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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 165 EL Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi ELl'anno 2023 vertente tra nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
ed elettivamente domiciliata in ZA EL LO, Largo ELle Sirene, n. 3, C.F._1 presso e nello studio ELl'Avv. Figuccia Antonina (indirizzo pec:
che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_1
parte ricorrente contro nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, ed elettivamente domiciliato in ZA EL LO, Corso Umberto I, n. 10, C.F._2 presso e nello studio ELl'Avv. Carmicio Antonino (indirizzo pec:
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_2
parte resistente
e con l'intervento EL Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
1. Con ricorso depositato il 25 gennaio 2023, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , in ZA EL LO, in data 23 agosto 1991, trascritto CP_1
nei registri ELlo Stato Civile EL medesimo Comune al n. 253, parte II, serie A, ELl'anno 1991 e che, dall'unione coniugale, sono nati tre figli: (nata a [...] il 24 agosto Controparte_2
1 1993), (nato a [...] il [...]) e (nata a Controparte_3 Controparte_4
Bibbiena il 19 settembre 2006).
Con note di trattazione scritta depositate il 14 novembre 2024, la ricorrente ha concluso chiedendo di:
«1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato il 23.08.1991 ordinando all'Ufficiale ELlo stato civile EL Comune di ZA EL LO di procedere alla trascrizione ELla emananda sentenza
2) Confermare l'ordinanza Presidenziale EL 26.04.2023 con l'affidamento ELla figlia minore
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con l'obbligo di CP_4 CP_5 di corrispondere l'importo mensile di euro 500 quale contributo per il mantenimento ELla
[...]
figlia minore e di euro 200 mensili quale contributo al mantenimento ELla moglie.
3) Stabilire, come indicato in ricorso e nelle note istruttorie EL 28.12.2023, che sia direttamente
l'agenzia EL territorio di Trapani, datrice di lavoro EL resistente, a corrispondere mensilmente la somma stabilita dal Tribunale e cio' sul poste PAy intestato alla NC il cui numero è stato prodotto in giudizio.
4) Spese compensate».
Con note di trattazione scritta depositate il 28 novembre 2024, il resistente ha concluso chiedendo:
«Emettere sentenza definitiva con la quale venga confermata l'avvenuta cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto inter partes: confermare le statuizioni ELl'ordinanza presidenziale con riferimento al regime di affidamento ELla figlia , di collocazione ELla medesima e di CP_4 contribuzione economica ponendo a carico EL padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ELla minore con un assegno mensile di € 500,00 oltre al pagamento EL 50% ELle spese straordinarie nell'interesse ELla stessa come individuate e regolamentate nel protocollo siglato con il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Marsala in data 9/6/2021.
- Ritenere e dichiarare che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore ELla ricorrente di un assegno divorzile e, pertanto, respingere la domanda in tal senso formulata dalla NO . Parte_1
Disporre l'integrale compensazione ELle spese di lite»
Con ordinanza EL 27 dicembre 2024, previa assegnazione alle parti dei termini perentori previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Essendo già stata definita, con sentenza non definitiva, la questione riguardante lo status
(cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario), restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2 3. Con riferimento alle domande di mantenimento dei figli, a modifica ELla domanda versata in ricorso (1.000 euro mensili a titolo di contributo indiretto per le due figlie), la ricorrente ha insistito chiedendo soltanto di porre a carico EL resistente un contributo per il mantenimento ELla figlia
(maggiorenne ma non autosufficiente) pari a euro 500 mensili, domanda alla quale il CP_4
resistente ha aderito con la conseguenza che, tenuto conto ELla situazione reddituale dei genitori, ELle condizioni ELla figlia e dei criteri previsti dall'art. 337-ter c.c. per la sua determinazione,
l'importo deve ritenersi congruo. A ciò va aggiunto il 50% ELle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
4. Quanto all'assegno divorzile, la Corte di Cassazione ha chiarito che spetta al coniuge che ne domanda l'attribuzione, dimostrare il significativo squilibrio e che lo stesso è da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari assunti dalle parti. Il riconoscimento ELl'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi ELl'art. 5, comma 6, ELla l. n. 898 EL 1970, richiede l'accertamento ELl'inadeguatezza dei mezzi ELl'ex coniuge istante e ELl'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte ELla norma (i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione ELl'assegno) ed il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa ELle condizioni economico-patrimoniali ELle parti, in considerazione EL contributo fornito dal richiedente alla conduzione ELla vita familiare ed alla formazione EL patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata EL matrimonio ed all'età ELl'avente diritto. D'altro canto, la funzione equilibratrice EL reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, è finalizzata non alla ricostituzione EL tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento EL ruolo e EL contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione EL patrimonio ELla famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. civ., sez. un., n. 18287/2018).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che «l'assegno divorzile in favore ELl'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica EL richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare ELle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione EL tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento EL ruolo
e EL contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione EL patrimonio ELla famiglia e di quello personale degli ex coniugi» (Cass. civ., n. 5603/2020).
