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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/11/2025, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 20.11.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7357/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Foggia, via Motta della Regina n. 16, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Daniela Lucia Cataldo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in , via Aloi n.26, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Bruno CP_1
Caruso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente dell' CP_2
, in servizio presso l'U.O.C. Pediatria e Neonatologia del P.O. di Acireale, ha adito il Tribunale
[...]
di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) che con provvedimento prot. n. 116157 del 20.5.2025, l' le aveva irrogato, ai sensi dell'art. Controparte_3
84, comma 8, del vigente CCNL Comparto Sanità, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi, per assenza ingiustificata dal servizio nel periodo dal 10 al 18 marzo 2025; b) che l'assenza, così come risultante dalle memorie difensive presentate nel corso del procedimento disciplinare, era giustificata da una richiesta di aspettativa per motivi di studio regolarmente formulata e documentata, rispetto alla quale l'Amministrazione, in violazione dell'art. 2 L. 241/1990, non aveva mai fornito riscontro;
c) che in data 7.3.2025, come comprovato da messaggi audio trasmessi alle ore 17:02, essa ricorrente aveva più volte contattato la coordinatrice per ottenere indicazioni sulle modalità di invio della documentazione giustificativa dell'assenza; d) che l'Amministrazione aveva completamente omesso di valutare le giustificazioni fornite dalla stessa, limitandosi a dichiarare infondate le sue difese senza alcuna motivazione.
Tanto esposto in fatto, in diritto la ricorrente ha rimarcato l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, insussistenza dell'illecito disciplinare (essendo stata l'assenza giustificata), violazione del principio di proporzionalità, intento ritorsivo e discriminatorio conseguente alle dimissioni per giusta causa precedentemente presentate dalla stessa.
La ricorrente ha, quindi, affermato di aver diritto ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 40
D.Lgs. 198/2006, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal comportamento discriminatorio e ritorsivo dell'Amministrazione, evidenziando, altresì, la sussistenza della responsabilità aggravata dei componenti della Commissione Disciplinare, avendo questi ultimi immotivatamente negato la sua partecipazione telematica all'audizione e non avendo fornito alcuna motivazione di tale diniego nel provvedimento finale.
La ricorrente ha inoltre sottolineato l'illegittimità del diniego implicito e del silenzio tenuto dall'Asp, sull'istanza di aspettativa presentata dalla stessa per motivi di studio in data 10.2.25 prot. N. 33461, lamentando, altresì, che l'azienda resistente, non aveva valutato né la complessiva situazione organizzativa, né la possibilità di una riorganizzazione temporanea, al fine di consentire un adeguato bilanciamento degli interessi.
Affermata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora la ricorrente ha quindi chiesto:
“IN VIA CAUTELARE- sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, sussistendo il fumus boni iuris per i motivi sopra esposti e il periculum in mora consistente nel grave pregiudizio derivante dalla sospensione dal servizio e dalla privazione della retribuzione;
NEL MERITO - annullare e/o dichiarare
l'illegittimità del provvedimento disciplinare prot. n. 116157 del 20.05.2025; - per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della sospensione fino all'effettiva reintegrazione;
- con vittoria di spese e compensi di lite da liquidare in distrazione al sottoscritto procuratore IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA:- accertare e dichiarare la natura discriminatoria e ritorsiva della sanzione disciplinare;
- condannare l'amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come sopra quantificati;
- ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e l'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. - accertare la responsabilità personale dei componenti della Commissione disciplinare ai sensi dell'art. 55-sexies D.Lgs. 165/2001 per l'illegittimo diniego della partecipazione telematica all'udienza; - condannare i componenti della Commissione disciplinare al risarcimento dei danni derivanti dalla loro condotta. - accertare e dichiarare la manifesta sproporzione della sanzione disciplinare irrogata;
- rideterminare la sanzione in misura proporzionata ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001; - condannare
l'amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittima
e sproporzionata sanzione disciplinare. - accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del provvedimento disciplinare per carenza di motivazione;
- annullare il provvedimento per difetto di excursus motivazionale;
- condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima sanzione disciplinare. - accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego implicito dell'aspettativa per motivi di studio;
- annullare il provvedimento disciplinare in quanto fondato su un diniego illegittimo;
- condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo diniego dell'aspettativa.”
