TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/07/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3136/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Caradonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3136 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente tra
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Antimo Paciolla, C.F. , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Casandrino (Na) alla via Aldo Moro n. 31;
ATTRICE
E
, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Angela Foggia, C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Frattamaggiore (NA) alla via F. De Pinedo n. 38/40;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
Pag. 1 a 13 della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il – sito alla Via Milano n. 7 in Frattamaggiore Controparte_1
al fine di sentir accertare e dichiarare che i danni subiti dall'appartamento di sua proprietà erano imputabili al pessimo stato manutentivo del soprastante lastrico solare di proprietà e, per l'effetto, condannare il CP_2 CP_1
all'eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni ed al pagamento della somma di € 18.446,40.
Segnatamente, deduceva di essere proprietaria, per atto Notaio rep. Per_1
N. 97523 del 17/6/1986, dell'appartamento sito in Frattamaggiore, nell'edificio del
Condominio “ ” in via Milano n.7, piano terzo, interno 10, scala Controparte_1
unica, con box auto di pertinenza, rispettivamente indentificati al N.C.E.U. al foglio
6, p.lla 1011, sub 10, cat. A/2, piano 3, scala unica, di vani 6,5 mentre, il box auto al foglio 6, p.lla 1011, sub 22, piano S1, categoria C6, posto all'ultimo piano abitabile dell'edificio condominiale, utilizzato come abitazione principale dalla
[...]
, dal marito e dalla figlia . Deduceva ancora Parte_1 Controparte_3 CP_4
che da diversi anni nell'appartamento si verificano copiose infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal sovrastante lastrico solare di proprietà condominiale che adempiva esclusivamente alla funzione di copertura dell'edificio interessato da
Pag. 2 a 13 infiltrazioni di acque meteoriche che si propagavano nell'appartamento sottostante dell'attrice. Deduceva ancora che, da un'ispezione del lastrico solare di copertura, era possibile riscontrare una serie di anomalie tra cui una modesta pendenza che non consentiva un veloce deflusso delle acque piovane nei distanti ed opposti bacchettoni di scarico delle pluviali, tanto che i ripetuti rattoppi favorivano copiosi ristagni d'acqua e che il risvolto di guaina tra il lastrico solare e le pareti della cassa scale, presentava per l'intera lunghezza una spaccatura che diventava sempre più ampia.
Deduceva ancora che lo zoccolo di risvolto dell'impermeabilizzazione con il muretto che funge da parapetto, in diversi punti era distaccato dall'intonaco e disgregato e che la guaina aperta creava un naturale invito all'acqua piovana che scorreva lungo le pareti del muretto potendosi liberamente infiltrare;
che vi era una diffusa situazione di degrado dello stato di impermeabilizzazione. Deduceva inoltre che le lamentate infiltrazioni arrecavano gravi danni alla zona giorno, in particolare, provocavano il crollo dell'intonaco, interessando un'ampia zona del soffitto del soggiorno in cui era possibile notare la pittura con bolle e scrostata nei punti di maggiore infiltrazione con aloni dovuti all'asciugatura delle macchie d'acqua.
Deduceva infine che le macchie presenti nella camera da letto si estendevano anche al soffitto del bagno adiacente provocando il crollo dell'intonaco disgregato dalle continue infiltrazioni, rendendo inagibile il soggiorno ed il bagno, creando una situazione di pericolo costante ed imprevedibile per gli occupanti dell'appartamento, poiché le infiltrazioni causavano anche un totale black out della fornitura di energia elettrica anche per giornate intere. Per quanto esposto a nulla erano valsi i tentativi di bonario componimento della controversia inviati a mezzo racc. a.r. e Pec (atto di diffida del 14/09/2016; atto di diffida del 4/12/2019 racc. a.r.; atto di diffida del
15/11/2021 con racc. a.r. ed inviato in pari data anche tramite pec), con i quali si sollecitava il Condominio ad intervenire per la risoluzione degli evidenziati problemi.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la nullità CP_1
dell'atto di citazione ai sensi degli artt.163 – 164 c.p.c., l'infondatezza della
Pag. 3 a 13 domanda, sia in fatto che in diritto, e l'assenza di alcuna responsabilità nella determinazione dei presunti danni subiti dalla;
da ultimo, contestava il Pt_1
quantum debeatur.
Mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 17.4.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di
Pag. 4 a 13 quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc. ovvero dell'art. 2051 cc. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità
è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Pag. 5 a 13 Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cc. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cc., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima.
Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dall'attore, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa
Pag. 6 a 13 che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa,
e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n.
15096/13).
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché
Pag. 7 a 13 l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura
(Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento
Pag. 8 a 13 o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn.
4480/2001, 6616/2000).
