Decreto cautelare 16 aprile 2020
Ordinanza cautelare 15 maggio 2020
Decreto decisorio 21 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 15/05/2020, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/05/2020
N. 00249/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MI GN in Bologna, via San Vitale n. 56;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del Prefetto di Ravenna, Fascicolo n. 6425-2019 / AREA 1^ -O.S.P. emesso in data 23.01.2020 e notificato via PEC in data 30.01.2020, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dall’odierna ricorrente a seguito del rigetto dell’istanza volta ad ottenere la revoca dell’avviso orale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84 comma 5 del DL n. 18/20 convertito in legge n. 27/2020;
Considerato che, per giurisprudenza consolidata, è legittima la misura di prevenzione dell'avviso orale ove emerga una situazione nel complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011;
Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari in considerazione sia dell’assenza di sufficienti profili di “ fumus boni iuris ” sia del “periculum in mora ” potendo comunque la ricorrente per effetto dell’impugnato provvedimento continuare regolarmente a svolgere la propria attività imprenditoriale;
Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, in misura di 1.500,00 (millecinquecento//00) euro, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO