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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4763/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/04/2025
da
, con il proc. e dom. avv. COMPARETTI BARBARA Parte_1
per mandato allegato al ricorso e da
, con il proc. e dom. avv. ANZIUTTI SARA, per Parte_2
mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 06/04/2023 –
decr. om. dd. 16/05/2023, depositato il 18/05/2023);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati il figlio (il 12/04/2014) e la Per_1
figlia (il 12/04/2017) e accertato che le condizioni corrispondono agli Per_2
interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in FORNI
DI SOPRA (UD) il 29/08/2009 tra , nata a [...] Parte_1
(ECUADOR) il 14/09/1983, e , nato a [...] Parte_2
RE (BL) il 02/11/1976, alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la casa coniugale, sita in NI di PR (Ud) via Venezia n. 5,
di proprietà del signor , rimarrà nella disponibilità esclusiva dello Parte_2
stesso;
2) dispone che i figli minorenni ed imangano affidati in maniera Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
In particolare, considerati i rispettivi impegni lavorativi dei genitori, salvo diverso accordo e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli,
dispone che il padre terrà con sé ed Per_1 Per_2
- durante il periodo scolastico: a weekend alternati con la madre: dal venerdì
all'uscita di scuola al lunedì mattina;
- durante le vacanze scolastiche estive e non (Natalizie, Pasquali, ponti ecc.): i genitori avranno cura di alternare tra loro i periodi che trascorreranno con i figli in maniera paritaria, provvedendo in egual misura alle esigenze di ed e al loro mantenimento diretto, accordandosi Per_1 Per_2
preventivamente affinché i figli trascorrano il tempo in egual misura presso l'uno e l'altro genitore;
prende atto che ciascun genitore presso il quale si
2 troveranno ed si impegna a garantire un contatto quotidiano Per_1 Per_2
dei figli (telefonata, videochiamata ecc.) con l'altro genitore;
3) in virtù della sopra concordata ripartizione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, considerato che durante le vacanze scolastiche Per_1
ed rascorreranno il tempo in egual misura presso ciascun genitore, dispone Per_2
che il signor contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1
versando alla madre la somma mensile di euro 400,00 (duecento/00 euro Per_2
per figlio) per 9 mesi l'anno, ovvero da ottobre a giugno compresi e così
complessivamente € 3.600,00 (tremilaseicento) annui entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario. L'assegno verrà rivalutato annualmente con prima rivalutazione a gennaio 2026;
4) dà atto che i coniugi concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare e/o benefici assimilati verranno percepiti integralmente dalla madre. Le
detrazioni/deduzioni per figli minori a carico verranno dichiarate al 50% ciascuno.
Dà atto che le spese detraibili in sede di presentazione di dichiarazione dei redditi verranno dichiarate nella misura del 50% ciascuno solo nel caso di effettiva compartecipazione in ugual misura alla relativa spesa, diversamente verranno fruite unicamente dal genitore che le avrà sostenute per l'intero, così come per la percezione dei contributi in beneficio dei figli (carta famiglia, dote famiglia, dote scuola ecc.);
5) dispone che i genitori concorreranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, scolastiche, parascolastiche e di svago e quelle ulteriori che si renderanno necessarie e/o opportune per i figli, come individuate e regolamentate, anche per il relativo rimborso, dal Protocollo d'Intesa tra il
Tribunale di Udine e l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione
Territoriale di Udine del 28.08.2015, che i coniugi dichiarano di conoscere e accettare e che nel ricorso si intende integralmente richiamato e trascritto;
3 6) prende atto che i genitori si impegnano a non effettuare prelievi sui libretti/polizze e ogni altra formula di risparmio accesa a nome dei figli, se non per esigenze dei figli stessi e previo accordo fra i genitori;
dà, altresì, atto che i genitori si impegnano inoltre a versare 500,00 euro ciascuno ad anno sui libretti accesi alla nascita per ciascuno dei figli, ciò sino al compimento della maggiore età di e quindi 250,00 euro ciascuno per gli anni residui sino alla Per_1
maggiore età di Per_2
7) dà atto che i coniugi concedono sin dalla sottoscrizione del ricorso assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio per i figli minori;
8) prende atto che al di fuori di quanto previsto nel ricorso, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di carattere patrimoniale fra di essi intercorsa e di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altra, dichiarandosi allo stato economicamente autosufficienti l'uno dall'altra.
9) Spese e competenze integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORNI DI SOPRA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 11/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4763/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/04/2025
da
, con il proc. e dom. avv. COMPARETTI BARBARA Parte_1
per mandato allegato al ricorso e da
, con il proc. e dom. avv. ANZIUTTI SARA, per Parte_2
mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 06/04/2023 –
decr. om. dd. 16/05/2023, depositato il 18/05/2023);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati il figlio (il 12/04/2014) e la Per_1
figlia (il 12/04/2017) e accertato che le condizioni corrispondono agli Per_2
interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in FORNI
DI SOPRA (UD) il 29/08/2009 tra , nata a [...] Parte_1
(ECUADOR) il 14/09/1983, e , nato a [...] Parte_2
RE (BL) il 02/11/1976, alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la casa coniugale, sita in NI di PR (Ud) via Venezia n. 5,
di proprietà del signor , rimarrà nella disponibilità esclusiva dello Parte_2
stesso;
2) dispone che i figli minorenni ed imangano affidati in maniera Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
In particolare, considerati i rispettivi impegni lavorativi dei genitori, salvo diverso accordo e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli,
dispone che il padre terrà con sé ed Per_1 Per_2
- durante il periodo scolastico: a weekend alternati con la madre: dal venerdì
all'uscita di scuola al lunedì mattina;
- durante le vacanze scolastiche estive e non (Natalizie, Pasquali, ponti ecc.): i genitori avranno cura di alternare tra loro i periodi che trascorreranno con i figli in maniera paritaria, provvedendo in egual misura alle esigenze di ed e al loro mantenimento diretto, accordandosi Per_1 Per_2
preventivamente affinché i figli trascorrano il tempo in egual misura presso l'uno e l'altro genitore;
prende atto che ciascun genitore presso il quale si
2 troveranno ed si impegna a garantire un contatto quotidiano Per_1 Per_2
dei figli (telefonata, videochiamata ecc.) con l'altro genitore;
3) in virtù della sopra concordata ripartizione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, considerato che durante le vacanze scolastiche Per_1
ed rascorreranno il tempo in egual misura presso ciascun genitore, dispone Per_2
che il signor contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1
versando alla madre la somma mensile di euro 400,00 (duecento/00 euro Per_2
per figlio) per 9 mesi l'anno, ovvero da ottobre a giugno compresi e così
complessivamente € 3.600,00 (tremilaseicento) annui entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario. L'assegno verrà rivalutato annualmente con prima rivalutazione a gennaio 2026;
4) dà atto che i coniugi concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare e/o benefici assimilati verranno percepiti integralmente dalla madre. Le
detrazioni/deduzioni per figli minori a carico verranno dichiarate al 50% ciascuno.
Dà atto che le spese detraibili in sede di presentazione di dichiarazione dei redditi verranno dichiarate nella misura del 50% ciascuno solo nel caso di effettiva compartecipazione in ugual misura alla relativa spesa, diversamente verranno fruite unicamente dal genitore che le avrà sostenute per l'intero, così come per la percezione dei contributi in beneficio dei figli (carta famiglia, dote famiglia, dote scuola ecc.);
5) dispone che i genitori concorreranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, scolastiche, parascolastiche e di svago e quelle ulteriori che si renderanno necessarie e/o opportune per i figli, come individuate e regolamentate, anche per il relativo rimborso, dal Protocollo d'Intesa tra il
Tribunale di Udine e l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione
Territoriale di Udine del 28.08.2015, che i coniugi dichiarano di conoscere e accettare e che nel ricorso si intende integralmente richiamato e trascritto;
3 6) prende atto che i genitori si impegnano a non effettuare prelievi sui libretti/polizze e ogni altra formula di risparmio accesa a nome dei figli, se non per esigenze dei figli stessi e previo accordo fra i genitori;
dà, altresì, atto che i genitori si impegnano inoltre a versare 500,00 euro ciascuno ad anno sui libretti accesi alla nascita per ciascuno dei figli, ciò sino al compimento della maggiore età di e quindi 250,00 euro ciascuno per gli anni residui sino alla Per_1
maggiore età di Per_2
7) dà atto che i coniugi concedono sin dalla sottoscrizione del ricorso assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio per i figli minori;
8) prende atto che al di fuori di quanto previsto nel ricorso, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di carattere patrimoniale fra di essi intercorsa e di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altra, dichiarandosi allo stato economicamente autosufficienti l'uno dall'altra.
9) Spese e competenze integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORNI DI SOPRA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 11/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
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