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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ST GIUSEPPE, Presidente
AD LE, TO
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 738/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P_IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3050/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190158046634000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1. SRL aveva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria la cartella di pagamento n. 09720190158046634000, emessa per il recupero di ritenute IRPEF relative all'anno d'imposta 2013. In primo grado, la ricorrente aveva eccepito l'incompetenza territoriale dell'agente, l'invalidità della notifica via PEC e l'intervenuta prescrizione dei crediti. Il collegio di prime cure aveva respinto integralmente il ricorso, osservando che il termine prescrizionale per i tributi erariali fosse decennale e non ancora maturato. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si era costituita in tale fase del giudizio.
Avverso tale decisione la società proponeva appello, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non distingueva tra il termine di prescrizione del tributo e quello, quinquennale, relativo a sanzioni e interessi. Durante la pendenza del grado di appello, l'Agente della Riscossione eseguiva un pignoramento presso terzi nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), incassando forzatamente la somma di € 51.981,23. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n. 3050/2023, accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando prescritti sanzioni e interessi a causa della notifica della cartella avvenuta oltre il quinquennio, pur confermando la debenza dell'imposta. Successivamente, l'ADER presentava ricorso per revocazione avverso tale pronuncia, chiedendo la sospensione del termine per il ricorso in Cassazione, istanza che veniva rigettata dalla Corte. Nonostante la diffida ad adempiere,
l'Amministrazione non provvedeva al rimborso immediato delle somme eccedenti riscosse, inducendo la società a depositare il presente ricorso per ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
La società ricorrente ha adito questa Corte lamentando l'inerzia dell'Agente della Riscossione nel dare esecuzione alla sentenza n. 3050/2023, richiedendo la restituzione di € 27.667,06, somma calcolata come differenza tra quanto riscosso forzatamente e quanto effettivamente dovuto a titolo di sola imposta.
Dalle risultanze documentali e dalle memorie depositate dalla resistente, emerge tuttavia che l'Amministrazione ha provveduto a regolarizzare la posizione contabile della società dopo l'introduzione del giudizio. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha emesso in data 12.05.2025 il provvedimento di sgravio parziale n. 2025S279293 per un importo di capitale pari a € 24.005,78, corrispondente alle sanzioni e agli interessi annullati in appello. A tale importo è stata aggiunta la liquidazione degli interessi ex art. 44 DPR
602/73, maturati sulle somme indebitamente riscosse, per un valore di € 883,10.
Sebbene inizialmente l'ADER avesse proposto una compensazione con altri debiti scaduti della contribuente
(proposta non accettata), in data 17.09.2025 l'Agente della Riscossione ha eseguito un bonifico bancario a favore della Ricorrente_1. SRL per l'importo complessivo di € 26.329,08. Tale somma copre integralmente il capitale sgravato e gli interessi legali calcolati dall'Ente impositore.
In ordine al quantum, la differenza tra la richiesta della ricorrente (€ 27.667,06) e quanto effettivamente rimborsato (€ 26.329,08) è giustificata dal fatto che l'annullamento della cartella non ha riguardato l'imposta capitale né l'aggio di riscossione ad essa proporzionale. L'Agente ha correttamente ripartito gli oneri di riscossione (6%), trattenendo la quota riferibile alla parte di credito confermata dalla sentenza di appello. Poiché l'obbligo di conformazione alla sentenza è stato pienamente assolto mediante il pagamento effettuato nelle more dell'udienza di trattazione, non vi è più luogo a provvedere sull'istanza di ottemperanza. In considerazione della diligenza fattuale e processuale delle parti si ritiene che le spese debbano restare a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso per ottemperanza improcedibile per cessata materia del contendere. Nulla per le spese per quanto in motivazione.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ST GIUSEPPE, Presidente
AD LE, TO
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 738/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P_IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3050/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190158046634000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1. SRL aveva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria la cartella di pagamento n. 09720190158046634000, emessa per il recupero di ritenute IRPEF relative all'anno d'imposta 2013. In primo grado, la ricorrente aveva eccepito l'incompetenza territoriale dell'agente, l'invalidità della notifica via PEC e l'intervenuta prescrizione dei crediti. Il collegio di prime cure aveva respinto integralmente il ricorso, osservando che il termine prescrizionale per i tributi erariali fosse decennale e non ancora maturato. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si era costituita in tale fase del giudizio.
Avverso tale decisione la società proponeva appello, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non distingueva tra il termine di prescrizione del tributo e quello, quinquennale, relativo a sanzioni e interessi. Durante la pendenza del grado di appello, l'Agente della Riscossione eseguiva un pignoramento presso terzi nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), incassando forzatamente la somma di € 51.981,23. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n. 3050/2023, accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando prescritti sanzioni e interessi a causa della notifica della cartella avvenuta oltre il quinquennio, pur confermando la debenza dell'imposta. Successivamente, l'ADER presentava ricorso per revocazione avverso tale pronuncia, chiedendo la sospensione del termine per il ricorso in Cassazione, istanza che veniva rigettata dalla Corte. Nonostante la diffida ad adempiere,
l'Amministrazione non provvedeva al rimborso immediato delle somme eccedenti riscosse, inducendo la società a depositare il presente ricorso per ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
La società ricorrente ha adito questa Corte lamentando l'inerzia dell'Agente della Riscossione nel dare esecuzione alla sentenza n. 3050/2023, richiedendo la restituzione di € 27.667,06, somma calcolata come differenza tra quanto riscosso forzatamente e quanto effettivamente dovuto a titolo di sola imposta.
Dalle risultanze documentali e dalle memorie depositate dalla resistente, emerge tuttavia che l'Amministrazione ha provveduto a regolarizzare la posizione contabile della società dopo l'introduzione del giudizio. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha emesso in data 12.05.2025 il provvedimento di sgravio parziale n. 2025S279293 per un importo di capitale pari a € 24.005,78, corrispondente alle sanzioni e agli interessi annullati in appello. A tale importo è stata aggiunta la liquidazione degli interessi ex art. 44 DPR
602/73, maturati sulle somme indebitamente riscosse, per un valore di € 883,10.
Sebbene inizialmente l'ADER avesse proposto una compensazione con altri debiti scaduti della contribuente
(proposta non accettata), in data 17.09.2025 l'Agente della Riscossione ha eseguito un bonifico bancario a favore della Ricorrente_1. SRL per l'importo complessivo di € 26.329,08. Tale somma copre integralmente il capitale sgravato e gli interessi legali calcolati dall'Ente impositore.
In ordine al quantum, la differenza tra la richiesta della ricorrente (€ 27.667,06) e quanto effettivamente rimborsato (€ 26.329,08) è giustificata dal fatto che l'annullamento della cartella non ha riguardato l'imposta capitale né l'aggio di riscossione ad essa proporzionale. L'Agente ha correttamente ripartito gli oneri di riscossione (6%), trattenendo la quota riferibile alla parte di credito confermata dalla sentenza di appello. Poiché l'obbligo di conformazione alla sentenza è stato pienamente assolto mediante il pagamento effettuato nelle more dell'udienza di trattazione, non vi è più luogo a provvedere sull'istanza di ottemperanza. In considerazione della diligenza fattuale e processuale delle parti si ritiene che le spese debbano restare a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso per ottemperanza improcedibile per cessata materia del contendere. Nulla per le spese per quanto in motivazione.