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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/09/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 655/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 655/2020 R.G.A.C. vertente tra
Prod. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Guerrieri (c.f.
e dall'avv. Antonio Marzo (c.f. ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Locri (RC) alla via Verdi, 10
appellante
e
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Giuliano (c.f.
, elettivamente domiciliata in Catanzaro (CZ) alla via A. C.F._3
De Gasperi, 48
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att.
c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 18.12.2020, la Prod. ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 543/2020, notificata il 20.11.2020, con cui il Tribunale di Locri - a definizione del giudizio iscritto al n. 1231/2019 R.G. - ha accolto l'opposizione spiegata dalla revocando il decreto n. 211/2019 con cui il CP_1 medesimo Ufficio ha ingiunto all'opponente il pagamento in CP_1 favore della Prod. Int di € 29.491,26, oltre agli interessi e spese procedimentali.
La tutela monitoria, poi revocata, è stata concessa all'appellante in forza di effetti cambiari scaduti e rimasti insoluti.
L'appellante censura l'accertata inammissibilità, ex art. 66, comma 3, della legge cambiaria, della propria azione;
insiste, inoltre, nell'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado.
- Difese dell'appellata
Il 23.4.2021 si è costituita la la quale ha eccepito, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione poiché generica. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per infondatezza.
L'appellata ha chiesto, inoltre, l'inammissibilità e/o il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte.
2 Corte d'Appello
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sull'ammissibilità dell'azione causale
1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 211/2019, previo accertamento dell'inammissibilità dell'azione causale proposta dalla creditrice per violazione dell'art. 66, comma 3, del regio decreto n. 1669/1933.
2. Il motivo è infondato.
Con decreto ingiuntivo n. 211 del 13.6.2019 il Tribunale di Locri - in parziale accoglimento del ricorso proposto della Prod. (R.G. n. 807/2019) - ha Parte_1 ingiunto alla il pagamento di € 29.491,26, oltre agli interessi di CP_1
mora e spese procedimentali.
Il credito ingiunto è stato provato dall'appellante con cambiali scadute, emesse da terzi debitori in favore della e da quest'ultima girate alla CP_1
Prod.Int.
La sentenza ha rigettato l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente la quale ha dedotto che «il presunto credito posto a fondamento CP_1 dell'odierna pretesa, oltre ad essere stato regolarmente pagato con le cambiali poste a fondamento del decreto oggi opposto - girate dalla alla Prod.Int e regolarmente CP_1 accettate dalla Prod.Int - sarebbe, comunque, prescritto», accertando che i titoli scaduti, girati alla creditrice, non sono andati a buon fine.
3 Corte d'Appello
Tale accertamento – la circostanza che i titoli non siano andati a buon fine – non ha costituito oggetto di specifica doglianza in appello.
Il Tribunale ha accertato l'assenza dei presupposti per la proposizione dell'azione causale da parte della creditrice, non avendo quest'ultima assolto agli oneri di cui all'art. 66, comma 3, del r.d. n. 1669/1933 (restituzione della cambiale e deposito della stessa presso la Cancelleria del giudice, adempimento delle formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso).
Secondo il primo giudice, la creditrice procedente ha omesso la tempestiva restituzione dei titoli cambiari alla debitrice, ciò determinando la prescrizione dell'azione cambiaria - per inutile decorso del termine triennale di cui all'art. 94, comma 1, del r.d. n. 1669/1933 - spettante alla portatrice.
3. L'appellante sostiene che la debitrice non ha provato, né ha contestato in sede stragiudiziale, la mancata restituzione dei titoli.
L'assunto non è condivisibile.
L'onere della prova della restituzione dei titoli incombe su chi propone l'azione causale, dal momento che la restituzione dei titoli costituisce condizione dell'azione stessa. La conclusione non muta se si qualifica la restituzione del titolo come presupposto processuale dell'azione causale.
A norma dell'art. 66, comma 3, del r.d. n. 1669/1933, «il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli».
Quindi condizione dell'azione causale è la restituzione della cambiale da parte del portatore.
Di conseguenza l'onere di provare tale condizione ricade su chi l'azione stessa propone, ossia – nel caso di specie – il giratario (Prod.Int).
4. È infondato l'assunto dell'appellante, secondo cui la debitrice non ha contestato in sede stragiudiziale, la mancata restituzione dei titoli.
L'assunto è smentito dall'istruttoria e dalla condotta processuale delle parti.
Con le missive del 20.12.2018 e del 6.2.2019 - ricevute in pari data dalla creditrice - la ha dedotto, tra l'altro, che «la mancata tempestiva CP_1
4 Corte d'Appello
restituzione delle cambiali insolute ha comportato la decadenza dell'azione cambiaria nei confronti della girante » (all. n.
2-4 atto d'opposizione). CP_1
La mancata tempestiva restituzione degli effetti è stata puntualmente dedotta dall'opponente nell'atto introduttivo («La Prod.Int, nei 3 anni CP_1 successivi alla scadenza delle cambiali in oggetto, non ha mai restituito (neanche dopo espressa richiesta) le cambiali alla (né, tantomeno le ha depositate nella cancelleria del CP_1
Tribunale dandone avviso»).
5. L'appellante rileva che l'omessa restituzione dei titoli e la prescrizione dell'azione cambiaria spettante al debitore non pregiudicano la proposizione della propria azione, che trova causa nel sottostante rapporto di fornitura, che resta assoggettato al più ampio termine ordinario di prescrizione. il rapporto causale sottostante, osserva l'appellante, non si è ancora prescritto, essendo relativo a un contratto di vendita per il quale, l'art. 2946 c.c., stabilisce la prescrizione decennale.
5.1. La doglianza non è condivisibile, in quanto la sentenza impugnata non ha ritenuto estinto per prescrizione il credito sottostante, ma ha ritenuto inammissibile l'azione causale in forza di una specifica previsione normativa, che pone a carico del giratario che intenda proporre l'azione causale l'onere di restituire al girante la cambiale.
6. L'appellante, per dimostrare l'avvenuta restituzione delle cambiali scadute, insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) già rigettate in primo grado.
Deve confermarsi l'ordinanza del 29.2.2024, con cui questa Corte ha rigettato le istanze istruttorie, siccome non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 10767/2022; Cass. n. 7193/2022;
Cass. n. 33103/2021; Cass. n. 19352/2017).
La prova della restituzione dei titoli, pertanto, non è stata raggiunta.
7. Non è contestazione che sia maturata la prescrizione dell'azione cambiaria.
L'ultima scadenza dei titoli in questione era in data 30.11.2015.
Al momento della proposizione dell'azione causale con ricorso monitorio del
24.5.2019, dunque, era già decorso il termine di prescrizione triennale per
5 Corte d'Appello
esperire l'azione cambiaria diretta, di cui all'art. 94, comma 1, del r.d. n.
1669/1933.
La decorrenza del termine per la proposizione dell'azione cambiaria diretta segna «la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l'utilizzazione di questo sul piano cambiario (Cass. n.
18076/2013; Cass. n. 16816/2010).
La prescrizione dei titoli di credito ha impedito alla debitrice di esercitare le azioni (in via diretta o in regresso) spettanti al portatore.
La prescrizione dell'azione cambiaria è imputabile alla condotta dell'appellante, la quale ha omesso di restituire tempestivamente – ossia prima del decorso del termine di prescrizione dell'azione cambiaria di regresso – le cambiali scadute alla debitrice CP_1
Pertanto trova applicazione il principio secondo cui, «in base all'art. 66, comma terzo, della legge cambiaria, il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell'onere di restituire al proprio girante il titolo "impregiudicato", vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l'inammissibilità dell'azione "causale" proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l'azione "cambiaria" di regresso spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche primo prenditore, e non vale ad escludere tale conseguenza la conoscenza informale che il girante abbia avuto del mancato pagamento dei titoli da lui girati, atteso che l'omesso esercizio dei diritti nascenti dalla cambiale può essere giuridicamente addebitato solo al portatore del titolo, quale unico soggetto legittimato ad esercitarli» (Cass. n. 11510/2014; Cass. n. 18076/2013; Cass. n.
15681/2011; Cass. n. 14684/2003; Cass. n. 1640/1998).
Va pertanto rigettato l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3.- Spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali del secondo grado segue la soccombenza, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione.
Le spese - da liquidarsi in forza del d.m. n. 147/2022, secondo i valori minimi
(per la non elevata complessità della lite) dello scaglione tra € 26.001 e €
52.000 - vanno poste a carico dell'appellante e si determinano in € 4.996, di
6 Corte d'Appello
cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase di trattazione, € 1.735 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, in favore dell'appellata.
4.- Doppio del contributo unificato
Considerato l'integrale rigetto dell'appello, poiché l'odierno giudizio è iniziato dopo il 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo di parte appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Prod. nei confronti della Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...]
provvede:
- rigetta l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in € 4.996,00, oltre al rimborso forfettario del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, in favore dell'appellata;
- dà atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 19.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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n. 655/2020
C O R T E D
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A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 655/2020 R.G.A.C. vertente tra
Prod. (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Guerrieri (c.f.
e dall'avv. Antonio Marzo (c.f. ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Locri (RC) alla via Verdi, 10
appellante
e
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Giuliano (c.f.
