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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 810/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
GA AL presidente
BA AL consigliera
IL AS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 810 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
, in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e P.IVA_1 difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi, Giacinto Greco,
e AN AR AI), , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore (P. IVA: ) e P.IVA_2
(C.F.: – contumace). Controparte_2 CodiceFiscale_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. impugna la sentenza del Tribunale di Cosenza, in virtù della quale – con Pt_1 valutazione compiuta in via preliminare e dirimente – l'impugnazione (proposta in primo grado da , odierna destinataria dell'appello al pari dell'esattore) CP_2 dell'intimazione di pagamento numero 03420229000990022/000 era stata definita con declaratoria (parziale) di cessazione della materia del contendere (e in applicazione della disciplina relativa al cosiddetto “saldo e stralcio”, ai sensi dell'art. 1, c. 222, l. 197/2022); quanto sopra, anche in riferimento al sotteso avviso di addebito avente numero 33420160001068165000, tuttavia affidato per la riscossione (come provato da con esibizione documentale in primo Pt_1 grado) successivamente al 31 dicembre 2015: circostanza, quest'ultima, preclusiva dell'invocazione – da parte debitrice – del “saldo e stralcio” anzidetto.
4. domanda conseguentemente la riforma parziale della sentenza, laddove Pt_1 essa ha esteso la declaratoria di cessazione del contenzioso all'avviso suddetto, anziché rigettare – sul punto – il ricorso della contribuente.
5. Nella contumacia di , all'esito della trattazione scritta del 27 CP_2 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
6. L'appello va accolto, non essendo dichiarabile – per l'avviso d'addebito persistentemente controverso – l'intervenuta cessazione della materia contenziosa (con correlata reiezione, sul punto, del ricorso di AR in primo grado), alla luce dell'incontestata documentazione versata dall'appellante, dalla quale può evincersi la data d'affidamento (della posta creditoria controversa) all'agente riscossore, come successiva al 31 dicembre 2015.
7. Ferma restando la contumacia dell'appellata (la quale non ha – pertanto – riproposto davanti a quest'Ufficio le doglianze articolate in prima cura, né avanzato alcun appello incidentale), l'unico argomento formulato da in CP_2 primo grado – ossia quello della ritenuta violazione dell'art. 7 dello Statuto del
2 contribuente (per omessa specificazione dell'Autorità giudiziaria da adire avverso le pretese economiche contenute nell'intimazione controversa) – risulta comunque inconsistente in punto di merito, giacché siffatta omissione dà luogo – semmai – a una mera irregolarità, non inficiante la validità dell'atto di pagamento.
8. Per tutto quanto appena evidenziato l'appello va accolto.
9. Le competenze giudiziali – quanto al rapporto processuale fra e Pt_1
– sono liquidate in favore dell'appellante ma previa compensazione per CP_2 metà (data l'incidenza sulla fattispecie della normativa in materia di cosiddetto saldo e stralcio), sono poste a carico di nella misura restante, sono CP_2 liquidate in forza dei parametri vigenti (e attingendo allo scaglione di valore comprendente l'importo del credito contestato), sono commisurate al pregio dell'opera difensiva prestata, al contegno processuale osservato rispettivamente,
e all'effettivo grado di complessità della disputa, e sono computate secondo il prospetto seguente:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 66,00
Fase introduttiva del giudizio: € 66,00
Fase di trattazione: € 100,00
Fase decisionale: € 100,00
Compenso tabellare: € 332,00
Spettanze dovute previa compensazione per metà: € 166,00
Appello
Fase di studio della controversia: € 71,00
Fase introduttiva del giudizio: € 71,00
Fase di trattazione: € 90,00
Fase decisionale: € 105,00
Compenso tabellare: € 337,00
Spettanze dovute previa compensazione per metà: € 168,50
10. Le competenze (d'entrambi i gradi) relative al diverso rapporto fra l'Agenzia riscuotitrice e le altre parti (pubblica e privata) possono essere – invece – compensate totalmente, sempre alla luce delle ricadute scaturenti dalla normativa fiscale introdotta dall'art. 1, 222 c., l. 197/2022.
3
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, nei
[...] confronti di , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, e della contumace , disattese Controparte_2 ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- conseguentemente respinge la domanda di , Controparte_2 limitatamente all'avviso di addebito numero 33420160001068165000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in primo grado;
- condanna alla rifusione delle spese e competenze Controparte_2 processuali sostenute da , Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate – per ambo i gradi giudiziali, e previa già applicata compensazione per metà – in 334,50 euro complessivi, oltre agli accessori del credito;
- infine, compensa integralmente le competenze e spese giudiziali d'ambo i gradi, relativamente al rapporto processuale intercorso fra Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e
[...] [...]
, in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore, da un lato, e , dall'altro. Controparte_2
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IL AS
La presidente
GA AL
4
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
GA AL presidente
BA AL consigliera
IL AS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 810 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
, in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e P.IVA_1 difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi, Giacinto Greco,
e AN AR AI), , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore (P. IVA: ) e P.IVA_2
(C.F.: – contumace). Controparte_2 CodiceFiscale_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. impugna la sentenza del Tribunale di Cosenza, in virtù della quale – con Pt_1 valutazione compiuta in via preliminare e dirimente – l'impugnazione (proposta in primo grado da , odierna destinataria dell'appello al pari dell'esattore) CP_2 dell'intimazione di pagamento numero 03420229000990022/000 era stata definita con declaratoria (parziale) di cessazione della materia del contendere (e in applicazione della disciplina relativa al cosiddetto “saldo e stralcio”, ai sensi dell'art. 1, c. 222, l. 197/2022); quanto sopra, anche in riferimento al sotteso avviso di addebito avente numero 33420160001068165000, tuttavia affidato per la riscossione (come provato da con esibizione documentale in primo Pt_1 grado) successivamente al 31 dicembre 2015: circostanza, quest'ultima, preclusiva dell'invocazione – da parte debitrice – del “saldo e stralcio” anzidetto.
4. domanda conseguentemente la riforma parziale della sentenza, laddove Pt_1 essa ha esteso la declaratoria di cessazione del contenzioso all'avviso suddetto, anziché rigettare – sul punto – il ricorso della contribuente.
5. Nella contumacia di , all'esito della trattazione scritta del 27 CP_2 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
6. L'appello va accolto, non essendo dichiarabile – per l'avviso d'addebito persistentemente controverso – l'intervenuta cessazione della materia contenziosa (con correlata reiezione, sul punto, del ricorso di AR in primo grado), alla luce dell'incontestata documentazione versata dall'appellante, dalla quale può evincersi la data d'affidamento (della posta creditoria controversa) all'agente riscossore, come successiva al 31 dicembre 2015.
7. Ferma restando la contumacia dell'appellata (la quale non ha – pertanto – riproposto davanti a quest'Ufficio le doglianze articolate in prima cura, né avanzato alcun appello incidentale), l'unico argomento formulato da in CP_2 primo grado – ossia quello della ritenuta violazione dell'art. 7 dello Statuto del
2 contribuente (per omessa specificazione dell'Autorità giudiziaria da adire avverso le pretese economiche contenute nell'intimazione controversa) – risulta comunque inconsistente in punto di merito, giacché siffatta omissione dà luogo – semmai – a una mera irregolarità, non inficiante la validità dell'atto di pagamento.
8. Per tutto quanto appena evidenziato l'appello va accolto.
9. Le competenze giudiziali – quanto al rapporto processuale fra e Pt_1
– sono liquidate in favore dell'appellante ma previa compensazione per CP_2 metà (data l'incidenza sulla fattispecie della normativa in materia di cosiddetto saldo e stralcio), sono poste a carico di nella misura restante, sono CP_2 liquidate in forza dei parametri vigenti (e attingendo allo scaglione di valore comprendente l'importo del credito contestato), sono commisurate al pregio dell'opera difensiva prestata, al contegno processuale osservato rispettivamente,
e all'effettivo grado di complessità della disputa, e sono computate secondo il prospetto seguente:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 66,00
Fase introduttiva del giudizio: € 66,00
Fase di trattazione: € 100,00
Fase decisionale: € 100,00
Compenso tabellare: € 332,00
Spettanze dovute previa compensazione per metà: € 166,00
Appello
Fase di studio della controversia: € 71,00
Fase introduttiva del giudizio: € 71,00
Fase di trattazione: € 90,00
Fase decisionale: € 105,00
Compenso tabellare: € 337,00
Spettanze dovute previa compensazione per metà: € 168,50
10. Le competenze (d'entrambi i gradi) relative al diverso rapporto fra l'Agenzia riscuotitrice e le altre parti (pubblica e privata) possono essere – invece – compensate totalmente, sempre alla luce delle ricadute scaturenti dalla normativa fiscale introdotta dall'art. 1, 222 c., l. 197/2022.
3
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, nei
[...] confronti di , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, e della contumace , disattese Controparte_2 ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- conseguentemente respinge la domanda di , Controparte_2 limitatamente all'avviso di addebito numero 33420160001068165000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in primo grado;
- condanna alla rifusione delle spese e competenze Controparte_2 processuali sostenute da , Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate – per ambo i gradi giudiziali, e previa già applicata compensazione per metà – in 334,50 euro complessivi, oltre agli accessori del credito;
- infine, compensa integralmente le competenze e spese giudiziali d'ambo i gradi, relativamente al rapporto processuale intercorso fra Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e
[...] [...]
, in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore, da un lato, e , dall'altro. Controparte_2
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
IL AS
La presidente
GA AL
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