” al rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture sanitarie private, nelle more del completamento delle procedure di accreditamento istituzionale e della successiva adozione dei piani di riassetto delle reti sanitarie, adempimenti strettamente collegati all’esecuzione del piano di rientro dal disavanzo in Campania del settore sanitario;
“ 2) Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 502/1992, con particolare riferimento all’art. 8 ter; della L.R. Campania n. 4/2011, con particolare riferimento all’art. 1, commi 237 quater e 237 vicies bis; della D.G.R. Campania n. 3958/2001; della D.G.R. Campania n. 7301/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti. Sviamento ”: con i provvedimenti impugnati in prime cure, l’Amministrazione avrebbe violato il principio di un’inderogabile gradualità ed un cogente ordine di priorità, già segnalato nei motivi precedenti;
“ 3) Violazione del d.lgs. 502/92, con particolare riferimento all’art. 8 ter; della L.R. Campania n. 4/2011; della D.G.R.C. n. 3958/2001; della D.G.R. Campania n. 7301/2001. Incompetenza ”: la contestazione riguarda l’illegittimità del decreto sindacale n. 48/2017, che è stato preceduto dal parere favorevole di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale che definisce il fabbisogno assistenziale territoriale, che sarebbe inficiato da incompetenza, perché emesso non dal Commissario ad acta , ma dalla ASL su delega della Regione;
“ 4) Falsa applicazione del R.D. n. 1265/1934. Violazione del d. lgs. n. 267/2000. Incompetenza ”: il decreto sindacale di autorizzazione all’esercizio sarebbe stato adottato illegittimamente emanato dal Sindaco del Comune di Salerno e non dagli organi di gestione competenti, in violazione dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Si sono costituite in giudizio per resistere all’appello:
- la Regione Campania, con memoria depositata il 29 marzo 2023;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con memoria depositata il 13 aprile 2023;
- la Dial Sal S.r.l., con memoria depositata i 15 maggio 2023, cui è seguita memoria ex articolo 73 c.p.a. del 21 luglio 2023;
- la Villa Verde S.r.l., con memoria depositata il 19 maggio 2023;
- il Comune di Salerno, con memoria depositata il 21 luglio 2023, cui è seguita memoria di replica del 28 luglio 2023.
L’appellante ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 20 luglio 2023 e replica il 28 luglio 2023.
6. All’udienza pubblica del 21 settembre 2023, l’appellante ha chiesto rinvio per esame della documentazione versata in atti dalle controparti e la Sezione ha accolto l’istanza con ordinanza collegiale 22 novembre 2023, n. 10026.
7. In esecuzione dell’ordinanza presidenziale 14 giugno 2024, n. 892, l’appellante ha dichiarato la persistenza del suo interesse alla decisione, depositando memoria ex articolo 73 c.p.a. il 17 novembre 2024 e replica il 28 novembre 2024.
Hanno prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. rispettivamente l’ASL Salerno il 16 novembre 2024, il Comune di Salerno e la Dial Sal S.r.l. il 18 novembre 2024, che hanno replicato con atti depositati il 27 e il 28 novembre 2024.
8. All’udienza del 19 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dalla Dial Sal con memoria del 18 novembre 2024, secondo cui la pendenza dinanzi al Tar Campania-Salerno del giudizio n.r.g. 1617/2023, avente ad oggetto i provvedimenti di rilascio dell’accreditamento in favore della stessa controinteressata, priverebbe l’appellante dell’interesse a coltivare il presente giudizio.
L’eccezione è infondata.
Tenuto conto della presupposizione necessaria tra gli atti impugnati in questa sede e quelli gravati dinanzi al Tar, l’appellante ha interesse alla decisione della presente causa, avendo dedotto (anche) vizi in via derivata nel secondo giudizio dinanzi al Tar concernente l’accreditamento, per cui, in caso di delibazione favorevole dell’impugnativa di cui qui si discute, otterrebbe un innegabile vantaggio, anche di tipo processuale.