In data 1.10.2025 si è tardivamente costituita in giudizio l chiedendo, in via cautelare, CP_2
di rigettare l'istanza cautelare poiché carente del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché, nel merito, di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l resistente, ricostruita la posizione lavorativa della ricorrente ed eccepita CP_1
l'inammissibilità del ricorso per genericità ed infondatezza delle pretese ex art. 414 e 164 c.p.c., ha addotto la tempestività e correttezza del procedimento disciplinare avviato, nonché la legittimità e la proporzionalità della sanzione irrogata.
Invero, l'Asp ha evidenziato che la ricorrente si era assentata dal lavoro per ben nove giorni, dal
10.03.2025 al 18.03.2025, senza una valida giustificazione (non essendo stata autorizzata la sua richiesta di aspettativa per motivi familiari, né, tantomeno, essendo stata formulata, come Part contrariamente asserito, richiesta di aspettativa per motivi di studio) e che, quindi, l' , effettuando una valutazione complessiva dei fatti e dei comportamenti della dipendente, aveva deliberato - a fronte di una fattispecie legale che prevede il licenziamento disciplinare per le ipotesi di assenza ingiustificata protrattasi per un periodo di 3 giorni - la meno grave sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi (sanzione, peraltro, mai applicata stante la reiterata assenza dal servizio della ricorrente). Con L di , infine, contestata l'asserita natura ritorsiva e discriminatoria del provvedimento CP_1
disciplinare, ha rimarcato la mancanza di qualsiasi supporto argomentativo e probatorio alle richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, mentre le prove orali non sono state ammesse in quanto genericamente formulate o relative a fatti risultanti documentalmente.
L'udienza del 20.11.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per genericità ed indeterminatezza delle pretese, anche tenuto conto del fatto che la parte resistente, a fronte del tenore della prospettazione difensiva spiegata dalla ricorrente, ha comunque compiutamente svolto argomentazioni volte a confutarne la fondatezza nel merito, ciò che denota come l'esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto a fondamento delle domande formulate in ricorso non ha comunque inciso sul pieno esercizio del diritto di difesa del resistente.
Secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (Cass. 17.07.2018, n. 19009; conf., tra le tante, Cass. 08.02.2011 n. 3126; Cass. 24.10.2008 n. 25753).
Nel merito, il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi, irrogata alla ricorrente dall' di con provvedimento prot. n. 116157 del Controparte_3 CP_1
20.5.2025, a causa dell'assenza ingiustificata della stessa dal servizio nel periodo dal 10 al 18 marzo
2025.
Parte ricorrente lamenta innanzitutto l'illegittimità del procedimento disciplinare seguito dall resistente, rilevando in particolare l'inosservanza delle garanzie procedurali di cui all'art. CP_1
55 bis D.lgs. 165/2001, ovvero la violazione del termine per la contestazione dell'addebito, nonché del diritto di accesso agli atti istruttori, del diritto di difesa nella fase dell'audizione e dell'obbligo di motivazione del provvedimento finale.
