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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT FRANCESCO, Presidente
BALLARDINI AR, TO
COSTANZO ANTONIO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 828/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02084202400008524/001 TE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210005732375000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220029884862000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230010730178000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230023537389000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 565/2025 depositato il
10/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto per conto della sig.ra Ricorrente_1, il di lei difensore avv.to Difensore_1, presso il cui studio in Indirizzo_1 ha eletto domicilio ha impugnato l'atto di pignoramento crediti verso terzi N.02084202400008524/001, notificato a mezzo pec in data 23.7.24 e relativo alle cartelle n.
02020210005732375000, presuntivamente notificata in data 01/08/2022; n. 02020220029884862000, presuntivamente notificata in data 20/01/2023; n. 02020230010730178000, presuntivamente notificata in data 23/03/2023; e n. 02020230023537389000, presuntivamente notificata in data 17/10/2023, a fronte del complessivo debito di euro 37.231,24.
La difesa della ricorrente preliminarmente eccepisce la mancata notifica delle suddette cartelle, delle quali ha conosciuto l'esistenza soltanto al momento del ricevimento dell'atto di pignoramento.
Afferma il difensore della sig.ra Ricorrente_1 che essa ha avuto conoscenza della pretesa tributaria soltanto alla notifica dell'atto in questa sede impugnato, disquisendo sulla idoneità delle precedenti notifiche a
“portare nella sfera di percebilità del destinatario” gli atti presupposti.
Non appare, in tal modo, negata l'avvenuta notifica ma soltanto la sua idoneità a costituire valida
“conoscenza”.
In ragione di ciò invoca la prescrizione o decadenza delle pretese erariali azionate e l'annullamento dell'atto impugnato e di quelli ad esso presupposti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando la mancata notifica delle cartelle poste a fondamento della pretesa, allegando copia delle avvenute notifiche e degli atti interruttivi della prescrizione, tutti a mezzo pec.
Le cartelle e la relativa intimazione di pagamento non risultano opposte e sono quindi divenute definitive e non possono essere in questa sede impugnate.
Né l'atto di pignoramento appare impugnato per vizi propri, ma soltanto per l'asserita omessa notifica degli atti presupposti.
Chiede pertanto la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso proposto.
Parte resistente allega giurisprudenza, visura storica CCIAA, prova dell'avvenuta notifica delle cartelle citate, con relativo estratto di ruolo e attestazione di conformità.
Esaurita la discussione la Corte decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare infondata e deve essere rigettata, apparendo provata l'avvenuta notifica delle cartelle prodromiche all'atto di pignoramento, la cui pretesa, in assenza di tempestivo ricorso, è diventata definitiva. Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese a favore della parte resistente, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT FRANCESCO, Presidente
BALLARDINI AR, TO
COSTANZO ANTONIO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 828/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02084202400008524/001 TE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210005732375000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220029884862000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230010730178000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230023537389000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 565/2025 depositato il
10/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto per conto della sig.ra Ricorrente_1, il di lei difensore avv.to Difensore_1, presso il cui studio in Indirizzo_1 ha eletto domicilio ha impugnato l'atto di pignoramento crediti verso terzi N.02084202400008524/001, notificato a mezzo pec in data 23.7.24 e relativo alle cartelle n.
02020210005732375000, presuntivamente notificata in data 01/08/2022; n. 02020220029884862000, presuntivamente notificata in data 20/01/2023; n. 02020230010730178000, presuntivamente notificata in data 23/03/2023; e n. 02020230023537389000, presuntivamente notificata in data 17/10/2023, a fronte del complessivo debito di euro 37.231,24.
La difesa della ricorrente preliminarmente eccepisce la mancata notifica delle suddette cartelle, delle quali ha conosciuto l'esistenza soltanto al momento del ricevimento dell'atto di pignoramento.
Afferma il difensore della sig.ra Ricorrente_1 che essa ha avuto conoscenza della pretesa tributaria soltanto alla notifica dell'atto in questa sede impugnato, disquisendo sulla idoneità delle precedenti notifiche a
“portare nella sfera di percebilità del destinatario” gli atti presupposti.
Non appare, in tal modo, negata l'avvenuta notifica ma soltanto la sua idoneità a costituire valida
“conoscenza”.
In ragione di ciò invoca la prescrizione o decadenza delle pretese erariali azionate e l'annullamento dell'atto impugnato e di quelli ad esso presupposti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando la mancata notifica delle cartelle poste a fondamento della pretesa, allegando copia delle avvenute notifiche e degli atti interruttivi della prescrizione, tutti a mezzo pec.
Le cartelle e la relativa intimazione di pagamento non risultano opposte e sono quindi divenute definitive e non possono essere in questa sede impugnate.
Né l'atto di pignoramento appare impugnato per vizi propri, ma soltanto per l'asserita omessa notifica degli atti presupposti.
Chiede pertanto la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso proposto.
Parte resistente allega giurisprudenza, visura storica CCIAA, prova dell'avvenuta notifica delle cartelle citate, con relativo estratto di ruolo e attestazione di conformità.
Esaurita la discussione la Corte decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare infondata e deve essere rigettata, apparendo provata l'avvenuta notifica delle cartelle prodromiche all'atto di pignoramento, la cui pretesa, in assenza di tempestivo ricorso, è diventata definitiva. Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese a favore della parte resistente, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.