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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/10/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. MAZZOTTA RAFFAELLA, Parte_1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in
VIA DELLE MEDAGLIE DORO 87100 COSENZA
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell' , rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. CARNOVALE MARCELLO , giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento di indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 2.1.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- in data 31.5.2022 presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18 e successive integrazioni;
- in data 15.6.2022 veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido al 100% senza indennità di accompagnamento;
- avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 4895/2022 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale non riconoscendo il beneficio dell'assistenza continua.
Non concordando con le conclusioni del C.T.U. adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore dei ratei di indennità di CP_1
accompagnamento maturati e maturandi con decorrenza dalla domanda oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dalla azione ex art. ricorso per A.T.P. depositato nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale risalente al come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E' giurisprudenza consolidata che le condizioni previste dall'art. 1 della l. 18/1980
per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,
oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente;
in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto (cfr. ex plurimis: Cassazione
13362/2003; Cassazione 5027/2003; Cassazione 4389/2001).
Il diritto all'indennità di accompagnamento spetta anche agli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, ed è
subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (art. 6 dei decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509).
Per tali soggetti, ai fini del riconoscimento dell'indennità, deve ricorrere il requisito dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita inteso non come semplice difficoltà ma come impossibilità ( Cass. 26092/2010).
Nel caso di specie si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale cui è stata sottoposta la ricorrente, ha illustrato il quadro clinico della medesima descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di uno stato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 31.5.2022, ossia dalla data di presentazione della domanda.
I risultati della perizia medica vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente,
obiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito, reputando così sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione della prestazione richiesta.
A ciò si aggiunga la ricorrenza dell'ulteriore presupposto legale previsto ai fini dell'erogazione della prestazione e consistente nel mancato ricovero gratuito dell'assistito presso strutture con retta a carico dello stato, come da documentazione in atti.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato in capo all'assistibile il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 31.5.2022.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 della legge 18/1980 a decorrere dal 31.05.2022; - condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio CP_1
che liquida in complessivi Euro 2.400,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CAP e rimborso forfettario come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1
con separato decreto.
Castrovillari, li 1.10.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
42 co. 3 del d.l. n. 269/2003 poiché l'azione è stata tempestivamente esperita con