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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 12933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12933 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al R.G. N. 795/ 2022 promossa DA
elettivamente domiciliato presso gli Avv. G. SCOLARO e G. Parte_1
LOCOPO che lo rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
titolare ditta individuale “ ” CP_1 Parte_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. V. Sirianni che la rappresenta e difende
- resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 1.4.06 al 16.4.21 presso l'esercizio di preparazione e vendita gelati denominato , ha chiesto al Giudice di “(…) 1. Parte_2
Accertare e dichiarare il diritto (…) a percepire le somme non contestate di cui al cud 2021 e relative al trattamento di fine rapporto (…) emettere ordinanza ex art. 423 c.p.c. per la somma di € 22.681,16. (…) accertare e dichiarare (…) lo svolgimento (…) delle mansioni come descritte (…) e quindi il diritto (…) a far data dal 1.4.2006, all'inquadramento nel livello 2 del CCNL Pubblici Servizi ovvero nel diverso superiore e/o inferiore livello che verrà accertato (…) accertare e dichiarare lo svolgimento (…) di un orario superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, nonché il mancato godimento di ferie, permessi ed ex festività, straordinari, ratei di 13^ e 14^ mensilità, indennità di cassa, a far data dal 1.4.2006 e per l'effetto, condannare la resistente (…) CP_2 al pagamento (…) del complessivo importo di € 108.074,06 ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo (…)”.
A fondamento della domanda ha riferito che: 1) è stato assunto con contratto a tempo indeterminato full time con qualifica di operaio banconista e inquadramento nel livello VI CCNL Pubblici Esercizi;
2) diversamente da quanto indicato nel contratto di lavoro, ha sempre svolto attività di gestione del punto vendita di via Acaia, e ha quindi anche svolto le seguenti mansioni: preparazione del gelato, organizzazione del negozio, servizio ai clienti, gestione della cassa (riscossione delle somme da parte dei clienti e gestione dei resti da elargire), pulizia del locale all'apertura e alla chiusura;
3) ha osservato l'orario lavorativo indicato al punto 15) del ricorso, superiore a quello indicato in contratto.
1 Ha quindi sostenuto di essere ancora creditore di parte convenuta dell'importo indicato nella tabella di cui punto 22 dell'atto introduttivo del giudizio. Ha allegato documentazione e conteggi. La parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha integralmente contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
ha in particolare sostenuto l'assenza di prova quanto alla spettanza dell'indennità di cassa, allo svolgimento di orario superiore a quello concordato e allo svolgimento delle mansioni superiori che il lavoratore ha asserito di avere svolto. Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale è stata anche espletata CTU contabile, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è in parte fondata e va accolta nei limiti che seguono. Le circostanze indicate dal ricorrente relativamente alle modalità di ef- fettuazione di prestazione lavorativa alle dipendenze di parte convenuta non sono state contestate con riferimento al periodo della prestazione;
l'orario e le mansioni dedotti in ricorso, oggetto di contestazione da parte convenuta, hanno invece trovato solo parziale conferma nelle deposizioni testimoniali acquisite in fase istruttoria. In particolare, i testi hanno dichiarato quanto segue. Teste “(…) conosco il ricorrente che ho visto nella gelateria di Tes_1 via Acaia dal 2010 circa fino al 2015/16; la gelateria non era vicino a casa mia ma ci passavo tornando dalla casa al mare nella quale andavo in tutti i fine settimana estivi e in qualche weekend di primavera;
mi capitava di frequentare la gelateria anche qualche sera d'estate; nel periodo di cui ho detto il ricorrente era presente molto spesso da solo, qualche volta c'era una signora di nome che per quanto so era la proprietaria della gelateria;
quando andavo alla CP_1 gelateria mi trattenevo il tempo di acquisto del gelato;
il ricorrente faceva tutto da solo, cioè mi serviva il gelato ed incassava il denaro;
non so dire se Pt_1 preparasse il gelato;
quando era presente la signora mi è capitato di CP_1 vederlo pulire il pavimento;
non conosco la regolamentazione del rapporto. Io andavo nella gelateria nella fascia oraria 18-20 prevalentemente di domenica;
alla sera andavo intorno alle 22.00 indifferentemente durante la settimana;
il ricorrente era sempre presente ma non so precisare il suo orario. Ribadisco che non ho visto nel negozio altri che il ricorrente e qualche volta, la proprietaria”. Teste FLORE: “(…) conosco perché dal 1994 ho frequentato la CP_1 gelateria di via Acaia assiduamente fino al 2019; non abito lì vicino;
andavo alla gelateria più spesso l'estate nei primi anni;
dal 2007 ho diradato la frequentazione per impegni personali e quindi ci andavo una, due o tre volte al mese;
andavo prevalentemente pomeriggio e sera e mi trattenevo per comprare il gelato e scambiare due parole con conosco il ricorrente che ho CP_1 visto nella gelateria per la prima volta dopo il 2000; è stato presente fino alla
2 chiusura del locale di via Acaia;
quando andavo normalmente il ricorrente era presente;
normalmente era presente anche la erano più le volte in cui la CP_1 vedevo che viceversa;
per quanto so la lavorava a via Acaia da dopo CP_1 pranzo - in un orario variabile tra le 15.00 e le 16.00/16.30 - fino alla chiusura a mezzanotte circa;
a me è capitato di andare alla gelateria anche alle 23.30- 0.00 e la vedevo presente;
nel locale ho visto presente nel periodo di lavoro del ricorrente la signora VE di nazionalità indiana che serviva il gelato;
in assenza di era VE che si occupava di ricevere clienti e fare scontrini. CP_1
Per quanto ho visto capitava che il ricorrente facesse anche lo scontrino ed incassasse il denaro, ma normalmente si occupava solo di servire il gelato: quando era presente il ricorrente e VE si occupavano solo di servire il CP_1 gelato. Non conosco l'orario preciso del ricorrente né quello di VE. (…) normalmente il ricorrente lavorava insieme a VE;
se quest'ultima non c'era era presente la solo una volta credo di aver visto il ricorrente da solo CP_1 senza la e VE. Il marito della ha lavorato nella gelateria di via CP_1 CP_1
Acaia fino al 1996/1997, poi è andato a gestire la gelateria di via della Panetteria;
lui mi disse che il gelato di via Acaia era prodotto in un laboratorio di via Fedele, vicino a via Macedonia. Il bancone era frequentemente pulito da e da VE;
mi pare che il pavimento fosse pulito più spesso dal CP_3 ricorrente”. Teste BENTIVOGLIO: “(…) conosco il ricorrente perché fino all'inizio della pandemia sono stata assidua frequentatrice della gelateria di via Parte_2
Acaia per molti anni;
non abito lì vicino ma ci passavo quando tornavo dalla casa al mare e ci andavo spesso perché mi piaceva il gelato prodotto;
mi capitava di comprare sia coppette singole sia vaschette più grandi per la cena. Ho frequentato la gelateria dal 2006/07, lo ricordo in relazione all'età di mia figlia nata del 1997; non so dire se il ricorrente era già presente nel 2007, mi pare di sì; sono certa che l'ho visto dal 2008; a quell'epoca nella gelateria c'erano anche i titolari;
in seguito sono stati presenti anche altri dipendenti in concomitanza con l'apertura di altre sedi, come dagli stessi riferito. Io lavoravo, ero dipendente della Camera dei Deputati e lavoravo mattina o pomeriggio;
mi recavo nella gelateria un paio di volte a settimana, di cui una certamente sabato o domenica;
andavo nel locale in orari diversi sia di mattina, sia di pomeriggio, sia dopo cena. Non conosco nel dettaglio gli orari della gelateria;
certamente era aperta almeno da ora di pranzo fino alle 23.00/0.00; vedevo il ricorrente servire il gelato, uscire dal laboratorio, incassare il denaro;
spesso il ricorrente era solo, a volte c'era un'altra signora di cui non so il nome, raramente c'era la proprietaria. Non ho mai visto nessuno dare indicazioni al ricorrente. Qualche volta il ricorrente non c'era ed in tali casi vedevo la proprietaria;
normalmente il ricorrente era presente. Nulla so sulla regolamentazione del rapporto. Fino a che ho frequentato la gelateria (in
3 coincidenza con l'inizio della pandemia) il ricorrente è stato presente;
da allora non ho più frequentato il locale perché ho cambiato casa ed abitudini. Non so se il ricorrente avesse un giorno di riposo;
io andavo lì in giorni della settimana diversi”. Teste “(…) conosco la convenuta perché molti anni fa nostri amici Tes_2 hanno scoperto la gelateria e da allora abbiamo frequentato il Parte_2 punto vendita di via Acaia con assiduità; la mia frequentazione è iniziata circa 15 anni fa, anzi anche un po' prima;
già allora ero pensione;
frequentavo la gelateria con mio marito circa tre volte a settimana perché gli amici che ce l'hanno fatto conoscere abitavano vicino all'inizio di via Tuscolana e prima abitavano a via Macedonia;
abbiamo frequentato il locale di via Acaia fino alla sua chiusura prima della pandemia. Mio marito ed io andavamo alla gelateria prevalentemente alla sera dopo cena anche per evitare il traffico;
in tale orario erano sempre presente ed un banconista di nome CP_1 Pt_1
Quest'ultimo è stato presente nella gelateria non dall'inizio ma solo da circa 8 anni prima della chiusura ma non so essere più precisa;
la era CP_1 sicuramente sempre presente alla sera;
solo raramente sono andata nella gelateria di via della Panetteria, lì non ho mai visto A via Parte_2 Pt_1
Acaia la serviva i clienti ma, quale proprietaria, stava anche nel retro del CP_1 negozio dove non so cosa facesse;
serviva i clienti, incassava il denaro e Pt_1 faceva lo scontrino;
l'ho visto anche pulire il negozio. Mi è capitato di andare qualche anche nel pomeriggio intorno alle 18.00 e vedevo la insieme a CP_1
Tanto tempo fa, non so precisare quanto, ho visto nel negozio anche Pt_1 un'altra signora di cui non so il nome che serviva il gelato, incassava il denaro;
ciò è avvenuto solo nel primo pomeriggio e in quel caso non c'erano né Pt_1 né la credo che ciò sia avvenuto nel 2008 circa per un periodo che non CP_1 so precisare anche perché mi sono recata lì nel primo pomeriggio solo sporadicamente. Per quanto so il gelato di via Acaia era fatto in un laboratorio esterno in zona;
lo so perché sono diventata amica della che me lo ha CP_1 riferito”. Teste “Conosco la convenuta da circa 30 anni perché frequento la sua Tes_3 gelateria;
la mi ha chiesto di testimoniare nel presente procedimento CP_1 prima della pandemia;
mi ha detto che il ricorrente, che conosco, ha promosso il procedimento in esame e mi ha chiesto di raccontare quello che so della gelateria che frequento da tanto tempo;
ho continuato a frequentare la gelateria fino ad ora;
non ho mai letto atti di causa. Credo di aver visto il ricorrente nella gelateria di via Acaia la prima volta intorno al 2010; io abito in zona Labaro ma frequentavo già allora la gelateria di via Acaia dopo le 21.00 almeno un paio di volte alla settimana;
il ricorrente era presente frequentemente e qualche volta non lo vedevo perché forse era di riposo. A quell'ora al banco era addetta una sola persona e come ho detto spesso il ricorrente era presente in tale
4 funzione;
la a quell'ora era sempre presente, lo so perché avevo CP_1
l'abitudine di conversare un po' con lei. Non so altro sull'orario del ricorrente, in quelle occasioni vedevo che la interveniva per questioni diverse dal CP_1 servire il gelato ed incassare il denaro, attività di cui si occupava il lavoratore. Mediamente mi trattenevo presso la gelateria per circa 30 minuti;
mi è capitato in casi particolari di vedere presso la gelateria il marito della Controparte_4 che verificava la temperatura del gelato e la presentazione del prodotto;
[...] mi è capitato di andare alla gelateria anche intorno a mezzanotte e di constatare che chiudeva il locale con la solo un paio di volte in 30 CP_4 CP_1 anni ho visto a via Acaia il fratello di Il gelato venduto a via CP_4 Per_1
Acaia era prodotto in un laboratorio nelle vicinanze, come riferitomi dalla
Mi è capitato di vedere il ricorrente pulire il pavimento se a qualche CP_1 cliente cadeva del gelato;
non so chi si occupasse delle pulizie del locale. Mi è capitato di vedere il ricorrente presente anche fino a mezzanotte circa, so che lui cercava di prendere l'ultimo tram verso Porta Maggiore, come dallo stesso riferitomi;
anche con lui capitava che io chiacchierassi. Per quanto ho constatato il ricorrente svolgeva l'attività di vendita ed incasso senza indicazioni specifiche, mentre si rivolgeva alla per informazioni sui tempi CP_1 di produzione di qualche gelato (…) io, essendo divenuto cliente abituale, ho usufruito di uno sconto che è stato determinato solo dalla anche se in CP_1 seguito mi è stato applicato dal ricorrente senza ulteriori indicazioni dalla resistente. A via Acaia escludo che si preparasse il gelato;
lo so perché mi è capitato di entrare nel locale retrostante il bancone e lo stesso era sprovvisto di macchinari per tale produzione”. L'esame testimoniale non ha fatto rilevare significative incongruenze e/o discordanze tra le narrazioni rese dai testi, pur dovendosi sottolineare e stigmatizzare che nel corso dell'audizione del teste è emerso che lo Tes_3 stesso - prima di essere sentito in questa sede - è stato contattato dalla convenuta in relazione ai fatti di causa;
il che, all'evidenza, induce più di un dubbio sull'effettiva verosimiglianza e spontaneità del contenuto della sua deposizione.
Nel merito, si ritiene che dall'esame dei testi non sia risultata adeguatamente dimostrata l'inquadrabilità delle mansioni svolte dal nel livello II Pt_1 rivendicato in questa sede, e che le stesse appaiano invece più verosimilmente sussumibili nella declaratoria di cui al livello V del CCNL richiamato in ricorso;
e che neppure sia stata idoneamente confermata l'avvenuta prestazione di orario lavorativo pari a 70 ore settimanali, come sostenuto nel punto 15 del ricorso. Alla luce dei riscontri probatori di cui sopra si è ritenuto di invitare il ricorrente a riformulare i propri conteggi come da ordinanza del 2.4.24, che di seguito si riporta: “invita il ricorrente a predisporre conteggi (…) per i titoli di causa sulla base dei seguenti parametri: 1) livello 5 CCNL pubblici esercizi;
2) orario di 8 ore giornaliere, con turni 11.00-19.00 o 17.00-1.00, come indicato al punto
5 15 del ricorso;
dispone che tali conteggi siano effettuati sulla base delle buste paga allegate da parte convenuta e per voci separate, anche con particolare riferimento all'indennità di cassa e alla sua incidenza sul tfr. (…)”; nel corso dell'udienza del 24.6.24 la difesa convenuta ha eccepito nuovamente l'erroneità dei conteggi del lavoratore nella parte in cui non hanno tenuto “adeguato conto delle indicazioni dell'Ufficio - come da provvedimento del 2.4.24 - con riferimento all'inclusione nel conteggio delle ferie e permessi per il periodo 2013-2018, in quanto non rivendicato in ricorso (cfr. punto 2.4 pag. 8 ricorso), e all'inclusione di lavoro notturno”. Si è quindi ritenuto opportuno effettuare una perizia contabile d'ufficio sulla base del quesito posto per determinare “l'ammontare degli emolumenti eventualmente spettanti a in relazione al rapporto lavorativo Parte_1 dedotto in giudizio come da ordinanza del 2.4.24 e considerate altresì le criticità emerse nel corso dell'udienza del 24.6.24”. Di seguito i punti più significativi della perizia predisposta dalla CTU dr.ssa : “(…) si sono considerate maggiorazioni per lavoro notturno (+ 25%) Per_2 per un'ora al giorno (dalle 24,00 all'1,00) per 5 giorni alla settimana (v. art. 308 CCNL 2007) per metà dei turni svolti. (…) le somme spettanti e quelle percepite sono state rispettivamente indicate su due distinte tabelle (Tabelle 1 e
2), utilizzando poi una tabella di raccordo per indicare le differenze retributive ottenute (Tabella 3). Infine, sul totale delle somme annue spettanti è stato calcolato il TFR maturato nel periodo in questione, comprendendo o meno la voce di indennità di cassa (Tabelle 4/A e 4/B). (…) La Tabella 1 riporta i seguenti elementi esposti nelle rispettive colonne: 1) mese di lavoro, tredicesima e quattordicesima mensilità, per il periodo
1/4/2006 - 16/4/2021;
2) retribuzione minima mensile (paga base) prevista dal CCNL citato per gli appartenenti al quinto livello;
3) contingenza;
4) III elemento;
5) una tantum, per le mensilità richieste per il 2007 e 2008;
6) scatti di anzianità triennali, spettanti a partire da maggio 2009;
7) stipendio base mensile, paga oraria e giornaliera;
8) festività non godute, nei mesi richiesti sui conteggi del ricorso;
9) maggiorazione del 25% per lavoro notturno per un'ora al giorno (dalle 24,00 all'1,00 su 5 giorni alla settimana) (art. 308 CCNL), dimezzando poi l'importo per tener conto solo del turno svolto dalle 17,00 all'1,00, in base ad un criterio presuntivo in mancanza dei fogli presenza del lavoratore;
10) totale degli importi spettanti, dato dalla somma degli importi precedenti. L'indennità di cassa, pari al 5% della paga base (cfr. art. 431 CCNL 2007) è stata quantificata a parte, su apposita colonna di Tabella 1, per evidenziarne i
6 totali annui e quello generale del periodo e consentirne così la valutazione separata (…). Come richiesto nel quesito, occorre, infine, considerare le criticità emerse nel corso dell'udienza del 24/6/2024 relativamente all'inclusione nei conteggi di parte ricorrente delle voci di ferie, permessi e lavoro notturno. Per quanto riguarda le ferie non godute, il relativo importo è stato richiesto a fine periodo di lavoro, nella misura di 17 giorni (v. conteggi del ricorso al mese di aprile 2021); tuttavia, pur risultando maturati 17 giorni di ferie fino al 2020, sulla busta paga di aprile 2021 (ultimo mese di lavoro) al Sig. Parte_1 sono stati pagati 19 giorni (saldo aggiornato ad aprile 2021) per un importo lordo di € 1.170,73 e pertanto non risulta dovuto nulla a tale titolo. Non sono stati richiesti importi a titolo di permessi non goduti, mentre il lavoro notturno, come si è detto, spetta in base all'orario indicato nel quesito, sul turno 17,00 - 1,00 (v. punto 8, pag. precedente), alternativo all'altro turno dalle 11,00 alle 19,00. 2) Importi lordi percepiti, ricavati dalle buste paga e dai conteggi del ricorso (Tabella 2). In Tabella 2 sono esposti gli importi lordi percepiti dal ricorrente come risultanti dai conteggi del ricorso (totali annuali dal 2006 al 2012) e, per gli anni dal 2013 in poi, dalle buste paga prodotte dalla parte convenuta. Pertanto, fino al 2012 in Tabella 2 sono riportati solo i totali annuali indicati in ricorso, mentre a partire dal 2013 sono stati indicati i seguenti elementi esposti nelle rispettive colonne:
1) mese di lavoro, tredicesima e quattordicesima mensilità;
2) retribuzione ordinaria lorda percepita sulle buste paga;
3) compenso percepito per le festività, per i mesi in cui sono state richieste dal ricorrente e nei limiti di queste;
4) compenso per la maggiorazione notturna, laddove pagato nelle buste paga mensili (anni 2019 e 2020). Non è possibile verificare quali voci il ricorrente abbia incluso negli importi annui indicati come “percepiti” fino al 2012, in mancanza delle buste paga del medesimo;
dal 2013 in poi, essendo state prodotte le buste paga, nelle somme percepite sono state considerate solo le voci incluse nelle somme spettanti (e richieste) di Tabella 1, per ottenere un confronto omogeneo. A partire da marzo 2020, con il periodo COVID (…) le aziende hanno fatto ricorso alla cassa integrazione (CIG) al fine di assicurare ai dipendenti il pagamento degli stipendi, anche se tale sussidio pubblico veniva erogato al lavoratore non contestualmente, ma con ritardo anche di alcuni mesi. Ora, sulle buste paga risultano indicati i seguenti elementi riportati in Tabella 2 nel periodo da marzo 2020 in poi: - Assegno Fondo Artigianato (sussidio a favore del datore di lavoro); - Assegno Fondo Solidarietà spettante (sussidio pubblico equivalente alla CIG, a favore del lavoratore, indicato sulle buste paga in conto futura erogazione) - Acconti portati in detrazione a carico del dipendente
7 (“trattenute”) - CIG erogata direttamente al dipendente da giugno 2020 in poi con cadenza irregolare, annotata sulle relative buste paga. Ciò premesso, in Tabella 2 sulla colonna “Assegno Fondo di Solidarietà spettante” sono stati inseriti gli importi annotati sulle buste paga da marzo 2020 a marzo 2021 che, con ogni probabilità, sono stati percepiti dal lavoratore a titolo di sussidio pubblico/CIG e che sono da considerarsi a tutti gli effetti percepiti dal medesimo, anche se con cadenze differite di qualche mese (forse anche oltre la fine del rapporto di lavoro). Sono stati invece detratti dagli importi percepiti, quelli trattenuti al lavoratore a titolo di “acconto”, come da relativa specifica sulla colonna note di Tabella 2.
3) Calcolo delle differenze eventualmente spettanti (Tabella 3). Per determinare le differenze mensili e annuali eventualmente dovute al ricorrente, in Tabella 3 si sono messe a confronto le somme lorde spettanti e quelle percepite, mese per mese. In sintesi, la Tabella 3 evidenzia le differenze retributive eventualmente spettanti, anno per anno, al Sig. . È facile notare che, per il periodo Parte_1 nel quale mancano le buste paga (2006-2012), dovendo utilizzare gli importi annui indicati come “percepiti” sui conteggi del ricorso (ivi denominati
“importo applicato”), risultano quasi sempre differenze negative a carico del lavoratore;
se si considerano invece solo gli anni in cui sono presenti le buste paga ed è stato quindi possibile verificare quanto realmente percepito per le voci quantificate come spettanti (dal 2013 in poi), le differenze risultano pari ad
€ 7.358,99. 4) Calcolo del TFR al 16/4/2021, con e senza indennità di cassa: due ipotesi (Tabella 4/A e 4/B). Infine, nelle Tabelle 4/A e 4/B è esposto il calcolo del TFR maturato dal Sig. fino alla cessazione del rapporto lavorativo Parte_1
(16/4/2021). Le due ipotesi di calcolo sono svolte rispettivamente comprendendo (Tab. 4/A) oppure escludendo (Tab. 4/B) la voce di indennità di cassa, già quantificata in Tabella 1 su apposita colonna separata. Pertanto il TFR maturato, qualora non fosse stato pagato o anticipato nulla a tale titolo, sarebbe pari agli importi seguenti: A) € 25.054,82 comprendendo l'indennità di cassa nel TFR;
B) € 24.045,48 escludendo dal calcolo del TFR l'indennità di cassa. 4) Brevi note sulle osservazioni di parte convenuta. (…) La parte ricorrente fa notare che il Sig. svolgeva il lavoro su due turni alternativi, svolgendo Pt_1 quindi il lavoro notturno di un'ora (dalle 24,00 all'1,00) solo quando lavorava nel turno dalle 17,00 all'1,00. L'osservazione è pertinente, considerando che anche il quesito parla di due turni alternativi;
tuttavia, non disponendo dei fogli presenza per verificare il reale svolgimento di un turno e dell'altro, la sottoscritta ritiene equo considerare la quantificazione già esposta in Tabella 1 ridotta alla metà, calcolando quindi la maggiorazione sulla metà dei turni svolti. Nella revisione definitiva della Tabella 1, è stato inserito nel totale
8 generale di colonna, il totale annuale del 2015 per l'indennità di cassa e lavoro notturno. Il ricalcolo effettuato ha avuto effetto anche sugli importi del TFR, che risultano lievemente variati. Sulla base dei conteggi esposti nelle Tabelle 1, 2, 3, 4/A e 4/B e delle considerazioni svolte (…) gli emolumenti eventualmente spettanti al Sig. (…) per i titoli di cui al ricorso e per l'orario di Parte_1 lavoro indicato nel quesito, risultano pari ai seguenti importi (per il TFR nelle due ipotesi considerate, con e senza indennità di cassa) (…) Importi lordi Differenze retributive € 7.358,99 Indennità di cassa € 12.599,71 TFR ipotesi A € 25.054,82 TFR ipotesi B € 24.045,48 (…)”. Va a questo punto rilevato - ancora nel merito - che non si ritiene sia stata neppure raggiunta prova adeguata, da parte del ricorrente, in ordine al suo diritto all'indennità di cassa, titolo retributivo rispetto al quale non risultano tempestivamente dedotte in ricorso le circostanze di fatto necessarie al relativo riconoscimento. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, attesa la piena condivisibilità delle conclusioni peritali, considerata la mancanza di adeguata prova liberatoria da parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione di quanto dovuto per i titoli qui azionati, pure se nei limiti di quanto emerso in seguito all'audizione dei testi, si deve concludere nel senso della condanna della stessa alla corresponsione in favore del lavoratore dell'importo complessivo di € 31.404,47 (Differenze retributive € 7.358,99 + TFR ipotesi B € 24.045,48), oltre accessori di legge. L'accoglimento solo parziale della domanda induce alla compensazione delle spese di lite in misura di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza;
le spese di CTU sono poste a carico delle parti in solido. Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 31.404,47 con accessori dalla maturazione al saldo;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna la resistente ai restanti due terzi, liquidati in € 3.500,00 oltre oneri di legge, da distrarsi;
pone le spese di CTU, liquidate con separato verbale, a carico in solido di entrambe le parti.
Roma, 16.12.24 Il Giudice
(Laura Bajardi)
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elettivamente domiciliato presso gli Avv. G. SCOLARO e G. Parte_1
LOCOPO che lo rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
titolare ditta individuale “ ” CP_1 Parte_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. V. Sirianni che la rappresenta e difende
- resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 1.4.06 al 16.4.21 presso l'esercizio di preparazione e vendita gelati denominato , ha chiesto al Giudice di “(…) 1. Parte_2
Accertare e dichiarare il diritto (…) a percepire le somme non contestate di cui al cud 2021 e relative al trattamento di fine rapporto (…) emettere ordinanza ex art. 423 c.p.c. per la somma di € 22.681,16. (…) accertare e dichiarare (…) lo svolgimento (…) delle mansioni come descritte (…) e quindi il diritto (…) a far data dal 1.4.2006, all'inquadramento nel livello 2 del CCNL Pubblici Servizi ovvero nel diverso superiore e/o inferiore livello che verrà accertato (…) accertare e dichiarare lo svolgimento (…) di un orario superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, nonché il mancato godimento di ferie, permessi ed ex festività, straordinari, ratei di 13^ e 14^ mensilità, indennità di cassa, a far data dal 1.4.2006 e per l'effetto, condannare la resistente (…) CP_2 al pagamento (…) del complessivo importo di € 108.074,06 ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo (…)”.
A fondamento della domanda ha riferito che: 1) è stato assunto con contratto a tempo indeterminato full time con qualifica di operaio banconista e inquadramento nel livello VI CCNL Pubblici Esercizi;
2) diversamente da quanto indicato nel contratto di lavoro, ha sempre svolto attività di gestione del punto vendita di via Acaia, e ha quindi anche svolto le seguenti mansioni: preparazione del gelato, organizzazione del negozio, servizio ai clienti, gestione della cassa (riscossione delle somme da parte dei clienti e gestione dei resti da elargire), pulizia del locale all'apertura e alla chiusura;
3) ha osservato l'orario lavorativo indicato al punto 15) del ricorso, superiore a quello indicato in contratto.
1 Ha quindi sostenuto di essere ancora creditore di parte convenuta dell'importo indicato nella tabella di cui punto 22 dell'atto introduttivo del giudizio. Ha allegato documentazione e conteggi. La parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha integralmente contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
ha in particolare sostenuto l'assenza di prova quanto alla spettanza dell'indennità di cassa, allo svolgimento di orario superiore a quello concordato e allo svolgimento delle mansioni superiori che il lavoratore ha asserito di avere svolto. Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale è stata anche espletata CTU contabile, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è in parte fondata e va accolta nei limiti che seguono. Le circostanze indicate dal ricorrente relativamente alle modalità di ef- fettuazione di prestazione lavorativa alle dipendenze di parte convenuta non sono state contestate con riferimento al periodo della prestazione;
l'orario e le mansioni dedotti in ricorso, oggetto di contestazione da parte convenuta, hanno invece trovato solo parziale conferma nelle deposizioni testimoniali acquisite in fase istruttoria. In particolare, i testi hanno dichiarato quanto segue. Teste “(…) conosco il ricorrente che ho visto nella gelateria di Tes_1 via Acaia dal 2010 circa fino al 2015/16; la gelateria non era vicino a casa mia ma ci passavo tornando dalla casa al mare nella quale andavo in tutti i fine settimana estivi e in qualche weekend di primavera;
mi capitava di frequentare la gelateria anche qualche sera d'estate; nel periodo di cui ho detto il ricorrente era presente molto spesso da solo, qualche volta c'era una signora di nome che per quanto so era la proprietaria della gelateria;
quando andavo alla CP_1 gelateria mi trattenevo il tempo di acquisto del gelato;
il ricorrente faceva tutto da solo, cioè mi serviva il gelato ed incassava il denaro;
non so dire se Pt_1 preparasse il gelato;
quando era presente la signora mi è capitato di CP_1 vederlo pulire il pavimento;
non conosco la regolamentazione del rapporto. Io andavo nella gelateria nella fascia oraria 18-20 prevalentemente di domenica;
alla sera andavo intorno alle 22.00 indifferentemente durante la settimana;
il ricorrente era sempre presente ma non so precisare il suo orario. Ribadisco che non ho visto nel negozio altri che il ricorrente e qualche volta, la proprietaria”. Teste FLORE: “(…) conosco perché dal 1994 ho frequentato la CP_1 gelateria di via Acaia assiduamente fino al 2019; non abito lì vicino;
andavo alla gelateria più spesso l'estate nei primi anni;
dal 2007 ho diradato la frequentazione per impegni personali e quindi ci andavo una, due o tre volte al mese;
andavo prevalentemente pomeriggio e sera e mi trattenevo per comprare il gelato e scambiare due parole con conosco il ricorrente che ho CP_1 visto nella gelateria per la prima volta dopo il 2000; è stato presente fino alla
2 chiusura del locale di via Acaia;
quando andavo normalmente il ricorrente era presente;
normalmente era presente anche la erano più le volte in cui la CP_1 vedevo che viceversa;
per quanto so la lavorava a via Acaia da dopo CP_1 pranzo - in un orario variabile tra le 15.00 e le 16.00/16.30 - fino alla chiusura a mezzanotte circa;
a me è capitato di andare alla gelateria anche alle 23.30- 0.00 e la vedevo presente;
nel locale ho visto presente nel periodo di lavoro del ricorrente la signora VE di nazionalità indiana che serviva il gelato;
in assenza di era VE che si occupava di ricevere clienti e fare scontrini. CP_1
Per quanto ho visto capitava che il ricorrente facesse anche lo scontrino ed incassasse il denaro, ma normalmente si occupava solo di servire il gelato: quando era presente il ricorrente e VE si occupavano solo di servire il CP_1 gelato. Non conosco l'orario preciso del ricorrente né quello di VE. (…) normalmente il ricorrente lavorava insieme a VE;
se quest'ultima non c'era era presente la solo una volta credo di aver visto il ricorrente da solo CP_1 senza la e VE. Il marito della ha lavorato nella gelateria di via CP_1 CP_1
Acaia fino al 1996/1997, poi è andato a gestire la gelateria di via della Panetteria;
lui mi disse che il gelato di via Acaia era prodotto in un laboratorio di via Fedele, vicino a via Macedonia. Il bancone era frequentemente pulito da e da VE;
mi pare che il pavimento fosse pulito più spesso dal CP_3 ricorrente”. Teste BENTIVOGLIO: “(…) conosco il ricorrente perché fino all'inizio della pandemia sono stata assidua frequentatrice della gelateria di via Parte_2
Acaia per molti anni;
non abito lì vicino ma ci passavo quando tornavo dalla casa al mare e ci andavo spesso perché mi piaceva il gelato prodotto;
mi capitava di comprare sia coppette singole sia vaschette più grandi per la cena. Ho frequentato la gelateria dal 2006/07, lo ricordo in relazione all'età di mia figlia nata del 1997; non so dire se il ricorrente era già presente nel 2007, mi pare di sì; sono certa che l'ho visto dal 2008; a quell'epoca nella gelateria c'erano anche i titolari;
in seguito sono stati presenti anche altri dipendenti in concomitanza con l'apertura di altre sedi, come dagli stessi riferito. Io lavoravo, ero dipendente della Camera dei Deputati e lavoravo mattina o pomeriggio;
mi recavo nella gelateria un paio di volte a settimana, di cui una certamente sabato o domenica;
andavo nel locale in orari diversi sia di mattina, sia di pomeriggio, sia dopo cena. Non conosco nel dettaglio gli orari della gelateria;
certamente era aperta almeno da ora di pranzo fino alle 23.00/0.00; vedevo il ricorrente servire il gelato, uscire dal laboratorio, incassare il denaro;
spesso il ricorrente era solo, a volte c'era un'altra signora di cui non so il nome, raramente c'era la proprietaria. Non ho mai visto nessuno dare indicazioni al ricorrente. Qualche volta il ricorrente non c'era ed in tali casi vedevo la proprietaria;
normalmente il ricorrente era presente. Nulla so sulla regolamentazione del rapporto. Fino a che ho frequentato la gelateria (in
3 coincidenza con l'inizio della pandemia) il ricorrente è stato presente;
da allora non ho più frequentato il locale perché ho cambiato casa ed abitudini. Non so se il ricorrente avesse un giorno di riposo;
io andavo lì in giorni della settimana diversi”. Teste “(…) conosco la convenuta perché molti anni fa nostri amici Tes_2 hanno scoperto la gelateria e da allora abbiamo frequentato il Parte_2 punto vendita di via Acaia con assiduità; la mia frequentazione è iniziata circa 15 anni fa, anzi anche un po' prima;
già allora ero pensione;
frequentavo la gelateria con mio marito circa tre volte a settimana perché gli amici che ce l'hanno fatto conoscere abitavano vicino all'inizio di via Tuscolana e prima abitavano a via Macedonia;
abbiamo frequentato il locale di via Acaia fino alla sua chiusura prima della pandemia. Mio marito ed io andavamo alla gelateria prevalentemente alla sera dopo cena anche per evitare il traffico;
in tale orario erano sempre presente ed un banconista di nome CP_1 Pt_1
Quest'ultimo è stato presente nella gelateria non dall'inizio ma solo da circa 8 anni prima della chiusura ma non so essere più precisa;
la era CP_1 sicuramente sempre presente alla sera;
solo raramente sono andata nella gelateria di via della Panetteria, lì non ho mai visto A via Parte_2 Pt_1
Acaia la serviva i clienti ma, quale proprietaria, stava anche nel retro del CP_1 negozio dove non so cosa facesse;
serviva i clienti, incassava il denaro e Pt_1 faceva lo scontrino;
l'ho visto anche pulire il negozio. Mi è capitato di andare qualche anche nel pomeriggio intorno alle 18.00 e vedevo la insieme a CP_1
Tanto tempo fa, non so precisare quanto, ho visto nel negozio anche Pt_1 un'altra signora di cui non so il nome che serviva il gelato, incassava il denaro;
ciò è avvenuto solo nel primo pomeriggio e in quel caso non c'erano né Pt_1 né la credo che ciò sia avvenuto nel 2008 circa per un periodo che non CP_1 so precisare anche perché mi sono recata lì nel primo pomeriggio solo sporadicamente. Per quanto so il gelato di via Acaia era fatto in un laboratorio esterno in zona;
lo so perché sono diventata amica della che me lo ha CP_1 riferito”. Teste “Conosco la convenuta da circa 30 anni perché frequento la sua Tes_3 gelateria;
la mi ha chiesto di testimoniare nel presente procedimento CP_1 prima della pandemia;
mi ha detto che il ricorrente, che conosco, ha promosso il procedimento in esame e mi ha chiesto di raccontare quello che so della gelateria che frequento da tanto tempo;
ho continuato a frequentare la gelateria fino ad ora;
non ho mai letto atti di causa. Credo di aver visto il ricorrente nella gelateria di via Acaia la prima volta intorno al 2010; io abito in zona Labaro ma frequentavo già allora la gelateria di via Acaia dopo le 21.00 almeno un paio di volte alla settimana;
il ricorrente era presente frequentemente e qualche volta non lo vedevo perché forse era di riposo. A quell'ora al banco era addetta una sola persona e come ho detto spesso il ricorrente era presente in tale
4 funzione;
la a quell'ora era sempre presente, lo so perché avevo CP_1
l'abitudine di conversare un po' con lei. Non so altro sull'orario del ricorrente, in quelle occasioni vedevo che la interveniva per questioni diverse dal CP_1 servire il gelato ed incassare il denaro, attività di cui si occupava il lavoratore. Mediamente mi trattenevo presso la gelateria per circa 30 minuti;
mi è capitato in casi particolari di vedere presso la gelateria il marito della Controparte_4 che verificava la temperatura del gelato e la presentazione del prodotto;
[...] mi è capitato di andare alla gelateria anche intorno a mezzanotte e di constatare che chiudeva il locale con la solo un paio di volte in 30 CP_4 CP_1 anni ho visto a via Acaia il fratello di Il gelato venduto a via CP_4 Per_1
Acaia era prodotto in un laboratorio nelle vicinanze, come riferitomi dalla
Mi è capitato di vedere il ricorrente pulire il pavimento se a qualche CP_1 cliente cadeva del gelato;
non so chi si occupasse delle pulizie del locale. Mi è capitato di vedere il ricorrente presente anche fino a mezzanotte circa, so che lui cercava di prendere l'ultimo tram verso Porta Maggiore, come dallo stesso riferitomi;
anche con lui capitava che io chiacchierassi. Per quanto ho constatato il ricorrente svolgeva l'attività di vendita ed incasso senza indicazioni specifiche, mentre si rivolgeva alla per informazioni sui tempi CP_1 di produzione di qualche gelato (…) io, essendo divenuto cliente abituale, ho usufruito di uno sconto che è stato determinato solo dalla anche se in CP_1 seguito mi è stato applicato dal ricorrente senza ulteriori indicazioni dalla resistente. A via Acaia escludo che si preparasse il gelato;
lo so perché mi è capitato di entrare nel locale retrostante il bancone e lo stesso era sprovvisto di macchinari per tale produzione”. L'esame testimoniale non ha fatto rilevare significative incongruenze e/o discordanze tra le narrazioni rese dai testi, pur dovendosi sottolineare e stigmatizzare che nel corso dell'audizione del teste è emerso che lo Tes_3 stesso - prima di essere sentito in questa sede - è stato contattato dalla convenuta in relazione ai fatti di causa;
il che, all'evidenza, induce più di un dubbio sull'effettiva verosimiglianza e spontaneità del contenuto della sua deposizione.
Nel merito, si ritiene che dall'esame dei testi non sia risultata adeguatamente dimostrata l'inquadrabilità delle mansioni svolte dal nel livello II Pt_1 rivendicato in questa sede, e che le stesse appaiano invece più verosimilmente sussumibili nella declaratoria di cui al livello V del CCNL richiamato in ricorso;
e che neppure sia stata idoneamente confermata l'avvenuta prestazione di orario lavorativo pari a 70 ore settimanali, come sostenuto nel punto 15 del ricorso. Alla luce dei riscontri probatori di cui sopra si è ritenuto di invitare il ricorrente a riformulare i propri conteggi come da ordinanza del 2.4.24, che di seguito si riporta: “invita il ricorrente a predisporre conteggi (…) per i titoli di causa sulla base dei seguenti parametri: 1) livello 5 CCNL pubblici esercizi;
2) orario di 8 ore giornaliere, con turni 11.00-19.00 o 17.00-1.00, come indicato al punto
5 15 del ricorso;
dispone che tali conteggi siano effettuati sulla base delle buste paga allegate da parte convenuta e per voci separate, anche con particolare riferimento all'indennità di cassa e alla sua incidenza sul tfr. (…)”; nel corso dell'udienza del 24.6.24 la difesa convenuta ha eccepito nuovamente l'erroneità dei conteggi del lavoratore nella parte in cui non hanno tenuto “adeguato conto delle indicazioni dell'Ufficio - come da provvedimento del 2.4.24 - con riferimento all'inclusione nel conteggio delle ferie e permessi per il periodo 2013-2018, in quanto non rivendicato in ricorso (cfr. punto 2.4 pag. 8 ricorso), e all'inclusione di lavoro notturno”. Si è quindi ritenuto opportuno effettuare una perizia contabile d'ufficio sulla base del quesito posto per determinare “l'ammontare degli emolumenti eventualmente spettanti a in relazione al rapporto lavorativo Parte_1 dedotto in giudizio come da ordinanza del 2.4.24 e considerate altresì le criticità emerse nel corso dell'udienza del 24.6.24”. Di seguito i punti più significativi della perizia predisposta dalla CTU dr.ssa : “(…) si sono considerate maggiorazioni per lavoro notturno (+ 25%) Per_2 per un'ora al giorno (dalle 24,00 all'1,00) per 5 giorni alla settimana (v. art. 308 CCNL 2007) per metà dei turni svolti. (…) le somme spettanti e quelle percepite sono state rispettivamente indicate su due distinte tabelle (Tabelle 1 e
2), utilizzando poi una tabella di raccordo per indicare le differenze retributive ottenute (Tabella 3). Infine, sul totale delle somme annue spettanti è stato calcolato il TFR maturato nel periodo in questione, comprendendo o meno la voce di indennità di cassa (Tabelle 4/A e 4/B). (…) La Tabella 1 riporta i seguenti elementi esposti nelle rispettive colonne: 1) mese di lavoro, tredicesima e quattordicesima mensilità, per il periodo
1/4/2006 - 16/4/2021;
2) retribuzione minima mensile (paga base) prevista dal CCNL citato per gli appartenenti al quinto livello;
3) contingenza;
4) III elemento;
5) una tantum, per le mensilità richieste per il 2007 e 2008;
6) scatti di anzianità triennali, spettanti a partire da maggio 2009;
7) stipendio base mensile, paga oraria e giornaliera;
8) festività non godute, nei mesi richiesti sui conteggi del ricorso;
9) maggiorazione del 25% per lavoro notturno per un'ora al giorno (dalle 24,00 all'1,00 su 5 giorni alla settimana) (art. 308 CCNL), dimezzando poi l'importo per tener conto solo del turno svolto dalle 17,00 all'1,00, in base ad un criterio presuntivo in mancanza dei fogli presenza del lavoratore;
10) totale degli importi spettanti, dato dalla somma degli importi precedenti. L'indennità di cassa, pari al 5% della paga base (cfr. art. 431 CCNL 2007) è stata quantificata a parte, su apposita colonna di Tabella 1, per evidenziarne i
6 totali annui e quello generale del periodo e consentirne così la valutazione separata (…). Come richiesto nel quesito, occorre, infine, considerare le criticità emerse nel corso dell'udienza del 24/6/2024 relativamente all'inclusione nei conteggi di parte ricorrente delle voci di ferie, permessi e lavoro notturno. Per quanto riguarda le ferie non godute, il relativo importo è stato richiesto a fine periodo di lavoro, nella misura di 17 giorni (v. conteggi del ricorso al mese di aprile 2021); tuttavia, pur risultando maturati 17 giorni di ferie fino al 2020, sulla busta paga di aprile 2021 (ultimo mese di lavoro) al Sig. Parte_1 sono stati pagati 19 giorni (saldo aggiornato ad aprile 2021) per un importo lordo di € 1.170,73 e pertanto non risulta dovuto nulla a tale titolo. Non sono stati richiesti importi a titolo di permessi non goduti, mentre il lavoro notturno, come si è detto, spetta in base all'orario indicato nel quesito, sul turno 17,00 - 1,00 (v. punto 8, pag. precedente), alternativo all'altro turno dalle 11,00 alle 19,00. 2) Importi lordi percepiti, ricavati dalle buste paga e dai conteggi del ricorso (Tabella 2). In Tabella 2 sono esposti gli importi lordi percepiti dal ricorrente come risultanti dai conteggi del ricorso (totali annuali dal 2006 al 2012) e, per gli anni dal 2013 in poi, dalle buste paga prodotte dalla parte convenuta. Pertanto, fino al 2012 in Tabella 2 sono riportati solo i totali annuali indicati in ricorso, mentre a partire dal 2013 sono stati indicati i seguenti elementi esposti nelle rispettive colonne:
1) mese di lavoro, tredicesima e quattordicesima mensilità;
2) retribuzione ordinaria lorda percepita sulle buste paga;
3) compenso percepito per le festività, per i mesi in cui sono state richieste dal ricorrente e nei limiti di queste;
4) compenso per la maggiorazione notturna, laddove pagato nelle buste paga mensili (anni 2019 e 2020). Non è possibile verificare quali voci il ricorrente abbia incluso negli importi annui indicati come “percepiti” fino al 2012, in mancanza delle buste paga del medesimo;