, elettivamente domiciliata in Catanzaro (CZ) alla via A. C.F._3
De Gasperi, 48
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att.
c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 18.12.2020, la Prod. ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 543/2020, notificata il 20.11.2020, con cui il Tribunale di Locri - a definizione del giudizio iscritto al n. 1231/2019 R.G. - ha accolto l'opposizione spiegata dalla revocando il decreto n. 211/2019 con cui il CP_1 medesimo Ufficio ha ingiunto all'opponente il pagamento in CP_1 favore della Prod. Int di € 29.491,26, oltre agli interessi e spese procedimentali.
La tutela monitoria, poi revocata, è stata concessa all'appellante in forza di effetti cambiari scaduti e rimasti insoluti.
L'appellante censura l'accertata inammissibilità, ex art. 66, comma 3, della legge cambiaria, della propria azione;
insiste, inoltre, nell'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado.
- Difese dell'appellata
Il 23.4.2021 si è costituita la la quale ha eccepito, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione poiché generica. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per infondatezza.
L'appellata ha chiesto, inoltre, l'inammissibilità e/o il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte.
2 Corte d'Appello
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sull'ammissibilità dell'azione causale
1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 211/2019, previo accertamento dell'inammissibilità dell'azione causale proposta dalla creditrice per violazione dell'art. 66, comma 3, del regio decreto n. 1669/1933.
2. Il motivo è infondato.
Con decreto ingiuntivo n. 211 del 13.6.2019 il Tribunale di Locri - in parziale accoglimento del ricorso proposto della Prod. (R.G. n. 807/2019) - ha Parte_1 ingiunto alla il pagamento di € 29.491,26, oltre agli interessi di CP_1
mora e spese procedimentali.
Il credito ingiunto è stato provato dall'appellante con cambiali scadute, emesse da terzi debitori in favore della e da quest'ultima girate alla CP_1
Prod.Int.
La sentenza ha rigettato l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente la quale ha dedotto che «il presunto credito posto a fondamento CP_1 dell'odierna pretesa, oltre ad essere stato regolarmente pagato con le cambiali poste a fondamento del decreto oggi opposto - girate dalla alla Prod.Int e regolarmente CP_1 accettate dalla Prod.Int - sarebbe, comunque, prescritto», accertando che i titoli scaduti, girati alla creditrice, non sono andati a buon fine.
3 Corte d'Appello
Tale accertamento – la circostanza che i titoli non siano andati a buon fine – non ha costituito oggetto di specifica doglianza in appello.
Il Tribunale ha accertato l'assenza dei presupposti per la proposizione dell'azione causale da parte della creditrice, non avendo quest'ultima assolto agli oneri di cui all'art. 66, comma 3, del r.d. n. 1669/1933 (restituzione della cambiale e deposito della stessa presso la Cancelleria del giudice, adempimento delle formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso).
Secondo il primo giudice, la creditrice procedente ha omesso la tempestiva restituzione dei titoli cambiari alla debitrice, ciò determinando la prescrizione dell'azione cambiaria - per inutile decorso del termine triennale di cui all'art. 94, comma 1, del r.d. n. 1669/1933 - spettante alla portatrice.
3. L'appellante sostiene che la debitrice non ha provato, né ha contestato in sede stragiudiziale, la mancata restituzione dei titoli.
L'assunto non è condivisibile.
L'onere della prova della restituzione dei titoli incombe su chi propone l'azione causale, dal momento che la restituzione dei titoli costituisce condizione dell'azione stessa. La conclusione non muta se si qualifica la restituzione del titolo come presupposto processuale dell'azione causale.
A norma dell'art. 66, comma 3, del r.d. n. 1669/1933, «il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli».
Quindi condizione dell'azione causale è la restituzione della cambiale da parte del portatore.
Di conseguenza l'onere di provare tale condizione ricade su chi l'azione stessa propone, ossia – nel caso di specie – il giratario (Prod.Int).
4. È infondato l'assunto dell'appellante, secondo cui la debitrice non ha contestato in sede stragiudiziale, la mancata restituzione dei titoli.
L'assunto è smentito dall'istruttoria e dalla condotta processuale delle parti.
Con le missive del 20.12.2018 e del 6.2.2019 - ricevute in pari data dalla creditrice - la ha dedotto, tra l'altro, che «la mancata tempestiva CP_1
4 Corte d'Appello
restituzione delle cambiali insolute ha comportato la decadenza dell'azione cambiaria nei confronti della girante » (all. n.
2-4 atto d'opposizione). CP_1
La mancata tempestiva restituzione degli effetti è stata puntualmente dedotta dall'opponente nell'atto introduttivo («La Prod.Int, nei 3 anni CP_1 successivi alla scadenza delle cambiali in oggetto, non ha mai restituito (neanche dopo espressa richiesta) le cambiali alla (né, tantomeno le ha depositate nella cancelleria del CP_1
Tribunale dandone avviso»).
5. L'appellante rileva che l'omessa restituzione dei titoli e la prescrizione dell'azione cambiaria spettante al debitore non pregiudicano la proposizione della propria azione, che trova causa nel sottostante rapporto di fornitura, che resta assoggettato al più ampio termine ordinario di prescrizione. il rapporto causale sottostante, osserva l'appellante, non si è ancora prescritto, essendo relativo a un contratto di vendita per il quale, l'art. 2946 c.c., stabilisce la prescrizione decennale.
5.1. La doglianza non è condivisibile, in quanto la sentenza impugnata non ha ritenuto estinto per prescrizione il credito sottostante, ma ha ritenuto inammissibile l'azione causale in forza di una specifica previsione normativa, che pone a carico del giratario che intenda proporre l'azione causale l'onere di restituire al girante la cambiale.
6. L'appellante, per dimostrare l'avvenuta restituzione delle cambiali scadute, insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) già rigettate in primo grado.
Deve confermarsi l'ordinanza del 29.2.2024, con cui questa Corte ha rigettato le istanze istruttorie, siccome non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 10767/2022; Cass. n. 7193/2022;
Cass. n. 33103/2021; Cass. n. 19352/2017).
La prova della restituzione dei titoli, pertanto, non è stata raggiunta.
7. Non è contestazione che sia maturata la prescrizione dell'azione cambiaria.
L'ultima scadenza dei titoli in questione era in data 30.11.2015.
Al momento della proposizione dell'azione causale con ricorso monitorio del
24.5.2019, dunque, era già decorso il termine di prescrizione triennale per
5 Corte d'Appello
esperire l'azione cambiaria diretta, di cui all'art. 94, comma 1, del r.d. n.
1669/1933.
La decorrenza del termine per la proposizione dell'azione cambiaria diretta segna «la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l'utilizzazione di questo sul piano cambiario (Cass. n.
18076/2013; Cass. n. 16816/2010).
La prescrizione dei titoli di credito ha impedito alla debitrice di esercitare le azioni (in via diretta o in regresso) spettanti al portatore.
La prescrizione dell'azione cambiaria è imputabile alla condotta dell'appellante, la quale ha omesso di restituire tempestivamente – ossia prima del decorso del termine di prescrizione dell'azione cambiaria di regresso – le cambiali scadute alla debitrice CP_1
Pertanto trova applicazione il principio secondo cui, «in base all'art. 66, comma terzo, della legge cambiaria, il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell'onere di restituire al proprio girante il titolo "impregiudicato", vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l'inammissibilità dell'azione "causale" proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l'azione "cambiaria" di regresso spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche primo prenditore, e non vale ad escludere tale conseguenza la conoscenza informale che il girante abbia avuto del mancato pagamento dei titoli da lui girati, atteso che l'omesso esercizio dei diritti nascenti dalla cambiale può essere giuridicamente addebitato solo al portatore del titolo, quale unico soggetto legittimato ad esercitarli» (Cass. n. 11510/2014; Cass. n. 18076/2013; Cass. n.
15681/2011; Cass. n. 14684/2003; Cass. n. 1640/1998).
Va pertanto rigettato l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3.- Spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali del secondo grado segue la soccombenza, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione.
Le spese - da liquidarsi in forza del d.m. n. 147/2022, secondo i valori minimi
(per la non elevata complessità della lite) dello scaglione tra € 26.001 e €
52.000 - vanno poste a carico dell'appellante e si determinano in € 4.996, di
6 Corte d'Appello
cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase di trattazione, € 1.735 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, in favore dell'appellata.
4.- Doppio del contributo unificato
Considerato l'integrale rigetto dell'appello, poiché l'odierno giudizio è iniziato dopo il 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo di parte appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Prod. nei confronti della Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...]
provvede:
- rigetta l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in € 4.996,00, oltre al rimborso forfettario del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, in favore dell'appellata;
- dà atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 19.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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