Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 235 del ruolo generale dell'anno 2023
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. PESCI GIUSEPPE _1 C.F._1
( ) elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA UGO C.F._2
BASSI, 3 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio degli Avv.ti CONGEDI ROBERTO CP_2 C.F._3
( ) e PAESE ANNUNZIATA ( ), con domicilio eletto C.F._4 C.F._5
presso lo Studio del primo in VIA AURELIO SAFFI N. 28 BOLOGNA;
APPELLATA
1
oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte appellante: nel merito accogliere la domanda formulata da nei confronti della _1 signora (cf , nata a [...] il [...], residente CP_2 C.F._3 in Bologna via Santo Stefano n. 48) di cui all'atto di citazione notificato il 4 giugno 2020 nonché, a seguito di notifica di atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 14 dicembre 2020, nei confronti del signor , relativamente al procedimento RG 6444/2020 – Trib. Bologna Parte_1 poiché fondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, emersi nel corso del procedimento di primo grado e che emergeranno nel corso del presente procedimento;
in via istruttoria, si chiede venga ammessa prova per testi sui seguenti capitoli come già articolati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 del 9 giugno 2021 e con i testi ivi indicati. Si chiede venga ammessa prova testimoniale della signora (sorella del signor ), nata a [...]_1
Pesaro il 23.10.1976 e residente in [...] sulle seguenti circostanze (capitoli da 1 a 11) 1. “Vero che il giorno 19 di luglio 2019 lei era a pranzo con sig.ra e il sig. presso la loro abitazione in Bologna, via Borgonuovo 11;” 2. _1 Parte_1
“Vero che, nelle predette circostanze di luogo e tempo, lei assisteva ad una discussione tra la sig.ra e il sig. ;” 3. “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e tempo, la
_1 Parte_1 discussione tra la sig.ra e il sig. verteva su messaggi e chiamate notturne
_1 Parte_1 che il sig. riceveva e a sua volta inviava alla sig.ra ” 4. “Vero che, nelle Pt_1 CP_2 predette circostanze di luogo e di tempo, il sig. diceva alla sig.ra e che Parte_1 _1 voleva andarsene di casa;
” 5. “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e tempo, la sig.ra nel corso della discussione chiedeva al sig. la restituzione di somme di
_1 Parte_1 denaro prestatigli;
” 6. “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e tempo, il sig. Parte_1 disse alla sig.ra che avrebbe restituito le somme ricevute offrendosi di metterlo per
_1 iscritto;
” 7. “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e tempo, il sig. davanti a lei Parte_1 scrisse di pugno il foglio che le si rammostra (doc. 4);” 8. “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e tempo, la sig.ra le chiese di custodire presso la sua abitazione la scrittura che
_1 le si rammostra (doc.4);” 9. “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e tempo, la sig.ra
_1 le chiese di custodire la scrittura (doc. 4) in quanto il sig. aveva ancora le chiavi
[...] Parte_1 di casa e temeva che potesse distruggerlo;
” 10. “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e tempo, la sig.ra le consegnò il foglio che le si rammostra (doc. 4) e lei lo ha conservato _1 presso la sua abitazione sino al mese di aprile 2020, allorquando la sig.ra ne ha chiesto la _1 restituzione;
”11. “Vero che nel mese di agosto 2019 la sig.ra dimorava e dormiva sola _1 nell'abitazione di via Borgonuovo 11 in quanto il sig. si era trasferito altrove;
” Si Parte_1 chiede venga ammessa prova testimoniale del sig. , nato a [...] il [...] e Tes_2 residente a [...]2 sulle seguenti circostanze (capitoli da 12 a 19) 12. “Vero che nell'anno 2006 il sig. ebbe un infarto;
” 13. “Vero che nell'anno 2018 il Parte_1 sig. venne colpito da ischemia cerebrale;
” 14. “Vero che a causa delle sue condizioni Parte_1 di salute il sig. doveva assumere quotidianamente farmaci cosiddetti “salvavita”, nello Parte_1 specifico Cardirene e Triatec;
” 15. “Vero che nel mese di agosto 2019 apprendeva che il sig. Pt_1
aveva lasciato la moglie e abbandonato l'abitazione sita in Bologna, via Borgonuovo 11;” 16.
[...]