Conseguentemente e per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio presentata dalla Dial, in attesa della definizione del secondo giudizio incardinato dinanzi al Tar Salerno.
10. Passando al merito, l’appello non può trovare accoglimento e deve essere respinto, potendosi prescindere dall’esame di profili di sua possibile inammissibilità, non essendo stato notificato all’interveniente ad opponendum in primo grado A.N.E.R.C. Onlus - Associazione Nefropatici Emodializzati e Trapiantati Regione Campania, e di irricevibilità del ricorso di primo grado perché avente ad oggetto provvedimenti pubblicati sull’Albo pretorio dell’ente locale, come eccepito dalla Dial e dalla Villa Verde.
11. Il ragionamento seguito dal Tar è immune dalla censura di fondo mossa dalla RE, secondo cui, in buona sostanza, i primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di interesse, non valorizzando la circostanza che la società non ha agito quale titolare di una struttura sanitaria che ha impugnato l’autorizzazione rilasciata in favore di un operatore concorrente in uno stesso territorio comunale (dovendosi ritenere che in questo caso effettivamente l’interesse ad agire avrebbe dovuto essere contrassegnato da elementi concreti ulteriori al dato geografico della cd. vicinitas commerciale), quanto piuttosto quale struttura che, in quanto provvisoriamente accreditata ovvero già in esercizio, era titolare di una posizione di priorità ex art. 1, comma 237- quate r, della legge regionale della Campania 15 marzo 2011, n. 4.
In altre parole, l’appellante sostiene che la posizione legittimante e l’interesse al ricorso della RE discendono dalla sua posizione di struttura provvisoriamente accreditata e già in esercizio, alla quale quindi, in sede di rilascio dell’accreditamento definitivo, si sarebbero dovuti assegnare con priorità i “posti rene” di cui al fabbisogno assistenziale, indipendentemente dalla formulazione di una specifica richiesta, come previsto dall’articolo 1, comma 237- octies bis della citata legge regionale n. 4/2011: la lesione immediata, diretta ed effettiva dell’interesse della ricorrente in prime cure sarebbe, dunque, collegata al semplice rilascio di un’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di una nuova struttura dialitica, a prescindere dalla mancata saturazione dei “posti rene” disponibili.
Aggiunge l’appellante di aver comunque manifestato la disponibilità ad ampliare la propria ricettività di “posti rene” con la nota trasmessa alla ASL il 6 novembre 2016.
12. Tuttavia, trova applicazione nel caso di specie quanto stabilito da giurisprudenza consolidata, che, a partire dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato Consiglio di Stato, 25 febbraio 2014, n. 9, ha stabilito quanto segue: “ in base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, comma 1 della Costituzione (ai sensi del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) e dall’art. 100 c.p.c. (ai sensi del quale per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 20 ottobre 1997 n.1210, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 855 ma si veda anche Cassazione civile, sez. un.,2 novembre 2007, n. 23031 secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere, non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto - e non ipotetico o virtuale- per fornire una prospettiva di vantaggio);
c) tali approdi appaiono coerenti con la funzione svolta dalle condizioni dell’azione nei processi di parte, innervati come sono dal principio della domanda e dal suo corollario rappresentato dal principio dispositivo (cfr. Cass. Sezioni unite, 22 aprile 2013 n. 9685 Cassazione civile, sez. III, 3marzo 2015, n. 4228, Cassazione civile, sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23542);
d) il codice del processo amministrativo ha confermato e ribadito tale impostazione (art. 34 comma III ed art. 35 comma I lett, b e c). (Consiglio di Stato, A.P. 4/2018).