In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20602 del
04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito
(Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n.
56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016).
Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludano la responsabilità del custode in quanto intervengano,
Pag. 9 a 13 nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n.
1655/2005).
Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n.
13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.
Dall'istruttoria, svolta esclusivamente a mezzo della disposta CTU, è emerso che effettivamente l'immobile di proprietà dell'attrice è risultato oggetto di una serie di infiltrazioni.
Pag. 10 a 13 Il contenuto dell'allegata relazione di consulenza evidenzia che
“l'appartamento di parte attrice è situato al piano terzo ed ultimo e lo stato manutentivo interno dello stesso è da considerarsi buono, ma è comunque evidentemente danneggiato da fenomeni infiltrativi provenienti dalla copertura del fabbricato. Ispezionata anche la copertura è risultato evidente, a parere del sottoscritto, che la stessa gravi in condizioni manutentive assolutamente insufficienti”.
Ed ancora prosegue il CTU “all'interno dell'appartamento di parte attrice vi è la presenza di danni da fenomeni infiltrativi, anche se gli stessi non sono risultati in atto al momento degli accessi...è possibile notare che tra il primo ed il secondo accesso non vi è stata un'evoluzione dei danni all'interno dell'appartamento pur essendo un giorno di pioggia quello del secondo accesso. Si noti inoltre che le foto scattate in fase di secondo accesso in copertura mostrano dei ristagni d'acqua dovuti ad una cattiva esecuzione delle pendenze della stessa. A tale causa va aggiunto il fatto che il manto impermeabile si presenta in uno stato di degrado eccessivo presentando in più punti lesioni e rigonfiamenti che favoriscono l'azione dei fenomeni infiltrativi nel tempo…
…le suddette infiltrazioni, pur non essendo in atto durante gli accessi, hanno agito nel tempo a causa dello stato non idoneo della copertura provocando i danni sopra esposti”.
Dalle evidenze sopra riportate, si può affermare con ragionevole certezza che le infiltrazioni nell'immobile dell'attrice sono riconducibili alla carenza di manutenzione del lastrico di copertura ed alla non corretta impermeabilizzazione dello stesso.
Risultato, così, provato il nesso di causalità evento-danni come documentato dagli atti prodotti, il Giudicante non ha motivo di discostarsi dalla motivazione contenuta della relazione peritale del CTU, che risulta del tutto condivisibile in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in continua aderenza alla documentazione esaminata.
Pag. 11 a 13 Il CTU, inoltre, nella sua relazione ha sottolineato, al fine di scongiurare il ripetersi dei fenomeni infiltrativi, la necessità di eseguire opere di rifacimento dell'impermeabilizzazione in copertura, atte all'eliminazione delle cause che generano i fenomeni infiltrativi.
Segnatamente, afferma la necessità di rifare il manto di copertura, le pendenze in maniera adeguata, evitando così i ristagni d'acqua presenti, prestando l'adeguata attenzione ai risvolti lungo le zone verticali ed in corrispondenza dei punti di convogliamento, ed indicando tutte le opere nel Computo Metrico Estimativo, allegato alla relazione e redatto adottando il Prezzario dei Lavori Pubblici della
Regione Campania 2023; il tutto per un importo complessivo pari ad € 63.278,01.
Da ultimo, il CTU ha rilevato danni gravi all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attrice, come crolli di intonaco, distacchi e percolazioni continue, valutando i danni materiali subiti dall'attrice in € 13.542,87 oltre IVA.
Pertanto, accertata la responsabilità del convenuto, lo stesso va CP_1
condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 13.542,87 oltre IVA ed interessi legali dalla data della domanda e fino al soddisfo.
Inoltre, come richiesto espressamente da parte attrice, il convenuto ex art. 614 bis cpc, deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, di una somma di denaro pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e ultimazione di detti lavori, a partire dal quinto mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza (considerato il tempo verosimilmente occorrente – stante la non particolare complessità delle opere indicate dal Ctu).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6,
D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa.
Pag. 12 a 13 Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 13.542,87, oltre Iva ed interessi dalla domanda al soddisfo effettivo;
2) condanna il ad eseguire le opere analiticamente Controparte_1
dal CTU nella relazione peritale ai fini esclusivi del ripristino del lastrico solare al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni;
3) condanna il , ex art. 614 bis cpc, al pagamento, Controparte_1
in favore dell'attrice, di una somma di denaro pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e ultimazione dei lavori, a partire dal quinto mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
4) condanna il a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in Euro 2.540,00, per compenso professionale ed Euro
545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
5) pone a carico delle parti in solido e, nei rapporti tra le stesse a carico del
, le spese di CTU già liquidate come da separato Controparte_1
decreto, al lordo di quanto già versato in via provvisoria.
