Art. 36.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio delle statistiche del lavoro italiano all'estero, e' autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio delle statistiche del lavoro italiano all'estero, e' autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.