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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6768/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela MALAGUTI e elettivamente domiciliato presso il suo studio a Sala Bolognese (BO), via Matteotti n. 17, e nata a San Giovanni in [...] il [...] (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela PUTIGNANO C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio Castel Maggiore (Bo), via Costituzione n. 6 con l'intervento del
P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 16 gennaio 2015. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 30 maggio 2024, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione sono nati , il 15 marzo 2011, e il 30 aprile 2021, Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli. All'udienza del 16 gennaio 2025 sono comparsi entrambi i ricorrenti, i quali hanno insistito per l'accoglimento delle istanze presentate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida e a entrambi i genitori;
le scelte relative all'educazione, alla Per_2 Per_1 formazione scolastica ed alla salute dei minori -tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi- saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali saranno tenuti a tenersi reciprocamente informati su ogni questione significativa relativa ai figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori con la madre presso l'abitazione familiare;
3) dispone che -salvi diversi accordi tra le parti- il padre possa vedere e tenere con sé i bambini, secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne, dalle ore 17,00 o, nel periodo scolastico, dall'uscita della scuola, del venerdì alla domenica sera, riaccompagnandoli dalla madre alle ore 21,30/22,00;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna dalle ore 17,00 del giovedì, prelevandoli da casa della signora (nel periodo scolastico Parte_2 all'uscita della scuola), al venerdì alle ore 9,00, riaccompagnandoli dalla madre (nel periodo scolastico a scuola);
- nelle settimane in cui trascorreranno il weekend con il padre il mercoledì dalle ore 17,00 prelevandoli da casa della signora (nel periodo scolastico Parte_2 all'uscita della scuola), alle 21,00;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre oppure dal giorno 1° gennaio all'Epifania;
- nelle festività pasquali tre giorni alternando di anno in anno il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo fino al mercoledì;
- dal 15 giugno al 15 settembre ventuno giorni, di cui quattordici consecutivi (al pari della madre), da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno;
pagina 2 di 4 - per ulteriori dieci giorni nell'anno anche non consecutivi da concordare di volta in volta con la madre con congruo anticipo;
4) prende atto che i genitori hanno concordato che:
- nei periodi di chiusura scolastica i minori usufruiranno del campo estivo, in mancanza di diversa e concordata alternativa;
- nei periodi di permanenza dei figli con sé, ciascuna parte dovrà garantire all'altro genitore la possibilità di contattare i minori e -in caso la prole sia in luoghi diversi dalla resistenza dei ricorrenti- dovrà comunicare all'altro l'indirizzo in cui si troveranno e il numero telefonico a cui saranno reperibili;
- ciascuno di loro dovrà curare che i figli, quando sono con lui/lei, svolgano i compiti e frequentino le attività scolastiche, parascolastiche, religiose, sportive e ricreative;
- vi sia tra loro un impegno temporale paritario nella gestione delle attività merico- sanitarie dei figli;
5) a far data dal mese di giugno 2024 pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 versare alla signora sull'IBAN [...], entro Parte_2 il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, fino all'autosufficienza economica degli stessi, la somma di 350,00 euro mensili (175,00 euro per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dal 1° gennaio 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dispone che le spese straordinarie per i minori siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 4 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. 7) prende atto che le parti concordano che la madre provvederà entro il 25 di ogni mese a documentare nel dettaglio e con ricevute fiscali tutte le spese straordinarie mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica: Tali spese verranno Email_1 ritenute definitivamente approvate in mancanza di contestazioni rappresentate nei successivi otto giorni e pertanto liquidate unitamente all'assegno ordinario in scadenza;
8) prende atto che i ricorrenti concordano che la documentazione fiscale e le spese straordinarie eventualmente anticipate dal padre dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica della signora , entro il Parte_2 Email_2
25 di ogni mese e da essa rimborsate con bonifico sull' IBAN [...], in misura del 50% entro il 15 del mese successivo;
tali spese verranno ritenute definitivamente approvate in mancanza di contestazioni rappresentate nei successivi otto giorni;
9) prende atto che le parti convengono che in ragione dell'importo del contributo del padre al mantenimento dei minori, l'assegno unico sarà a beneficio esclusivo della madre unitamente alle detrazioni relative alle spese sostenute;
10) prende atto che salvo quanto previsto nella presente sentenza i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente;
11) prende atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti dei figli;
12) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 21 gennaio 2025.
