Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4996/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
a seguito del ricorso per scioglimento del matrimonio promosso
DA
(C.F. ), autodifeso;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Viviana Controparte_1 C.F._2
Sidoti, giusta procura in atti;
- resistente - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29.5.2025;
RILEVATO E RITENUTO CHE
- le parti hanno contratto matrimonio civile il 30.07.2006 a Ragusa, iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune predetto al n. 33, parte I, anno 2006;
pagina 1 di 7
23/07/2011);
- con sentenza sullo status n. 390/2022, pubblicata il 28/03/2022 nel proc. n. 1960/2017, il Tribunale di
Ragusa ha pronunciato la separazione dei coniugi;
- ha presentato, in data 12/12/2019, ricorso per lo scioglimento del matrimonio e Parte_1
si è costituita in giudizio il 4/11/2020; Controparte_1
- con sentenza parziale n. 735/2021 del 4/6/2021, il Tribunale di Ragusa ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, a Ragusa il 30/7/2006;
- nelle more del procedimento contenzioso è intervenuto accordo tra le parti, versato in atti con le note di trattazione scritta depositate il 28.04.2025,
- le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, insistendo nell'accoglimento delle condizioni concordate e che di seguito si riportano:
“a) I coniugi prendono atto e ribadiscono il dichiarato scioglimento del matrimonio e si obbligano al reciproco rispetto con obbligo di prestare il consenso reciproco al rilascio del passaporto proprio e dei figli minori. Ogni onere e costo afferente al rilascio dei passaporti in favore dei figli minori graverà sul SI. Pt_1
b) I figli restano affidati condivisamente ai genitori con permanenza degli stessi prevalentemente presso la madre.
c) Il padre, durante il periodo scolastico, potrà tenerli con sé ogni martedì e giovedì a pranzo dall'uscita dalla scuola alle ore 19:00 e, nei periodi di chiusura della scuola, il pomeriggio dalle ore
17.30 alle ore 22.30 nonché, a fine settimana alterni, dal venerdì, dalle ore 17:00 e sino al lunedì mattina all'ingresso a scuola o fino alle ore 11:00 in ipotesi di giornata di chiusura scolastica. In ogni caso i genitori potranno concordare giorni ed orari diversi, al fine di avere entrambi la possibilità di tenere con loro i figli qualora ciò non fosse possibile nei giorni e negli orari sopra concordati, per ragioni di lavoro e/o per impegni scolastici e/o ricreativi dei figli.
Per le festività principali si adotterà il principio dell'alternanza e, in particolare, il padre potrà trascorrere con i figli, oltre alle giornate come sopra indicate: i) cinque giorni consecutivi (con pernottamento) durante le festività Natalizie, alternativamente, un anno le festività del Natale ed un anno le festività di Capodanno;
ii) tre giorni consecutivi (con pernottamento) durante le festività
Pasquali, alternativamente, un anno la domenica di Pasqua ed un altro anno la Pasquetta;
iii) nel mese di agosto di ciascun anno, il padre potrà tenere con sé i figli per i primi quindici giorni del mese pagina 2 di 7 consecutivi con relativi pernottamenti fermo il diritto della madre di vederli, in detto periodo, con cadenza eguale a quella infrasettimanale assegnata al padre nel periodo scolastico (martedì e giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00). Stesso diritto spetterà alla madre ovvero tenere con sé i figli per gli altri quindici giorni consecutivi del mese di agosto con relativi pernottamenti fermo il diritto del padre di vederli, in detto periodo, con cadenza eguale a quella infrasettimanale assegnatagli nel periodo scolastico (martedì e giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00).
d) Il SI. verserà alla SI.ra l'importo mensile di €. 1.800,00 (milleottocento/00) Pt_1 CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese e ciò in ragione di € 900,00 (novecento/00) a titolo di mantenimento per ciascuno dei minori con adeguamento dei relativi importi secondo gli incrementi
ISTAT dal 01.05.2026. A far data dal mese in cui la figlia si trasferirà fuori città per gli studi Per_1 universitari, il mantenimento di € 900,00 in suo favore le sarà versato (senza necessità di consenso alcuno) direttamente;
quello correlato al figlio sarà versato direttamente a Persona_2 quest'ultimo (parimenti senza necessità di consenso) a far data dal mese in cui quest'ultimo si trasferirà fuori città per gli studi universitari.