“Vero che nel mese di agosto 2019 telefonava più volte al sig. per accertarsi che Parte_1 assumesse quotidianamente i suoi farmaci;
” 17. “Vero che nel mese di agosto 2019 nel corso di una telefonata lei chiedeva al sig. dove dormisse la notte e questi le rispondeva in un Parte_1 appartamento in via San Vitale, con la sig.ra ”18. “Vero che nel mese di agosto 2019 CP_2 nel corso di una telefonata lei chiedeva al sig. di tornare a vivere a casa con la sig.ra Parte_1
2 ;” 19. “Vero che il sig. le rispondeva voler continuare a vivere con la _1 Parte_1 sig.ra ; Si chiede venga ammessa prova testimoniale del sig. , nato CP_2 Testimone_3
a Bologna il 16.04.2000 e residente a [...] sulle seguenti circostanze (capitoli da 20 a 23) 20. “Vero che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 lei lavorava come cameriere presso il locale denominato Hosteria del Vicolo sita in Bologna, via Santo Stefano 12;” 21. “Vero che faceva anche turni serali di chiusura;
” 22. “Vero che, nei mesi in cui ha lavorato presso l' , ha visto il sig. baciare sulla bocca la sig.ra Parte_2 Parte_1 ; 23. “Vero che, nei mesi in cui ha lavorato presso l' , alla chiusura CP_2 Parte_2 serale del locale vedeva il sig. e la sig.ra allontanarsi tenendosi per Parte_1 CP_2 mano;
” Si chiede venga ammessa prova per interrogatorio formale del convenuto sig. Parte_1 sulle seguenti circostanze (capitoli da 24 a 31) 24. “Vero che il giorno 19 di luglio 2019 lei si trovava nell'abitazione sita in Bologna, via Borgonuovo 11 a pranzo con la sig.ra e la sig.ra _1 ;” 25. “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e tempo, nasceva una discussione Tes_1 tra lei e la sig.ra ” 26. “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e tempo, la _1 discussione tra lei e la sig.ra verteva su messaggi e chiamate notturne che lei riceveva _1 e a sua volta inviava alla sig.ra ” 27. “Vero che, nelle predette circostanze di luogo CP_2 e tempo, lei riconobbe di dover restituire alla sig.ra delle somme;
” 28. Vero che la _1 scrittura che le si rammostra (doc. 4) è stata da lei redatta e sottoscritta in data 19 luglio 2019”; 29.
“Vero che a tutt'oggi la sig.ra vanta nei suoi confronti l'intero credito da lei _1 riconosciuto nella scrittura che le si rammostra (doc. 4); 30. “Vero che lei ha intrattenuto una relazione intima con la sig.ra ” 31. “Vero che la relazione intima tra lei e la sig.ra CP_2 è iniziata nel luglio 2019”; 32. “Vero che ha ceduto la partecipazione societaria CP_2
(55%) de Lo Sghetto s.r.l.s. alla sig.ra per proteggere le quote da azione esecutive dei CP_2 suoi creditori”; oltre a prova contraria a quella ex adverso articolata nei limiti della sua eventuale ammissione. Chiede che l'Ill.mo Giudicante ordini alla società a socio unico (socio Controparte_3 amministratore sig,ra l'esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c.: della CP_2 documentazione contabile (fatture acquisto, scontrini emessi dal registratore di cassa); degli estratti conto bancari (Unicredit); della documentazione attestante i costi per il personale e costi contributivi del periodo che va dalla costituzione della società (29.03.2019) fino al 31.10.2019. Chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia disporre Consulenza tecnica d'ufficio diretta a determinare sulla base degli atti e dei documenti di causa e della documentazione di cui fosse disposta l'esibizione ed effettuate le necessarie indagini, nonché acquisita ogni utile informazione aliunde- il valore della società Lo Sghetto s.r.l.s. e per l'effetto il valore al 31 ottobre 2019 della quota di partecipazione del debitore sig. (pari al 55%), tenendo in considerazione tutti gli elementi utili alla Parte_1 valutazione del valore effettivo della quota, ovvero l'effettiva consistenza del patrimonio al momento della cessione e la determinazione del valore dell'avviamento ricomprendendo, oltre ai risultati economici della gestione, anche le prudenti previsioni circa la futura redditività dell'azienda. Con riserva di precisa formulazione del quesito all'esito dell'ammissione della Consulenza da parte dell'Ill.mo Giudicante. Con vittoria di compenso professionale e spese come per legge anche relative al primo grado di giudizio.
Parte appellata: Respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Condannare la sig.ra alla rifusione delle spese e dei compensi di causa ed al risarcimento del danno _1 ovvero al pagamento di una somma da determinarsi ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma c.p.c.”.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2090/2022 il Tribunale di Bologna respingeva sia la domanda ex art. 2901 c.c. che la domanda di simulazione assoluta che (dichiaratasi creditrice nei confronti del marito _1 di € 70.000,00) avanzava nei confronti di , in relazione ai contratti di Parte_1 CP_2 cessione di quote che quest'ultima aveva concluso con il il 30.10.2019 e il 4.11.2019, nonché Pt_1
in relazione all' atto di rinuncia di crediti del nei confronti della società Lo Sghetto srl. Pt_1
Il tribunale, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (che rimaneva Parte_1
contumace), rilevava il difetto di prova circa l'esistenza del credito di cui l'attrice si dichiarava titolare e pertanto respingeva la domanda revocatoria;
escludeva altresì l'ammissibilità dell'azione di simulazione non essendovi prova che le scritture del 30.10.2019 e 4.11.2019 fossero alla stessa pregiudizievoli;
condannava l'attrice sia alla rifusione delle spese del giudizio che ex art. 96, 3° comma cpc nella formulazione vigente alla data di introduzione del giudizio.
