In detto ruolo e' iscritto d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, l'ufficiale del Corpo che sia riconosciuto permanente inabile al servizio per:
a) mutilazione o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una, delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 645;
b) mutilazione o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata, ordinaria delle prime otto categorie.
L'ufficiale del ruolo d'onore puo' essere richiamato in servizio, col suo consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegato in incarichi o servizi compatibili con le sue condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di reparti))