3 Il giudizio sull'adeguatezza dei redditi degli ex coniugi «deve essere improntato al criterio ELl'effettività, con valutazione da svolgersi all'attualità e non in forza di un giudizio ipotetico»
(Cass. civ., n. 35710/2021).
Venendo al caso di specie, sussistano i presupposti per il riconoscimento ELl'assegno divorzile in favore di Parte_1
La resistente è risultata priva di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, non godendo di alcun reddito tale da garantirle un'autosufficienza economica. Non risulta provato, infatti, che la resistente svolga attività lavorativa continuativa.
Al contrario, è provato che, negli ultimi tre anni, ha percepito un importo annuo CP_1
lordo di € 30.102,74 (certificazione unica 2023).
Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, è provato un significativo squilibrio fra i redditi ELle parti.
Inoltre, appare plausibile la riconduzione di siffatta disparità ai ruoli endofamiliari reciprocamente assunti dalle parti nel contesto ELla vita matrimoniale, con la nascita peraltro dei tre figli che è ragionevole ritenere abbiano in effetti impegnato nel tempo nelle connesse ed Parte_1
indispensabili attività di accudimento.
Al contempo, ai fini ELla quantificazione EL citato assegno, devono essere considerati non solo la durata EL matrimonio (contratto nel 1991) ma anche l'età ELla richiedente (61 anni compiuti) che rende altamente improbabile un collocamento nel mondo lavorativo.
Alla luce di siffatti elementi, e tenuto conto ELla peculiare funzione ELl'assegno divorzile, unitamente ai principi di pari dignità dei coniugi, solidarietà, libertà di scelta ed autoresponsabilità, deve essere, pertanto, accolta la domanda di volta ad ottenere la corresponsione, Parte_1
a carico EL marito, di un assegno divorzile pari a € 200 al mese, importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio ELla resistente entro il giorno 5 di ogni mese.
5. È inammissibile la domanda ELla ricorrente di obbligare il datore di lavoro EL resistente a versare alla stessa gli importi fissati a titolo di mantenimento poiché, sulla scorta ELla giurisprudenza ELla Corte di Cassazione, va esclusa la sussistenza di una connessione forte ELle predette domande con quella di regolamentazione ELl'esercizio ELla responsabilità genitoriale, tale da consentire il simultaneus processus. È stato infatti stabilito che «l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32,
34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi» (arg. ex Cass. civ., n. 11828/2009; Cass. civ., n. 20638/2004).
4 6. Le spese processuali, ai sensi degli art. 92, comma 2, c.p.c. in considerazione ELla
soccombenza parziale reciproca ELle parti, devono essere compensate per la quota di ½. La restante quota di ½ va posta a carico EL resistente e va liquidata, come indicato in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 EL 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 EL 2022.
In particolare, deve considerarsi - quanto alla determinazione EL valore ELla controversia - che trattasi di un giudizio di cognizione davanti al Tribunale ordinario, valore indeterminabile, complessità bassa.
Tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 4 D.M. citato - in particolare evidenziati le caratteristiche e la natura ELl'attività prestata, il rilevante numero ELle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro difficoltà e complessità, il valore ELla causa, i risultati conseguiti - si ritiene congrua una liquidazione ai valori minimi per tutte le fasi processuali (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) effettivamente svolte, quindi per € 3.809.
A tal proposito, deve precisarsi che non si procede all'applicazione ELla riduzione ELla metà EL compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 EL d.P.R. n. 115 EL 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore EL difensore ELla parte ammessa al patrocinio a spese ELlo Stato e quanto disposto in pagamento a favore ELlo Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme Cass civ., n. 11590/2019)
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio ELle parti, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile, l'importo mensile di € 200, importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da versarsi presso il domicilio di entro il giorno 5 di ogni mese e da Parte_1
rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat.
2) Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a un assegno CP_1 Parte_1
mensile di € 500 a titolo di contributo per il mantenimento ELla figlia somma da versare CP_4
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% ELle spese straordinarie sostenute e documentate.
3) Condanna alla rifusione, in favore di con pagamento CP_1 Parte_1 all'Erario, ELla quota di 1/2 ELle spese processuali non oggetto di compensazione, quota che liquida in € 1.904,50 oltre rimborso spese forfettarie nella misura EL 15% EL compenso, oltre oneri contributivi e previdenziali come per legge.
4) Compensa fra le parti la restante quota di 1/2 ELle spese processuali
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
5 Così deciso, nella camera di consiglio ELla sezione civile EL Tribunale ordinario di Marsala, in data
12 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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