Proponeva appello censurando la sentenza per aver il primo giudice erroneamente _1 escluso i presupposti dell'art. 2901 c.c.; per non aver ammesso i mezzi istruttori richiesti e per aver erroneamente disposto la condanna della ex art. 96, 3° comma cpc. _1
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui chiedeva CP_2
il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 28.05.2024.
_____________ ____ _______________
L'appello va dichiarato inammissibile.
Secondo il disposto dell'art. 342 c.p.c. è necessario indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità dell'appello. Ciò che il nuovo testo degli artt.
342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne
4 consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. (…) La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa”. (Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza, specifica in modo chiaro che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" non deve necessariamente tradursi in un
"progetto alternativo di sentenza", ma ciò che in concreto è richiesto è solo “che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” e la parte che promuove l'appello deve “individuare in modo chiaro ed esauriente il 'quantum appellatum', circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. n. 2143/2015).
È proprio in relazione a tale ultimo aspetto che l'atto di appello in questione manifesta evidenti motivi di inammissibilità.
Infatti, l'appellante in alcun modo si sofferma, allorquando ripropone la linea difensiva proposta nel primo grado di giudizio, sulle argomentazioni proposte dal Tribunale a fondamento della propria decisione.
È vero che, a determinate condizioni, è possibile la ripresa della linea difensiva di primo grado, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza resa a sezioni unite sopra richiamata, ma tale tecnica difensiva deve innanzitutto essere condotta, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, con i “dovuti adattamenti”, espressione questa che va necessariamente interpretata tenendo conto della natura dell'appello che costituisce un rimedio che consente, nei limiti
5 dei motivi proposti, il riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado, oggetto diretto della impugnazione. Inoltre, va osservato che allorquando il giudice di primo grado si sia soffermato nel confutare determinate argomentazioni, l'appello deve necessariamente presentare una più specifica e rigorosa formalizzazione.
Nel caso di specie, l'assenza di qualsiasi richiamo alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, alle osservazioni formulate dal giudice di prime cure riguardo alle singole questioni affrontate in giudizio e, più in generale, al contenuto del provvedimento impugnato, comporta in radice una valutazione di inammissibilità dell'atto d'appello.
Solo a titolo esemplificativo, appare sufficiente notare che, in relazione alla questione della inidonea valenza probatoria del riconoscimento di debito del 19.7.2019, inopponibile alla Paese, con gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., l'atto di appello ripropone le medesime difese spese in primo grado, senza tener in alcun conto la motivazione della sentenza appellata che ha inteso escludere la conferma dell'esistenza del credito preteso dalla in quanto non adeguatamente fondata sulla sola prova _1
derivante dalla scrittura a firma del ove questi si riconosceva debitore della coniuge, per circa Pt_1
€ 70.000,00, “in assenza di riscontri obiettivi precedenti”.
Il Tribunale a tal proposito osservava, infatti, che “A sostegno dell'esistenza di una pretesa creditoria nei confronti del marito , neppure originariamente citato in giudizio, l'attrice produce Parte_1
una scrittura apparentemente datata 19/07/2019 (vedi doc.to 4 di parte attrice), in cui il predetto si riconosce debitore nei confronti della moglie per l'importo di € 70.000,00 in precedenza Pt_1 ricevuto, con l'impegno di pagare almeno € 1000,00 al mese dall'ottobre successivo”.
Inoltre, quanto alle ragioni che hanno correttamente condotto il Tribunale a respingere le istanze istruttorie, il primo giudice chiaramente le esplicitava nella sua decisione laddove precisava che “Va anzitutto confermata l'ordinanza in data 13/11/2021 di rigetto delle prove orali articolate da parte attrice in seconda memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. perché in parte irrilevanti, in parte generiche e comunque ininfluenti ai fini della decisione (…) L'attrice pretende poi di confermarne il contenuto di tale scrittura tramite prove testimoniali del tutto inattendibili con testi legati al Pt_1 da rapporti di parentela (vedi la sorella ), nonché con l'interrogatorio formale del Tes_1
marito, con il quale i rapporti non appaiono ancora del tutto recisi, in assenza del benché minimo riscontro documentale dei versamenti effettuati e del contestuale impegno assunto all'eventuale restituzione. È tuttavia evidente che tanto il riconoscimento di debito che l'interrogatorio formale non producono effetti, se non di argomento di prova, nei confronti dell'altra litisconsorte necessaria.
L'evidenziata assenza di riscontri obiettivi alla richiamata scrittura, antecedenti alla sua sottoscrizione, impedisce di ritenere provata l'esistenza di un credito in capo all'attrice, a tutela del
6 quale possa essere intrapresa l'azione revocatoria.”.
L'appello non contiene alcun elemento teso ad aggredire il percorso logico-giuridico seguito dal
Giudice, né tanto meno vi sono indicazioni su quali diverse valutazioni avrebbero potuto essere adottate per ritenere sufficientemente provata la domanda. Pertanto, l'appello, prima ancora che infondato, è inammissibile perché difetta dei requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c.
Non occorre dunque analizzare alcun'altra questione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2090/2022 del _1
Tribunale di Bologna
condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che _1 CP_2 liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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