La Giudice Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela MALAGUTI e elettivamente domiciliato presso il suo studio a Sala Bolognese (BO), via Matteotti n. 17, e nata a San Giovanni in [...] il [...] (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela PUTIGNANO C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio Castel Maggiore (Bo), via Costituzione n. 6 con l'intervento del
P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 16 gennaio 2015. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 30 maggio 2024, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione sono nati , il 15 marzo 2011, e il 30 aprile 2021, Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli. All'udienza del 16 gennaio 2025 sono comparsi entrambi i ricorrenti, i quali hanno insistito per l'accoglimento delle istanze presentate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida e a entrambi i genitori;
le scelte relative all'educazione, alla Per_2 Per_1 formazione scolastica ed alla salute dei minori -tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi- saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali saranno tenuti a tenersi reciprocamente informati su ogni questione significativa relativa ai figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori con la madre presso l'abitazione familiare;
3) dispone che -salvi diversi accordi tra le parti- il padre possa vedere e tenere con sé i bambini, secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne, dalle ore 17,00 o, nel periodo scolastico, dall'uscita della scuola, del venerdì alla domenica sera, riaccompagnandoli dalla madre alle ore 21,30/22,00;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna dalle ore 17,00 del giovedì, prelevandoli da casa della signora (nel periodo scolastico Parte_2 all'uscita della scuola), al venerdì alle ore 9,00, riaccompagnandoli dalla madre (nel periodo scolastico a scuola);
- nelle settimane in cui trascorreranno il weekend con il padre il mercoledì dalle ore 17,00 prelevandoli da casa della signora (nel periodo scolastico Parte_2 all'uscita della scuola), alle 21,00;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre oppure dal giorno 1° gennaio all'Epifania;
- nelle festività pasquali tre giorni alternando di anno in anno il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo fino al mercoledì;
- dal 15 giugno al 15 settembre ventuno giorni, di cui quattordici consecutivi (al pari della madre), da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno;
pagina 2 di 4 - per ulteriori dieci giorni nell'anno anche non consecutivi da concordare di volta in volta con la madre con congruo anticipo;
4) prende atto che i genitori hanno concordato che:
- nei periodi di chiusura scolastica i minori usufruiranno del campo estivo, in mancanza di diversa e concordata alternativa;
- nei periodi di permanenza dei figli con sé, ciascuna parte dovrà garantire all'altro genitore la possibilità di contattare i minori e -in caso la prole sia in luoghi diversi dalla resistenza dei ricorrenti- dovrà comunicare all'altro l'indirizzo in cui si troveranno e il numero telefonico a cui saranno reperibili;
- ciascuno di loro dovrà curare che i figli, quando sono con lui/lei, svolgano i compiti e frequentino le attività scolastiche, parascolastiche, religiose, sportive e ricreative;
- vi sia tra loro un impegno temporale paritario nella gestione delle attività merico- sanitarie dei figli;
5) a far data dal mese di giugno 2024 pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 versare alla signora sull'IBAN [...], entro Parte_2 il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, fino all'autosufficienza economica degli stessi, la somma di 350,00 euro mensili (175,00 euro per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dal 1° gennaio 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dispone che le spese straordinarie per i minori siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 4 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. 7) prende atto che le parti concordano che la madre provvederà entro il 25 di ogni mese a documentare nel dettaglio e con ricevute fiscali tutte le spese straordinarie mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica: Tali spese verranno Email_1 ritenute definitivamente approvate in mancanza di contestazioni rappresentate nei successivi otto giorni e pertanto liquidate unitamente all'assegno ordinario in scadenza;
8) prende atto che i ricorrenti concordano che la documentazione fiscale e le spese straordinarie eventualmente anticipate dal padre dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica della signora , entro il Parte_2 Email_2
25 di ogni mese e da essa rimborsate con bonifico sull' IBAN [...], in misura del 50% entro il 15 del mese successivo;
tali spese verranno ritenute definitivamente approvate in mancanza di contestazioni rappresentate nei successivi otto giorni;
9) prende atto che le parti convengono che in ragione dell'importo del contributo del padre al mantenimento dei minori, l'assegno unico sarà a beneficio esclusivo della madre unitamente alle detrazioni relative alle spese sostenute;
10) prende atto che salvo quanto previsto nella presente sentenza i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente;
11) prende atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti dei figli;
12) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 21 gennaio 2025.
La Giudice Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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