L’interesse all’azione, inoltre, deve essere: a) personale, ossia attenere al ricorrente; b) concreto o diretto, nel senso che la lesione deve provenire direttamente dal provvedimento impugnato o dal comportamento su cui verte il giudizio; c) attuale, a tal fine occorrendo che la lesione dello stesso: c1) sia già avvenuta; c2) non necessiti dell’adozione di provvedimenti successivi; c3) non sia dipendente da eventi futuri ed incerti; c4) sia suscettibile di essere riparata dalla sentenza; c4) sussista anche solo al momento della decisione ” (per tutte, Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 581/2021).
Nell’ambito del sistema di accreditamento, tale principio viene declinato dalla giurisprudenza in maniera precipua e correttamente il Tar ha rilevato al riguardo quanto segue.
“ Valga richiamare, in proposito, il consolidato corredo di principi coniati dalla giurisprudenza espressasi in materia di legittimazione ed interesse ad agire dei soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie, allorquando l’impugnazione investa l’autorizzazione rilasciata in favore dell’operatore concorrente.
Orbene, è innegabile – afferma il Consiglio di Stato – che “un operatore economico abbia una posizione differenziata e qualificata che lo abilita a contestare la legittimità del titolo autorizzatorio rilasciato ad altro operatore almeno nelle ipotesi in cui l’esercizio del potere autorizzativo non sia finalizzato solo alla verifica dei requisiti, ma presupponga una valutazione del settore economico e determini, comunque, un impatto sulle condizioni del mercato in cui il nuovo operatore viene autorizzato ad entrare.
6.2. La posizione di controinteressato sul piano sostanziale, più nello specifico, non può essere negata all’operatore economico tutte le volte in cui l’autorizzazione postuli una valutazione della domanda o – come nel caso di specie, relativo alle prestazioni sanitarie – del fabbisogno e modifichi, in modo apprezzabile, le condizioni dell’offerta nel mercato di riferimento.
6.3. Il concorrente può, in altri termini, contestare il titolo autorizzatorio rilasciato ad altro operatore se e nella misura in cui tale titolo sia esso stesso condizione o limite di quel mercato, regolamentato dai pubblici poteri anche, o anzitutto, mediante il regime autorizzatorio.
6.4. Ma proprio perché questa legittimazione deriva astrattamente dalla posizione del concorrente in quel mercato, che dal provvedimento autorizzatorio viene in ipotesi “conformato” o modificato, il controinteressato non può esimersi dal dare prova, sul piano dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che la modifica delle condizioni o dei limiti di quel mercato, per effetto dell’autorizzazione contestata, incida immediatamente, direttamente e concretamente sulla sua sfera giuridica in termini apprezzabili, anche mediante il ricorso a presunzioni, sul piano economico” (cfr. Cons. Stato 23 maggio 2017 n. 2393 e, nello stesso senso, Cons. Stato 28 luglio 2021, n. 5591).
E’ stato altresì affermato che il mero “interesse alla correttezza delle regole del mercato è una posizione astratta, che può fondare la legittimazione attiva della ricorrente in primo grado quale controinteressata in senso sostanziale, ma non deve essere confuso con l’interesse ad agire, immediato, concreto e attuale, quale condizione dell’azione (art. 100 c.p.a.), di cui occorre dare prova, non essendo sufficiente a tale fine l’affermata esistenza di costi indiretti, che tutti gli operatori debbono sopportare per entrare nel mercato indipendentemente dal numero dei legittimi competitori” (cfr. ancora Cons. Stato 23 maggio 2017 n. 2393) ”.
Né vale a mettere seriamente in discussione l’ iter argomentativo sviluppato dal primo giudice il richiamo che fa l’appellante alla propria nota del 6 novembre 2016, con cui la casa di cura ha comunicato all’ASL una propria generica disponibilità ad aumentare i “posti rene” se e nella misura in cui si fossero verificate determinate circostanze.
