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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6641 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente dott.ssa MA Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4695/2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 alle liti in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Mario Iuzzolino (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F.-P.IVA ), con sede legale in Milano, Via G. Silva n. 34, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale Dott. per atto del notaio in CP_2 Persona_1
Milano, rep. n. 5861, racc. n. 4063 del 7/04/2021, rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in grado di appello, anche disgiuntamente, dall'avv.
DO RO (C.F. ) e dall'avv. Roberto Pavia (C.F. CodiceFiscale_3
), unitamente ai quali elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. C.F._4
MA LA PP (C.F. ), in Napoli, Via A. De Gasperi, n. 55 CodiceFiscale_5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Napoli, Seconda
Sezione civile, depositata in data 11.10.2022, comunicata in pari data
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 5.7.2019, deduceva Parte_1 che aveva stipulato con un contratto di mutuo, con decorrenza dal giugno Controparte_1
2008, rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile
(attraverso la corresponsione di n. 120 rate dell'importo di € 134,00 ciascuna), estinto con anticipo in data 1.4.2013, rispetto alla scadenza naturale;
che, con istanza del 18.9.2015, aveva chiesto a , ex art.119 TUB, la copia del predetto contratto di finanziamento, CP_1 con i relativi allegati e prospetti informativi, nonchè la copia della liberatoria anticipata di estinzione, la copia del conteggio estintivo in base al quale era stata effettuata l'estinzione anticipata e la copia della polizza assicurativa, ma che , in riscontro alla richiesta, CP_1 aveva inviato, in data 20.10.2015, solo copia del conteggio estintivo e della dichiarazione liberatoria.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva di:
1) ordinare a la consegna di copia del contratto di finanziamento, con i Controparte_1 relativi allegati e prospetti informativi, nonché di copia della polizza assicurativa stipulata a garanzia del credito;
2) condannare a pagare, a titolo di astreinte, una somma di denaro, Controparte_1 determinata in € 100,00/die o, in subordine, equitativamente, per il caso di perdurante inosservanza dell'ordine di consegna eventualmente emesso;
3) con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Notificato il ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a essa si costituiva in giudizio e deduceva che tra Controparte_1 essa e non era mai intercorso nessun rapporto contrattuale, in quanto il Cavaliere, Parte_1 contrariamente a quanto da lui dichiarato, aveva stipulato il contratto di finanziamento con la società Quintoitalia s.r.l., che era la società ancora titolare del contratto nei confronti della quale il Cavaliere avrebbe dovuto indirizzare le sue richieste;
essa , invece, era solo la CP_1 titolare del credito per averlo acquistato, unitamente ad altri crediti, con atto di cessione dei crediti;
la circostanza era ben nota al Cavaliere, che aveva rivolto la sua prima richiesta di consegna della documentazione bancaria, ex art. 119 TUB, in data 6.7.2015 sia a Quintoitalia che a , che in data 16.7.2025 comunicava di non essere in possesso di copia del CP_1 contratto;
in ogni caso, essa si era fatta parte attiva, chiedendo a Quintoitalia la copia CP_1
2 del contratto di finanziamento stipulato dal Cavaliere, e della polizza assicurativa;
il vero scopo dell'azione avversaria era quello di lucrare su un'astreinte mensile di € 3000.00.
concludeva per il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese di lite e CP_1 condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In mancanza di attività istruttoria, il Tribunale pronunciava ordinanza, ex art. 703 ter c.p.c., con cui rigettava la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, richiamato l'art. 119 TUB ed il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c., rigettava le domande del Cavaliere in quanto , pur CP_1 essendo cessionaria dei crediti originariamente vantati da Quintoitalia, tra cui il credito nei confronti del Cavaliere, non aveva ricevuto la documentazione relativa alla posizione di quest'ultimo, come rappresentato dalla stessa, in diverse comunicazioni, al Cavaliere che, tuttavia, aveva preferito agire in giudizio contro la cessionaria, anziché contro la cedente.
Il Tribunale osservava, inoltre, che dagli atti di causa era emerso che la documentazione contrattuale bancaria relativa al sarebbe sparita unitamente alla borsa che la Parte_1 conteneva, posseduta dalla signora , e tanto faceva emergere che “la Parte_2 documentazione richiesta nell'atto introduttivo non è nella possibilità materiale di essere consegnata”.
Avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata e comunicata in data 11.10.2022, ha proposto tempestivo appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
3.11.2022 a al fine di chiedere, in riforma dell'ordinanza impugnata, in Controparte_1 accoglimento delle domande proposte in primo grado, di:
- ordinare a di consegnare copia del contratto di finanziamento da lui Controparte_1 sottoscritto con i relativi allegati e prospetti informativi, nonché copia della polizza assicurativa stipulata a garanzia del credito;
- condannare a pagare, a titolo di astreinte una somma di denaro, determinata Controparte_1 in € 100,00/die od in subordine equitativamente, per il caso di perdurante inosservanza dell'ordine di consegna eventualmente emesso;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha resistito Controparte_1 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.12.2025; alla predetta udienza,
3 all'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di gravame – rubricato Legittimazione passiva della Controparte_1 all'esercizio del diritto previsto dall'art. 119 comma 4 del Testo Unico Bancario – articolato in più argomentazioni, l'appellante, dopo aver richiamato la distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto, ha dedotto che la principale argomentazione spesa dall'appellata, per giustificare l'impossibilità di consegnare i documenti richiesti, era quella di essere cessionaria del solo diritto di credito e non anche del contratto, ma l'appellata trascurava che, in ragione della qualità di consumatore ricoperta da esso appellante, l'operazione di cessione del credito doveva essere necessariamente ricondotta nell'ambito della cessione dei rapporti giuridici, regolata dal regime di protezione speciale del consumatore di cui all'art. 125 septies TUB, rubricato “Cessione di crediti”; pertanto, in virtù del richiamato regime speciale, decorsi tre mesi dall'avvenuta cessione, il cessionario risponde in via esclusiva nei confronti del consumatore (quale debitore ceduto), divenendone l'unico interlocutore, e come interlocutore si era posta , redigendo e sottoscrivendo il conteggio estintivo, incassando le somme CP_1 finalizzate all'estinzione del mutuo, nonché redigendo e sottoscrivendo apposita liberatoria di anticipata estinzione.
L'appellante, evidenziando che aveva affermato di non aver mai ricevuto la CP_1 documentazione contrattuale dalla cedente, ha richiamato l'art.
6.1. dell'accordo quadro di cessione, secondo cui, entro 15 giorni dalla data di ciascuna cessione, la cedente avrebbe consegnato alla cessionaria l'originale (o, se così richiesto dalla cessionaria, copia autentica) dei contratti di finanziamento, e ha dedotto che detta circostanza poteva rilevare solo nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ma non poteva essere posta come limitazione dei diritti del consumatore, tra cui quello di ottenere la documentazione, ai sensi dell'art. 119 TUB.
L'appellante ha aggiunto che era poco credibile che avesse acquistato un credito senza CP_1 entrare in possesso del relativo contratto di finanziamento, né che di tale contratto esistesse copia solo cartacea e che non esistesse nessuna scansione digitale negli archivi della cedente
Quintoitalia o della cessionaria;
pertanto, il comportamento di , volto a negare la CP_1 consegna della documentazione, richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB, era contrario a buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti.
4 Infine, l'appellante ha richiamato l'art. 58 TUB, che in deroga all'art. 2560, comma 2, c.c., dispone il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa.
Il primo motivo di appello è infondato.
I richiami dell'appellante all'art. 125 septies e all'art. 56 TUB sono del tutto inconferenti e non pertinenti al thema decidendum del presente giudizio.
L'art. 125 septies TUB, al comma 1, dispone che, in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile;
al comma 2 dispone che il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore, e che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato: appare evidente che tale norma non contenga nessun riferimento al caso che ci occupa, in cui la cessionaria ha dichiarato di non essere in grado di consegnare il contratto di finanziamento e la relativa polizza assicurativa al consumatore finanziato, che ne faceva richiesta ai sensi dell'art. 119
TUB, perché detti documenti non le erano mai stati consegnati dal cedente.
Anche il richiamo all'art. 58 TUB, nella parte in cui prevede il trasferimento delle passività al cessionario (comma 5: “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”) non contiene nessun riferimento alla questione che ci occupa, in cui non viene in rilievo l'adempimento di obbligazioni oggetto di cessione, ma la richiesta di consegna di documenti bancari (contratto di finanziamento e polizza assicurativa), ai sensi dell'art. 119
TUB, alla cessionaria, ma da questa non consegnati, per la motivazione che non le erano stati trasferiti in sede di cessione del credito.
Infine, del tutto neutro è il richiamo all'art.
6.1 del contratto quadro di cessione, che prevede che la cedente consegna alla cessionaria il contratto di finanziamento entro 15 giorni dalla cessione, in quanto la sussistenza di siffatta previsione contrattuale, di per sé, non dimostra l'avvenuta consegna del contratto dalla cedente alla cessionaria, mentre la violazione della predetta previsione contrattuale, e, quindi, la mancata consegna del contratto di finanziamento da parte del cedente al cessionario, non potrebbe mai portare a condannare la cessionaria a
5 consegnare il contratto di finanziamento al soggetto finanziato, ma potrebbe, al più, esporre la cessionaria ad una responsabilità di tipo risarcitorio nei confronti del consumatore, debitore ceduto, per non essersi tempestivamente attivata presso la cedente per ottenere la consegna di copia del contratto di finanziamento, e tanto introduce all'esame del secondo motivo di appello.
A.2. Con il secondo motivo di appello – rubricato “La pretesa impossibilità sopravvenuta della prestazione con riguardo alla consegna della documentazione richiesta mediante istanza redatta ex.art.119 comma 4 del Testo Unico Bancario – l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice affermava la sopravvenuta impossibilità dell'obbligazione di consegnare la documentazione richiesta, perché la predetta documentazione sarebbe stata sottratta, unitamente alla borsa che la conteneva, alla sig.ra
Parte_2
Il primo giudice faceva riferimento alla denuncia di smarrimento presentata alla Questura di
Napoli, in data 18.5.2018, da tale (allegata alle note di trattazione scritta Parte_2 depositate nel giudizio di primo grado in data 22.10.2020 dall'odierno appellante), nella quale la , qualificatasi “impiegata con mansioni di segretariato presso una finanziaria Parte_2 intermediaria”, dichiarava che il giorno 18.5.2018, tra le ore 9,00 e le ore 9,25, a Napoli, in metropolitana, nella vicinanza della fermata di via Toledo, aveva smarrito una borsa da lavoro, contenente, tra le altre cose, tre contratti di clienti in merito a prestiti/cessioni del quinto, tra cui il contratto sottoscritto dal Cavaliere.
L'appellante ha dedotto che avrebbe potuto procurarsi la documentazione bancaria per CP_1 cui è causa chiedendola, oltre che alla cedente Quintoitalia, anche all'INPS, a cui era stata trasmessa quale ente che aveva effettuato materialmente i pagamenti, ma l'INPS non era stata mai interpellata, mentre la richiesta a Quintoitalia era stata inoltrata da solo il CP_1
30.10.2019 2019 (a fronte di una richiesta rivolta dall'appellante a il 16.9.2015). CP_1
Pertanto, l'appellata non poteva andare esente da responsabilità, ex art. 1218 c.c., perché non aveva offerto nessuna prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere alla propria obbligazione, ma aveva liquidato le richieste dell'appellante in maniera frettolosa, dichiarando di non essere tenuta a fornire i documenti richiesti.
Il secondo motivo di appello non coglie nel segno, perché le argomentazioni in cui si struttura sarebbero idonee, al più, a sorreggere una eventuale domanda di risarcimento danni nei confronti di per la mancata consegna della documentazione bancaria ad essa richiesta, CP_1
6 ai sensi dell'art. 119 TUB, ma non una domanda di adempimento, consistente nella consegna della suddetta documentazione.
Ed invero, anche ove fosse stata inerte e non si fosse tempestivamente e CP_1 diligentemente attivata per ottenere dalla cedente o dall'INPS la documentazione bancaria ad essa richiesta dall'odierno appellante (contratto di finanziamento e polizza fideiussoria), non potrebbe, comunque,essere condannata alla consegna, in favore dell'appellante, della suddetta documentazione, per l'evidente ragione che non è nella sua disponibilità, ma, potrebbe, al più, essere condannata al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal finanziato, odierno appellante, per la mancata consegna della documentazione da lui richiesta.
A.3. Con il terzo e ultimo motivo di gravame – rubricato Profili di responsabilità della con riguardo all'impossibilità di rendere la prestazione;
violazione degli Controparte_1 obblighi di conservazione della documentazione riferita al contratto n.202 – l'appellante ha dedotto che, anche ove la Corte di Appello avesse ritenuto la sopravvenuta impossibilità della prestazione (consegna della documentazione), in nessun modo l'appellata avrebbe CP_1 potuto essere liberata dalle sue responsabilità, e tanto perché la sopravvenuta impossibilità della prestazione era ad essa imputabile.
L'appellante ha dedotto che, seguito della prima istanza di consegna della documentazione bancaria, ex art. 119 comma 4, T.U.B, da essa inviata a in data 16.9.2015, per effetto CP_1 di quanto disposto dall'art. 1221 c.c., il rischio della dedotta sopravvenuta impossibilità della prestazione si era inevitabilmente trasferito all'odierna appellata, che, quindi, non poteva invocare a sua discolpa la dedotta impossibilità.
Ed invero, l'appellata, ricevuta l'istanza del 16.09.2015, che, di fatto, produceva gli effetti della costituzione in mora, ex art.1221 c.c., avrebbe dovuto provare, per andare esente da responsabilità, che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore, prova che non era stata tuttavia fornita nel giudizio di primo grado.
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Ed invero, le argomentazioni in cui si articola, e che invocano il principio della perpetuatio obligationis, non sono in alcun modo idonee a sovvertire la decisione del primo giudice, perché sarebbero idonee a sostenere una eventuale domanda dell'appellante di risarcimento del danno per inadempimento dell'appellata, consistente nella mancata consegna della documentazione bancaria richiesta in data 16.9.2015, e che non avrebbe potuto essere più consegnata dall'odierna appellata, perché andata smarrita in data 18.5.2018, come dichiarato
7 dalla sig.ra nella denuncia di smarrimento presentata alla Questura di Parte_2
Napoli in data 18.5.2018 (allegata alle note di trattazione scritta depositate nel giudizio di primo grado in data 22.10.2020), ma non una domanda di adempimento, consistente nella consegna della suddetta documentazione, in quanto è evidente che, se detta documentazione è andata smarrita, non può essere, di fatto, consegnata da all'odierno appellante. CP_1
D. Le spese del giudizio di appello
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod, assumendo che la causa di appello sia di valore indeterminabile di bassa complessità, ed applicando i valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto del carattere non complesso delle questioni sottese all'appello, e, con specifico riferimento alla fase di trattazione/istruttoria e alla fase trattazione, rispettivamente, del fatto che non è stata espletata nessuna attività istruttoria e del modulo decisorio adottato, ex art. 281 sexies c.p.c., che non ha visto il deposito di scritti finali.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1
- bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, depositata in data 11.10.2022, comunicata in pari data, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 4.996,00 per Controparte_1 compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
8 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 10.12.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Michele Caccese
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente dott.ssa MA Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4695/2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 alle liti in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Mario Iuzzolino (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F.-P.IVA ), con sede legale in Milano, Via G. Silva n. 34, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale Dott. per atto del notaio in CP_2 Persona_1
Milano, rep. n. 5861, racc. n. 4063 del 7/04/2021, rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in grado di appello, anche disgiuntamente, dall'avv.
DO RO (C.F. ) e dall'avv. Roberto Pavia (C.F. CodiceFiscale_3
), unitamente ai quali elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. C.F._4
MA LA PP (C.F. ), in Napoli, Via A. De Gasperi, n. 55 CodiceFiscale_5
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Napoli, Seconda
Sezione civile, depositata in data 11.10.2022, comunicata in pari data
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 5.7.2019, deduceva Parte_1 che aveva stipulato con un contratto di mutuo, con decorrenza dal giugno Controparte_1
2008, rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile
(attraverso la corresponsione di n. 120 rate dell'importo di € 134,00 ciascuna), estinto con anticipo in data 1.4.2013, rispetto alla scadenza naturale;
che, con istanza del 18.9.2015, aveva chiesto a , ex art.119 TUB, la copia del predetto contratto di finanziamento, CP_1 con i relativi allegati e prospetti informativi, nonchè la copia della liberatoria anticipata di estinzione, la copia del conteggio estintivo in base al quale era stata effettuata l'estinzione anticipata e la copia della polizza assicurativa, ma che , in riscontro alla richiesta, CP_1 aveva inviato, in data 20.10.2015, solo copia del conteggio estintivo e della dichiarazione liberatoria.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva di:
1) ordinare a la consegna di copia del contratto di finanziamento, con i Controparte_1 relativi allegati e prospetti informativi, nonché di copia della polizza assicurativa stipulata a garanzia del credito;
2) condannare a pagare, a titolo di astreinte, una somma di denaro, Controparte_1 determinata in € 100,00/die o, in subordine, equitativamente, per il caso di perdurante inosservanza dell'ordine di consegna eventualmente emesso;
3) con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Notificato il ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a essa si costituiva in giudizio e deduceva che tra Controparte_1 essa e non era mai intercorso nessun rapporto contrattuale, in quanto il Cavaliere, Parte_1 contrariamente a quanto da lui dichiarato, aveva stipulato il contratto di finanziamento con la società Quintoitalia s.r.l., che era la società ancora titolare del contratto nei confronti della quale il Cavaliere avrebbe dovuto indirizzare le sue richieste;
essa , invece, era solo la CP_1 titolare del credito per averlo acquistato, unitamente ad altri crediti, con atto di cessione dei crediti;
la circostanza era ben nota al Cavaliere, che aveva rivolto la sua prima richiesta di consegna della documentazione bancaria, ex art. 119 TUB, in data 6.7.2015 sia a Quintoitalia che a , che in data 16.7.2025 comunicava di non essere in possesso di copia del CP_1 contratto;
in ogni caso, essa si era fatta parte attiva, chiedendo a Quintoitalia la copia CP_1
2 del contratto di finanziamento stipulato dal Cavaliere, e della polizza assicurativa;
il vero scopo dell'azione avversaria era quello di lucrare su un'astreinte mensile di € 3000.00.
concludeva per il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese di lite e CP_1 condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In mancanza di attività istruttoria, il Tribunale pronunciava ordinanza, ex art. 703 ter c.p.c., con cui rigettava la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, richiamato l'art. 119 TUB ed il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c., rigettava le domande del Cavaliere in quanto , pur CP_1 essendo cessionaria dei crediti originariamente vantati da Quintoitalia, tra cui il credito nei confronti del Cavaliere, non aveva ricevuto la documentazione relativa alla posizione di quest'ultimo, come rappresentato dalla stessa, in diverse comunicazioni, al Cavaliere che, tuttavia, aveva preferito agire in giudizio contro la cessionaria, anziché contro la cedente.
Il Tribunale osservava, inoltre, che dagli atti di causa era emerso che la documentazione contrattuale bancaria relativa al sarebbe sparita unitamente alla borsa che la Parte_1 conteneva, posseduta dalla signora , e tanto faceva emergere che “la Parte_2 documentazione richiesta nell'atto introduttivo non è nella possibilità materiale di essere consegnata”.
Avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata e comunicata in data 11.10.2022, ha proposto tempestivo appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
3.11.2022 a al fine di chiedere, in riforma dell'ordinanza impugnata, in Controparte_1 accoglimento delle domande proposte in primo grado, di:
- ordinare a di consegnare copia del contratto di finanziamento da lui Controparte_1 sottoscritto con i relativi allegati e prospetti informativi, nonché copia della polizza assicurativa stipulata a garanzia del credito;
- condannare a pagare, a titolo di astreinte una somma di denaro, determinata Controparte_1 in € 100,00/die od in subordine equitativamente, per il caso di perdurante inosservanza dell'ordine di consegna eventualmente emesso;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha resistito Controparte_1 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.12.2025; alla predetta udienza,
3 all'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di gravame – rubricato Legittimazione passiva della Controparte_1 all'esercizio del diritto previsto dall'art. 119 comma 4 del Testo Unico Bancario – articolato in più argomentazioni, l'appellante, dopo aver richiamato la distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto, ha dedotto che la principale argomentazione spesa dall'appellata, per giustificare l'impossibilità di consegnare i documenti richiesti, era quella di essere cessionaria del solo diritto di credito e non anche del contratto, ma l'appellata trascurava che, in ragione della qualità di consumatore ricoperta da esso appellante, l'operazione di cessione del credito doveva essere necessariamente ricondotta nell'ambito della cessione dei rapporti giuridici, regolata dal regime di protezione speciale del consumatore di cui all'art. 125 septies TUB, rubricato “Cessione di crediti”; pertanto, in virtù del richiamato regime speciale, decorsi tre mesi dall'avvenuta cessione, il cessionario risponde in via esclusiva nei confronti del consumatore (quale debitore ceduto), divenendone l'unico interlocutore, e come interlocutore si era posta , redigendo e sottoscrivendo il conteggio estintivo, incassando le somme CP_1 finalizzate all'estinzione del mutuo, nonché redigendo e sottoscrivendo apposita liberatoria di anticipata estinzione.
L'appellante, evidenziando che aveva affermato di non aver mai ricevuto la CP_1 documentazione contrattuale dalla cedente, ha richiamato l'art.
6.1. dell'accordo quadro di cessione, secondo cui, entro 15 giorni dalla data di ciascuna cessione, la cedente avrebbe consegnato alla cessionaria l'originale (o, se così richiesto dalla cessionaria, copia autentica) dei contratti di finanziamento, e ha dedotto che detta circostanza poteva rilevare solo nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ma non poteva essere posta come limitazione dei diritti del consumatore, tra cui quello di ottenere la documentazione, ai sensi dell'art. 119 TUB.
L'appellante ha aggiunto che era poco credibile che avesse acquistato un credito senza CP_1 entrare in possesso del relativo contratto di finanziamento, né che di tale contratto esistesse copia solo cartacea e che non esistesse nessuna scansione digitale negli archivi della cedente
Quintoitalia o della cessionaria;
pertanto, il comportamento di , volto a negare la CP_1 consegna della documentazione, richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB, era contrario a buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti.
4 Infine, l'appellante ha richiamato l'art. 58 TUB, che in deroga all'art. 2560, comma 2, c.c., dispone il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa.
Il primo motivo di appello è infondato.
I richiami dell'appellante all'art. 125 septies e all'art. 56 TUB sono del tutto inconferenti e non pertinenti al thema decidendum del presente giudizio.
L'art. 125 septies TUB, al comma 1, dispone che, in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile;
al comma 2 dispone che il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore, e che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato: appare evidente che tale norma non contenga nessun riferimento al caso che ci occupa, in cui la cessionaria ha dichiarato di non essere in grado di consegnare il contratto di finanziamento e la relativa polizza assicurativa al consumatore finanziato, che ne faceva richiesta ai sensi dell'art. 119
TUB, perché detti documenti non le erano mai stati consegnati dal cedente.
Anche il richiamo all'art. 58 TUB, nella parte in cui prevede il trasferimento delle passività al cessionario (comma 5: “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”) non contiene nessun riferimento alla questione che ci occupa, in cui non viene in rilievo l'adempimento di obbligazioni oggetto di cessione, ma la richiesta di consegna di documenti bancari (contratto di finanziamento e polizza assicurativa), ai sensi dell'art. 119
TUB, alla cessionaria, ma da questa non consegnati, per la motivazione che non le erano stati trasferiti in sede di cessione del credito.
Infine, del tutto neutro è il richiamo all'art.
6.1 del contratto quadro di cessione, che prevede che la cedente consegna alla cessionaria il contratto di finanziamento entro 15 giorni dalla cessione, in quanto la sussistenza di siffatta previsione contrattuale, di per sé, non dimostra l'avvenuta consegna del contratto dalla cedente alla cessionaria, mentre la violazione della predetta previsione contrattuale, e, quindi, la mancata consegna del contratto di finanziamento da parte del cedente al cessionario, non potrebbe mai portare a condannare la cessionaria a
5 consegnare il contratto di finanziamento al soggetto finanziato, ma potrebbe, al più, esporre la cessionaria ad una responsabilità di tipo risarcitorio nei confronti del consumatore, debitore ceduto, per non essersi tempestivamente attivata presso la cedente per ottenere la consegna di copia del contratto di finanziamento, e tanto introduce all'esame del secondo motivo di appello.
A.2. Con il secondo motivo di appello – rubricato “La pretesa impossibilità sopravvenuta della prestazione con riguardo alla consegna della documentazione richiesta mediante istanza redatta ex.art.119 comma 4 del Testo Unico Bancario – l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice affermava la sopravvenuta impossibilità dell'obbligazione di consegnare la documentazione richiesta, perché la predetta documentazione sarebbe stata sottratta, unitamente alla borsa che la conteneva, alla sig.ra
Parte_2
Il primo giudice faceva riferimento alla denuncia di smarrimento presentata alla Questura di
Napoli, in data 18.5.2018, da tale (allegata alle note di trattazione scritta Parte_2 depositate nel giudizio di primo grado in data 22.10.2020 dall'odierno appellante), nella quale la , qualificatasi “impiegata con mansioni di segretariato presso una finanziaria Parte_2 intermediaria”, dichiarava che il giorno 18.5.2018, tra le ore 9,00 e le ore 9,25, a Napoli, in metropolitana, nella vicinanza della fermata di via Toledo, aveva smarrito una borsa da lavoro, contenente, tra le altre cose, tre contratti di clienti in merito a prestiti/cessioni del quinto, tra cui il contratto sottoscritto dal Cavaliere.
L'appellante ha dedotto che avrebbe potuto procurarsi la documentazione bancaria per CP_1 cui è causa chiedendola, oltre che alla cedente Quintoitalia, anche all'INPS, a cui era stata trasmessa quale ente che aveva effettuato materialmente i pagamenti, ma l'INPS non era stata mai interpellata, mentre la richiesta a Quintoitalia era stata inoltrata da solo il CP_1
30.10.2019 2019 (a fronte di una richiesta rivolta dall'appellante a il 16.9.2015). CP_1
Pertanto, l'appellata non poteva andare esente da responsabilità, ex art. 1218 c.c., perché non aveva offerto nessuna prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere alla propria obbligazione, ma aveva liquidato le richieste dell'appellante in maniera frettolosa, dichiarando di non essere tenuta a fornire i documenti richiesti.
Il secondo motivo di appello non coglie nel segno, perché le argomentazioni in cui si struttura sarebbero idonee, al più, a sorreggere una eventuale domanda di risarcimento danni nei confronti di per la mancata consegna della documentazione bancaria ad essa richiesta, CP_1
6 ai sensi dell'art. 119 TUB, ma non una domanda di adempimento, consistente nella consegna della suddetta documentazione.
Ed invero, anche ove fosse stata inerte e non si fosse tempestivamente e CP_1 diligentemente attivata per ottenere dalla cedente o dall'INPS la documentazione bancaria ad essa richiesta dall'odierno appellante (contratto di finanziamento e polizza fideiussoria), non potrebbe, comunque,essere condannata alla consegna, in favore dell'appellante, della suddetta documentazione, per l'evidente ragione che non è nella sua disponibilità, ma, potrebbe, al più, essere condannata al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal finanziato, odierno appellante, per la mancata consegna della documentazione da lui richiesta.
A.3. Con il terzo e ultimo motivo di gravame – rubricato Profili di responsabilità della con riguardo all'impossibilità di rendere la prestazione;
violazione degli Controparte_1 obblighi di conservazione della documentazione riferita al contratto n.202 – l'appellante ha dedotto che, anche ove la Corte di Appello avesse ritenuto la sopravvenuta impossibilità della prestazione (consegna della documentazione), in nessun modo l'appellata avrebbe CP_1 potuto essere liberata dalle sue responsabilità, e tanto perché la sopravvenuta impossibilità della prestazione era ad essa imputabile.
L'appellante ha dedotto che, seguito della prima istanza di consegna della documentazione bancaria, ex art. 119 comma 4, T.U.B, da essa inviata a in data 16.9.2015, per effetto CP_1 di quanto disposto dall'art. 1221 c.c., il rischio della dedotta sopravvenuta impossibilità della prestazione si era inevitabilmente trasferito all'odierna appellata, che, quindi, non poteva invocare a sua discolpa la dedotta impossibilità.
Ed invero, l'appellata, ricevuta l'istanza del 16.09.2015, che, di fatto, produceva gli effetti della costituzione in mora, ex art.1221 c.c., avrebbe dovuto provare, per andare esente da responsabilità, che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore, prova che non era stata tuttavia fornita nel giudizio di primo grado.
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Ed invero, le argomentazioni in cui si articola, e che invocano il principio della perpetuatio obligationis, non sono in alcun modo idonee a sovvertire la decisione del primo giudice, perché sarebbero idonee a sostenere una eventuale domanda dell'appellante di risarcimento del danno per inadempimento dell'appellata, consistente nella mancata consegna della documentazione bancaria richiesta in data 16.9.2015, e che non avrebbe potuto essere più consegnata dall'odierna appellata, perché andata smarrita in data 18.5.2018, come dichiarato
7 dalla sig.ra nella denuncia di smarrimento presentata alla Questura di Parte_2
Napoli in data 18.5.2018 (allegata alle note di trattazione scritta depositate nel giudizio di primo grado in data 22.10.2020), ma non una domanda di adempimento, consistente nella consegna della suddetta documentazione, in quanto è evidente che, se detta documentazione è andata smarrita, non può essere, di fatto, consegnata da all'odierno appellante. CP_1
D. Le spese del giudizio di appello
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod, assumendo che la causa di appello sia di valore indeterminabile di bassa complessità, ed applicando i valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto del carattere non complesso delle questioni sottese all'appello, e, con specifico riferimento alla fase di trattazione/istruttoria e alla fase trattazione, rispettivamente, del fatto che non è stata espletata nessuna attività istruttoria e del modulo decisorio adottato, ex art. 281 sexies c.p.c., che non ha visto il deposito di scritti finali.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1
- bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, depositata in data 11.10.2022, comunicata in pari data, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 4.996,00 per Controparte_1 compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
8 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 10.12.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Michele Caccese
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