Al riguardo, l'art. 55 bis D.lgs. 165/2001, rubricato “Forme e termini del procedimento disciplinare”, così statuisce: “
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità…4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza
e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con
l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Nella specie, stante quanto risultante dalla documentazione prodotta da parte resistente - documentazione che, sebbene prodotta tardivamente, è stata acquisita ai sensi dell'art. 421 co. 2
c.p.c. in quanto indispensabile ai fini della decisione della causa (cfr. fra le tante Cass. n. 33393/2019)
- è accaduto che: con nota prot. n. 62097 del 13.3.2025 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte resistente), la
Direttrice dell' ha segnalato tempestivamente, ovvero entro il Parte_3
termine di dieci giorni previsto dall'art. 55-bis, co. 4 del d.lgs. 165/2001, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, le assenze ingiustificate della ricorrente dal 10.3.2025 al 13.3.2025; Part successivamente, a seguito dei chiarimenti richiesti in data 14.3.2025 dall' sui giorni e sulla giustificazione delle assenze (doc. 8 fascicolo parte resistente), la Direttrice, con nota prot. n. 63812 del 17.3.2025, ha confermato la persistente assenza ingiustificata (doc. 10 fascicolo parte resistente); Part quindi, con nota prot. n. 66831 del 19.3.2025 (doc. 22 fascicolo di parte resistente) l' ha contestato i fatti alla ricorrente, convocandola per l'audizione del 6.5.2025, in ossequio al termine di
30 giorni ex art. 55 bis comma 4 del d.lgs. 165/2001; infine, il procedimento si è concluso in data
19.5.2025 con l'irrogazione della sanzione (doc. 27 fascicolo di parte ricorrente) entro il termine di
120 giorni per la definizione del procedimento disciplinare ex art. 55 bis comma 4 d.lgs. 165/2001. Dall'esame dell'iter seguito dall resistente emerge l'osservanza delle forme e dei termini di CP_1
cui all'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e, pertanto, la legittimità del procedimento disciplinare.
A quanto sopra va aggiunto che, nel caso in esame, non si ritiene sussistente alcuna violazione del diritto di difesa della ricorrente, conseguente, come dalla stessa asserito, all'immotivato rigetto dell'istanza di partecipare in modalità telematica all'udienza disciplinare del 13.05.2025 e alla mancata indicazione di una data alternativa. Part Invero, l' , a seguito dell'istanza inoltrata con pec dell'1.4.2025 di differimento dell'audizione fissata in presenza per il 6 maggio 2025 o, in subordine, dello svolgimento dell'audizione in modalità telematica, aveva, in accoglimento della richiesta formulata in via principale, autorizzato con nota prot. n. 91657 del 16.4.2025 il differimento dell'audizione al 13.5.2025, conformemente a quanto statuito dall'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001 secondo cui “In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente”; tuttavia, all'audizione del 13.5.2025 la ricorrente non si è presentata, limitandosi, invece, a trasmettere, in data 12.5.2025, memorie scritte e non avanzando alcuna ulteriore richiesta di trattazione in modalità telematica.
Ciò posto, passando all'esame della legittimità e proporzionalità della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi, irrogata alla ricorrente per assenza ingiustificata dal servizio da parte della stessa nel periodo dal 10 al 18 marzo 2025, occorre innanzitutto rilevare che non è contestata la circostanza in sé dell'assenza nel periodo dal 10 al 18 marzo 2025, avendo la ricorrente soltanto rilevato la sussistenza di una causa di giustificazione dell'assenza. Parte ricorrente, infatti, impugnando la sanzione irrogata, ha dedotto che “le assenze oggetto di contestazione risultano pienamente giustificate e riconducibili a una richiesta di aspettativa per motivi di studio regolarmente formulata e documentata” (cfr. doc. 2 fascicolo parte ricorrente e pag.2 del ricorso).
Di contro la resistente ha rilevato che la “ si è assentata senza una valida giustificazione dal Pt_1
10.3.2025 al 18.3.2025, lasciando il reparto senza adeguata presenza infermieristica per ben 9 giorni in una unità delicata quale l'UOC di Pediatria e Neonatologia. Non ha mai formulato richiesta di aspettativa per motivi di studio né tantomeno ha mai documento tale circostanza”.
Dalla documentazione depositata da parte resistente risulta che, con nota prot. n. 33461 del
10.02.2025, la ricorrente aveva avanzato richiesta di “aspettativa non retribuita per motivi familiari della durata di 12 mesi, a partire dal 10.03.2025 sino al 09.03.2026” (cfr. doc. 1 fascicolo di parte resistente), e altresì che con nota prot. n. 43612 del 20.2.2025 il Direttore dell' Parte_4
riscontrando la richiesta di aspettativa per motivi familiari della ricorrente e riportando il
[...]
parere espresso dalla Direttrice dell' aveva dichiarato “l'aspettativa Parte_5
di che trattasi potrà essere concessa non appena si presenteranno le condizioni per la relativa autorizzazione”.
Invece,non risulta in atti alcuna richiesta di aspettativa per motivi di studio formulata dalla Pt_1
Con e non riscontrata dall Da ciò deriva che la ricorrente si è assentata dal 10 al 18 marzo 2025 senza fornire alcuna giustificazione, non potendo considerarsi tale la mancata autorizzazione di aspettativa per motivi familiari.
A ciò deve aggiungersi che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, la semplice domanda di permesso non legittima il dipendente pubblico ad assentarsi dal lavoro senza attendere la formale autorizzazione del datore, non sussistendo alcuna previsione normativa e/o contrattuale che assimila la mancata risposta all'autorizzazione (cfr. Cass. n. 16597/2018).
L'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di un biennio, secondo il combinato disposto dell'articolo 55 quater lett. b del d.lgs. n.
165/2001 e dell'art. 84, comma 9, n.1 del CCNL del Comparto Sanità, è punibile con il licenziamento disciplinare;
pertanto, a fortiori, la sanzione conservativa irrogata risulta proporzionata e legittima.
L resistente, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in riferimento CP_1
all'art. 55 quater TUPI2, ha escluso l'automatica applicazione della sanzione espulsiva prevista da tale norma per le assenze ingiustificate, graduando l'esercizio del potere disciplinare al caso concreto e valutando complessivamente le circostanze di fatto rilevanti che, come l'assenza di precedenti disciplinari e l'occasionalità della condotta, hanno indotto ad escludere l'applicazione della pur prevista sanzione espulsiva.
La sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi, peraltro, è prevista dall'art. 84 comma 8 lett. f) per l'ipotesi - meno grave rispetto a quella nella specie contestata - “fino
a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale”. Inoltre, non appare fondato il rilievo della ricorrente secondo cui il provvedimento datoriale non avrebbe motivato la sospensione disciplinare, atteso che in tale provvedimento si evidenziano le ragioni per cui è stata ritenuta proporzionata la sanzione irrogata, con esplicitazione dei motivi per cui è stata ritenuta particolarmente grave la condotta, sia pure non al punto da irrogare la sanzione espulsiva. In particolare, si specifica che la prolungata assenza ingiustificata ha inciso sul corretto funzionamento e sul buon andamento del servizio (tanto più che “la grave carenza di personale infermieristico in carico alla ” era già stata rappresentata alla Parte_3
Parte dipendente, con nota prot. n. 43612 del 20.2.2025 il Direttore dell' delle Risorse Umane, quale ragione del rigetto dell'istanza di aspettativa per ragioni familiari), nonché le ragioni per cui non sono state ritenute fondate le difese presentate della ricorrente, dandosi atto che la ricorrente non ha smentito l'assenza dal servizio nel periodo in questione e che “La stessa non ha neppure prodotto alcuna prova idonea a configurare la non imputabilità soggettiva della condotta o esimenti che ne possano escludere la punibilità”.
Tali considerazioni inducono ad escludere il dedotto motivo ritorsivo che avrebbe indotto l CP_1
ad adottare la sanzione disciplinare e che, come rilevato dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa ricorrente, implica la nullità del provvedimento disciplinare quando costituisce "l'unica ragione del provvedimento", ipotesi non ricorrente nella specie, laddove l'incontestata assenza per nove giorni dal servizio risulta priva di giustificazione.
Alla luce di quanto sopra, l resistente, ha legittimamente disposto la sospensione della CP_1
ricorrente dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi, per cui il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della differente qualità delle parti e della peculiarità della fattispecie, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 22.11.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “in riferimento alla richiesta di aspettativa della dipendente in oggetto, vista la grave carenza di personale infermieristico in carico all' , non è possibile esprimere parere favorevole, senza Parte_3 contestuale sostituzione.” 2 “… anche a fronte di una fattispecie legale quale quella di cui all'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. …” (Cassazione civile sez. lav., 27/06/2023, n.18372)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 20.11.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7357/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Foggia, via Motta della Regina n. 16, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Daniela Lucia Cataldo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in , via Aloi n.26, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Bruno CP_1
Caruso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente dell' CP_2
, in servizio presso l'U.O.C. Pediatria e Neonatologia del P.O. di Acireale, ha adito il Tribunale
[...]
di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) che con provvedimento prot. n. 116157 del 20.5.2025, l' le aveva irrogato, ai sensi dell'art. Controparte_3
84, comma 8, del vigente CCNL Comparto Sanità, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi, per assenza ingiustificata dal servizio nel periodo dal 10 al 18 marzo 2025; b) che l'assenza, così come risultante dalle memorie difensive presentate nel corso del procedimento disciplinare, era giustificata da una richiesta di aspettativa per motivi di studio regolarmente formulata e documentata, rispetto alla quale l'Amministrazione, in violazione dell'art. 2 L. 241/1990, non aveva mai fornito riscontro;
c) che in data 7.3.2025, come comprovato da messaggi audio trasmessi alle ore 17:02, essa ricorrente aveva più volte contattato la coordinatrice per ottenere indicazioni sulle modalità di invio della documentazione giustificativa dell'assenza; d) che l'Amministrazione aveva completamente omesso di valutare le giustificazioni fornite dalla stessa, limitandosi a dichiarare infondate le sue difese senza alcuna motivazione.
Tanto esposto in fatto, in diritto la ricorrente ha rimarcato l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, insussistenza dell'illecito disciplinare (essendo stata l'assenza giustificata), violazione del principio di proporzionalità, intento ritorsivo e discriminatorio conseguente alle dimissioni per giusta causa precedentemente presentate dalla stessa.
La ricorrente ha, quindi, affermato di aver diritto ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 40
D.Lgs. 198/2006, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal comportamento discriminatorio e ritorsivo dell'Amministrazione, evidenziando, altresì, la sussistenza della responsabilità aggravata dei componenti della Commissione Disciplinare, avendo questi ultimi immotivatamente negato la sua partecipazione telematica all'audizione e non avendo fornito alcuna motivazione di tale diniego nel provvedimento finale.
La ricorrente ha inoltre sottolineato l'illegittimità del diniego implicito e del silenzio tenuto dall'Asp, sull'istanza di aspettativa presentata dalla stessa per motivi di studio in data 10.2.25 prot. N. 33461, lamentando, altresì, che l'azienda resistente, non aveva valutato né la complessiva situazione organizzativa, né la possibilità di una riorganizzazione temporanea, al fine di consentire un adeguato bilanciamento degli interessi.
Affermata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora la ricorrente ha quindi chiesto:
“IN VIA CAUTELARE- sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, sussistendo il fumus boni iuris per i motivi sopra esposti e il periculum in mora consistente nel grave pregiudizio derivante dalla sospensione dal servizio e dalla privazione della retribuzione;
NEL MERITO - annullare e/o dichiarare
l'illegittimità del provvedimento disciplinare prot. n. 116157 del 20.05.2025; - per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della sospensione fino all'effettiva reintegrazione;
- con vittoria di spese e compensi di lite da liquidare in distrazione al sottoscritto procuratore IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA:- accertare e dichiarare la natura discriminatoria e ritorsiva della sanzione disciplinare;
- condannare l'amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come sopra quantificati;
- ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e l'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. - accertare la responsabilità personale dei componenti della Commissione disciplinare ai sensi dell'art. 55-sexies D.Lgs. 165/2001 per l'illegittimo diniego della partecipazione telematica all'udienza; - condannare i componenti della Commissione disciplinare al risarcimento dei danni derivanti dalla loro condotta. - accertare e dichiarare la manifesta sproporzione della sanzione disciplinare irrogata;
- rideterminare la sanzione in misura proporzionata ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001; - condannare
l'amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittima
e sproporzionata sanzione disciplinare. - accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del provvedimento disciplinare per carenza di motivazione;
- annullare il provvedimento per difetto di excursus motivazionale;
- condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima sanzione disciplinare. - accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego implicito dell'aspettativa per motivi di studio;
- annullare il provvedimento disciplinare in quanto fondato su un diniego illegittimo;
- condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo diniego dell'aspettativa.”