Il mantenimento di ciascuno dei figli sarà automaticamente revocato allorquando ciascuno di loro abbia a percepire reddito proprio per un importo netto mensile (rapportato al netto retributivo annuo spalmato su 12 mensilità) non inferiore ad € 1.200,00 (milleduecento/00).
e) Le spese straordinarie dei figli (opportunamente documentate e comunque da concordare anticipatamente fra i genitori) afferenti cure mediche, attività ludico/sportive/ricreative, gite scolastiche, spese universitarie di qualsivoglia tipo, saranno a carico del padre in ragione del 100%
(cento per cento).
f) La SI.ra rinuncia, anche in ragione delle attribuzioni patrimoniali di seguito pattuite, in CP_1
via definitiva ed irrevocabile a percepire ogni mantenimento da parte del SI. Pt_1
g) Al fine di dirimere ogni controversia in essere e così definire ogni aspetto economico dell'accordo divorzile e quale aspetto essenziale ai fini del raggiungimento dell'accordo medesimo, le parti convengono e pattuiscono quanto di seguito.
La SI.ra opererà, in favore del SI. CP_1 Pt_1
i)-il trasferimento della piena proprietà ed il possesso esclusivo della quota parte indivisa pari ad un mezzo (½) del fondo rustico sito in Ragusa e distinto al foglio 94, part. 308 e 310 del catasto terreni di detto Comune;
ii) - la concessione in locazione -senza corrispettivo o comunque con canone corrispettivo da intendersi interamente assolto per l'intero periodo locativo e con facoltà di sublocazione- per la durata di anni quaranta dalla stipula e con prosecuzione in favore degli eredi in ipotesi di decesso del pagina 3 di 7 conduttore antecedentemente alla correlata scadenza, della quota parte di ½ indiviso dell'immobile sito in Modica, C.da Maganuco Baia del Sole, via Pisa n° 1 e 3, distinto al catasto fabbricati di detto
Comune al foglio 170, part. 814 sub 1 e sub 4, con obbligo della concedente SI.ra di cedere CP_1
la piena proprietà di detta porzione di immobile in favore del SI. in qualsiasi momento ed a Pt_1 semplice richiesta di quest'ultimo senza che per la cessione, la stessa abbia a maturare o a vantare corrispettivo alcuno;
in riferimento alla predetta locazione ed all'obbligo di cessione della proprietà in assenza di corrispettivo: a) le parti si dichiarano consapevoli della aleatorietà della pattuizione correlata al valore dell'immobile de quo ed alla sua eventuale variazione futura anche ultra dimidium con rinuncia a qualsivoglia diritto o pretesa al riguardo da parte della SInora;
b) ogni CP_1
onere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni responsabilità giuridica ed oneri di qualsivoglia tipo (ivi compresi il pagamento di imposte, tasse, tributi vari) connessi, correlati e conseguenziali alla proprietà, possesso e locazione dell'immobile) graveranno in via esclusiva sul SI. Pt_1
Contestualmente e condizionatamente al trasferimento dell'immobile di cui al precedente punto i) ed alla intestazione pro veritate (o concessione in locazione sino al 01.05.2065) di cui al precedente punto ii) in favore del SI. lo stesso giorno quest'ultimo: Pt_1
a) verserà alla SI. l'importo di € 46.000,00 (quarantaseimila/00), con assegno circolare;
CP_1
b) concederà in favore della SI.ra con decorrenza dal 23.07.2029 e sino a tutto il CP_1
30.11.2031, il diritto di abitazione correlato all'immobile attualmente adibito a casa coniugale (che tale resterà qualificata sino al 23.07.2029) sito in Ragusa, C.da Scassale, piano terra e primo piano - mansarda/sottotetto- con espressa esclusione del piano sottostrada/seminterrato la cui disponibilità materiale e giuridica si appartiene e permane in capo al SI. Pt_1
c) sarà onerato, in via esclusiva e senza onere alcuno a carico della SI.ra , a proseguire in CP_1
via esclusiva al pagamento del mutuo ipotecario acceso sul predetto immobile di cui al punto b da entrambi i coniugi nel luglio 2010 presso il Monte dei Paschi di Siena spa;
d) rinuncerà ad ogni diritto o pretesa a qualsiasi titolo legati alla ripetizione, anche solo parziale, in danno della SI.ra , di quanto ab initio dallo stesso versato in favore di Monte dei Paschi di CP_1
Siena spa a pagamento di detto mutuo ipotecario;
e) rinuncerà alla ripetizione di quanto versato in favore della SI.ra a titolo di assegno di CP_1
mantenimento eventualmente ripetibile in forza di qualsivoglia titolo.
