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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
-dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera a pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 273/2019 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa DAavv.to Antonio Pafundi Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso DAAvv.to Maurizio Ciaco Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appalto privato appello avverso la sentenza n. 390/2018 resa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 19 aprile 2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato in data 29.06.2006, ha chiesto Parte_1
che , nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa edile, fosse Controparte_1 condannato, previo accertamento della sua responsabilità per il ritardo nella pagina 1 di 11 consegna dei lavori afferenti unità immobiliari di sua proprietà, al pagamento della somma di euro 23.643,12, a titolo di risarcimento del danno.
L'attore, nel merito, ha sostenuto che le unità abitative descritte nell'atto introduttivo (indicate con le sigle U9, U1, U2 ed U3) sono state oggetto di lavori di ricostruzione ai sensi della Legge 219/81, commissionati, in forza di contratto di appalto stipulato in data 09.06.1995, all'impresa individuale di . Controparte_1
I lavori sono stati certificati come correttamente eseguiti in data 30.09.1998 e, successivamente collaudati, in data 24.08.1999.
La tuttavia, già nel corso dell'esecuzione dei lavori, avrebbe lamentato una Pt_1 serie di omissioni ed imperfezioni all'impresa appaltatrice che, però, non hanno sortito alcun effetto, tanto che la stessa non ha potuto avere la disponibilità dei beni fino al marzo 2006.
I vizi lamentati attengono alla parziale realizzazione della rete fognaria interna e il suo allacciamento alla rete principale, ad alcuni solai, alla tenuta e alla impermeabilizzazione del tetto, alla presenza e/o assenza di alcune porte e alla corretta allocazione di alcuni vani.
Secondo l'attrice la ditta avrebbe riconosciuto i vizi e le difformità lamentate, attivandosi per la loro eliminazione, soltanto a seguito della redazione di una consulenza tecnica di parte (maggio 2003), espletata su incarico della Pt_1
I lavori, tuttavia, si sono protratti per tutto il 2005, potendo l'odierna appellante entrare nel possesso dei beni solo in data 23.03.2006.
2.Si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta, la quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda deducendo la nullità dell'atto introduttivo, l'infondatezza nel merito della domanda nonché eccependo sia la decadenza DAazione, per essere decorso il termine di sessanta giorni per la denuncia dei vizi, sia la prescrizione della stessa perché proposta oltre i due anni anche dalla recezione della perizia di parte.
Secondo la convenuta, parte attrice sarebbe rientrata nella disponibilità dei beni già nel 1999, quando le furono consegnate le chiavi;
tale circostanza sarebbe suffragata anche dalla circostanza che a partire dal novembre 2000 sono state formalizzate pagina 2 di 11 alcune denunce di difformità che non avrebbero potuto essere elevate se la stessa non fosse stata nella disponibilità delle unità immobiliari.
3.Il Giudice, all'esito delle prove orali ha disposto l'espletamento della CTU affinché accertasse il valore locativo degli immobili di proprietà dell'attrice nel periodo 1998-2005.
4.All'udienza del 17.05.2017, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
5.Con sentenza n. 390/2018, il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda attorea e ha compensato le spese di lite.
A sostegno della decisione, ha rilevato il primo giudice
-che è circostanza pacifica tra le parti che i lavori siano stati consegnati in data
30.09.1998 ed il relativo collaudo sia stato eseguito in data 24.08.1999;
-che la denuncia dei vizi, alquanto generica, è avvenuta con una comunicazione del
15.11.2000 nella quale non vi è menzione della rete fognaria e della mancata impermeabilizzazione del tetto;
-che, pertanto, non è stato rispettato il termine previsto per la tempestiva denuncia dei vizi, con conseguente decadenza DAazione;
- che, quanto agli altri vizi, relativi al solaio e alle difformità del tetto, non è stata, invece, raggiunta la prova della difformità tra stato dei luoghi e le opere progettate.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1
condanna di al pagamento della somma di euro 37.200,00, a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna degli immobili di sua proprietà, con conseguente condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e della consulenza tecnica esperita in primo grado.
