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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28.1.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3139/23 r.g.
TRA
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Parte_1 CP_1
Vallifuoco
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio Controparte_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 18.12.23 le parti appellanti di cui in epigrafe impugnavano parzialmente la sentenza 4137/23 del 22.6.23 con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro aveva accolto in parte le loro pretese economiche ma aveva operato una compensazione per la metà delle spese di lite. Si trattava di ricorrenti immessi nei ruoli dell'ente regionale in virtù di una legge regionale del 1990 -che stabilizzava il personale della precedente istituita struttura commissariale per compiti di governo delle opere di ricostruzione post sisma ex lege
219/81- a cui poi veniva riconosciuta una anzianità di servizio in ragione del pregresso servizio ante immissione in ruolo il cui riverbero retributivo era contestato con il ricorso introduttivo del primo grado;
ricorso con il quale quantificavano in euro 27205,14 per la ed euro 24132,87 per il Pt_1
le differenze rispettivamente rivendicate in base al calcolo da loro ritenuto corretto della CP_1 retribuzione individuale di anzianità, c.d. “r..i.a.”.
Il Tribunale riteneva che non fosse dovuto alcun incremento della r.i.a. per il periodo successivo al
31.12.90 e considerati i nuovi conteggi formulati dai ricorrenti -che limitavano la pretesa ai soli scatti maturati sino a tale data- accoglieva la pretesa così ridotta, ovvero euro 24363,34 per la ricorrente ed euro 21170,43 per il ricorrente con la compensazione per la metà delle spese Pt_1 CP_1 di lite “in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda”.
Gli appellanti censurano tale regolazione delle spese per tre motivi. Con il primo lamentano che l'importo poi compensato per la metà non corrisponderebbe (euro 2100,00) a quanto liquidabile in base al valore di causa ed in base alla maggiorazione per la difesa di più parti processuali. Con un secondo motivo evidenziano che secondo la pronunzia di Corte di Cassazione a Sezioni Unite 32061 del 2022 va escluso che l'accoglimento parziale della domanda integri una soccombenza reciproca.
Con un terzo motivo si denuncia la sproporzione tra l'entità della compensazione e la entità, pari ad un 10 %, della differenza tra il petitum originario e quello ridotto in corso di causa ed accordato in sentenza. Concludono, pertanto, per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza in punto di spese e per la condanna dell'ente regionale al pagamento delle spese di lite secondo le tariffe stabilite dal d.m. 55/14 con aggiornamenti.
La si costituiva in questo grado deducendo l'infondatezza del gravame del quale Controparte_2
chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'appello è unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che le parti appellanti ritengono errata sotto il profilo della lamentata ed asseritamente ingiustificata compensazione per la metà delle spese di lite.
Il gravame è infondato.
L'esito di compensazione risulta del tutto condivisibile anche se la motivazione va integrata sul punto. Quanto al primo motivo gli appellanti fanno riferimento ai valori “medi” ma non vi è alcun obbligo per il Giudicante di riferirsi ad essi, sussistendo il solo limite del rispetto di quelli “minimi”, qui del tutto giustificabile peraltro in base alla non eccezionale complessità della questione già risolta in termini analoghi da questa Corte e motivata dal primo Giudice con riferimento peraltro a arresti di legittimità; inoltre, il mancato aumento / maggiorazione appare del tutto giustificato in ragione della assoluta identità della causa petendi a base delle pretese di entrambi i ricorrenti;
ancora, è consolidato il principio quello per cui il valore della causa si basa sul “decisum” e non sul “preteso”: tra molte vedasi Cass. 35195/22 (“….quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice (c.d. principio del disputatum: in tal senso, ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 11/03/2006, Rv. 587441 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 16707 del 24/08/2004, Rv. 576188 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 13113 del 15/07/2004, Rv.
574614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 04/03/1998, Rv. 513341 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2477 del
09/04/1986, Rv. 445574 - 01).
In ordine al secondo motivo va rilevato che seppure nella sentenza impugnata non si ritrova una particolare specificazione e/o “aggancio” ad un particolare motivo valevole ex art. 92 c.p.c. dell' accoglimento parziale della domanda, questa Corte integra tale motivazione con il preciso riferimento al costituire tale circostanza certamente “eccezionale” ragione di compensazione, come affermato dalla stessa pronunzia a Sezioni Unite invocata dagli appellanti il cui principio di diritto va qui riportato nella sua integralità (“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ri- dotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico- lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza de- gli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”)
a supportare la individuazione di sufficiente “ragione” ex comma 2 art. 92 c.p.c. nella distanza tra la pretesa ed il riconoscimento giudiziale della stessa.
Circa il terzo motivo è principio altrettanto consolidato quello per cui vi è assoluta discrezionalità del
Giudicante nella individuazione della misura della compensazione che ritenga giustificata, non essendovi alcun aggancio normativo alla tesi della necessaria congruenza tra percentuale di accoglimento e percentuale di compensazione.
Tutti i precedenti rilievi conducono al rigetto dell'appello. Le spese del presente grado vengono compensate per la metà per la ragione della motivazione della sentenza gravata per come sopra integrata ed all'esito liquidate definitivamente come da dispositivo secondo soccombenza e secondo lo scaglione di valore individuato in base al compenso liquidabile in primo grado e, quindi, secondo l'importo per onorari astrattamente liquidabile in primo grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata liquidate definitivamente, previa compensazione per la metà, in euro 900,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 28.1.25.
Il Consigliere est.