Ogni onere e spesa inerente ai sopra indicati trasferimenti immobiliari ed alla costituzione del diritto di abitazione nonché allo scioglimento dei fondi patrimoniali e relative annotazioni e trascrizioni così
pagina 4 di 7 come ogni onere di registrazione correlato alla locazione ultranovennale dell'immobile sito in Modica,
C.da Maganuco Baia del Sole, graverà in via esclusiva sul SI. Pt_1
Ogni onere, spesa e compenso anche già liquidato nell'ambito dei giudizi (pendenti e definiti, tutti inclusi e nessuno escluso) graverà sulla parte che li ha anticipati dovendo intendersi gli stessi interamente compensati ed il SI. rinuncerà altresì ad ogni eventuale ripetizione di quanto Pt_1
già versato in favore della SI.ra a titolo di mantenimento della stessa antecedentemente alla CP_1
revoca del correlato assegno di mantenimento inizialmente attribuito mentre la SI.ra CP_1
rinuncerà, inter alia, alla ripetizione del corrispettivo apparentemente versato a corrispettivo del trasferimento immobiliare in Notaio di Modica rep. 24637 – racc. 4401 del Persona_3
10/06/2010 e di quanto apparentemente versato a corrispettivo dell'acquisto della metà dell'immobile di C.da Maganuco Baia del Sole in occasione dell'acquisto originario (atto Notaio di Per_4
Modica rep. 21969 – racc. 3057 del 09/08/2007) in quanto in realtà versato dal (proprietario effettivo) SI. Pt_1
Il giudizio per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n° 4996/2019 R.G. del Tribunale di
Ragusa e pendente per la regolazione della parte economica e dei tempi di affido dei minori, sarà rimesso sul ruolo a seguito di istanza congiunta delle parti con allegazione del presente accordo. In seno a detta istanza le parti chiederanno, congiuntamente, che la pronuncia ad emettersi abbia a riportare i termini esatti del presente accordo nonché la pronuncia del Giudice adito di scioglimento degli atti di costituzione/integrazione del fondo patrimoniale in premessa. Oneri e compensi della prosecuzione del giudizio graveranno sulle parti che le avranno anticipate mentre gli oneri di registrazione graveranno sul SI. Pt_1
Le parti dichiarano che all'esatto adempimento di tutto quanto sin qui convenuto (attesane la natura sinallagmatica ed unitaria), nulla avranno reciprocamente a pretendere dovendosi intendere ogni altra reciproca pretesa, anche solo potenziale, patrimoniale e non, irrevocabilmente rinunciata, fatta eccezione per i) la sentenza -qui confermata dalle parti n° 294/2023 resa dal
Tribunale di Ragusa per come confermata con sentenza n° 128/2024 della Corte di Appello di Catania, con esclusione della statuizione di condanna alle spese in danno della SInora a cui, Controparte_1
come sopra detto, il Sig. rinuncia (restando tutte compensate) e ii) gli effetti ormai Pt_1
cristallizzati, della sentenza resa dal Tribunale di Ragusa in ordine alla retrocessione in favore del SI.
per nullità dell'atto di trasferimento del 10.06.2010, della metà indivisa dell'immobile di Pt_1
C.da Maganuco Baia del Sole.
Ogni pattuizione economica e connessa alle reciproche attribuzioni e rinunce (ivi compresi la stipula della locazione del ½ indiviso dell'immobile in Modica, C.da Maganuco Baia del Sole ed il pagina 5 di 7 trasferimento immobiliare del fondo rustico e la concessione del diritto di abitazione sull'immobile sub b dal 23.07.2029 al 30.11.2031) sin qui dedotta, dovrà essere assolta, adempiuta ed onorata, in unico atto ed unico contesto entro e non oltre il 30 giugno 2025 (semprechè sia stata emessa la pronuncia del giudizio n° 4996/2019 R.G. Tribunale Ragusa) a richiesta del SI. e su convocazione di Pt_1 quest'ultimo, a ministero del Notaio indicato dal SI. e su convocazione che dovrà Pt_1
intervenire almeno dieci giorni prima della data fissata a mezzo PEC da inviarsi al procuratore della SI.ra . Nell'ipotesi in cui la pronuncia sia emessa successivamente alla data del 30 giugno CP_1
2025 la convocazione presso il notaio incaricato dovrà avvenire entro giorni dieci dalla correlata pubblicazione.
Concordano le parti che la destinazione a casa coniugale dell'immobile sito in via Aldo Moro n° 92
(piano terra e mansarda con esclusione del piano sottostrada) perdurerà sino al 23.07.2029 e che da detta data e sino alla data in cui la SI.ra sarà tenuta alla riconsegna dell'immobile CP_1
(30.11.2031) sarà attribuito alla SI.ra il diritto di abitazione su detto immobile. CP_1
La riconsegna dell'immobile in questione alla data del 30.11.2031 è subordinata al fatto che, nel termine precedente a questo non inferiore a ventiquattro mesi (quindi entro il 30.11.2029) il SI. abbia estinto a proprie esclusive cure e spese il mutuo ipotecario in essere con Monte dei Pt_1
Paschi di Siena spa o abbia, in ogni caso, definitivamente ottenuto la liberazione della SI.ra CP_1 dalla correlata coobbligazione ad opera dell'Istituto di Credito mutuante.
In ipotesi di ritardata estinzione o di ritardata liberazione dall'obbligazione, la SI.ra sarà CP_1
legittimata a ritardare (per il medesimo lasso temporale del ritardo del SI. la riconsegna Pt_1 dell'immobile detenuto a titolo abitativo.
Il mancato perfetto adempimento di una delle parti comporterà il pagamento, in favore dell'altra, della penale equa ed irriducibile (a carico della parte inadempiente) pari ad € 200,00 (duecento/00) pro die.
La SI.ra ed il SI. sottoscrivono il presente atto a conferma e ratifica di tutti gli CP_1 Pt_1
accordi e delle condizioni ivi contenute da intendersi specificamente approvate.
Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle eSIenze morali e materiali dei figli minori e chiedono soprassedersi al correlato ascolto.
I SIg.ri (in proprio ed in quanto autodifeso) e sottoscrivono il presente atto e Pt_1 CP_1 quest'ultima conferisce procura speciale, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., alla propria legale, che accetta, affinché si richieda congiuntamente all'Ill.mo Tribunale adito la rimessione sul ruolo della causa iscritta al n. 4996/2019 R.G. del Tribunale di Ragusa ai fini dell'emissione di sentenza nei termini sopra detti”;
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
pagina 6 di 7 - le condizioni concordate nell'accordo sopra riportato possono essere recepite, in quanto vertono su diritti disponibili e non contrastano con norme di legge e con l'interesse della prole;
- il Tribunale prende atto, altresì, degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- essendo intervenuto accordo tra le parti, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nel giudizio de quo, nel quale è stata emessa sentenza n. 735/2021 del 4/6/2021 il Tribunale di Ragusa, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio inter partes, così decide:
- affida i figli e ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_2
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei modi e tempi concordati dai genitori e riportati in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile di €. Parte_1 Controparte_1
1.800,00 (€. 900,00 per ciascun figlio), con rivalutazione di tali importi secondo gli indici ISTAT dal giorno 1/5/2026; il versamento di tale contributo sarà effettuato direttamente ai figli stessi, allorché, divenuti maggiorenni, si dovessero trasferire in altre città per gli studi universitari;
tale contributo sarà revocato automaticamente “allorquando ciascuno di loro abbia a percepire reddito proprio per un importo netto mensile (rapportato al netto retributivo annuo spalmato su 12 mensilità ) non inferiore ad €. 1200,00 (milleduecento)”;
- pone a carico di il 100% delle spese straordinarie “(opportunamente documentate e Parte_1
comunque da concordare anticipatamene fra i genitori) afferenti a cure mediche, attività ludico/sportive/ricreative, gite scolastiche, spese universitarie di qualsivoglia tipo";
- il Tribunale prende atto, poi, della rinuncia al reciproco mantenimento e degli accordi patrimoniali intercorsi tra le parti, siccome riportati in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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