Articolo 49 bis della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 52Articolo 54
Versione
12 marzo 1963
Art. 49-bis. ((E' istituito il ruolo d'onore per gli ufficiali del Corpo delle guardie, di pubblica sicurezza.
In detto ruolo e' iscritto d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, l'ufficiale del Corpo che sia riconosciuto permanente inabile al servizio per:

a) mutilazione o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una, delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 645;
b) mutilazione o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata, ordinaria delle prime otto categorie.
L'ufficiale del ruolo d'onore puo' essere richiamato in servizio, col suo consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegato in incarichi o servizi compatibili con le sue condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di reparti))
Entrata in vigore il 12 marzo 1963
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