Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 34/2024
Oggi 06/06/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Gina Baccari per la parte ricorrente;
• l'avv. Francesca Bussotti per parte convenuta. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Baccari si riporta alla documentazione depositata in data 3.6.25 insistendo in tutto quanto dedotto e richiesto, rimettendosi al giudice per la verifica dell'eventuale superamento del limite reddituale per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto, all'udienza del 06/06/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 34 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 09/01/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCARI RT C.F._1
GINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BACCARI GINA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI CARLO e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. BUSSOTTI FRANCESCA ( ) VIA MASCHERONI, 31 20145 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI N. 31 20145 MILANO presso il difensore avv. FOSSATI CARLO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato contestualmente ex art.700 c.p.c. ed ex art. 414 c.p.c. e depositato in data 5.12.23 esponeva che: RT
- fu assunto il 9.4.22 a tempo determinato e part time al 75% da (in Controparte_2 seguito: G4) ed assegnato all'appalto sito in Vicenza presso ENGINEERING Spa quale addetto al portierato, inquadrato nel livello 6° CCNL dei dipendenti delle Agenzie di ZZ sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di ZZ;
- il contratto venne trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall'8.4.23, sempre presso l'appalto ENGINEERING ove ha lavorato in ultimo alternandosi in turno con i colleghi Per_1
1 e nelle mansioni di “portiere addetto alla custodia, R_ Persona_3 sorveglianza e fruizione di immobili e relative pertinenze, ivi compreso controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone e merci”, e altro;
- dal 21.7.23 si trova in malattia a causa di un intervento chirurgico ed è tuttora in astensione dal lavoro per malattia: durante la degenza postoperatoria ha appreso dai colleghi e R_ _3
(che avevano avuto colloqui con la nuova appaltatrice) che dall'1.9.23 sarebbe subentrata
[...] Con
a presso Engineering Spa;
Controparte_3 Con
- il ricorrente chiedeva a informazioni sulle sorti del proprio rapporto di lavoro ed il 14.9.23 Con riceveva una mail da parte di Risorse umane di con la quale gli veniva comunicato il Con trasferimento a Brescia, non disponendo di posti di lavoro in Vicenza;
- il 23.9.23 il ricorrente chiedeva a i motivi della mancata assunzione e metteva a CP_1 disposizione la propria prestazione lavorativa, dalla cessazione della malattia: con missiva 26.10.23
rispondeva contestando i presupposti per l'assunzione; CP_1
- con lettera 3.11.23 il ricorrente chiedeva conto della regolarità o meno della procedura di cambio appalto regolamentata dall'art 94 del CCNL (nonché, di eventuali sedi lavorative disponibili Con in Vicenza e/o Provincia) alla la quale partitamente replicava spiegando l'iter di avvicendamento delle due società nell'appalto Engineering di Vicenza: 1) pur avendo ricevuto comunicazione di recesso in data 31.7.23 con decorrenza 1.9.23 dalla committente, solo a fine agosto G4 avrebbe appreso informalmente dai lavoratori il nominativo della società subentrante;
2) in data 18.8.23 avrebbe inviato a tutte le parti la comunicazione di avvio della procedura di cambio d'appalto, che era stata peraltro rifiutata da sia per il ritardo con la quale era stata intrapresa sia CP_1 Con perché l'appalto era per un monte ore contrattuale inferiore a quello svolto da presso
Engineering; 3) G4 non aveva altri appalti in Vicenza o nella Provincia ove assegnare il ricorrente;
- ha assunto ex novo i colleghi del ricorrente: a tempo determinato full time il Controparte_3
e con contratto a tempo indeterminato part time di 68,75% (30 ore) il;
R_ Persona_3
- applica il medesimo CCNL di G4 ed esegue servizi di portierato e controllo Controparte_3 accessi ed è controllata da di ZZ (doc.14 -15), avendo aperte Controparte_4 attualmente posizioni in numerosi appalti in Veneto (doc.16);
- a fronte dell'art. 94 CCNL ed in assenza di fenomeni successori ex art 2112 c.c., sussiste un obbligo diretto ed automatico all'assunzione del ricorrente alle dipendenze della subentrante con decorrenza dal primo giorno di cessazione della malattia con modalità e Controparte_3 tempi di svolgimento della prestazione lavorativa identiche a quelle precedentemente adottate alle Con dipendenze di (secondo la procedura ed il modulo specificati ai punti nn.21/23 del ricorso);
- il ricorrente è attualmente in malattia sino al 22.12.23 (poi prorogata al 12.1.24 come da certificazione depositata in udienza 10.1.24) e la nuova sede di lavoro sarà Brescia come stabilito da G4: le sue attuali condizioni di salute non gli permettono di prendere servizio in un luogo così
2 distante da quello di residenza in Vicenza ove il ricorrente è assegnatario di un immobile di edilizia popolare in locazione (doc. 18) e che perderebbe se costretto a trasferirsi a Brescia anche con la residenza per evitare l'aggravio del viaggio dovuto al tragitto casa/lavoro e viceversa;
- il ricorrente non ha i genitori sul cui aiuto morale ed economico contare e quale soggetto fragile è stato beneficiario di misura di Amministrazione di sostegno, poi revocata sulla base della richiesta presentata nel mese di agosto 2023 anche sulla scorta della 'sicurezza' fornita dal contratto di lavoro in essere a tempo indeterminato con sede in Vicenza.
Ciò posto il ricorrente, in punto di fumus, faceva valere il proprio diritto soggettivo all'assunzione alle dipendenze di ex art. 94 CCNL cit.; l'acquisizione del contratto di appalto CP_1 potrebbe provare la “continuità” di modalità qualitative e quantitative del lavoro presso Engineering
e disvelare la sussistenza di un fenomeno successorio ex art. 2112 c.c.
Il ricorrente formulava dunque in via cautelare le seguenti conclusioni:
Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona Voglia
- accertato il diritto del ricorrente ad essere assunto da , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., dal primo giorno successivo allo stato di malattia;
- ordinare a in persona del legale rappresentante p.t. di assumere a tempo Controparte_3 indeterminato il sig. nell'appalto di Vicenza presso Engineering Spa alle medesime RT condizioni contrattuali preesistenti al cambio di appalto in parola e senza periodo di prova, con riconoscimento dell'anzianità convenzionale oppure di assumerlo senza soluzione di continuità con le garanzie dell'art 2112 c.c.;
- in via meramente subordinata, ordinare a in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. di assumere il ricorrente in qualunque modalità idonea ad assicurare
l'occupazione lavorativa del ricorrente in Vicenza e luoghi limitrofi >>.
Si costituiva nel giudizio cautelare evidenziando che: Controparte_3
- il 31.7.23 ed Engineering S.P.A. sottoscrivevano un contratto di appalto in forza CP_1 del quale, dal 1.9.23, la prima società assumeva l'incarico di svolgere attività di “Operatore
Fiduciario” presso il sito di Vicenza della committente dalle ore 18.30 alle ore 24.00 (doc.3); Con
- non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della società a cui era in precedenza affidato lo svolgimento dei servizi in appalto, la quale non aveva dato corso alla procedura di cambio appalto nei termini e con le modalità previste dal CCNL di settore, si CP_1 determinava a dotarsi delle risorse necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto; Con
- solamente in data 18.8.23, decorsi i termini previsti dal CCNL (pur avendo la società avuto notizia per sua stessa ammissione della cessazione del suo rapporto con la Engineering S.p.A Con almeno sin dal 31.7.23), inviava a una comunicazione qualificata come 'avvio di Controparte_4 procedura di cambio appalto', senza alcun coinvolgimento dei soggetti previsti dall'art. 94 del
CCNL, vale a dire l'Ente Bilaterale e le rappresentanze sindacali competenti per territorio (doc. 4);
3 - il 22.8.23 , pur non destinataria della comunicazione, nel rispetto dei principi di CP_1 correttezza e buona fede, riscontrava la comunicazione e - pur eccependo la tardività dell'apertura della procedura di cambio appalto (il che aveva reso indispensabile procedere autonomamente a dotarsi del personale) e rilevando che, in ogni caso, in ragione delle condizioni e dei servizi oggetto dell'appalto conferitole dalla Engineering, il “monte ore” dell'appalto era pari a 1.340 ore invece di Con quelle indicate in 6.000 dalla - si rendeva disponile a un incontro chiarificatore (doc.5);
- posto che il contratto di appalto stipulato da con prevede che i CP_1 CP_5 servizi inerenti le attività di “Operatore Fiduciario” sino forniti per n.
5.50 ore per 5 giorni a settimana e quindi 27.5 ore settimanali pari a 1.320 ore annuali, utilizzando il coefficiente di 2304 ore (48 ore x
48 settimane) previsto dal CCNL all'art. 94 come monte ore annuale per l'individuazione del numero di operatori addetti all'appalto, risulta che per la gestione degli stessi servizi oggetto dell'appalto fosse bastevole unicamente un lavoratore;
- nel corso dell'incontro ribadiva che la procedura di cambio appalto non era CP_1 stata correttamente promossa e che in ragione del monte ore dell'appalto, le era necessario unicamente avvalersi di una sola risorsa e che in ogni caso, proprio in ragione del silenzio della società c.d “uscente” si era già dotata del personale necessario;
- G4 ribadiva le proprie ragioni ma, dopo una iniziale disponibilità formulata nel corso del citato incontro a sottoscrivere un accordo - con il quale si conveniva che avrebbe assunto CP_1
(seppur al di fuori della procedura di cambio appalto che non poteva considerarsi attivata Con correttamente) due lavoratori e ) e la avrebbe Persona_3 Persona_4 mantenuto alle proprie dipendenze il - non procedeva alla sottoscrizione dell'accordo; RT
- posto che necessitava unicamente di una risorsa per lo svolgimento dei servizi CP_1 di appalto de quo, procedeva in ogni caso all'assunzione di e (a seguito Persona_3 R_ Con delle dimissioni da questi dalla , agendo nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Ciò posto chiedeva rigettarsi il ricorso sia per carenza del periculum in mora – CP_1 Con risultando il assunto a tempo indeterminato da ed avendo egli atteso il mese di RT dicembre per depositare ricorso cautelare ad onta della comunicazione del trasferimento sin dal
14.9.23 – sia per carenza del fumus risultando mirato il petitum ad ottenere un facere infungibile e mancando un obbligo di assumere da parte della subentrante, a fortiori in caso di tardiva attivazione della “procedura di cambio appalto” da parte della società uscente e di sensibile riduzione delle attività oggetto dell'appalto nel quale il “monte ore” (secondo i ricordati criteri posti dalla contrattazione collettiva) avrebbe al più giustificato l'assunzione di una sola risorsa.
All'udienza cautelare le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni;
la parte ricorrente ha chiesto di produrre certificazione attestante il perdurante stato di malattia e la comunicazione proveniente dalla società relativa al computo dei giorni di malattia rilevanti ai fini della CP_2 determinazione del superamento o meno del periodo di comporto e chiedendo, ove ritenuto
4 opportuno dal giudice, di poter ulteriormente depositare documentazione medica specialistica attestante la problematica ostativa rispetto al trasferimento del nella sede bresciana;
parte RT resistente ha osservato che l'eventuale superamento del periodo di comporto nulla c'entra col presente giudizio, attenendo ad uno stato di malattia del lavoratore che sussiste a prescindere dalla Con sede di servizio, mancando peraltro anche atti di mesa in mora nei confronti della società della quale nulla si sa nel presente giudizio nel quale non è stata coinvolta.
L'ordinanza cautelare 25.1.24 ha rigettato il ricorso per carenza di fumus e di periculum in mora.
Nel giudizio di merito alla prima udienza il giudice, ritenuto non necessario svolgere attività istruttoria integrativa a fronte della natura documentale della controversia, ha rinviato per discussione all'udienza 27.1.25, poi differita - per consentire alla parte ricorrente il deposito di documentazione integrativa dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già depositata in data 15.3.24 - all'odierna udienza, che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex artt.127 bis c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
1. Nel merito il ricorso è infondato, richiamandosi integralmente alle considerazioni già svolte quanto alla evidenziata carenza di fumus boni iuris in sede di provvedimento cautelare, che non risultano svilite o sconfessate da ulteriori elementi di segno diverso o contrario.
Si richiama, innanzi tutto, per ampio stralcio il testo degli artt. 94 e 94 bis del CCNL di settore, che disciplinano la procedura di cambio appalto sulla quale si fonda l'istanza.
<< ART. 94 - Cambio di appalto
…Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.) con il limite del rispetto dei principi ora enunciati.
Non hanno diritto al cambio di appalto i dipendenti dal 3° livello al 1° livello e i Quadri.
In caso di appalto in cui si rispetti la presente procedura, al dipendente non dovrà essere riconosciuto il preavviso.
In ogni caso di cessazione di appalto e/o affidamento dei servizi, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione via PEC o con mezzo che ne dimostri la ricezione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, all'Ente bilaterale e alla
Impresa che le risulti subentrante, fornendo:
- l'elenco nominativo dei lavoratori con le relative qualifiche ed anzianità e modalità di svolgimento del servizio appaltato;
- codice fiscale dei lavoratori interessati;
5 - orari di lavoro settimanale dei lavoratori interessati.
ART. 94.1 - Personale interessato alla procedura
Transiteranno alle dipendenze dell'impresa subentrante, in forza del prevalente interesse alla tutela del posto di lavoro, i lavoratori dipendenti dall'impresa uscente con il maggior numero di presenze negli ultimi dodici mesi sui servizi oggetto della procedura o per l'intera durata dell'appalto se inferiori ai 12 mesi, applicando il divisore sul monte ore annuale di 2.304 (48 ore x 48 settimane), che determina il numero degli operatori per lo svolgimento dell'appalto stesso.
Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante sussistendone le condizioni obiettive nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. (…)
Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.
ART. 94 bis - Modalità di attuazione della procedura
L'impresa subentrante nell'appalto procederà all'immediata e formale offerta di assunzione, attraverso raccomandata a mano o raccomandata RR o via PEC, senza periodo di prova e con anzianità convenzionale, del personale individuato ai sensi del precedente articolo 94.1 con decorrenza dal primo giorno di subentro nel contratto afferente alla gara d'appalto de quo.
Ove il nuovo contratto d'appalto dovesse comportare un numero ore lavorative inferiore a quello richiesto dalle condizioni contrattuali dell'azienda uscente, l'azienda subentrante procederà tempestivamente alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali.
In tutti i casi l'azienda cessante e l'azienda subentrante, prima di procedere al trasferimento del personale e alla formalizzazione delle proposte di assunzione, promuoveranno un incontro congiunto fra le aziende medesime e le OO.SS. firmatarie territoriali, al fine di verificare e di ricercare ogni possibile e sostenibile soluzione tesa al mantenimento dei livelli occupazionali. (…)
Il mancato rispetto della procedura di cambio d'appalto da parte dell'azienda cessante esimerà
l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati sull'appalto, i cui rapporti di lavoro reste anno in essere con l'impresa cessante.
La presente disciplina è da intendersi l'unica applicabile e cogente per le società subentranti che applicano il presente c.c.n.l. (…)
L'azienda uscente dovrà inoltre consegnare all'impresa subentrante i seguenti dati, informazioni
e documenti per il personale oggetto del cambio appalto:
- attestati o certificazioni di formazione anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- documentazione sanitaria inerente l'idoneità alle mansioni prestabilite;
6 - lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto;
- lista personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999;
- qualsiasi altra documentazione richiesta dal capitolato d'appalto >>.
2. Nel caso in esame risulta documentalmente che non vi è stata una procedura cambio appalto regolarmente attivata dall'impresa cessante e ritualmente accettata dalla società CP_2 subentrante: il 31.7.23 vi fu la comunicazione della cessazione dell'appalto dal 1.9.23 tra Con Engineering S.p.A e la società la quale ultima ha inspiegabilmente ritardato la “preventiva comunicazione” (da operarsi “ove possibile nei 15 giorni precedenti” alla cessazione dell'appalto)
“alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, all'Ente bilaterale e alla Impresa che le risulti subentrante, fornendo” la documentazione obbligatoria relativa ai lavoratori interessati dalla cessazione. Con La prima comunicazione di tal fatta verrà effettuata da tardivamente, solamente il 18.8.23 Con (doc. 4 res.). L'odierno ricorrente sostiene che la società ha dichiarato di aver saputo tardivamente della cessazione dell'appalto e che non conoscesse il nominativo della impresa subentrante: inutile dire che di questa tardiva conoscenza (al 31.7.23) non v'è prova o allegazione in atti (non essendo tale quanto “autocertificato” dalla lettera della stessa G4: doc. 4 res.) e non risulta chiamata nel presente giudizio la stessa società datrice di lavoro del . RT
, nulla avendo ricevuto nei 15 giorni antecedenti alla cessazione dell'appalto con CP_1 Con ed all'avvio della propria attività nello stesso appalto Engineering di Vicenza, ben poteva reputare non ritualmente attivata la procedura di cambio appalto da parte della “uscente” ed attivarsi per reperire autonomamente e liberamente il personale che, di lì a meno di due settimane, avrebbe dovuto impiegare presso quel “cantiere”. Con La procedura di cambio appalto non fu dunque pienamente rispettata dalla società ne consegue che, alla luce delle previsioni del ricordato art.94, “il mancato rispetto della procedura di cambio d'appalto da parte dell'azienda cessante” esime dunque “l'impresa subentrante”
“da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati sull'appalto, i CP_1 cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa cessante”.
In mancanza di una procedura cambio appalto ritualmente instaurata non poteva sorgere in capo alla subentrante alcun obbligo di assunzione diretta e immediata rispetto al personale impiegato dalla società cessata presso l'appalto Engineering.
3. Sotto ulteriore profilo, anche ad ammettere che, in ipotesi, fosse stata correttamente instaurata una procedura di “cambio appalto” da parte di G4, non v'è prova (emergendo anzi prova documentale di segno contrario: doc. 3 res.) che l'appalto alla avesse analoga CP_1 consistenza oraria rispetto a quello già in essere con G4. Il “monte ore” dell'appalto era pari a 1.320
7 ore invece di quelle indicate in 6.000 ore dalla G4, rendendosi disponibile ad un CP_1 incontro chiarificatore sul punto (doc.5).
Ed il contratto di appalto stipulato da (tramite ) con Engineering CP_1 Controparte_4
(doc. 3 res.) prevede che i servizi inerenti alle attività di “Operatore Fiduciario” siano forniti per n. 5,5 ore per 5 giorni a settimana e quindi 27,5 ore settimanali pari a 1.320 ore annuali: utilizzando il coefficiente di 2304 ore previsto dal CCNL all'art. 94 (v. supra) come monte ore annuale per l'individuazione del numero di operatori addetti all'appalto, risulta che per la gestione degli stessi servizi oggetto dell'appalto per le attività di “Operatore fiduciario” (coerenti con quelle già oggetto dell'appalto a G4 e con l'attività di “addetto al portierato” svolta dallo stesso per quanto RT indicato in ricorso) fosse bastevole unicamente un lavoratore.
L'art. 94 bis del CCNL sopra riportato prevede espressamente che “Ove il nuovo contratto
d'appalto dovesse comportare un numero ore lavorative inferiore a quello richiesto dalle condizioni contrattuali dell'azienda uscente, l'azienda subentrante procederà tempestivamente alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali”.
Parte ricorrente non ha allegato e dedotto di avere titoli di maggior preferenza rispetto ai suoi colleghi e per ricoprire quel posto presso ai sensi e per gli R_ Persona_3 CP_1 effetti dell'art. 94 cit. (“Transiteranno alle dipendenze dell'impresa subentrante, in forza del prevalente interesse alla tutela del posto di lavoro, i lavoratori dipendenti dall'impresa uscente con il maggior numero di presenze negli ultimi dodici mesi sui servizi oggetto della procedura o per l'intera durata dell'appalto se inferiori ai 12 mesi”).
4. La documentazione della quale parte ricorrente ha chiesto la produzione all'udienza
8.4.24 risulta ininfluente rispetto alle svolte considerazioni – anche considerando che il contratto di appalto che disciplina i rapporti tra appaltante e risulta prodotto dalla resistente in sede di CP_4 costituzione in giudizio – e non serve far luogo ad attività integrativa istruttoria sul punto.
5. Ne consegue che la pretesa attorea di assunzione diretta alle dipendenze della resistente non trova fondamento nelle ricordate previsioni collettive (così come non v'è traccia, per ammissione dello stesso ricorrente, di un fenomeno “successorio” ex art. 2112 c.c. tra impresa cessata e impresa subentrante) e la giurisprudenza citata in ricorso concerne casi in cui, al contrario, vi era stato un passaggio tra le due società di identica attività, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, oggetto dell'appalto (e per un “monte ore” corrispondente).
Non è dunque configurabile un diritto soggettivo all'assunzione presso la subentrante del lavoratore dipendente della società cessata nell'appalto, se non nel ricorrere dei requisiti formali e sostanziali di procedura di cambio appalto tempestivamente attivata dalla società uscente ed
8 avente ad oggetto attività da compiersi con gli stessi lavoratori e per gli stessi compiti (e per un monte ore corrispondente).
6. A fronte delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, attesa la difficoltà per parte ricorrente di accedere alla documentazione afferente alle intese raggiunte dalle imprese appaltanti e appaltatrici del servizio in esame – tenuto conto altresì della estraneità del ricorrente ai rapporti tra , ed Engineering Spa - si ritiene giustificata l'integrale CP_2 Controparte_3 compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Verona, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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