Articolo 4 della Legge 8 marzo 1949, n. 75
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23 marzo 1949
Art. 4. Contributo sui materiali

Ai costruttori di navi mercantili per conto di nazionali e' corrisposto, per ogni quintale del peso complessivo della nave, un contributo sui materiali di:
a) lire 2500 per le navi a scafo metallico ed a propulsione meccanica;
b) lire 1800 per le navi a scafo di legno ed a propulsione meccanica fino a 500 tonnellate di stazza lorda;
c) lire 1500 per le navi a scafo di cemento armato fino a 500 tonnellate di stazza lorda;
d) lire 2100 per i velieri a scafo metallico e lire 1200 per i velieri a scafo di legno.
Qualora nella costruzione delle navi vengano impiegati apparati motori completi o singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) o parti staccate di essi o apparecchi o macchinari ausiliari di bordo o parti staccate di essi, provenienti dall'estero, al contributo sui materiali e' apportata una riduzione di lire 3500 per ogni quintale di materiali importati dall'estero, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni ed i fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione.
Tuttavia il contributo sui materiali spettante per la costruzione delle navi a propulsione meccanica non potra', in nessun caso, essere inferiore a lire 2100, 1200 e 1000, a seconda che si tratti di scafi metallici, di legno o di cemento armato, per ogni quintale del peso complessivo dell'intera costruzione, diminuito del peso dell'apparato motore degli altri macchinari e apparecchi o parti di essi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'anse, per i forni e fondi per caldaie, provenienti dall'estero.
Entrata in vigore il 23 marzo 1949