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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2202/2023 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2202/2023 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.LI CAUSI GAIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. SARTORIS ELENA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: 1) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al resistente;
2) dichiarare che la casa coniugale sita in Novara, via Tonale n. 8, sia assegnata alla moglie, ove vivrà con i figli minori;
3) disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre;
4) disporre che ontribuisca al mantenimento delle figlie minori, versando a favore Pt_2 della madre l'importo mensile di € 500,00, da versarsi entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, così come previste dal Protocollo presso il Tribunale di Torino;
5) disporre che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
Parte resistente: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, assegnando alla moglie la casa coniugale disponendo che vi viva unicamente con le figlie minori e non con altri soggetti estranei;
- Affidare provvisoriamente le figlie ad entrambi i genitori stabilendo un contributo in favore delle stesse a carico del ricorrente di Euro 200,00, tenuto conto della sua attuale condizione economica, disponendo modalità di visita compatibili con l'attuale situazione del convenuto tenuto conto di quanto già stabilito dal Tribunale dei Minori di Torino. IN VIA ISTRUTTORIA Disporsi tutti gli accertamenti necessari ed urgenti con presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi, del SERD competente della NPI per quanto concerne le minori.
Pubblico Ministero: parere favorevole all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2023, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 rappresentando di aver sposato in data 8/3/2008 e che dalla loro unione sono nate Parte_2
e . A causa dei comportamenti violenti di commessi spesso in preda ai fumi Per_1 Per_2 Pt_2 dell'alcol e spesso anche alla presenza delle bambine, la donna si era determinata a denunciarlo (il relativo procedimento penale era stato definito con sentenza di condanna ad anni 3 di reclusione) e a chiedere la separazione con addebito e l'affido esclusivo delle figlie.
Si è costituto tardivamente il quale ha negato la ricostruzione avversaria, ha riferito che non Pt_2 lavorava e ha concluso come in epigrafe.
***
Alla prima udienza del 24/1/2024, le parti si sono riportate agli atit introduttivi;
l'Avv. LI CAUSI per la ricorrente ha evidenziato che la sentenza di condanna per maltrattamenti a carico di ra stata Pt_2 confermata dalla Corte di Appello e che, dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino, era stato aperto un procedimento per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico del resistente. Quindi, il resistente ha dichiarato: “io ho sempre fatto tutto per la mia famiglia;
ho offeso con parole brutte, ma non ho maltrattato, non c'è nessuna prova;
mi mettono contro le mie figlie;
sono agli arresti domiciliari da circa sei mesi, non so ancora per quanto lo sarò; non vedo le mie figlie da quasi due anni;
sento la al telefono quasi tutti i giorni, è lei a Pt_1 chiamarmi per chiedermi i soldi;
non sto lavorando, ogni mese mando 150-200 euro per le mie figlie, quando ho qualcosa glielo do;
in passato lavoravo ad Amazon, fino a febbraio 2022, facevo il magazziniere, guadagnavo tra 1.300 e 1.500 euro al mese;
l'assistente sociale è irrintracciabile;
ho un conto corrente;
il compagno di , sta Pt_1 Persona_3 usando mia figlia contro di me e usa i soldi che mando io e quelli della pensione di mia figlia;
l'ho visto a casa tramite le telecamere condominiali, ho chiamato la cooperativa e per questo lo so, lo hanno visto entrare tramite le telecamere”.
All'esito, è stata disposta l'acquisizione degli atti relativi al procedimento iscritto dinanzi al Tribunale per i Minorenni e, in data 13/5/2024, è stata pronunciata sentenza parziale sullo status.
