Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE LOCAZIONE
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 924/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASPERI FRANCESCO, con elezione di domicilio in P.zza Vittorio Emanuele
II, 54 25087 Salò presso avv. MASPERI FRANCESCO, giusta procura;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
TAIOLA ALESSANDRO, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso e nello studio dell'avv. TAIOLA ALESSANDRO, giusta procura;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso.
Parte attrice : - Confermare l'ordinanza provvisoria di rilascio. - Parte_1
Dichiarare risolto il rapporto in atti per intervenuta scadenza del contratto, rigettando all'uopo la proposta opposizione e le domande tutte formulate dalla pagina 1 di 4
Per parte convenuta : In via principale, dichiarare la cessazione della CP_1
materia del contendere in ragione dell'intervenuto accordo intercorso tra le parti in sede di Mediazione e per l'effetto disporre, pertanto, la compensazione delle spese legali;
In ogni caso: non confermare l'ordinanza provvisoria di rilascio, in ragione dell'intervenuto accordo intercorso tra le parti in sede di Mediazione avente natura esecutiva.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'intimante signora Parte_1
conveniva in giudizio la conduttrice signora per intimarle lo sfratto CP_1
per morosità e, in subordine di licenza per finita locazione, con riferimento all'immobile di proprietà dell'intimante sito in Manerba del Garda, via Valtenesi
n. 34.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta resistendo alle domande avversarie e contestando le richieste attoree.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c., si disponeva il provvisorio rilascio dell'immobile entro il 10.05.2024 con riserva delle eccezioni di parte intimante, si disponeva altresì il mutamento del rito ex att. 667 c.p.c., nonché il tentativo obbligatorio di mediazione entro 15 giorni, fissando udienza ex art. 420
c.p.c. al 17.06.2024.
Nelle more, tramite il procedimento di mediazione, le parti raggiungevano un accordo, allegato in giudizio, con cui le parti prevedevano: a) l'obbligo della signora di rilasciare l'immobile entro e non oltre il 30 giugno 2024; b) la CP_1
richiesta congiunta di rinvio dell'udienza di due mesi;
c) l'obbligo della signora a non intraprendere azioni esecutive prima del 30.06.2024; d) l'obbligo Pt_1
pagina 2 di 4 della signora a corrispondere alla signora la somma omnicomprensiva CP_1 Pt_1
di € 600,00 sino alla liberazione dell'immobile. Successivamente, l'accordo non trovava esecuzione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al
26/05/2025 e le parti precisavano come sopra riportato. All'esito il giudizio veniva deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa attrice lamenta la mancata esecuzione degli accordi raggiunti in mediazione, con particolare riferimento alla ritardata data di rilascio dell'immobile locato. Pertanto, ha concluso insistendo nell'accoglimento delle originarie domande di merito. La difesa convenuta si oppone, ribadendo come il ritardo nel rilascio non sia dovuto ad una propria negligenza, ma alla carenza di immobili in locazione nella zona e, comunque, che parte convenuta si sarebbe sempre attivata per cercare di dare esecuzione agli accordi di mediazione.
Ciò premesso, si evidenzia come nel caso di specie in sede di mediazione obbligatoria le parti abbiano raggiunto un accordo che abbia definito la controversia in oggetto, nei termini sopra riportati.
Orbene, come da orientamento della giurisprudenza di merito, l'accordo che le parti raggiungono in mediazione avviata durante la causa determina la cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo (Tribunale di Livorno sentenza n.1069-2024; Tribunale di Vasto, sentenza del 08.11.2021).
Le citate sentenze hanno avuto modo di statuire in fattispecie analoghe, proprio sull'inottemperanza all'accordo di mediazione raggiunto in corso di causa e sugli effetti sul processo e sulle conseguenti spese di lite.
In particolare, si rileva come a seguito del raggiungimento dell'accordo di mediazione, la parte ricorrente non è più titolare di un interesse alla coltivazione del presente giudizio, neppure al limitato fine di far valere l'inottemperanza della pagina 3 di 4 controparte agli impegni convenzionalmente assunti, ben potendo pretenderne l'esecuzione azionando i rimedi all'uopo previsti dalla legge, con autonomi giudizi, proprio perché il verbale di accordo di mediazione costituisce autonomo titolo esecutivo. Conseguentemente, non può ritenersi che il successivo inadempimento di una parte agli obblighi assunti con l'accordo amichevole raggiunto in mediazione, sia sotto il profilo del mancato pagamento dei canoni di locazione pregressi e delle spese condominiali, che per quanto concerne il rilascio dell'immobile locato, possa costituire causa di invalidità o inefficacia degli accordi negoziali intercorsi tra le parti, i quali restano consacrati all'interno di un autonomo atto avente ex lege efficacia esecutiva. Pertanto, al giudice non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, per la sopravvenienza di fatti che, nelle more del processo, hanno privato le parti di ogni interesse a continuare il giudizio fino alla sua naturale conclusione (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 04/06/2009, n. 12887). Quanto al regime delle spese processuali, va disposta la compensazione integrale delle stesse, in conformità alla intesa raggiunta dalle parti anche sulla regolamentazione delle spese di lite, avendo esse accettato la parte della proposta conciliativa che ne prevedeva, appunto, la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in data 26 maggio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
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