Aversa, 31.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Caradonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3136 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente tra
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Antimo Paciolla, C.F. , presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Casandrino (Na) alla via Aldo Moro n. 31;
ATTRICE
E
, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Angela Foggia, C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Frattamaggiore (NA) alla via F. De Pinedo n. 38/40;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
Pag. 1 a 13 della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il – sito alla Via Milano n. 7 in Frattamaggiore Controparte_1
al fine di sentir accertare e dichiarare che i danni subiti dall'appartamento di sua proprietà erano imputabili al pessimo stato manutentivo del soprastante lastrico solare di proprietà e, per l'effetto, condannare il CP_2 CP_1
all'eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni ed al pagamento della somma di € 18.446,40.
Segnatamente, deduceva di essere proprietaria, per atto Notaio rep. Per_1
N. 97523 del 17/6/1986, dell'appartamento sito in Frattamaggiore, nell'edificio del
Condominio “ ” in via Milano n.7, piano terzo, interno 10, scala Controparte_1
unica, con box auto di pertinenza, rispettivamente indentificati al N.C.E.U. al foglio
6, p.lla 1011, sub 10, cat. A/2, piano 3, scala unica, di vani 6,5 mentre, il box auto al foglio 6, p.lla 1011, sub 22, piano S1, categoria C6, posto all'ultimo piano abitabile dell'edificio condominiale, utilizzato come abitazione principale dalla
[...]
, dal marito e dalla figlia . Deduceva ancora Parte_1 Controparte_3 CP_4
che da diversi anni nell'appartamento si verificano copiose infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal sovrastante lastrico solare di proprietà condominiale che adempiva esclusivamente alla funzione di copertura dell'edificio interessato da
Pag. 2 a 13 infiltrazioni di acque meteoriche che si propagavano nell'appartamento sottostante dell'attrice. Deduceva ancora che, da un'ispezione del lastrico solare di copertura, era possibile riscontrare una serie di anomalie tra cui una modesta pendenza che non consentiva un veloce deflusso delle acque piovane nei distanti ed opposti bacchettoni di scarico delle pluviali, tanto che i ripetuti rattoppi favorivano copiosi ristagni d'acqua e che il risvolto di guaina tra il lastrico solare e le pareti della cassa scale, presentava per l'intera lunghezza una spaccatura che diventava sempre più ampia.
Deduceva ancora che lo zoccolo di risvolto dell'impermeabilizzazione con il muretto che funge da parapetto, in diversi punti era distaccato dall'intonaco e disgregato e che la guaina aperta creava un naturale invito all'acqua piovana che scorreva lungo le pareti del muretto potendosi liberamente infiltrare;
che vi era una diffusa situazione di degrado dello stato di impermeabilizzazione. Deduceva inoltre che le lamentate infiltrazioni arrecavano gravi danni alla zona giorno, in particolare, provocavano il crollo dell'intonaco, interessando un'ampia zona del soffitto del soggiorno in cui era possibile notare la pittura con bolle e scrostata nei punti di maggiore infiltrazione con aloni dovuti all'asciugatura delle macchie d'acqua.
Deduceva infine che le macchie presenti nella camera da letto si estendevano anche al soffitto del bagno adiacente provocando il crollo dell'intonaco disgregato dalle continue infiltrazioni, rendendo inagibile il soggiorno ed il bagno, creando una situazione di pericolo costante ed imprevedibile per gli occupanti dell'appartamento, poiché le infiltrazioni causavano anche un totale black out della fornitura di energia elettrica anche per giornate intere. Per quanto esposto a nulla erano valsi i tentativi di bonario componimento della controversia inviati a mezzo racc. a.r. e Pec (atto di diffida del 14/09/2016; atto di diffida del 4/12/2019 racc. a.r.; atto di diffida del
15/11/2021 con racc. a.r. ed inviato in pari data anche tramite pec), con i quali si sollecitava il Condominio ad intervenire per la risoluzione degli evidenziati problemi.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la nullità CP_1
dell'atto di citazione ai sensi degli artt.163 – 164 c.p.c., l'infondatezza della
Pag. 3 a 13 domanda, sia in fatto che in diritto, e l'assenza di alcuna responsabilità nella determinazione dei presunti danni subiti dalla;
da ultimo, contestava il Pt_1
quantum debeatur.
Mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 17.4.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di
Pag. 4 a 13 quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc. ovvero dell'art. 2051 cc. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità
è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Pag. 5 a 13 Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cc. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cc., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima.
Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dall'attore, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa
Pag. 6 a 13 che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa,
e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n.
15096/13).
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché
Pag. 7 a 13 l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura
(Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento
Pag. 8 a 13 o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn.
4480/2001, 6616/2000).
In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20602 del
04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito
(Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n.