dal 2013 in poi, essendo state prodotte le buste paga, nelle somme percepite sono state considerate solo le voci incluse nelle somme spettanti (e richieste) di Tabella 1, per ottenere un confronto omogeneo. A partire da marzo 2020, con il periodo COVID (…) le aziende hanno fatto ricorso alla cassa integrazione (CIG) al fine di assicurare ai dipendenti il pagamento degli stipendi, anche se tale sussidio pubblico veniva erogato al lavoratore non contestualmente, ma con ritardo anche di alcuni mesi. Ora, sulle buste paga risultano indicati i seguenti elementi riportati in Tabella 2 nel periodo da marzo 2020 in poi: - Assegno Fondo Artigianato (sussidio a favore del datore di lavoro); - Assegno Fondo Solidarietà spettante (sussidio pubblico equivalente alla CIG, a favore del lavoratore, indicato sulle buste paga in conto futura erogazione) - Acconti portati in detrazione a carico del dipendente
7 (“trattenute”) - CIG erogata direttamente al dipendente da giugno 2020 in poi con cadenza irregolare, annotata sulle relative buste paga. Ciò premesso, in Tabella 2 sulla colonna “Assegno Fondo di Solidarietà spettante” sono stati inseriti gli importi annotati sulle buste paga da marzo 2020 a marzo 2021 che, con ogni probabilità, sono stati percepiti dal lavoratore a titolo di sussidio pubblico/CIG e che sono da considerarsi a tutti gli effetti percepiti dal medesimo, anche se con cadenze differite di qualche mese (forse anche oltre la fine del rapporto di lavoro). Sono stati invece detratti dagli importi percepiti, quelli trattenuti al lavoratore a titolo di “acconto”, come da relativa specifica sulla colonna note di Tabella 2.
3) Calcolo delle differenze eventualmente spettanti (Tabella 3). Per determinare le differenze mensili e annuali eventualmente dovute al ricorrente, in Tabella 3 si sono messe a confronto le somme lorde spettanti e quelle percepite, mese per mese. In sintesi, la Tabella 3 evidenzia le differenze retributive eventualmente spettanti, anno per anno, al Sig. . È facile notare che, per il periodo Parte_1 nel quale mancano le buste paga (2006-2012), dovendo utilizzare gli importi annui indicati come “percepiti” sui conteggi del ricorso (ivi denominati
“importo applicato”), risultano quasi sempre differenze negative a carico del lavoratore;
se si considerano invece solo gli anni in cui sono presenti le buste paga ed è stato quindi possibile verificare quanto realmente percepito per le voci quantificate come spettanti (dal 2013 in poi), le differenze risultano pari ad
€ 7.358,99. 4) Calcolo del TFR al 16/4/2021, con e senza indennità di cassa: due ipotesi (Tabella 4/A e 4/B). Infine, nelle Tabelle 4/A e 4/B è esposto il calcolo del TFR maturato dal Sig. fino alla cessazione del rapporto lavorativo Parte_1
(16/4/2021). Le due ipotesi di calcolo sono svolte rispettivamente comprendendo (Tab. 4/A) oppure escludendo (Tab. 4/B) la voce di indennità di cassa, già quantificata in Tabella 1 su apposita colonna separata. Pertanto il TFR maturato, qualora non fosse stato pagato o anticipato nulla a tale titolo, sarebbe pari agli importi seguenti: A) € 25.054,82 comprendendo l'indennità di cassa nel TFR;
B) € 24.045,48 escludendo dal calcolo del TFR l'indennità di cassa. 4) Brevi note sulle osservazioni di parte convenuta. (…) La parte ricorrente fa notare che il Sig. svolgeva il lavoro su due turni alternativi, svolgendo Pt_1 quindi il lavoro notturno di un'ora (dalle 24,00 all'1,00) solo quando lavorava nel turno dalle 17,00 all'1,00. L'osservazione è pertinente, considerando che anche il quesito parla di due turni alternativi;
tuttavia, non disponendo dei fogli presenza per verificare il reale svolgimento di un turno e dell'altro, la sottoscritta ritiene equo considerare la quantificazione già esposta in Tabella 1 ridotta alla metà, calcolando quindi la maggiorazione sulla metà dei turni svolti. Nella revisione definitiva della Tabella 1, è stato inserito nel totale
8 generale di colonna, il totale annuale del 2015 per l'indennità di cassa e lavoro notturno. Il ricalcolo effettuato ha avuto effetto anche sugli importi del TFR, che risultano lievemente variati. Sulla base dei conteggi esposti nelle Tabelle 1, 2, 3, 4/A e 4/B e delle considerazioni svolte (…) gli emolumenti eventualmente spettanti al Sig. (…) per i titoli di cui al ricorso e per l'orario di Parte_1 lavoro indicato nel quesito, risultano pari ai seguenti importi (per il TFR nelle due ipotesi considerate, con e senza indennità di cassa) (…) Importi lordi Differenze retributive € 7.358,99 Indennità di cassa € 12.599,71 TFR ipotesi A € 25.054,82 TFR ipotesi B € 24.045,48 (…)”. Va a questo punto rilevato - ancora nel merito - che non si ritiene sia stata neppure raggiunta prova adeguata, da parte del ricorrente, in ordine al suo diritto all'indennità di cassa, titolo retributivo rispetto al quale non risultano tempestivamente dedotte in ricorso le circostanze di fatto necessarie al relativo riconoscimento. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, attesa la piena condivisibilità delle conclusioni peritali, considerata la mancanza di adeguata prova liberatoria da parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione di quanto dovuto per i titoli qui azionati, pure se nei limiti di quanto emerso in seguito all'audizione dei testi, si deve concludere nel senso della condanna della stessa alla corresponsione in favore del lavoratore dell'importo complessivo di € 31.404,47 (Differenze retributive € 7.358,99 + TFR ipotesi B € 24.045,48), oltre accessori di legge. L'accoglimento solo parziale della domanda induce alla compensazione delle spese di lite in misura di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza;
le spese di CTU sono poste a carico delle parti in solido. Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 31.404,47 con accessori dalla maturazione al saldo;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna la resistente ai restanti due terzi, liquidati in € 3.500,00 oltre oneri di legge, da distrarsi;
pone le spese di CTU, liquidate con separato verbale, a carico in solido di entrambe le parti.
Roma, 16.12.24 Il Giudice
(Laura Bajardi)
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