Dott. Luca Buccheri
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28.1.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3139/23 r.g.
TRA
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Parte_1 CP_1
Vallifuoco
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio Controparte_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 18.12.23 le parti appellanti di cui in epigrafe impugnavano parzialmente la sentenza 4137/23 del 22.6.23 con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro aveva accolto in parte le loro pretese economiche ma aveva operato una compensazione per la metà delle spese di lite. Si trattava di ricorrenti immessi nei ruoli dell'ente regionale in virtù di una legge regionale del 1990 -che stabilizzava il personale della precedente istituita struttura commissariale per compiti di governo delle opere di ricostruzione post sisma ex lege
219/81- a cui poi veniva riconosciuta una anzianità di servizio in ragione del pregresso servizio ante immissione in ruolo il cui riverbero retributivo era contestato con il ricorso introduttivo del primo grado;
ricorso con il quale quantificavano in euro 27205,14 per la ed euro 24132,87 per il Pt_1
le differenze rispettivamente rivendicate in base al calcolo da loro ritenuto corretto della CP_1 retribuzione individuale di anzianità, c.d. “r..i.a.”.
Il Tribunale riteneva che non fosse dovuto alcun incremento della r.i.a. per il periodo successivo al
31.12.90 e considerati i nuovi conteggi formulati dai ricorrenti -che limitavano la pretesa ai soli scatti maturati sino a tale data- accoglieva la pretesa così ridotta, ovvero euro 24363,34 per la ricorrente ed euro 21170,43 per il ricorrente con la compensazione per la metà delle spese Pt_1 CP_1 di lite “in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda”.
Gli appellanti censurano tale regolazione delle spese per tre motivi. Con il primo lamentano che l'importo poi compensato per la metà non corrisponderebbe (euro 2100,00) a quanto liquidabile in base al valore di causa ed in base alla maggiorazione per la difesa di più parti processuali. Con un secondo motivo evidenziano che secondo la pronunzia di Corte di Cassazione a Sezioni Unite 32061 del 2022 va escluso che l'accoglimento parziale della domanda integri una soccombenza reciproca.
Con un terzo motivo si denuncia la sproporzione tra l'entità della compensazione e la entità, pari ad un 10 %, della differenza tra il petitum originario e quello ridotto in corso di causa ed accordato in sentenza. Concludono, pertanto, per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza in punto di spese e per la condanna dell'ente regionale al pagamento delle spese di lite secondo le tariffe stabilite dal d.m. 55/14 con aggiornamenti.
La si costituiva in questo grado deducendo l'infondatezza del gravame del quale Controparte_2
chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'appello è unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che le parti appellanti ritengono errata sotto il profilo della lamentata ed asseritamente ingiustificata compensazione per la metà delle spese di lite.
Il gravame è infondato.
L'esito di compensazione risulta del tutto condivisibile anche se la motivazione va integrata sul punto. Quanto al primo motivo gli appellanti fanno riferimento ai valori “medi” ma non vi è alcun obbligo per il Giudicante di riferirsi ad essi, sussistendo il solo limite del rispetto di quelli “minimi”, qui del tutto giustificabile peraltro in base alla non eccezionale complessità della questione già risolta in termini analoghi da questa Corte e motivata dal primo Giudice con riferimento peraltro a arresti di legittimità; inoltre, il mancato aumento / maggiorazione appare del tutto giustificato in ragione della assoluta identità della causa petendi a base delle pretese di entrambi i ricorrenti;
ancora, è consolidato il principio quello per cui il valore della causa si basa sul “decisum” e non sul “preteso”: tra molte vedasi Cass. 35195/22 (“….quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice (c.d. principio del disputatum: in tal senso, ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 11/03/2006, Rv. 587441 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 16707 del 24/08/2004, Rv. 576188 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 13113 del 15/07/2004, Rv.
574614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 04/03/1998, Rv. 513341 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2477 del
09/04/1986, Rv. 445574 - 01).
In ordine al secondo motivo va rilevato che seppure nella sentenza impugnata non si ritrova una particolare specificazione e/o “aggancio” ad un particolare motivo valevole ex art. 92 c.p.c. dell' accoglimento parziale della domanda, questa Corte integra tale motivazione con il preciso riferimento al costituire tale circostanza certamente “eccezionale” ragione di compensazione, come affermato dalla stessa pronunzia a Sezioni Unite invocata dagli appellanti il cui principio di diritto va qui riportato nella sua integralità (“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ri- dotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico- lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza de- gli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”)
a supportare la individuazione di sufficiente “ragione” ex comma 2 art. 92 c.p.c. nella distanza tra la pretesa ed il riconoscimento giudiziale della stessa.
Circa il terzo motivo è principio altrettanto consolidato quello per cui vi è assoluta discrezionalità del
Giudicante nella individuazione della misura della compensazione che ritenga giustificata, non essendovi alcun aggancio normativo alla tesi della necessaria congruenza tra percentuale di accoglimento e percentuale di compensazione.
Tutti i precedenti rilievi conducono al rigetto dell'appello. Le spese del presente grado vengono compensate per la metà per la ragione della motivazione della sentenza gravata per come sopra integrata ed all'esito liquidate definitivamente come da dispositivo secondo soccombenza e secondo lo scaglione di valore individuato in base al compenso liquidabile in primo grado e, quindi, secondo l'importo per onorari astrattamente liquidabile in primo grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata liquidate definitivamente, previa compensazione per la metà, in euro 900,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 28.1.25.
Il Consigliere est.
Dott. Luca Buccheri
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone