Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9082 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC IT9082/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione in sede di distribuzione del ricavato SEZIONE TERZA CIVILE della vendita forzata;
risoluzione di contratto per inadempimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10049/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente 13147/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron.20893 Dott. Ennio MALZONE Consigliere 3189 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Dott. Alberto TALEVI · Consigliere Ud. 04/05/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6 o 1-5 LUG, 2002 TECNOPLAN SRL IN LIQUIDAZIONE, corrente in Trento, in IL CANCELLIERE liquidatore Aziz Soliman, elettivamente persona del domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIULIO GIOVANNINI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
LANZINER GERALD;
- intimato -
CANCELLERIA 2001 e sul 2° ricorso n° 13147/99 proposto da: 859 LANZINER GERALD, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE 1 CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato GERMANO ZADRA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TECNOPLAN SRL IN LIQUIDAZIONE;
- intimata avverso la sentenza n. 404/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 06/10/98 e depositata il 26/10/98 (R.G. 37/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Emanuele OR (per delega Avv. L. MANZI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. ANTECEDENTI DI FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Società AN s.r.l., con contratto del 26 ottobre 1981, promise di vendere a GE ER un immobile in Cognola al prezzo di lire 175 milioni da pagarsi, per lire 139.500.000, in contanti alle scaden- ze convenute e, per altra parte, con accollo pro quota del mutuo fondiario contratto dalla Tencoplan con il 2 Credito fondiario di Roma. Il ER, preso possesso dell'immobile, convenne in giudizio la Società, chiedendo l'adempimento in for- ma specifica del contratto preliminare che era stato rifiutato dal promittente venditore. Frattanto il Credito fondiario di Roma iniziò un procedimento di espropriazione immobiliare in danno della AN, procedendo a pignoramento dell'immobi- le oggetto del contratto preliminare di vendita ed il ER si rese si rese aggiudicatario dell'immobile al prezzo di lire 309 milioni.
2. GE ER, con atto del 18 dicembre 1992, intervenuto nella procedura esecutiva promossa dal è Credito fondiario di Roma, dichiarando di essere credi- tore della AN della somma di lire 139.500.000 ed ha chiesto di essere ammesso alla distribuzione del ri- cavato della vendita, opponendosi alla restituzione al- la debitrice della somma risultante dopo che gli altri creditori erano stati soddisfatti. La domanda di intervento è stata contestata dalla AN, che ha dedotto l'inesistenza dei requisiti della certezza e liquidità del credito fatto valere ed altre ragioni attinenti la regolarità dell'opposizione alla distribuzione. Il giudice dell'esecuzione del tribunale di Trento 3 ha rilevato l'insorgenza di una controversia in sede di distribuzione del ricavato della vendita forzata, ha ordinato il pagamento delle somme non contestate, ha sospeso la distribuzione del resto ed ha fissato l'udienza per la trattazione della controversia insorta tra il ER e la Società AN. Il tribunale, con sentenza, ha dichiarato prescrit- to il diritto di credito fatto valere dal ER.
3. La decisione, impugnata dal ER, è stata riformata dalla Corte di appello di Trento con sentenza del 26 ottobre 1998. La Corte di appello ha dichiarato il contratto pre- liminare "stipulato in data 26 ottobre 1981 risolto per fatto e colpa della AN", che ha condannato a re- stituire al ER la somma di oltre lire 89 milioni.
4. Per la cassazione di questa sentenza la Società AN in liquidazione ha proposto ricorso, illu- strato con memoria. che ha pro- Resiste con controricorso il ER, posto anche ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale deb- bono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto sono stati proposti contro la stessa sentenza. 4 2. Il ricorso principale svolge sette motivi, quel- lo incidentale un solo motivo. I motivi del ricorso principale introducono quattro questioni e precisamente: quelle relative all'opposi- zione proposta in sede di distribuzione del ricavato della vendita forzata (motivi quinto e sesto); b) quel- le relative alla risoluzione del contratto preliminare (motivi primo e secondo); quelle relative alla prescri- zione del diritto al risarcimento del danno (motivi terzo e quarto); quelle della liquidazione delle spese di questo giudizio (ultimo motivo). I motivi saranno esaminati nell'ordine ora indica- to, che corrisponde all'ordine processuale con il quale le questioni sono state introdotte nel giudizio.
3. Con il quinto motivo del ricorso principale è denunciato che il giudizio di merito non poteva avere luogo nelle forme e nei modi in cui si era svolto.
3.1. Sul punto la sentenza impugnata, dopo avere dichiarato che per l'intervento in sede esecutiva non occorreva un titolo esecutivo, ha ritenuto di condivi- dere le motivazioni addotte dal primo giudice in ordine alla ritualità della proposizione della domanda, alla della tempestiva iscrizioneconseguente irrilevanza della causa a ruolo ed alla regolarità del contraddit- torio, perché l'avvenuta costituzione in giudizio della 5 controparte aveva sanato ogni vizio del contradditto- rio. La Società AN sostiene che fin dal primo grado aveva eccepito "l'irritualità del modo di propo- sizione della domanda avversaria, con la conseguente inevitabile ed insanabile nullità", perché la
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- versia non rientrava nell'ambito dell'art. 512 cod. 510 e siproc. civ., ma in quello del precedente art. duole del fatto che la Corte di appello non si è pro- nunciata sul punto.
3.2. La formulazione generica della censura è evi- dente e la carenza non può essere colmata con la memo- ria di parte. A questa, infatti, non può essere riconosciuta al- tra funzione se non quella di chiarire le ragioni già esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso, per cui con le memorie difensive non si possono speci- ficare i motivi che nel ricorso siano stati indicati in maniera vaga ed indeterminata: Cass. 2 settembre 1997, n. 14167, tra le tante. La precisazione vale ad escludere che si possa te- nere conto in questa sede delle precisazioni, contenute nella memoria difensiva, che vi era contraddizione tra l'azione di mero accertamento dell'inesistenza del cre- dito, formalmente invocata, e quella costitutiva di ri- 6 soluzione del contratto realmente promossa. Ad escludere la fondatezza della censura, peraltro, torna sufficiente la giustificazione della Corte di ap- pello che la costituzione in giudizio della controparte aveva sanato ogni vizio del procedimento.
4. Con il sesto motivo censurato il саро della sentenza impugnata, già ricordato a proposito del quin- to motivo, con il quale è stata respinta l'eccezione di inammissibilità dell'intervento del ER nella pro- cedura esecutiva.
4.1. La ricorrente ha premesso che i requisiti del- la esigibilità e liquidità del credito sono necessari per l'intervento del creditore nell'esecuzione e 50- stiene che, al di là del dato formale del possesso del titolo, il soggetto che interviene nel processo esecu- tivo deve vantare una situazione sostanziale di credi- to, proponibile in limine all'udienza di discussione del progetto di distribuzione del ricavato della vendi- ta forzata. Ciò non si era verificato nella fattispe- cie, perché l'intervento era stato fondato sulla conse- gna di parte del prezzo della vendita, già esclusa dal- lo stato istruttorio della causa, ed il creditore dove- va imputare a sé la scelta opportunistica di essere in- tervenuto tardivamente: censura di violazione dell'art. 512 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 563 e 565 7 dello stesso codice e motivazione contraddittoria.
4.2. Nella controversia indicata dall'art. 512 cod. proc. civ., come non può essere dichiarata a ritroso l'illegittimità dell'esecuzione forzata, così non può essere rilevata l'illegittimità dell'intervento di uno dei creditori, quando il giudice dell'esecuzione non ne abbia esaminato d'ufficio l'ammissibilità sotto il pro- filo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigi- bilità ed il debitore o alcuno dei creditori concorren- ti non abbia proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., al fine di far valere il difetto di tali requisiti: co- sì Cass. febbraio 1997, n. 1082, richiamata dalla stessa ricorrente. Infatti, il giudizio corrispondente ha per oggetto la controversia tra creditori o tra creditori e debito- ri о terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione e non il modo con cui è stato condotta la procedura esecutiva. La legge, ai fini della risoluzione della
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- versia, distingue tra creditori intervenuti tempestiva- mente о tardivamente anche dopo l'udienza di cui al- l'art. 596 cod. proc. civ., in relazione all'art. 565 dello stesso codice, se non per il fatto che essi con- corrono diversamente sul ricavato della vendita. 8 Si aggiunga che l'esistenza e il carattere documen- tale del titolo esecutivo non sono condizioni dell'in- tervento dei creditori nell'espropriazione forzata, es- sendo sufficiente la preesistenza e l'allegazione di una ragione di credito, potendo farsi luogo al deposito del titolo esecutivo fino alla fase della distribuzione del ricavato, salvo che non ne sorga la necessità in un momento anteriore: Cass. 21 aprile 2000, n. 5266, da ultimo.
4.3. La Corte di Trento, dichiarando che nel giudi- avente ad oggetto la controversia sulla distribu- zio zione del ricavato non si potevano far valere le que- stioni relative alla legittimità dell'intervento nel processo di espropriazione, si è attenuta sostanzial- mente ai principi ora indicati. La censura, che l'intervento del ER era avve- nuto all'udienza di discussione del progetto di distri- buzione, si pone fuori della prospettiva che era stata posta al giudice di appello e rende evidente la novità del tema affrontato che, quindi, non è valutabile per la prima volta in questa sede di legittimità.
5. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare e denuncia violazione dell'art. 1453 cod. civ., in re- lazione agli artt. 1455 e 1460 dello stesso codice. 9 Il secondo motivo si riferisce anch'esso alla riso- luzione del contratto e vi è denunciata violazione de- gli artt. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.
5.1. La sentenza impugnata ha dichiarato che l'ina- dempimento della AN era "macroscopico", in quan- to l'immobile in contestazione era stato trasferito al ER non in forza del contratto preliminare di ven- ma dell'aggiudicazione in sede esecutiva, e chedita, non era stato provato "in alcun modo il preteso inadem- pimento del ER indicato nel non aver egli pagato il mutuo che gravava sull'immobile e che lo stesso Lan- ziner si era obbligato a pagare". La Società AN si duole del fatto che la Cor- te di merito non ha considerato l'inadempimento del ER, che non si era accollato le rate del mutuo, e soggiunge che, trattandosi di inadempimenti reciproci, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare unitaria- mente e comparativamente i singoli inadempimenti, sta- bilire a quale delle parti l'inadempimento fosse impu- tabile e se l'inadempimento non fosse di scarsa impor- tanza (primo motivo). La Società sostiene anche che, in base al principio della parità processuale delle parti, la Corte di ap- pello avrebbe dovuto pretendere che il ER fornis- se la prova dell'adempimento completo della prestazione 10 su di lui gravante, stante l'eccezione di inadempimento sollevata dall'altra parte, e che la sentenza impugna- ta, pronunciando la risoluzione del contratto, era in- corsa nel vizio di ultra petizione, perché era stata chiesta non una sentenza dichiarativa della risoluzio- ne, ma una sentenza costitutiva di questa (secondo mo- tivo). I due motivi possono essere esaminati congiuntamen- te, in quanto investono il comune tema della risoluzio- ne del contratto preliminare di vendita. Essi non sono fondati.
5.2. La domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. presuppone l'accertamen- to dell'inadempimento dell'altra parte ed esso deve es- sere valutato secondo principi dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale (art. 1218 cod. civ.). Il possibile inadempimento anche dell'altra parte non comporta altro effetto se non quello che la risolu- zione sia dichiarata come reciproca, con conseguente accoglimento delle domande di restituzione delle pre- stazioni già effettuate.
5.3. Nella fattispecie che interessa la Corte di appello ha verificato che la prestazione cui la Tecno- plan era obbligata (di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita) non era stata 11 effettuata;
in conseguenza ha qualificato come "esclu- sivo" e "macroscopico" l'inadempimento corrispondente;
ha soggiunto che la Società non aveva proposto domande di risarcimento che potessero essere poste in compensa- zione con il debito da restituzione. Il riferimento al fatto che l'inadempimento era as- soluto e definitivo rende corretta la decisione adotta- ta. Il fatto che il richiedente avesse chiesto una "sentenza costitutiva diretta a sciogliere il vicolo contrattuale" è stato interpretato dal giudice del me- rito come richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e neppure questa inter- pretazione è ulteriormente sindacabile.
6. Il terzo motivo del ricorso principale si rife- risce al rigetto dell'eccezione che l'appello proposto dal ER contro la decisione, che aveva dichiarato l'avvenuta prescrizione, era inammissibile per difetto di motivi specifici: censura di violazione dell'art. 342 cod. proc. civ.
6.1. Il riferimento, non specificato nel motivo di ricorso, se si vuole dare contenuto alla censura, si deve intendere fatto alla questione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempimento.
6.2. Nell'atto di appello, che può essere letto in 12 ragione della natura della censura, sono contenuti ri- petuti riferimenti alla prescrizione dei diritti di credito del ER, sia sotto il profilo che l'ecce- zione era stata sollevata tardivamente, sia sotto quel- lo dell'allegazione di cause di interruzione della pre- scrizione. Tanto basta avere verificato per concludere che il motivo non è fondato.
7. Il quarto motivo riprende il tema della prescri- zione del diritto a conseguire la restituzione delle somme pagate. La Corte di appello ha dichiarato che l'azione di risoluzione poteva essere esercitata dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere e non lo poteva fino a quando era pendente la causa promossa dal Lanzi- ner per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo causa questa conclusasi solo nel 1992. di contrarre, La ricorrente sostiene in contrario che la domanda di risoluzione doveva essere proposta nel giudizio con il quale era stato chiesto l'adempimento dell'obbligo di concludere il contratto di vendita e che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva riget- tato la domanda di esecuzione in forma specifica, l'azione di risoluzione non poteva essere proposta: censura di violazione degli artt. 2943 e 2909 cod. civ. 13 e difetto di motivazione. La questione è nuova, come si ricava dal fatto che nel giudizio di appello la Società AN avevano discusso solo sul fatto che la prescrizione decorreva dal momento in cui era stato versato il prezzo della compravendita.
8. Il settimo motivo svolge censure sulla liquida- zione delle spese del giudizio, le quali non sono am- missibili, in quanto pongono in discussione il potere del giudice di appello di dichiararne la compensazione;
potere che appartiene esclusivamente al giudice del me- rito.
9. Con l'unico motivo del ricorso incidentale Ge- rald ER si duole del fatto che la sentenza impu- gnata non gli ha riconosciuto il diritto alla restitu- zione dell'intero acconto di lire 139.500.000 versate all'atto della stipulazione del contratto preliminare di vendita, negandogli, cioè, il credito di lire 49 mi- lioni.
9.1. Nella sentenza impugnata questo credito non stato riconosciuto con la motivazione che la prova te- stimoniale espletata sul punto non aveva consentito di imputare il pagamento della somma portata dall'assegno al titolo dedotto in giudizio e che era "assai singola- re" che solo il pagamento della somma di lire 49 milio- 14 - ni non era stato riportato nelle fatture intercorse tra le parti. Il ricorrente sostiene che l'importo figurava in un assegno incassato dal rappresentante della AN ed aveva come sua causale il pagamento di parte dell'im- porto da pagare per l'acquisto dell'immobile in conte- stazione, come era risultato da prova testimoniale, e che la AN non aveva smentito la circostanza. Il ricorso incidentale è infondato.
9.2. Infatti, esso si risolve in una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti che è vera per il solo fatto di essere favorevole a chi l'ha proposta. La Corte di appello, in maniere completa, si ripe- ha negato la sussistenza di un collegamento con il te, versamento dei titoli con il prezzo da pagare e questo collegamento non può essere trovato nel fatto, di per sé anonimo, che la AN non aveva smentito la cir- costanza. 10. Conclusivamente i ricorsi riuniti debbono esse- re rigettati. Le spese di questo giudizio possono essere intera mente compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza e di giusti motivi.
p. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e dichiara 15 interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 4 maggio 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Jacian Fiducian Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 109T 250.000 Depositata in Cancelleria oggi, lì - 5 LUG. 2001 [456T 80000 IL CANCELLIERE C1 TOT. 330000 Giovanni Giambattista Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 12, 38. s Ufficio di Roma 2 1514 Art. n. a 16