All'udienza del 25/6/2024, dato atto del mancato pervenimento degli atti relativi al procedimento iscritto dinanzi al Tribunale per i Minorenni, è stata adottata la seguente regolamentazione: “in via provvisoria e urgente, tenuto conto dell'avvenuta pronuncia della sentenza relativa allo status: a) dispone l'affido esclusivo rafforzato alla madre delle minori e , demandando alla madre in via esclusiva anche l'assunzione delle decisioni relative ai Per_1 Per_2 profili sanitari, scolastici e relativi alla residenza, nonché al rilascio dei documenti, relative alle minori;
b) dispone il collocamento delle minori e presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare;
c) dispone la presa in Per_1 Per_2 carico delle minori e da parte del Servizio di NPI presso ASL Novara al fine di valutarne lo stato Per_1 Persona_4 di benessere psicofisico e di approfondire lo stato dei rapporti con il padre;
d) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Novara, con l'incarico di attuare ogni intervento a supporto del nucleo e, laddove ritenuto dal Servizio di NPI nell'interesse delle minori, di approntare un calendario di visite tra padre e figlie in luogo neutro alla presenza di un operatore;
e) dispone che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla madre la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal novembre del 2023 e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie, come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà integralmente percepito dalla madre secondo le previsioni di legge. In via istruttoria a) dispone che il PM, parte necessaria, depositi nel presente procedimento gli atti del procedimento penale n.794/2022 RGNR-1684/2022 RG nel termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento;
b) assegna a ciascuna parte termine di giorni 90 per integrare la documentazione in atti secondo quanto disposto dall'art. 473bis.12 c.p.c. (ed, in particolare, estratti dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
c) assegna al Servizio di NPI e ai Servizi Sociali termine sino al 30.11.2024 per il deposito di una relazione sull'incarico espletato;
d) riserva all'esito il giudizio di ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale di cui parte ricorrente ha chiesto l'ammissione; e) rigetta le ulteriori istanze istruttorie delle parti;
f) rinvia per l'esame della relazione all'udienza del 10.12.2024 alle ore 10.30. Si comunichi: - alle parti;
- al PM;
- al Servizio di NPI;
- ai Servizi Sociali del Comune di Novara”.
In data 19/7/2024 è pervenuta sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino che ha dichiarato la propria incompetenza per sopravvenuta competenza del Tribunale Ordinario.
All'udienza del 10/12/2024, il Giudice in allora procedente ha dichiarato di astenersi dalla trattazione del procedimento per ragioni di convenienza e, quindi, alla successiva udienza de 4/2/2025 è stata disposta l'acquisizione della sentenza di condanna emessa a carico del resistente. All'udienza del 12/3/2025, sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ma, alla successiva udienza, è stata disposta la partecipazione a distanza del resistente che aveva chiesto di presenziare.
All'udienza del 6/8/2025, a dichiarato “Io ho fatto molti errori in passato, ma ora vorrei Pt_2 vederli, hanno bisogno anche di me, ci manco anche io. Sono andato a fare il colloquio con l'assistente sociale in giugno, il 24 ad esempio. L'assistente sociale mi ha detto che aspetta che il Giudice decida le visite con i miei figli, a me mancano tanto, senza vederli tre anni è molto dura”; quindi, all'esito, è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio.
Quindi, all'udienza del 27/11/2025, è stato concesso breve termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali e con ordinanza dell'11/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. ***
Premesso che la pronuncia sullo status è già stata emessa, ritiene il Collegio che la richiesta di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente, deve essere accolta.
E, infatti, come si evince dagli atti trasmessi dalla Procura in sede, stato condannato, con Pt_2 sentenza ormai passata in giudicato, per il delitto di maltrattamenti commesso in danno della , Pt_1 alla pena di anni tre di reclusione, certificando così che il resistente ha commesso abitualmente gravi e violente condotte non solo in danno del coniuge ma anche alla presenza delle figlie.
In particolare, la donna aveva denunciato “il marito l'aveva aggredita più volte, anche fisicamente, a causa della forte gelosia che provava nei suoi confronti, ma, fino ad allora, non aveva mai voluto denunciarlo, in quanto sperava di poter recuperare il rapporto: ora, però, non si sentiva più al sicuro vicino a lui. Oltre a ciò, la donna riferiva che, in alcune occasioni, il marito la minacciava, anche alla presenza delle figlie minori, proferendo le seguenti parole: "ti taglio la gola";
“ti butto benzina e ti brucio viva'. L'ultimo episodio di violenza fisica si verificava una decina di giorni prima, allorché veniva presa a schiaffi e colpita con oggetti di piccole dimensioni, per poi essere scaraventata a terra: in quell'occasione, si recava al Pronto Soccorso e, in sede di denuncia, allegava copia del referto medico dell'ospedale Maggiore di Novara, con prognosi di giorni 5. Prima di allora, invece, non si era mai rivolta ad alcuna struttura ospedaliera, in quanto, in questi casi, l'uomo era solito rinchiuderla in casa e nascondere le chiavi, impedendole, cosi, di uscire: in tali circostanze, oltretutto, le sottraeva, il telefono cellulare, che tuttora era in suo possesso” (cfr., sentenza di condanna del G.U.P. di Novara versata in atti).
In tema, ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ha così statuito: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 22294 del 7/8/2024).
Peraltro, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche un singolo episodio di violenza può essere sufficiente per l'addebito della separazione. La gravità dell'atto, infatti, può rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, indipendentemente dalla durata o dalla frequenza dei comportamenti violenti.
Alla luce di quanto sopra, considerato che vi è un accertamento in giudicato delle condotte violente commesse da n danno della moglie e che sono state sopra riportate, va accolta la domanda Pt_2 di addebito di Parte_1
***
Quanto ai profili relativi alla prole, in ragione dell'indole violenta, aggressiva di a disposto Pt_2
l'affido esclusivo di e alla madre. Tale configurazione, infatti, secondo il Collegio, è l'unica Per_1 Per_2 in grado di tutelare le minori e di tutelare il loro benessere: nel corso della casa, ha mostrato Pt_2 inaffidabilità, poca comprensione delle condotte commesse (attribuisce la colpa della separazione alla suocera, ritiene di essere stato ingiustamente condannato 'perché il Giudice non fa controlli'), scarsa se on assente assunzione di responsabilità, che denotano assoluta mancanza di comprensione del benessere e delle esigenze delle figlie e carenze nella capacità di assumere decisioni nel loro interesse. Peraltro, va evidenziato che, con le sue condotte, a commesso violenza cd. assistita, in danno delle figlie Pt_2
e, in particolare, di la quale, proprio perché ricorda quanto accaduto, attualmente rifiuta di vedere Per_1 il padre. La madre, invece, nel corso del monitoraggio si è mostrata adeguata, attenta e capace di rispondere ai loro bisogni. Pertanto, va confermato l'affido esclusivo delle ragazze a lei.
Le minori devono essere collocate presso la madre, a cui va quindi assegnato la casa familiare.
Quanto agli incontri padre figlie, si evidenzia che -come evidenziato dalla relazione della NPI- Per_1 non ha alcuna intenzione di vedere il padre perché ricorda le violenze che ha inflitto alla madre. , Per_2 invece, vuole incontrarlo.
Allo stato, preso atto del rifiuto di (per cui, peraltro, non si è ritenuto di dover procedere alla Per_1 sua audizione per evitare di darle ulteriore stress emotivo, avendo ella spiegato chiaramente i motivi del rifiuto al servizio NPI), si dispone che gli incontri padre-figlie avvengano in spazio neutro e alla presenza di un educatore, secondo il calendario predisposto dai servizi, dando mandato agli stessi di procedere ad una progressiva e molto graduale liberalizzazione del corso tempo, ove ritenuto opportuno, compatibilmente con il benessere di (e ove decida di incontrarlo). Per_2 Per_1
Quanto alle statuizioni economiche, ritiene il Collegio di dover confermare l'importo di € 300,00 a carico di a titolo di mantenimento delle figlie: le condizioni rispetto al momento di emissione Pt_2 dell'ordinanza con i provvedimenti provvisori, infatti, non sono mutate. La è titolare di redditi Pt_1 da lavoro per circa € 1.000,00 al mese;
dopo un periodo di detenzione, è ancora disoccupato Pt_2 ma di certo dotato di capacità lavorativa.
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra entrambi i genitori mentre l'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre, in qualità di esclusiva affidataria della prole.
Alla fine di tutelare il benessere del nucleo familiare e consentire ancora il monitoraggio sullo stesso, per salvaguardare il benessere di e , va disposta la perdurante presa in carico da parte del Per_1 Per_2 servizio sociale del comune di Novara e del servizio NPI.