A fondamento del proposto appello, ha addotto un unico motivo con il quale ha ritenuto errata la sentenza del primo grado nella parte in cui ha applicato l'art. 1667, comma 2, primo periodo, c.c., in luogo del secondo periodo. Non opererebbero, infatti, la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia, posto che implicitamente l'impresa ha riconosciuto i vizi e le difformità attraverso l'attività di riparazione degli stessi, sebbene dopo molti anni.
pagina 3 di 11 7.Si è regolarmente costituito in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, c.p.c. e deducendo l'infondatezza dell' appello e il suo rigetto, con vittoria di spese di lite.
8. All'udienza del 06.05.2025, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata DAappellata.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
L'appellante ha, infatti, circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
10.Nel merito, occorre evidenziare che è stato impugnato il solo capo della sentenza relativo ai vizi della rete fognaria, in relazione al quale è stata dichiarata la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia e non anche quello riguardante i vizi del solaio e del tetto per i quali il giudice ha ritenuto non raggiunta la prova con la conseguenza che su tale ultima statuizione si è formato il giudicato.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, per aver il Giudicante accolto l'eccezione di decadenza / prescrizione dell'azione di garanzia, ex art. 1667, commi 2 e 3, c.c. A sostegno di tale assunto, ha ritenuto che, nel caso di specie, non potesse applicarsi la disciplina della decadenza e della prescrizione prevista dalla norma citata in quanto l'impresa appaltatrice, facente capo a , avrebbe implicitamente riconosciuto i Controparte_1 vizi e le difformità delle opere essendo intervenuta per la loro riparazione. Tale attività di intervento sarebbe iniziata a seguito della perizia redatta DAIng.
[...]
nel mese di maggio 2003 e si sarebbe protratta a tutto l'anno 2005. Per_1
pagina 4 di 11 Tali allegazioni sarebbero state confermate nel giudizio di primo grado dalle dichiarazioni rese dal predetto consulente di parte il quale ha sostenuto che i lavori sono tati eseguiti da alcuni dipendenti dell'impresa di cui era titolare;
che CP_1
anche l'Arch. avrebbe operato su mandato di quest'ultimo e che Per_2 [...]
è stato l'esecutore dei lavori riguardanti la rete fognaria e il tetto. Pt_2
Alla luce delle deduzioni difensive l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello di dichiarare il GE , responsabile del ritardo nella Controparte_1 consegna degli immobili di sua proprietà e di condannarlo al pagamento in suo favore della somma di euro 37.200,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio e di quelle della
CTU.
11. Il motivo è infondato.
L'articolo 1667, comma 2 dispone che:” Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”; tale riconoscimento, purché promani DAappaltatore, non richiede formule sacramentali e può avvenire sia in forma espressa che in forma implicita, desumibile anche per facta concludentia, tra i quali figurano anche lo svolgimento di attività materiali volte all'eliminazione dei vizi e delle difformità contestate.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si condivide, “L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha
l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.” (Cass. n. 30786/2023; n.
26798/2019; n. 13613/2013).
Ritiene la Corte che nel caso di specie non sia applicabile la richiamata disposizione normativa dell'art 1667, comma 2, invocata anche DAappellante, non essendo ravvisabile nella condotta tenuta DAappaltatore alcun riconoscimento tacito dei pagina 5 di 11 vizi e dei difetti di cui è causa con la conseguenza che si rendeva necessaria la rituale denuncia dei vizi e il rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti per l'esercizio dell'azione di garanzia.
Ed invero, DAesame delle deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado è emerso che i lavori relativi alla rete fognaria, ai pozzetti di sifonaggio e all'impermeabilizzazione del tetto, non sono stati eseguiti DAimpresa edile di cui era titolare ma da soggetti estranei alla stessa impresa. Controparte_1
A tale riguardo si osserva, infatti, che soltanto il ctp, Ing. , ha riferito Per_1
che “l'Arch. era un mandatario dell'impresa , nonché degli altri Per_2 CP_1 tecnici della direzione lavori” ; che “i pozzetti di sifonaggio sono stati fatti una prima volta da operai e dipendenti dell'impresa , forse nell'anno 2005” ; CP_1 che “nel mese di aprile 2005, i Signori e , su Parte_3 Parte_4 incarico del Geom. e sotto la direzione dell'Arch. , hanno provveduto CP_1 Per_2
alla realizzazione dei pozzetti”.
