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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10295/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10295 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GIULIANELLI SONIA, elettivamente Parte_1 domiciliato in PIAZZA TRE MARTIRI N. 2 47921 RIMINI presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
DI BOLOGNA, domiciliati presso VIA GUIDO RENI N. 4 40125 BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 28.01.2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.07.2024, il ricorrente, cittadino del nato il [...], ha CP_2 impugnato il provvedimento del Questore di Forlì-Cesena notificato il 28.06.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 9 febbraio 2023.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_3 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto del 17 luglio 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, poi confermato in sede di udienza in data 13 novembre 2024.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore
All'udienza del 13 novembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: da due anni, dal 2022
D: per quale ragione ha lasciato il CP_2
R: perché mio padre era morto e la nostra famiglia non aveva i soldi per vivere
D: dove abita e con chi vive?
R: a San Mauro Pascoli, con un amico
D: è sposato?
R: per ora no
D: lavora?
R: prima lavoravo, fino al 22 settembre scorso. Dopo non mi è stato fatto un contratto di lavoro per via del permesso di soggiorno. Ho fatto la domanda per la disoccupazione
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: no
D: cosa fa ora che non lavora durante il giorno?
R: vado in giro a cercare lavoro
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, a San Mauro Pascoli, sono marocchini
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no».
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 21 febbraio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il giudice si è quindi riservato di riferire la causa al collegio per la decisione
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pagina 2 Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione
Pagina 3 alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU…”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 18 aprile 2024, agli atti, si legge in particolare che il richiedente si trova in Italia dal maggio 2022, non documentando una situazione di effettivo inserimento sociale, non avendo prodotto documentazione circa lo svolgimento di attività lavorativa, né emergendo che lo stesso abbia partecipato a corsi di formazione, alfabetizzazione ovvero abbia svolto attività di volontariato.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che, il ricorrente, arrivato in Italia nel 2022, abbia radicato qui la propria identità sociale.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 40, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2022 per ragioni economiche.
Attualmente vive a San Mauro Pascoli, in ospitalità da un connazionale (cfr. dichiarazione di ospitalità).
Pagina 4 Dalla documentazione depositata, in particolar modo dall'Estratto Conto Previdenziale, si evince che il soggetto ha iniziato a lavorare con continuità e contratti regolari dal gennaio 2023, inizialmente come bracciante agricolo giornaliero. Quindi ha svolto attività lavorativa con contratto a tempo determinato presso la S.N.C.HAPPY HOLIDAY e S.R.L. FELLINI PATRIZIO.
L'ultimo datore di lavoro ha poi prorogato il contratto di lavoro del ricorrente sino al luglio 2024.
Il soggetto ha da ultimo stipulato un contratto a tempo determinato con la S.N.C. HAPPY
HOLIDAY, scaduto il 22.09.2024 (cfr. Contratto di lavoro;
estratto conto previdenziale).
Dalla documentazione in atti si rileva, infine, come il medesimo ha prodotto negli ultimi anni i seguenti redditi pari complessivamente a circa: € 13.617,00 nel 2023; € 13.884,00 nel 2024, di cui €
1.623,00 a titolo di contribuzione figurativa NASpI.
Il ricorrente, in sede di udienza, ha inoltre dichiarato di aver richiesto un sussidio di disoccupazione.
Nonostante l'attuale stato di disoccupazione, non si può sostenere che dall'attuale mancato impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione del diritto al rispetto della privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. Né può omettersi che la perdita del lavoro o comunque la sua fragilità hanno caratterizzato in modo specifico gli ultimi anni, con una drammatica crisi che ha investito in pieno alcuni settori d'elezione per la manodopera straniera o precaria, sicché la mancanza di lavoro in termini generali non è tanto significativa di carenza di inserimento o di progettualità, quanto delle oggettive difficoltà incontrante dall'intero sistema economico. Si deve sottolineare, inoltre, che la momentanea difficoltà nel reperire un'occupazione è aggravata dal fatto che il ricorrente è privo di un permesso di soggiorno, dato il rigetto del rinnovo.
L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia momentaneamente disoccupato.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione
Pagina 5 raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedente. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai tre anni fa.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Nel caso di specie non emerge alcun elemento che induca ad assumere che l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il ricorrente difatti non ha a suo carico né precedenti né pendenze penali, come si rileva dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti.
