Articolo 1 della Legge 1 febbraio 1956, n. 53
Articolo 2
Versione
14 marzo 1956
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , e' modificato come segue:
"Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960".
Ferma restando la disciplina tributaria della predetta legge 6 agosto 1954, n. 604 , le altre disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive modificazioni e integrazioni, esclusa la disposizione dell'art. 11 del decreto legislativo stesso, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.
Entrata in vigore il 14 marzo 1956
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