Con tale comunicazione l’interessata ha rilevato, infatti, che “ un’analisi della potenzialità di offerta di prestazioni di dialisi da parte delle strutture RE già presenti sul territorio della ASL Salerno, rapportata al numero dei pazienti attualmente in carico, ha evidenziato la possibilità di accogliere un numero complessivo di ulteriori 156 pazienti così come da tabella che di seguito si riporta ”, aggiungendo che “ tale disponibilità aumenterebbe ulteriormente qualora si procedesse all’apertura su tutte le sedi di un terzo turno serale, arrivando quindi ad un’offerta complessiva di 382 pazienti ” e specificando che “ appare quindi evidente che ad oggi non si è palesata ancora la necessità di dare seguito all’ampliamento così come concesso ”.
La nota in esame non può certamente assurgere ad una vera e propria domanda, che la casa di cura avrebbe potuto ampliare nel tempo, dopo che l’Amministrazione aveva assentito i quindici “posti rene” richiesti sui cinquantotto, di cui al fabbisogno approvato con il DCA n. 48/2013.
Ha osservato condivisibilmente da questo angolo prospettico il Tribunale territoriale che nel caso in esame “ costituisce dato pacifico che a fronte di 58 “posti rene” resi disponibili nell’area di Salerno, la ricorrente abbia instato per soli 15 posti (cfr. istanza presentata in data 6 giugno 2013) e la controinteressata per appena 10 posti ”, con la conseguenza che “ il “bene contendibile” di cui si discorre - ed in vista del quale la ricorrente si è determinata ad impugnare il titolo autorizzatorio della controinteressata - è quantitativamente maggiore rispetto al quantum che di esso è stato richiesto dai due operatori in concorrenza tra loro (id est l’odierna ricorrente e la controinteressata) ”, atteso che “ la quantità di “posti rene” messi a disposizione dall’Amministrazione comunale è abbastanza capiente da consentire ad un tempo tanto il soddisfacimento dell’istanza della ricorrente, quanto il soddisfacimento dell’istanza della controinteressata ”.
D’altra parte, va rilevato che l’appellante, che ha dichiarato di aver avuto notizia che la ASL aveva espresso parere favorevole all’autorizzazione alla realizzazione di una struttura dialitica della controinteressata da un’interrogazione del 2016 presso il Consiglio regionale, ben avrebbe potuto negli anni successivi implementare la propria domanda presentata del 2013, formalizzando una successiva istanza, attesa la capienza di ulteriori “posti rene” ancora disponibili.
L’opposizione alla mera presenza sul mercato della sanità privata di un competitor non costituisce indicatore di un interesse qualificato a contestare i titoli abilitativi concessi alla controinteressata, ma si connota per la sola finalità, caratterizzata da intenti emulativi, di evitare la concorrenza di altri operatori economici e di consolidare la propria posizione a scapito di altra struttura, alla quale legittimamente l’Amministrazione ha riconosciuto i requisiti per operare in un contesto nel quale, come rilevato, la disponibilità prevista dal DCA n. 48/2013 non si era (e non si è tuttora) esaurita, restando disponibili ulteriori cinquantotto “posti rene”, dopo che i primi quindici sono stati autorizzati all’appellante, alla quale non potrebbe riconoscersi alcuna esclusiva, soprattutto in carenza di specifica richiesta, e dieci alla controinteressata.
Deve da ultimo osservarsi che l’articolo 1, comma 237- quater, della legge regionale della Campania citata si limita a prevedere un “blocco” del rilascio di ulteriori titoli autorizzatori ed una prelazione per le strutture provvisoriamente accreditate nel solo arco temporale indispensabile a definire le procedure di accreditamento istituzionale di prima fase solo per ciò che concerne altre branche diverse dalla dialisi, per la quale non si registra la presenza di strutture già convenzionate, trattandosi di una specialità ambulatoriale erogata finora solo in regime di assistenza indiretta e non di convenzione.
13. Il primo motivo di appello, dunque, deve essere respinto, restando così assorbito l’esame delle ulteriori censure dedotte in primo grado, non esaminate dal Tar e riproposte in questa sede.
14. Va precisato che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
15. Le spese del grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 2646/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO