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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 956 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
già cod. fisc. , con sede legale in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
GL EN (Tv) alla via Marocchesa 14, in persona del procuratore speciale
[...]
giusta procura conferita con atto notarile del 18.12.2014, rep. n. 186909 – racc. n. Pt_3
30368, rappresentata e difesa dall'avv. Pampaloni Federico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Di Sanzio Vincenzo, sito in OV (Cs) alla via Aversa 1, come da procura in calce all'atto di citazione depositato il 19.06.2018; attrice
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Controparte_1
Volpe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo alla via A. Pasculli n. 12, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.11.2018;
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_2
Cirillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AO (Cs) alla via Latina n. 1, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.06.2019;
nato a [...] in data [...]; Controparte_3
convenuti
Oggetto: azione di regresso ex art. 292, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La con atto di citazione iscritto a ruolo il 19.06.2018, ha rilevato di aver Parte_1 assunto, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS ex art. 286 del d.lgs. n. 209/2005, la gestione del sinistro avvenuto il 10.09.1986 a seguito del quale il veicolo targato CS150963, privo di copertura assicurativa, di proprietà di e condotto Controparte_4
1 da , ha danneggiato , come accertato con la sentenza n. 81/2002 Controparte_3 CP_5 emessa in data 8.04.2002 dal Tribunale di AO;
in conseguenza di tale sentenza, ha liquidato la complessiva somma di euro 81.922,13, come da atti di quietanza depositati in atti;
successivamente, la quale sua mandataria per il recupero del credito, ha intimato ai CP_6 responsabili del sinistro, con raccomandate a/r rimaste inevase (anch'esse depositate in atti), il rimborso della suddetta somma di euro 81.922,13. Pertanto, stante il decesso di CP_4 avvenuto in data 24.09.2005 e richiamato l'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005
[...]
(disciplinante l'azione di regresso esperibile nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto), la evocando in giudizio Parte_1 CP_3
, in solido e pro quota con e quali eredi di
[...] Controparte_1 CP_2 per le quote di loro spettanza, ha chiesto di “condannare i convenuti come Controparte_4 sopra individuati in solido e pro quota a rimborsare all'esponente, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di € 81.922,13= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
Con comparsa depositata il 5.11.2018 si è costituita in giudizio La stessa, Controparte_1 impugnando quanto ex adverso dedotto, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai accettato l'eredità del defunto padre, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto di regresso azionato, essendole pervenuta un'unica richiesta di pagamento il 24.07.2015 (ben oltre il termine decennale dalla liquidazione delle somme richieste avvenuta il 13.12.2002), a nulla valendo, ai fini dell'interruzione del medesimo termine di prescrizione, la missiva (peraltro prodotta dalla società attrice in mera copia) datata 26.10.2009 ed inviata a e Controparte_3
stante, tra l'altro, la sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento da parte Controparte_4 di quest'ultimo, seppur deceduto da oltre quattro anni. Quindi, ha Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare integralmente le domande formulate in atto di citazione, poiché infondate e non meritevoli di accoglimento per tutte le ragioni esposte in premessa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA (se dovuta)”.
Con comparsa depositata il 14.06.2019 si è costituita in giudizio La stessa, nel CP_2 contestare la fondatezza delle pretese creditorie avanzate nei confronti, ha rilevato, con argomentazioni difensive analoghe a quelle prospettate da l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto ex adverso azionato, avendo ricevuto un'unica lettera di messa in mora solo in data 28.08.2015 (a nulla valendo, ai fini dell'interruzione del termine decennale di prescrizione, la raccomandata a/r asseritamente notificata al defunto il Controparte_4
4.11.2009), e, comunque, l'assenza di qualsivoglia sua titolarità/legittimazione passiva, non avendo accettato né tacitamente, né espressamente l'eredità paterna. Pertanto, ha CP_2
2 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare e principale: accertare la carenza di legittimazione passiva, della sig.ra evocata nel presente giudizio, CP_2 nella asserita e presupposta qualità di erede - mai acquistata-, del de cuius Controparte_4
e per l'effetto condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c.,co.III° con la liquidazione ed il riconoscimento di una somma ritenuta giusta ed equa;
-in via subordinata: accertare, l'avvenuta prescrizione dell'azione di regresso, così come fatta valere dalla nei confronti della Parte_4 sig.ra , in quanto decorso il prescritto termine decennale. Con vittoria di spese e CP_2 competenze di lite”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti (differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al
20.06.2019) è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di
(non costituito) entro il termine perentorio del 15.09.2019, rinviando, per Controparte_3
l'effetto, la causa all'udienza del 12.05.2020.