***
Stante la sua soccombenza, a condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Pt_2 come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi. Le somme devono essere versate all'Erario, considerato che la ricorrente
è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato;
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) addebita la separazione a;
Parte_2
2) affida e in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso di lei;
Per_1 Per_2
3) assegna la casa familiare a Parte_1
4) dispone che ossa vedere (e ove decida di incontrarlo) in spazio neutro, Pt_2 Per_2 Per_1 alla presenza di un educatore, secondo il calendario predisposto dai servizi sociali, con possibilità di valutare una progressiva e graduale liberalizzazione, compatibilmente con il benessere delle minori;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori, Parte_2 versando la somma di € 300,00 (e, quindi, € 150,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 10 di ogni mese;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali del comune di Novara e del servizio NPI per le finalità di cui in motivazione;
9) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € Parte_2
3.809,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da versarsi all'Erario, stante l'ammissione al beneficio del Gratuito Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara dell'11/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2202/2023 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.LI CAUSI GAIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. SARTORIS ELENA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: 1) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al resistente;
2) dichiarare che la casa coniugale sita in Novara, via Tonale n. 8, sia assegnata alla moglie, ove vivrà con i figli minori;
3) disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre;
4) disporre che ontribuisca al mantenimento delle figlie minori, versando a favore Pt_2 della madre l'importo mensile di € 500,00, da versarsi entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, così come previste dal Protocollo presso il Tribunale di Torino;
5) disporre che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
Parte resistente: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, assegnando alla moglie la casa coniugale disponendo che vi viva unicamente con le figlie minori e non con altri soggetti estranei;
- Affidare provvisoriamente le figlie ad entrambi i genitori stabilendo un contributo in favore delle stesse a carico del ricorrente di Euro 200,00, tenuto conto della sua attuale condizione economica, disponendo modalità di visita compatibili con l'attuale situazione del convenuto tenuto conto di quanto già stabilito dal Tribunale dei Minori di Torino. IN VIA ISTRUTTORIA Disporsi tutti gli accertamenti necessari ed urgenti con presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi, del SERD competente della NPI per quanto concerne le minori.
Pubblico Ministero: parere favorevole all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2023, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 rappresentando di aver sposato in data 8/3/2008 e che dalla loro unione sono nate Parte_2
e . A causa dei comportamenti violenti di commessi spesso in preda ai fumi Per_1 Per_2 Pt_2 dell'alcol e spesso anche alla presenza delle bambine, la donna si era determinata a denunciarlo (il relativo procedimento penale era stato definito con sentenza di condanna ad anni 3 di reclusione) e a chiedere la separazione con addebito e l'affido esclusivo delle figlie.
Si è costituto tardivamente il quale ha negato la ricostruzione avversaria, ha riferito che non Pt_2 lavorava e ha concluso come in epigrafe.
***
Alla prima udienza del 24/1/2024, le parti si sono riportate agli atit introduttivi;
l'Avv. LI CAUSI per la ricorrente ha evidenziato che la sentenza di condanna per maltrattamenti a carico di ra stata Pt_2 confermata dalla Corte di Appello e che, dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino, era stato aperto un procedimento per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico del resistente. Quindi, il resistente ha dichiarato: “io ho sempre fatto tutto per la mia famiglia;
ho offeso con parole brutte, ma non ho maltrattato, non c'è nessuna prova;
mi mettono contro le mie figlie;
sono agli arresti domiciliari da circa sei mesi, non so ancora per quanto lo sarò; non vedo le mie figlie da quasi due anni;
sento la al telefono quasi tutti i giorni, è lei a Pt_1 chiamarmi per chiedermi i soldi;
non sto lavorando, ogni mese mando 150-200 euro per le mie figlie, quando ho qualcosa glielo do;
in passato lavoravo ad Amazon, fino a febbraio 2022, facevo il magazziniere, guadagnavo tra 1.300 e 1.500 euro al mese;
l'assistente sociale è irrintracciabile;
ho un conto corrente;
il compagno di , sta Pt_1 Persona_3 usando mia figlia contro di me e usa i soldi che mando io e quelli della pensione di mia figlia;
l'ho visto a casa tramite le telecamere condominiali, ho chiamato la cooperativa e per questo lo so, lo hanno visto entrare tramite le telecamere”.
All'esito, è stata disposta l'acquisizione degli atti relativi al procedimento iscritto dinanzi al Tribunale per i Minorenni e, in data 13/5/2024, è stata pronunciata sentenza parziale sullo status.
All'udienza del 25/6/2024, dato atto del mancato pervenimento degli atti relativi al procedimento iscritto dinanzi al Tribunale per i Minorenni, è stata adottata la seguente regolamentazione: “in via provvisoria e urgente, tenuto conto dell'avvenuta pronuncia della sentenza relativa allo status: a) dispone l'affido esclusivo rafforzato alla madre delle minori e , demandando alla madre in via esclusiva anche l'assunzione delle decisioni relative ai Per_1 Per_2 profili sanitari, scolastici e relativi alla residenza, nonché al rilascio dei documenti, relative alle minori;
b) dispone il collocamento delle minori e presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare;
c) dispone la presa in Per_1 Per_2 carico delle minori e da parte del Servizio di NPI presso ASL Novara al fine di valutarne lo stato Per_1 Persona_4 di benessere psicofisico e di approfondire lo stato dei rapporti con il padre;
d) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Novara, con l'incarico di attuare ogni intervento a supporto del nucleo e, laddove ritenuto dal Servizio di NPI nell'interesse delle minori, di approntare un calendario di visite tra padre e figlie in luogo neutro alla presenza di un operatore;
e) dispone che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla madre la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal novembre del 2023 e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie, come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà integralmente percepito dalla madre secondo le previsioni di legge. In via istruttoria a) dispone che il PM, parte necessaria, depositi nel presente procedimento gli atti del procedimento penale n.794/2022 RGNR-1684/2022 RG nel termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento;
b) assegna a ciascuna parte termine di giorni 90 per integrare la documentazione in atti secondo quanto disposto dall'art. 473bis.12 c.p.c. (ed, in particolare, estratti dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
c) assegna al Servizio di NPI e ai Servizi Sociali termine sino al 30.11.2024 per il deposito di una relazione sull'incarico espletato;
d) riserva all'esito il giudizio di ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale di cui parte ricorrente ha chiesto l'ammissione; e) rigetta le ulteriori istanze istruttorie delle parti;
f) rinvia per l'esame della relazione all'udienza del 10.12.2024 alle ore 10.30. Si comunichi: - alle parti;
- al PM;
- al Servizio di NPI;
- ai Servizi Sociali del Comune di Novara”.
In data 19/7/2024 è pervenuta sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino che ha dichiarato la propria incompetenza per sopravvenuta competenza del Tribunale Ordinario.
All'udienza del 10/12/2024, il Giudice in allora procedente ha dichiarato di astenersi dalla trattazione del procedimento per ragioni di convenienza e, quindi, alla successiva udienza de 4/2/2025 è stata disposta l'acquisizione della sentenza di condanna emessa a carico del resistente. All'udienza del 12/3/2025, sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ma, alla successiva udienza, è stata disposta la partecipazione a distanza del resistente che aveva chiesto di presenziare.
All'udienza del 6/8/2025, a dichiarato “Io ho fatto molti errori in passato, ma ora vorrei Pt_2 vederli, hanno bisogno anche di me, ci manco anche io. Sono andato a fare il colloquio con l'assistente sociale in giugno, il 24 ad esempio. L'assistente sociale mi ha detto che aspetta che il Giudice decida le visite con i miei figli, a me mancano tanto, senza vederli tre anni è molto dura”; quindi, all'esito, è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio.
Quindi, all'udienza del 27/11/2025, è stato concesso breve termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali e con ordinanza dell'11/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. ***
Premesso che la pronuncia sullo status è già stata emessa, ritiene il Collegio che la richiesta di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente, deve essere accolta.
E, infatti, come si evince dagli atti trasmessi dalla Procura in sede, stato condannato, con Pt_2 sentenza ormai passata in giudicato, per il delitto di maltrattamenti commesso in danno della , Pt_1 alla pena di anni tre di reclusione, certificando così che il resistente ha commesso abitualmente gravi e violente condotte non solo in danno del coniuge ma anche alla presenza delle figlie.
In particolare, la donna aveva denunciato “il marito l'aveva aggredita più volte, anche fisicamente, a causa della forte gelosia che provava nei suoi confronti, ma, fino ad allora, non aveva mai voluto denunciarlo, in quanto sperava di poter recuperare il rapporto: ora, però, non si sentiva più al sicuro vicino a lui. Oltre a ciò, la donna riferiva che, in alcune occasioni, il marito la minacciava, anche alla presenza delle figlie minori, proferendo le seguenti parole: "ti taglio la gola";
“ti butto benzina e ti brucio viva'. L'ultimo episodio di violenza fisica si verificava una decina di giorni prima, allorché veniva presa a schiaffi e colpita con oggetti di piccole dimensioni, per poi essere scaraventata a terra: in quell'occasione, si recava al Pronto Soccorso e, in sede di denuncia, allegava copia del referto medico dell'ospedale Maggiore di Novara, con prognosi di giorni 5. Prima di allora, invece, non si era mai rivolta ad alcuna struttura ospedaliera, in quanto, in questi casi, l'uomo era solito rinchiuderla in casa e nascondere le chiavi, impedendole, cosi, di uscire: in tali circostanze, oltretutto, le sottraeva, il telefono cellulare, che tuttora era in suo possesso” (cfr., sentenza di condanna del G.U.P. di Novara versata in atti).
In tema, ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ha così statuito: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 22294 del 7/8/2024).
Peraltro, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche un singolo episodio di violenza può essere sufficiente per l'addebito della separazione. La gravità dell'atto, infatti, può rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, indipendentemente dalla durata o dalla frequenza dei comportamenti violenti.
Alla luce di quanto sopra, considerato che vi è un accertamento in giudicato delle condotte violente commesse da n danno della moglie e che sono state sopra riportate, va accolta la domanda Pt_2 di addebito di Parte_1
***
Quanto ai profili relativi alla prole, in ragione dell'indole violenta, aggressiva di a disposto Pt_2
l'affido esclusivo di e alla madre. Tale configurazione, infatti, secondo il Collegio, è l'unica Per_1 Per_2 in grado di tutelare le minori e di tutelare il loro benessere: nel corso della casa, ha mostrato Pt_2 inaffidabilità, poca comprensione delle condotte commesse (attribuisce la colpa della separazione alla suocera, ritiene di essere stato ingiustamente condannato 'perché il Giudice non fa controlli'), scarsa se on assente assunzione di responsabilità, che denotano assoluta mancanza di comprensione del benessere e delle esigenze delle figlie e carenze nella capacità di assumere decisioni nel loro interesse. Peraltro, va evidenziato che, con le sue condotte, a commesso violenza cd. assistita, in danno delle figlie Pt_2
e, in particolare, di la quale, proprio perché ricorda quanto accaduto, attualmente rifiuta di vedere Per_1 il padre. La madre, invece, nel corso del monitoraggio si è mostrata adeguata, attenta e capace di rispondere ai loro bisogni. Pertanto, va confermato l'affido esclusivo delle ragazze a lei.
Le minori devono essere collocate presso la madre, a cui va quindi assegnato la casa familiare.
Quanto agli incontri padre figlie, si evidenzia che -come evidenziato dalla relazione della NPI- Per_1 non ha alcuna intenzione di vedere il padre perché ricorda le violenze che ha inflitto alla madre. , Per_2 invece, vuole incontrarlo.
Allo stato, preso atto del rifiuto di (per cui, peraltro, non si è ritenuto di dover procedere alla Per_1 sua audizione per evitare di darle ulteriore stress emotivo, avendo ella spiegato chiaramente i motivi del rifiuto al servizio NPI), si dispone che gli incontri padre-figlie avvengano in spazio neutro e alla presenza di un educatore, secondo il calendario predisposto dai servizi, dando mandato agli stessi di procedere ad una progressiva e molto graduale liberalizzazione del corso tempo, ove ritenuto opportuno, compatibilmente con il benessere di (e ove decida di incontrarlo). Per_2 Per_1
Quanto alle statuizioni economiche, ritiene il Collegio di dover confermare l'importo di € 300,00 a carico di a titolo di mantenimento delle figlie: le condizioni rispetto al momento di emissione Pt_2 dell'ordinanza con i provvedimenti provvisori, infatti, non sono mutate. La è titolare di redditi Pt_1 da lavoro per circa € 1.000,00 al mese;
dopo un periodo di detenzione, è ancora disoccupato Pt_2 ma di certo dotato di capacità lavorativa.
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra entrambi i genitori mentre l'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre, in qualità di esclusiva affidataria della prole.
Alla fine di tutelare il benessere del nucleo familiare e consentire ancora il monitoraggio sullo stesso, per salvaguardare il benessere di e , va disposta la perdurante presa in carico da parte del Per_1 Per_2 servizio sociale del comune di Novara e del servizio NPI.
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Stante la sua soccombenza, a condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Pt_2 come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi. Le somme devono essere versate all'Erario, considerato che la ricorrente
è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato;
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) addebita la separazione a;
Parte_2
2) affida e in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso di lei;
Per_1 Per_2
3) assegna la casa familiare a Parte_1
4) dispone che ossa vedere (e ove decida di incontrarlo) in spazio neutro, Pt_2 Per_2 Per_1 alla presenza di un educatore, secondo il calendario predisposto dai servizi sociali, con possibilità di valutare una progressiva e graduale liberalizzazione, compatibilmente con il benessere delle minori;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori, Parte_2 versando la somma di € 300,00 (e, quindi, € 150,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 10 di ogni mese;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali del comune di Novara e del servizio NPI per le finalità di cui in motivazione;
9) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € Parte_2
3.809,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da versarsi all'Erario, stante l'ammissione al beneficio del Gratuito Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara dell'11/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO