Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 83
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che la sentenza di primo grado sia stata motivata in modo logico e coerente, valorizzando le risultanze della CTU e le peculiarità del contesto urbanistico e commerciale. L'ubicazione dell'immobile in una strada priva di sbocco, marginale, priva di attrattive e servizi, e con limitata accessibilità, depone per l'assenza dei presupposti per l'attribuzione di una classe catastale superiore. Il raffronto con unità immobiliari in zone più attrattive è oggettivamente inappropriato e viola i principi di diritto e il diritto di difesa del contribuente.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione art. 31 D. Lgs. 546/1992 e art. 191 c.p.c.

    Le eccezioni procedurali non sono fondate. L'udienza era finalizzata al conferimento dell'incarico al CTU e non alla trattazione del merito. Il termine di preavviso si applica alle udienze di trattazione, non a quelle istruttorie, salvo concreta lesione del diritto di difesa. L'Agenzia ha partecipato attivamente alle operazioni peritali e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. La nomina del CTU e la formulazione dei quesiti in assenza delle parti non hanno impedito l'interlocuzione con il perito o la tempestiva sollevazione di eccezioni.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per adesione acritica alla CTU e omessa considerazione delle argomentazioni dell'Ufficio

    La Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia motivato in modo logico e coerente, valorizzando le risultanze della CTU. Le critiche dell'Ufficio alla CTU si risolvono in mere valutazioni di parte, non supportate da elementi oggettivi e tempestivamente dedotti. L'appello si fonda in larga parte su nuove produzioni documentali e argomentazioni non contenute nell'avviso di accertamento, in violazione del principio del contraddittorio e del divieto di iura novorum. L'Ufficio non può modificare, integrare o sostituire in corso di causa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa evidenziati nell'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 83
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 83
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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