Con provvedimento del 6.05.2020, è stata rigettata l'istanza depositata il 5.05.2020, con cui la società attrice ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c. per provvedere alla suddetta rinnovazione della notifica, non avendovi ottemperato per un errore di trascrizione della data di rinvio della causa da parte del procuratore.
Disattese le istanze istruttorie formulate da parte attrice (non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni), la causa è stata rinviata all'udienza del 22.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 291, comma
3, e 307, comma 3, c.p.c. limitatamente alle domande proposte dalla società attrice nei confronti di , mentre vanno rigettate le domande spiegate dalla medesima società nei Controparte_3 confronti di e Controparte_7 CP_2
Considerato l'oggetto del contendere, innanzitutto, va rilevato che, in caso di danno cagionato da un veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire con la speciale azione prevista dall'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 nei confronti del responsabile civile o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo (come nella fattispecie in esame), per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato, oltre che degli interessi e delle spese, e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione né l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c.. Invero, l'azione di regresso in questione ha natura autonoma e speciale (non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato) in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente
3 nel sistema dell'assicurazione obbligatoria tra impresa assicuratrice e responsabile civile;
inoltre, per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civi. sez. un. del 7.07.2022 n. 21514).
Altresì, secondo quanto già rilevato nell'ordinanza emessa in data 2.02.2021, come le domande proposte nei confronti di ciascuno dei responsabili del sinistro (nel caso in cui lo stesso sia stato causato, come nella fattispecie in esame, da un conducente del veicolo diverso dal proprietario) integrano una fattispecie di litisconsorzio facoltativo, analogamente, nell'ipotesi di successione mortis causa di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio (come, nel caso di specie, stante il decesso di , si determina un frazionamento pro quota dell'originario Controparte_4 debito del de cuius tra gli aventi causa, con la conseguenza che, al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali, il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, un litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 3.03.2016 n. 4199, secondo cui “L'azione per il pagamento di un debito ereditario non determina, laddove al "de cuius" succeda una pluralità di eredi, una situazione di litisconsorzio necessario fra costoro, non versandosi in ipotesi di rapporto unico ed inscindibile, giacché ciascun erede è tenuto a soddisfare i debiti ereditari "pro quota"”). Si tratta, infatti, come espressamente previsto dall'art. 754, comma 1, c.c., di una responsabilità di natura parziaria, in quanto gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria, operando in materia successoria, sia nei rapporti interni tra coeredi che in quelli esterni tra coeredi e creditori, il principio della divisione del debito di cui al brocardo debita hereditaria ipso iure dividuntur.
Posto quanto sopra, in primo luogo, è pacifico che la società attrice non ha provveduto alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto Controparte_3 nel termine perentorio all'uopo fissato con l'ordinanza emessa all'udienza di prima comparizione delle parti tenuta il 20.06.2019. Né, richiamando quanto osservato con il provvedimento del
6.05.2020 (qui da intendersi integralmente riportato), la stessa società ha provato, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., di non aver potuto provvedere a detto incombente per una causa ad essa non imputabile (non potendo, di certo, considerarsi tale l'errore compiuto dal procuratore nella trascrizione della data dell'udienza di rinvio della causa), così da giustificare l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini depositata in data 5.05.2020. È, infatti, pacifico che la natura perentoria del termine concesso per provvedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione preclude, in virtù di quanto disposto dall'art. 153, comma 1, c.p.c., qualsivoglia proroga, rinnovazione o sospensione dello stesso termine, neppure su accordo delle parti, così come per la rimessione in termini della parte decaduta per infruttuosa scadenza del termine in questione occorre, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c., che essa dimostri (a dispetto di quanto
4 avvenuto nel caso di specie) di essere stata effettivamente impossibilitata, senza alcuna colpa, a provvedere al medesimo incombente (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. del 14.02.2005 n.
2899). In ragione, pertanto, di quanto osservato, va dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c., l'estinzione del processo limitatamente alle domande proposte dalla società attrice nei confronti di , quale conducente del Controparte_3 veicolo che ha causato il sinistro cui è seguito il pagamento dell'indennizzo oggetto dell'azione di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 in esame ed erede pro quota (rectius chiamato all'eredità) del defunto proprietario del medesimo veicolo (stante Controparte_4 la ricorrenza, si ribadisce, di un litisconsorzio facoltativo). Estinzione, giova precisare, che opera di diritto e può essere dichiarata anche d'ufficio ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c..
Invece, con riguardo alle convenute e devono ritenersi Controparte_1 CP_2 fondate, alla luce del compendio probatorio in atti, le argomentazioni con cui le stesse hanno rilevato la carenza della propria legittimazione passiva (rectius titolarità passiva), non rivestendo
(a dispetto di quanto presunto da parte attrice) la qualità di eredi del defunto padre CP_4 per non aver provveduto, nel termine decennale previsto dall'art. 480 c.c.,
[...] all'accettazione della relativa eredità, sia in forma espressa che tacita.
Invero, secondo pacifica giurisprudenza, la delazione che segue all'apertura della successione, pur rappresentando un presupposto per l'acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, dal momento che per conseguire tale effetto è necessaria anche l'accettazione da parte del chiamato mediante aditio o in conseguenza della pro herede gestio o, ancora, per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.. Pertanto, nel caso di un giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, a fronte delle contestazioni mosse dal soggetto evocato in giudizio, l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte dello stesso della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tale senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato verso il soggetto nei cui confronti si agisce in ragione della sua qualità di erede (cfr. in tale senso, ex plurimis, Cass. civ. del 6.05.2002 n. 6479, Cass. civ. del 30.04.2010 n. 10525 e
Cass. civ. del 30.08.2018 n. 21436, secondo cui “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento
5 costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità”, nonché Corte appello Milano sez. I del 3.01.2020 n. 2, secondo cui “La prova della qualità di erede del debitore defunto incombe certamente sul creditore che, a fronte della contestazione del chiamato di essere divenuto erede, è tenuto a dimostrare i fatti dai quali desumere l'acquisto di tale qualità e, nel caso di accettazione tacita, i fatti incompatibili con la volontà di non accettare, relativi a ciascuno dei soggetti contro i quali si vuole far valere il diritto di credito a titolo di successione”).
Inoltre, a fronte delle argomentazioni con cui e hanno Controparte_1 CP_2 contestato la sussistenza della propria “legittimazione passiva” (non rivestendo la qualità di eredi del defunto padre , è opportuno precisare che la difesa della parte convenuta Controparte_4 estrinsecantesi nella deduzione della sua estraneità al rapporto giuridico oggetto di causa si traduce nella proposizione di una questione non già di legittimazione passiva ad causam, ma di difetto della condizione dell'azione, che, consistendo nell'identificabilità del soggetto nei cui confronti la legge conferisce il diritto azionato, è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., sicché spetta all'attore dimostrare le circostanze relative all'individuazione nello stesso del soggetto passivo di quel rapporto. Come noto, infatti, la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. Dunque, il giudice
è chiamato ad effettuare una valutazione soltanto formale sull'ipotetica accoglibilità delle richieste avanzate in giudizio, verificando, da un lato, la coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio e quello che è affermato come titolare del diritto, e, dall'altro, nel contempo, la coincidenza tra il soggetto contro il quale l'azione è esercitata e chi nella domanda viene individuato come soggetto passivo della pretesa. La legitimatio ad causam attiene, infatti, al diritto d'azione, quale mero diritto potestativo ad ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito (favorevole o sfavorevole) e non già una sentenza favorevole.
Essa, pertanto, si colloca su un piano totalmente diverso rispetto all'accertamento dell'appartenenza all'attore o al convenuto del diritto controverso poiché tale ultimo accertamento, attenendo al merito della lite, riguarda l'effettiva titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed investe i requisiti concreti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 5.03.2012
n. 3404 e Cass. civ. sez. III del 14.06.2006 n. 13756). In particolare, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il suo riconoscimento ad opera del convenuto o lo svolgimento da parte di quest'ultimo di difese incompatibili con la sua negazione (a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie).
Invero, la difesa con cui il convenuto si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto da
6 lui azionato o che lui stesso non è titolare passivo della posizione giuridica oggetto di causa è una mera difesa;
non è, quindi, un'eccezione (con la quale il convenuto contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo del diritto invocato dalla controparte), né un'eccezione in senso stretto proponibile, a pena di decadenza, in sede di costituzione in giudizio nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c. e non rilevabile d'ufficio. La difesa in questione può, dunque, essere proposta dal convenuto in ogni fase e grado del giudizio (compreso l'appello) ed il giudice può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del diritto oggetto del contendere anche d'ufficio, se emerge dagli atti di causa e dal materiale probatorio acquisito (cfr. in questo senso Cass. civ. sez. un. del 16.02.2016 n. 2951, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito).
Dunque, riqualificata nei termini anzidetti l'eccezione di carenza di “legittimazione passiva” sollevata dalle convenute e la società attrice avrebbe Controparte_1 CP_2 dovuto provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (e in virtù dei pacifici principi sopra richiamati),
l'effettiva titolarità in capo alle stesse della posizione giuridica posta a base della loro evocazione in giudizio, vale a dire la loro qualità di eredi del de cuius Tuttavia, alcuna Controparte_4 congrua prova (e, prima ancora, specifica allegazione) in tal senso è stata data dalla società attrice,
a nulla rilevando l'ispezione ipotecaria prodotta unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c., evincendosi dalla stessa la mera circostanza che un immobile di proprietà del de cuius
(per la precisione, un terreno sito in AO e riportato in catasto al foglio 22, Controparte_4
p.lla 516) è stato oggetto, in seguito al decesso dello stesso de cuius (avvenuto il 24.09.2005), di una denuncia di successione in favore dei figli, senza, peraltro, alcuna voltura catastale automatica del medesimo bene. È, infatti, noto che, in tema di accettazione dell'eredità, la normativa di cui agli artt. 475 e ss. c.c. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità, quando la volontà di essere erede è manifestata in modo diretto con un atto formale, e quella di accettazione tacita, che, invece, si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. In particolare, per unanime giurisprudenza, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che per la loro natura e finalità non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca del chiamato all'eredità di assumere la qualità di erede, quali, tra gli altri, la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, al quale compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere con riferimento agli stessi il proposito del chiamato all'eredità di accettare l'eredità, dovendo, peraltro, tale accertamento estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, dei beni compresi nell'asse ereditario. Pertanto, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, è irrilevante la trascrizione della denuncia di successione in
7 assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 19.02.2019 n. 4843). Ebbene, a fronte di tali pacifici principi di diritto e delle ferme contestazioni mosse al riguardo dalle convenute CP_7
e la società attrice non ha fornito alcuna congrua prova in ordine
[...] CP_2 all'effettiva assunzione da parte delle stesse della qualità di eredi del defunto padre per aver accettato la relativa eredità, espressamente o tacitamente (anche mediante il possesso e la gestione dei relativi beni). A tanto consegue, pertanto, il rigetto dell'azione di regresso ex art. 292, comma
1, del d.lgs. 209/2005 proposta dalla società attrice nei confronti di e Controparte_1
quali presunte eredi del de cuius CP_2 Controparte_4
Peraltro, ad abundantiam, si tratterebbe di una domanda avente ad oggetto un diritto ormai estinto per intervenuta prescrizione, come eccepito da nella comparsa di Controparte_1 costituzione ritualmente depositata il 5.11.2018 (a fronte, invece, della costituzione di CP_2 avvenuta con il deposito della relativa comparsa il 14.06.2019 - in seguito al differimento
[...] ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. dell'udienza di prima comparizione al 20.06.2019 - dunque nel mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. applicabili ratione temporis).