In data 1.10.2025 si è tardivamente costituita in giudizio l chiedendo, in via cautelare, CP_2
di rigettare l'istanza cautelare poiché carente del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché, nel merito, di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l resistente, ricostruita la posizione lavorativa della ricorrente ed eccepita CP_1
l'inammissibilità del ricorso per genericità ed infondatezza delle pretese ex art. 414 e 164 c.p.c., ha addotto la tempestività e correttezza del procedimento disciplinare avviato, nonché la legittimità e la proporzionalità della sanzione irrogata.
Invero, l'Asp ha evidenziato che la ricorrente si era assentata dal lavoro per ben nove giorni, dal
10.03.2025 al 18.03.2025, senza una valida giustificazione (non essendo stata autorizzata la sua richiesta di aspettativa per motivi familiari, né, tantomeno, essendo stata formulata, come Part contrariamente asserito, richiesta di aspettativa per motivi di studio) e che, quindi, l' , effettuando una valutazione complessiva dei fatti e dei comportamenti della dipendente, aveva deliberato - a fronte di una fattispecie legale che prevede il licenziamento disciplinare per le ipotesi di assenza ingiustificata protrattasi per un periodo di 3 giorni - la meno grave sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi (sanzione, peraltro, mai applicata stante la reiterata assenza dal servizio della ricorrente). Con L di , infine, contestata l'asserita natura ritorsiva e discriminatoria del provvedimento CP_1
disciplinare, ha rimarcato la mancanza di qualsiasi supporto argomentativo e probatorio alle richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, mentre le prove orali non sono state ammesse in quanto genericamente formulate o relative a fatti risultanti documentalmente.
L'udienza del 20.11.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per genericità ed indeterminatezza delle pretese, anche tenuto conto del fatto che la parte resistente, a fronte del tenore della prospettazione difensiva spiegata dalla ricorrente, ha comunque compiutamente svolto argomentazioni volte a confutarne la fondatezza nel merito, ciò che denota come l'esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto a fondamento delle domande formulate in ricorso non ha comunque inciso sul pieno esercizio del diritto di difesa del resistente.
Secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (Cass. 17.07.2018, n. 19009; conf., tra le tante, Cass. 08.02.2011 n. 3126; Cass. 24.10.2008 n. 25753).
Nel merito, il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi, irrogata alla ricorrente dall' di con provvedimento prot. n. 116157 del Controparte_3 CP_1
20.5.2025, a causa dell'assenza ingiustificata della stessa dal servizio nel periodo dal 10 al 18 marzo
2025.
Parte ricorrente lamenta innanzitutto l'illegittimità del procedimento disciplinare seguito dall resistente, rilevando in particolare l'inosservanza delle garanzie procedurali di cui all'art. CP_1
55 bis D.lgs. 165/2001, ovvero la violazione del termine per la contestazione dell'addebito, nonché del diritto di accesso agli atti istruttori, del diritto di difesa nella fase dell'audizione e dell'obbligo di motivazione del provvedimento finale.
Al riguardo, l'art. 55 bis D.lgs. 165/2001, rubricato “Forme e termini del procedimento disciplinare”, così statuisce: “
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità…4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza
e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con
l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Nella specie, stante quanto risultante dalla documentazione prodotta da parte resistente - documentazione che, sebbene prodotta tardivamente, è stata acquisita ai sensi dell'art. 421 co. 2
c.p.c. in quanto indispensabile ai fini della decisione della causa (cfr. fra le tante Cass. n. 33393/2019)
- è accaduto che: con nota prot. n. 62097 del 13.3.2025 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte resistente), la
Direttrice dell' ha segnalato tempestivamente, ovvero entro il Parte_3
termine di dieci giorni previsto dall'art. 55-bis, co. 4 del d.lgs. 165/2001, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, le assenze ingiustificate della ricorrente dal 10.3.2025 al 13.3.2025; Part successivamente, a seguito dei chiarimenti richiesti in data 14.3.2025 dall' sui giorni e sulla giustificazione delle assenze (doc. 8 fascicolo parte resistente), la Direttrice, con nota prot. n. 63812 del 17.3.2025, ha confermato la persistente assenza ingiustificata (doc. 10 fascicolo parte resistente); Part quindi, con nota prot. n. 66831 del 19.3.2025 (doc. 22 fascicolo di parte resistente) l' ha contestato i fatti alla ricorrente, convocandola per l'audizione del 6.5.2025, in ossequio al termine di
30 giorni ex art. 55 bis comma 4 del d.lgs. 165/2001; infine, il procedimento si è concluso in data
19.5.2025 con l'irrogazione della sanzione (doc. 27 fascicolo di parte ricorrente) entro il termine di
120 giorni per la definizione del procedimento disciplinare ex art. 55 bis comma 4 d.lgs. 165/2001. Dall'esame dell'iter seguito dall resistente emerge l'osservanza delle forme e dei termini di CP_1
cui all'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e, pertanto, la legittimità del procedimento disciplinare.
A quanto sopra va aggiunto che, nel caso in esame, non si ritiene sussistente alcuna violazione del diritto di difesa della ricorrente, conseguente, come dalla stessa asserito, all'immotivato rigetto dell'istanza di partecipare in modalità telematica all'udienza disciplinare del 13.05.2025 e alla mancata indicazione di una data alternativa. Part Invero, l' , a seguito dell'istanza inoltrata con pec dell'1.4.2025 di differimento dell'audizione fissata in presenza per il 6 maggio 2025 o, in subordine, dello svolgimento dell'audizione in modalità telematica, aveva, in accoglimento della richiesta formulata in via principale, autorizzato con nota prot. n. 91657 del 16.4.2025 il differimento dell'audizione al 13.5.2025, conformemente a quanto statuito dall'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001 secondo cui “In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente”; tuttavia, all'audizione del 13.5.2025 la ricorrente non si è presentata, limitandosi, invece, a trasmettere, in data 12.5.2025, memorie scritte e non avanzando alcuna ulteriore richiesta di trattazione in modalità telematica.
Ciò posto, passando all'esame della legittimità e proporzionalità della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi, irrogata alla ricorrente per assenza ingiustificata dal servizio da parte della stessa nel periodo dal 10 al 18 marzo 2025, occorre innanzitutto rilevare che non è contestata la circostanza in sé dell'assenza nel periodo dal 10 al 18 marzo 2025, avendo la ricorrente soltanto rilevato la sussistenza di una causa di giustificazione dell'assenza. Parte ricorrente, infatti, impugnando la sanzione irrogata, ha dedotto che “le assenze oggetto di contestazione risultano pienamente giustificate e riconducibili a una richiesta di aspettativa per motivi di studio regolarmente formulata e documentata” (cfr. doc. 2 fascicolo parte ricorrente e pag.2 del ricorso).
Di contro la resistente ha rilevato che la “ si è assentata senza una valida giustificazione dal Pt_1
10.3.2025 al 18.3.2025, lasciando il reparto senza adeguata presenza infermieristica per ben 9 giorni in una unità delicata quale l'UOC di Pediatria e Neonatologia. Non ha mai formulato richiesta di aspettativa per motivi di studio né tantomeno ha mai documento tale circostanza”.
Dalla documentazione depositata da parte resistente risulta che, con nota prot. n. 33461 del
10.02.2025, la ricorrente aveva avanzato richiesta di “aspettativa non retribuita per motivi familiari della durata di 12 mesi, a partire dal 10.03.2025 sino al 09.03.2026” (cfr. doc. 1 fascicolo di parte resistente), e altresì che con nota prot. n. 43612 del 20.2.2025 il Direttore dell' Parte_4
riscontrando la richiesta di aspettativa per motivi familiari della ricorrente e riportando il
[...]
parere espresso dalla Direttrice dell' aveva dichiarato “l'aspettativa Parte_5
di che trattasi potrà essere concessa non appena si presenteranno le condizioni per la relativa autorizzazione”.
Invece,non risulta in atti alcuna richiesta di aspettativa per motivi di studio formulata dalla Pt_1
Con e non riscontrata dall Da ciò deriva che la ricorrente si è assentata dal 10 al 18 marzo 2025 senza fornire alcuna giustificazione, non potendo considerarsi tale la mancata autorizzazione di aspettativa per motivi familiari.
A ciò deve aggiungersi che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, la semplice domanda di permesso non legittima il dipendente pubblico ad assentarsi dal lavoro senza attendere la formale autorizzazione del datore, non sussistendo alcuna previsione normativa e/o contrattuale che assimila la mancata risposta all'autorizzazione (cfr. Cass. n. 16597/2018).
L'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di un biennio, secondo il combinato disposto dell'articolo 55 quater lett. b del d.lgs. n.
165/2001 e dell'art. 84, comma 9, n.1 del CCNL del Comparto Sanità, è punibile con il licenziamento disciplinare;
pertanto, a fortiori, la sanzione conservativa irrogata risulta proporzionata e legittima.
L resistente, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in riferimento CP_1
all'art. 55 quater TUPI2, ha escluso l'automatica applicazione della sanzione espulsiva prevista da tale norma per le assenze ingiustificate, graduando l'esercizio del potere disciplinare al caso concreto e valutando complessivamente le circostanze di fatto rilevanti che, come l'assenza di precedenti disciplinari e l'occasionalità della condotta, hanno indotto ad escludere l'applicazione della pur prevista sanzione espulsiva.
La sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi, peraltro, è prevista dall'art. 84 comma 8 lett. f) per l'ipotesi - meno grave rispetto a quella nella specie contestata - “fino
a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale”. Inoltre, non appare fondato il rilievo della ricorrente secondo cui il provvedimento datoriale non avrebbe motivato la sospensione disciplinare, atteso che in tale provvedimento si evidenziano le ragioni per cui è stata ritenuta proporzionata la sanzione irrogata, con esplicitazione dei motivi per cui è stata ritenuta particolarmente grave la condotta, sia pure non al punto da irrogare la sanzione espulsiva. In particolare, si specifica che la prolungata assenza ingiustificata ha inciso sul corretto funzionamento e sul buon andamento del servizio (tanto più che “la grave carenza di personale infermieristico in carico alla ” era già stata rappresentata alla Parte_3
Parte dipendente, con nota prot. n. 43612 del 20.2.2025 il Direttore dell' delle Risorse Umane, quale ragione del rigetto dell'istanza di aspettativa per ragioni familiari), nonché le ragioni per cui non sono state ritenute fondate le difese presentate della ricorrente, dandosi atto che la ricorrente non ha smentito l'assenza dal servizio nel periodo in questione e che “La stessa non ha neppure prodotto alcuna prova idonea a configurare la non imputabilità soggettiva della condotta o esimenti che ne possano escludere la punibilità”.
Tali considerazioni inducono ad escludere il dedotto motivo ritorsivo che avrebbe indotto l CP_1
ad adottare la sanzione disciplinare e che, come rilevato dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa ricorrente, implica la nullità del provvedimento disciplinare quando costituisce "l'unica ragione del provvedimento", ipotesi non ricorrente nella specie, laddove l'incontestata assenza per nove giorni dal servizio risulta priva di giustificazione.
Alla luce di quanto sopra, l resistente, ha legittimamente disposto la sospensione della CP_1
ricorrente dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi, per cui il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della differente qualità delle parti e della peculiarità della fattispecie, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 22.11.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “in riferimento alla richiesta di aspettativa della dipendente in oggetto, vista la grave carenza di personale infermieristico in carico all' , non è possibile esprimere parere favorevole, senza Parte_3 contestuale sostituzione.” 2 “… anche a fronte di una fattispecie legale quale quella di cui all'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. …” (Cassazione civile sez. lav., 27/06/2023, n.18372)