Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23915 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23915/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11764/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11764 del 2021, proposto da AR RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Claudio Pellicanò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regione Calabria - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della nota m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).009802.27-08-2021, con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente, in possesso del titolo di abilitazione all'estero in corso di riconoscimento, dagli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS. Nonché per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, in particolare, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 e il successivo decreto di attuazione dello stesso Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui, contrariamente allo specifico tenore letterale dell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. n. 60/2020, non prevedono l'inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS a quei concorrenti che hanno conseguito il titolo all'estero in corso di riconoscimento,
e, conseguentemente, per l'accertamento della validità del titolo posseduto dalla ricorrente per l'inclusione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Reggio di Calabria del personale docente ed educativo per la scuola secondaria di secondo grado valevoli per il biennio 2020/2022, in particolare per la classe di concorso in “ ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado ”,
e dunque per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, in ragione delle rispettive competenze, ad emanare gli atti necessari per il riconoscimento in favore del diritto della ricorrente di essere inserita nelle GPS nonché per il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs 165/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria e dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa IA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in riassunzione all’esame la sig.ra AR RE, in possesso del titolo di abilitazione all'estero in corso di riconoscimento, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento (e dei relativi atti connessi e consequenziali) con cui la stessa è stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS, relativamente al “sostegno” nella Scuola Secondaria di II Grado (ADSS) per la provincia di Reggio Calabria.
2. A fondamento del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di legittimità:
I. Eccesso di potere – Disparità di trattamento - Sviamento di potere - Violazione artt. 18 e 21 del TFUE (trattato sul funzionamento dell'unione europea);
II. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, presupposti carenti ed erronei, violazione del giusto procedimento, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta;
III. Violazione di legge - Violazione o falsa applicazione legge n. 148 del 2002.
3. In data 27 novembre 2021 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti.
4. Con ordinanza di questo Tribunale n. 7319/2021 del 16 dicembre 2021, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente è stata accolta.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile sussistenza di un profilo inammissibilità del ricorso per la mancata integrazione del contraddittorio, attesa l’omessa notifica del gravame ad almeno un controinteressato, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.
7. Come rilevato d’ufficio in sede d’udienza, difatti, il ricorso non risulta sia stato notificato ad alcun controinteressato, come previsto a pena di decadenza dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.
7.1 E ciò sebbene, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, in ipotesi di impugnazione di graduatorie concorsuali debbano essere qualificati come controinteressati coloro fra i partecipanti che, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima (Cons. Stato, Sezione IV, 11 luglio 2016 n. 3076).
8. Né vale a sanare tale vizio procedurale l’avvenuta presentazione in sede di ricorso dell’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm., posto che “ in ogni caso – ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, c.p.a. – la condizione per disporre l’estensione del contraddittorio è che il ricorso sia stato notificato ad almeno un controinteressato (Consiglio di Stato sez. III, 22/04/2024, n.3588) e l’integrazione non può essere ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato” (cfr. Tar del Lazio, sez. II quater, 15 dicembre 2025, n. 22616; sez. II ter, 26 settembre 2024, n. 16669);
9. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di contraddittorio, in ragione dell’omessa notifica del gravame ad almeno un controinteressato, come prescritto a pena di decadenza dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.
10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Ciro Daniele Piro, Referendario
IA SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA SI | IT RU |
IL SEGRETARIO