Tali circostanze sono però state smentite dalle concordi testimonianze rese dai diretti interessati e cioè dal direttore dei lavori, Arch. , e dai due operai Per_2
e . Parte_3 Parte_4
In particolare, l'Arch. ha negato categoricamente di essere stato incaricato Per_2 dello svolgimento dei già menzionati lavori DAES , così dichiarando: CP_1
“Ribadisco che il GE. non mi ha incaricato di alcun lavoro”; CP_1 Tes_1
ha riferito di non essere più alle dipendenze di dal 1998 e che “il
[...] CP_1
Sig. non ha commissionato alcun lavoro dopo il 1998”, precisando, da CP_1
ultimo, che l'incarico fu dato dalla unitamente all'Arch. , senza che Pt_1 Per_2 nessuno corrispondesse alcunché. Di analogo tenore è la testimonianza resa da
. Parte_3
Da ultimo , esecutore dei lavori oggetto di causa, ha precisato di aver Parte_2 eseguito i lavori della fognatura esterna, il collegamento fra la cucina e l'attacco della fogna esterna, mentre, per i bagni, il collegamento era già esistente cosicché ha installato soltanto i sifoni.
pagina 6 di 11 Dall'istruttoria è emerso, dunque, che non vi è alcun coinvolgimento dell'impresa del nell'eliminazione dei lamentati difetti posto che nessuno dei CP_1 professionisti e degli operai coinvolti ha affermato di aver ricevuto detto incarico DAodierno appellato, avendo gli stessi concordemente dichiarato di avere ricevuto mandato dalla proprietaria degli immobili, , unitamente all'Arch. Parte_1
, che a sua volta risulta avere operato in proprio e non già su incarico di Per_2
. CP_1
Tale ultima circostanza è ulteriormente suffragata dalla documentazione prodotta dalla parte appellata, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., dalla quale
è risultato che il ha cessato la propria attività di impresa sin dal CP_1
20.01.2000, sostenendo con “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” datata
03.12.1999, a rogito del Notaio di Addea, di non aver più operato a Persona_3 seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 30.09.1998.
Alla luce delle precedenti considerazioni si deve concludere che, non sussistendo alcun riconoscimento né espresso né tacito ascrivibile all'impresa appaltatrice, parte attrice avrebbe dovuto rispettare i termini previsti a pena di decadenza e prescrizione dai menzionati commi dell'art. 1667, c.c.
10.2. Nel caso che ci interessa, sono contestati, sebbene genericamente, i seguenti vizi: parziale predisposizione di rete fognaria interna e mancato allacciamento a quella esterna.
Trattandosi di vizi occulti, in quanto non immediatamente percepibili e non riconoscibili ad occhio nudo al momento della consegna dei lavori, la committente dell'opera avrebbe dovuto denunciarli, a pena di decadenza, entro sessanta giorni decorrenti, non già dalla consegna dei lavori bensì dalla scoperta effettiva e concreta dei vizi, ossia dal momento in cui si determina e consolida una situazione tale da far ritenere al committente che il difetto o i vizi riscontrati costituiscano anomalie dell'opera da attribuirsi all'appaltatore.
La relativa azione si prescrive nel termine in due anni dalla consegna o dalla scoperta. Sul punto, anche la consolidata giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il dies a quo del termine prescrizionale biennale di cui all'art. 1667, comma 3,
pagina 7 di 11 c.c. è da individuarsi nel momento dell'effettiva scoperta del vizio e non già nella mera consegna, essendo questo atto materiale prodromico rispetto all'individuazione di vizi occulti e diverso DAaccettazione. Ne consegue che la data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore (Cass. Sez. 2, Sent. n. 1748 del
24/01/2018).
A tale riguardo, con la recente ordinanza del 05.08.2025, n. 22649, la Suprema
Corte è tornata a pronunciarsi in tema di termine di prescrizione dell'azione biennale di garanzia di cui all'articolo 1667 c.c. nei termini che seguono:“ Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito (ex multis Cass. Sez. VI – 2, Ord. n.
14199 del 07/06/2017; Cass. Sez. 3, Sent. n. 26233 del 22/11/2013) ed ancora:” Il termine di prescrizione dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi
(successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore” (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 26233 del 22/11/2013; Cass. Sez. 2, Sent. n. 19757 del 27/09/2011;
Cass. Sez. 3, Sent. n. 18402 del 19/08/2009; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sent. n.
36009 del 07/12/2022; Cass. Sez. 2, Sent. n. 11 del 03/01/2019; Cass. Sez. 6-2, Ord.
n. 18192 del 10/07/2018).
Nel caso di specie, è pacifico che i lavori sono stati consegnati in data 30.09.1998
(v. certificato di regolare esecuzione) e collaudati in data 24.08.1999 (v. collaudo).
Una prima contestazione risale, invece, al 13.11.2000 che, a sua volta rimanda ad una precedente nota del 16 giugno 1999, di cui però non si ha alcuna evidenza pagina 8 di 11 documentale. Nella missiva del 13.11.2000 non vi è, in ogni caso, alcun riferimento ai vizi per cui è causa.
Parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza della denuncia dei vizi relativi alla rete fognaria né della sua tempestività in relazione al momento della scoperta di tali vizi, essendosi limitata a ribadire più volte, nel libello introduttivo, di essere entrata nella disponibilità dell'immobile soltanto nel 2006.
Tale ultima circostanza, tuttavia, contrasta con quella del tutto pacifica secondo cui la ha ricevuto le chiavi degli immobili tra la fine del 2002 e l'inizio di Pt_1
gennaio 2003, alla presenza di e del difensore di . Per_1 CP_1
Subito dopo essere entrata in possesso delle chiavi, la ha incaricato l'Ing. Pt_1
per l'accertamento dello stato dei luoghi e per la redazione di una Per_1 relazione tecnica che è datata maggio 2003 : è dunque da tale momento che, essendo avvenuta l'apprezzabile conoscenza dei vizi, deve farsi decorrere il termine di sessanta giorni per la denunzia degli stessi e il termine biennale di prescrizione
Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che la domanda proposta dalla sia tardiva. Pt_1
Ed invero, a fronte all'eccezione di decadenza ovvero di prescrizione proposta DAappaltatore, l'onere di provare la tempestività della denunzia, che è condizione necessaria dell'azione, incombe al committente , onere che nel caso di specie non è stato assolto DAattrice (Cass .n. 10579/2012; n. 39599/2021).
Dagli atti di causa, infine, non risulta che la abbia denunciato tali vizi Pt_1 all'appaltatore, in quanto, si è limitata ad inviare, in data 08.07.2003, la missiva riproduttiva della perizia di parte all'Ing. quale direttore dei lavori, ma Per_4 soggetto terzo rispetto all'appaltatore. Successivamente, soltanto in data 28.04.2006
(quando comunque erano decorsi entrambi i termini) l'appellante ha provveduto a notificare atto formale di diffida e messa in mora al , lamentando una serie CP_1
di mancanze, tra cui, ancora una volta, non risultano menzionati i vizi per cui è causa. Da ultimo, soltanto in data 26.06.2006, ha notificato atto di citazione, in cui per la prima volta ha rappresentato i difetti della rete fognaria. Tuttavia, in tale pagina 9 di 11 ultima data erano decorsi sia il termine di decadenza di cui all'art. 1667, comma 2,
c.c. che quello di prescrizione, ex art. 1667, comma 3, c.c.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'appello deve essere respinto.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa
(scaglione di valore € 26.001,00-a € 52.000).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte Parte_1
appellata, che si liquidano in euro 4996,00, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
- dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo - pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta - a norma dell'art. 13, co.1 quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
Il Presidente
Dott. Michele Videtta
pagina 10 di 11 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della d.ssa
Francesca Silla, magistrato ordinario in tirocinio presso la Corte di Appello di
Potenza.
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