Infatti, ribadito che l'azione di regresso prevista dall'art. 292, comma 1, del d.lgs. 209/2005 soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data del pagamento effettuato al danneggiato (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. un. n. 21514/2022 già citata), dal compendio probatorio in atti risulta che la società attrice (e, per essa, la mandataria , a CP_6 fronte del pagamento avvenuto, in virtù della sentenza del Tribunale di AO n. 81/2002, in favore della e di nelle rispettive date del 13.12.2002 e 4.11.2002 Controparte_8 CP_5
(come da quietanze in atti), solo con la raccomandata a/r del 13.07.2015, spedita in pari data a nell'asserita qualità di erede del defunto e da lei Controparte_1 Controparte_4 ricevuta il 24.07.2015, ha richiesto il pagamento della somma di euro 81.922,13, ovvero ben oltre il decorso del suddetto termine di prescrizione (così come, peraltro, la raccomandata a/r del
13.07.2015 inviata a sempre nell'asserita qualità di erede del defunto CP_2 CP_4
è stata spedita nella stessa data del 13.07.2015). Né può tenersi conto, ai fini
[...] dell'interruzione del termine di prescrizione in questione, della raccomandata a/r del 26.10.2009 indirizzata a e (in proprio) spedita dalla società attrice (e, Controparte_4 Controparte_3 per essa, dalla mandataria in pari data ed asseritamente ricevuta dal primo, stante la CP_6 sottoscrizione apposta sul relativo avviso di ricevimento. Non può, infatti, farsi a meno di rilevare che all'epoca era, in realtà, già deceduto da oltre quattro anni (come rilevato Controparte_4 anche dalle convenute costituite che hanno provveduto a disconoscere la relativa sottoscrizione), sicché non avrebbe, di certo, potuto ricevere la raccomandata in questione e sottoscrivere il relativo avviso (con il conseguente superamento della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.). Così come, giova rilevare che si tratta di una missiva indirizzata al defunto CP_4
8 (oltre che a in proprio) e non ai suoi eredi collettivamente ed CP_4 Controparte_3 impersonalmente e, altresì, spedita presso il domicilio dello stesso pur essendo decorso oltre un anno dalla sua morte (avvenuta, si ribadisce, il 24.09.2005).
In ogni caso, pur a fronte del mancato accoglimento della domanda proposta dalla società attrice, non si evincono i presupposti per la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come chiesto da CP_2
E', infatti, noto che ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ai sensi della suddetta norma (che, a differenza di quella di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 c.p.c., non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente) nell'ipotesi di violazione di un grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, così da potersi considerare meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé), non essendo, in ogni caso, sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, della tesi prospettata
(cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. ord. del 27.10.2023, n. 29831). Ebbene, esaminati gli atti di causa, non si ritiene che tali presupposti ricorrano nella fattispecie concreta.
In ordine al regolamento delle spese di lite, nulla va disposto relativamente alla posizione di
(non costituito), invece, per quanto concerne le convenute Controparte_3 Controparte_1
e si ritiene opportuno disporre la loro compensazione. Infatti, posta la
[...] CP_2 peculiarità delle circostanze del caso concreto, va, altresì, rilevato che nelle raccomandate a/r del
13.07.2015 inviate a dette convenute era, tra l'altro, indicato: “Qualora Lei fosse a conoscenza di circostanze e fatti che, per qualsiasi motivo, possano escludere o modificare il diritto di credito di nei Suoi confronti, La invitiamo a darcene immediata comunicazione al Parte_1 fine di evitare un'inutile azione giudiziaria”. Ebbene, se la comunicazione delle circostanze rappresentate nel presente giudizio (quale la mancata accettazione dell'eredità del defunto padre avrebbe potuto evitare la presente azione giudiziaria (a dispetto di quanto Controparte_4 avvenuto), si ritiene opportuno disporre la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di AO, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 956/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c. limitatamente alle domande proposte dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di;
Controparte_3
- rigetta la domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005 proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
e CP_1 CP_2
9 - non accoglie la domanda con cui ha chiesto la condanna della CP_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
[...]
- nulla dispone per le spese di lite relativamente alla posizione processuale di;
Controparte_3
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite relativamente alla posizione processuale della in persona del legale rappresentante p.t., e delle convenute Parte_1 [...]
e CP_1 CP_2
AO, 24.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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