La ravvista presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente del suo diritto fondamentale alla vita privata. e familiare, così delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per
Pagina 6 cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6.05.2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10295 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GIULIANELLI SONIA, elettivamente Parte_1 domiciliato in PIAZZA TRE MARTIRI N. 2 47921 RIMINI presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
DI BOLOGNA, domiciliati presso VIA GUIDO RENI N. 4 40125 BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 28.01.2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.07.2024, il ricorrente, cittadino del nato il [...], ha CP_2 impugnato il provvedimento del Questore di Forlì-Cesena notificato il 28.06.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 9 febbraio 2023.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_3 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto del 17 luglio 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, poi confermato in sede di udienza in data 13 novembre 2024.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore
All'udienza del 13 novembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: da due anni, dal 2022
D: per quale ragione ha lasciato il CP_2
R: perché mio padre era morto e la nostra famiglia non aveva i soldi per vivere
D: dove abita e con chi vive?
R: a San Mauro Pascoli, con un amico
D: è sposato?
R: per ora no
D: lavora?
R: prima lavoravo, fino al 22 settembre scorso. Dopo non mi è stato fatto un contratto di lavoro per via del permesso di soggiorno. Ho fatto la domanda per la disoccupazione
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: no
D: cosa fa ora che non lavora durante il giorno?
R: vado in giro a cercare lavoro
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, a San Mauro Pascoli, sono marocchini
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no».
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 21 febbraio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il giudice si è quindi riservato di riferire la causa al collegio per la decisione
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pagina 2 Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione
Pagina 3 alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU…”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 18 aprile 2024, agli atti, si legge in particolare che il richiedente si trova in Italia dal maggio 2022, non documentando una situazione di effettivo inserimento sociale, non avendo prodotto documentazione circa lo svolgimento di attività lavorativa, né emergendo che lo stesso abbia partecipato a corsi di formazione, alfabetizzazione ovvero abbia svolto attività di volontariato.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che, il ricorrente, arrivato in Italia nel 2022, abbia radicato qui la propria identità sociale.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 40, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2022 per ragioni economiche.
Attualmente vive a San Mauro Pascoli, in ospitalità da un connazionale (cfr. dichiarazione di ospitalità).
Pagina 4 Dalla documentazione depositata, in particolar modo dall'Estratto Conto Previdenziale, si evince che il soggetto ha iniziato a lavorare con continuità e contratti regolari dal gennaio 2023, inizialmente come bracciante agricolo giornaliero. Quindi ha svolto attività lavorativa con contratto a tempo determinato presso la S.N.C.HAPPY HOLIDAY e S.R.L. FELLINI PATRIZIO.
L'ultimo datore di lavoro ha poi prorogato il contratto di lavoro del ricorrente sino al luglio 2024.
Il soggetto ha da ultimo stipulato un contratto a tempo determinato con la S.N.C. HAPPY
HOLIDAY, scaduto il 22.09.2024 (cfr. Contratto di lavoro;
estratto conto previdenziale).
Dalla documentazione in atti si rileva, infine, come il medesimo ha prodotto negli ultimi anni i seguenti redditi pari complessivamente a circa: € 13.617,00 nel 2023; € 13.884,00 nel 2024, di cui €
1.623,00 a titolo di contribuzione figurativa NASpI.
Il ricorrente, in sede di udienza, ha inoltre dichiarato di aver richiesto un sussidio di disoccupazione.
Nonostante l'attuale stato di disoccupazione, non si può sostenere che dall'attuale mancato impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione del diritto al rispetto della privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. Né può omettersi che la perdita del lavoro o comunque la sua fragilità hanno caratterizzato in modo specifico gli ultimi anni, con una drammatica crisi che ha investito in pieno alcuni settori d'elezione per la manodopera straniera o precaria, sicché la mancanza di lavoro in termini generali non è tanto significativa di carenza di inserimento o di progettualità, quanto delle oggettive difficoltà incontrante dall'intero sistema economico. Si deve sottolineare, inoltre, che la momentanea difficoltà nel reperire un'occupazione è aggravata dal fatto che il ricorrente è privo di un permesso di soggiorno, dato il rigetto del rinnovo.
L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia momentaneamente disoccupato.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione
Pagina 5 raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedente. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai tre anni fa.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Nel caso di specie non emerge alcun elemento che induca ad assumere che l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il ricorrente difatti non ha a suo carico né precedenti né pendenze penali, come si rileva dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti.
La ravvista presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente del suo diritto fondamentale alla vita privata. e familiare, così delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per
Pagina 6 cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6.05.2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
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