56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016).
Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludano la responsabilità del custode in quanto intervengano,
Pag. 9 a 13 nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n.
1655/2005).
Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n.
13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.
Dall'istruttoria, svolta esclusivamente a mezzo della disposta CTU, è emerso che effettivamente l'immobile di proprietà dell'attrice è risultato oggetto di una serie di infiltrazioni.
Pag. 10 a 13 Il contenuto dell'allegata relazione di consulenza evidenzia che
“l'appartamento di parte attrice è situato al piano terzo ed ultimo e lo stato manutentivo interno dello stesso è da considerarsi buono, ma è comunque evidentemente danneggiato da fenomeni infiltrativi provenienti dalla copertura del fabbricato. Ispezionata anche la copertura è risultato evidente, a parere del sottoscritto, che la stessa gravi in condizioni manutentive assolutamente insufficienti”.
Ed ancora prosegue il CTU “all'interno dell'appartamento di parte attrice vi è la presenza di danni da fenomeni infiltrativi, anche se gli stessi non sono risultati in atto al momento degli accessi...è possibile notare che tra il primo ed il secondo accesso non vi è stata un'evoluzione dei danni all'interno dell'appartamento pur essendo un giorno di pioggia quello del secondo accesso. Si noti inoltre che le foto scattate in fase di secondo accesso in copertura mostrano dei ristagni d'acqua dovuti ad una cattiva esecuzione delle pendenze della stessa. A tale causa va aggiunto il fatto che il manto impermeabile si presenta in uno stato di degrado eccessivo presentando in più punti lesioni e rigonfiamenti che favoriscono l'azione dei fenomeni infiltrativi nel tempo…
…le suddette infiltrazioni, pur non essendo in atto durante gli accessi, hanno agito nel tempo a causa dello stato non idoneo della copertura provocando i danni sopra esposti”.
Dalle evidenze sopra riportate, si può affermare con ragionevole certezza che le infiltrazioni nell'immobile dell'attrice sono riconducibili alla carenza di manutenzione del lastrico di copertura ed alla non corretta impermeabilizzazione dello stesso.
Risultato, così, provato il nesso di causalità evento-danni come documentato dagli atti prodotti, il Giudicante non ha motivo di discostarsi dalla motivazione contenuta della relazione peritale del CTU, che risulta del tutto condivisibile in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in continua aderenza alla documentazione esaminata.
Pag. 11 a 13 Il CTU, inoltre, nella sua relazione ha sottolineato, al fine di scongiurare il ripetersi dei fenomeni infiltrativi, la necessità di eseguire opere di rifacimento dell'impermeabilizzazione in copertura, atte all'eliminazione delle cause che generano i fenomeni infiltrativi.
Segnatamente, afferma la necessità di rifare il manto di copertura, le pendenze in maniera adeguata, evitando così i ristagni d'acqua presenti, prestando l'adeguata attenzione ai risvolti lungo le zone verticali ed in corrispondenza dei punti di convogliamento, ed indicando tutte le opere nel Computo Metrico Estimativo, allegato alla relazione e redatto adottando il Prezzario dei Lavori Pubblici della
Regione Campania 2023; il tutto per un importo complessivo pari ad € 63.278,01.
Da ultimo, il CTU ha rilevato danni gravi all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attrice, come crolli di intonaco, distacchi e percolazioni continue, valutando i danni materiali subiti dall'attrice in € 13.542,87 oltre IVA.
Pertanto, accertata la responsabilità del convenuto, lo stesso va CP_1
condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 13.542,87 oltre IVA ed interessi legali dalla data della domanda e fino al soddisfo.
Inoltre, come richiesto espressamente da parte attrice, il convenuto ex art. 614 bis cpc, deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, di una somma di denaro pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e ultimazione di detti lavori, a partire dal quinto mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza (considerato il tempo verosimilmente occorrente – stante la non particolare complessità delle opere indicate dal Ctu).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6,
D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa.
Pag. 12 a 13 Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 13.542,87, oltre Iva ed interessi dalla domanda al soddisfo effettivo;
2) condanna il ad eseguire le opere analiticamente Controparte_1
dal CTU nella relazione peritale ai fini esclusivi del ripristino del lastrico solare al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni;
3) condanna il , ex art. 614 bis cpc, al pagamento, Controparte_1
in favore dell'attrice, di una somma di denaro pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e ultimazione dei lavori, a partire dal quinto mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
4) condanna il a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in Euro 2.540,00, per compenso professionale ed Euro
545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
5) pone a carico delle parti in solido e, nei rapporti tra le stesse a carico del
, le spese di CTU già liquidate come da separato Controparte_1
decreto, al lordo di quanto già versato in via provvisoria.
Aversa, 31.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 13 a 13