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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 608 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato al Corso Luigi Fera n. 23 presso lo studio dell'avv. Morcavallo
Enrico, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 20.06.2024; attore
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Amantea alla via Dogana n. 258 presso lo studio dell'avv. Politano
Siberia, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva depositata il 5.09.2022; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 2.05.2022, ha proposto domanda di separazione Parte_1
personale dalla coniuge stante il matrimonio con lei contratto in Amantea il CP_1
25.08.2001 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2001), in costanza del quale sono nati due figli, il 2.05.2002 e Per_1 Per_2
1 l'1.06.2006, entrambi attualmente maggiorenni e solo il primo anche economicamente autosufficiente. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, ha dedotto che, per alcuni anni, la vita coniugale è proseguita in maniera tranquilla ed armoniosa, stente l'osservanza da parte dei coniugi degli obblighi matrimoniali sia reciprocamente, che nei confronti della prole;
nel corso degli anni, però, la situazione è mutata e sono insorte incomprensioni e divergenze tra i coniugi, che hanno reso intollerabile la convivenza, così facendo venir meno ogni forma di comunione;
tale crisi familiare è scaturita dal comportamento assunto dalla moglie, la quale, già dall'estate dell'anno 2021, ha iniziato ad assumere atteggiamenti scontrosi nei suoi confronti, allontanandosi sempre più; egli, notando il distacco affettivo della consorte, misto a disagio ed inquietudine, ha provato a conoscerne le ragioni, scoprendo lo scambio di numerosi messaggi telefonici tra la stessa ed un altro uomo, attestanti l'inizio di una relazione extraconiugale, così da giustificare l'addebito della separazione personale a suo carico;
in particolare, la scoperta di tali messaggi ed il fatto di non poter escludere che fossero avvenuti anche incontri “reali” tra i due, ha ingenerato in lui il “forte sospetto di infedeltà”, nonché la diffusione della notizia della crisi coniugale e della motivazione della stessa (vivendo in un piccolo centro cittadino), gli ha comportato un “certo imbarazzo”; sotto il profilo economico, il nucleo familiare ha sempre tratto ogni risorsa dalle attività di entrambi i coniugi;
egli svolge, da sempre, la professione di parrucchiere-acconciatore, che, come ogni attività professionale autonoma, è soggetta a variazioni reddituali continue;
invece, la moglie, da qualche tempo, ha smesso di contribuire in ogni modo all'economia familiare, lasciando addirittura il lavoro a causa di problemi di salute, che le avrebbero consentito di usufruire di un periodo di malattia, senza la necessità di giungere all'interruzione del rapporto lavorativo. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.,
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “pronunci la separazione personale dei Parte_1 CP_ predetti coniugi per fatto addebitabile alla Sig.ra per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Amantea;
- disponga, previa audizione del figlio minore ultradodicenne, l'affido condiviso dello stesso, con collocazione prevalente presso il padre al quale sarà assegnata la casa coniugale;
- fissi ampie modalità di frequentazione del minore da parte della madre;
- ponga a CP_ carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere al marito un congruo assegno mensile per contribuire al mantenimento del figlio minore - in misura non inferiore ad Euro 200,00 - oltre le spese straordinarie (scolastiche, mediche, formative, sportive e ludiche); - con vittoria di spese, diritti ed onorari”. si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 5.09.2022. La stessa, CP_1 impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rilevato che il rapporto coniugale non
2 è stato sereno sin da subito, essendo compromesso già da tempo;
nel corso del matrimonio, infatti, il marito ha sempre tenuto una condotta prevaricatoria nei suoi confronti in violazione del dovere di assistenza sancito dall'art. 143 c.c.; inoltre, lo stesso non solo ha creato ad arte una sua presunta relazione extraconiugale, ma l'ha anche spacciata per vera mettendone al corrente i figli, che progressivamente hanno iniziato a osteggiarla e offenderla in tutti i modi, non riconoscendone più l'autorità genitoriale;
tale situazione ha condotto sia alla cessazione, nel novembre dell'anno 2021, della sua collaborazione presso l'attività lavorativa del marito (ove ha iniziato a lavorare, sia la mattina che il pomeriggio, nell'anno 2017, in seguito alle dimissioni della collaboratrice dello stesso, senza percepire alcunché a titolo di retribuzione), sia ad una sempre più crescente sua alienazione e/o emarginazione all'interno del nucleo familiare, che le hanno causato una serie di disturbi del sonno e depressivi;
attualmente è priva di redditi, non svolgendo alcuna attività lavorativa;
ella ha lavorato presso l'Istituto Papa Giovanni XXIII, come infermiera generica, dall'1.09.1990 al 30.06.2009, quando tale struttura ha chiuso per fallimento;
successivamente, sino all'anno 2014, ha percepito la mobilità e, terminata la suddetta attività lavorativa, si è dedicata esclusivamente alla famiglia, di cui, comunque, si è sempre occupata anche quando lavorava;
sin dal matrimonio, i proventi percepiti da entrambi i coniugi e tutti i risparmi accumulati negli anni (pari a circa euro 31.000,00) sono confluiti su un unico conto corrente bancario cointestato e, dal 2018, su un conto corrente postale, ove, peraltro, lei ha versato l'importo di euro 12.701,49, incassato nell'anno 2010 dal datore di lavoro a titolo di stipendi arretrati, e, nel 2015, la somma di euro 6.936,31, riscossa Parte_2 dopo il cambio di un buono postale a lei intestato per soldi ricevuti in donazione dai genitori;
tuttavia, il marito, a sua insaputa, in data 11.01.2022, ha prelevato l'intero importo depositato presso tale conto cointestato (pari ad euro 11.000,00), girandolo in suo favore su un altro conto;
privata di qualsiasi consistenza economica, è stata anche costretta per motivi di salute a dimettersi dal rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la Comunità Alloggio San
Francesco, stante la sua assunzione in prova il 5.01.2022, non potendo usufruire del periodo di malattia;
infatti, il 31.01.2022 è stata ricoverata presso l'ospedale , con CP_2 successive dimissioni il 2.02.2022, in seguito ad un intervento chirurgico alla zona lombo sacrale effettuato in data 1.02.2022, come da documentazione medica depositata in atti;
in tale frangente e anche nel periodo di convalescenza è stata completamente lasciata sola dai figli e dal marito, sicché, per sopravvivere, è stata costretta a scambiare anticipatamente due buoni postali, invece un altro buono, dell'importo di euro 5.000,00, è rimasto nella disponibilità del marito;
l'abitazione coniugale è costituita da un alloggio di tipo economico popolare composto da otto vani distribuiti tra il piano seminterrato, il piano terra ed il primo piano, con annessa corte di esclusiva pertinenza, assegnatole con contratto del 17.03.2004, a fronte del versamento dell'ultima rata in data 20.12.2018; la consistenza di tale unità immobiliare, dotata di due entrate autonome e vani indipendenti, comunque, consentirebbe un'assegnazione ad entrambi i
3 coniugi. Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare il venir meno CP_1 della comunione materiale e spirituale tra e e per l'effetto Parte_1 CP_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al sig. Parte_1 per essere questi venuto meno ai doveri derivanti dal matrimonio , autorizzando dalla prima udienza i coniugi a vivere separati rispettandosi reciprocamente, con libertà di fissare la loro residenza ove ritengono più opportuno, avendo cura di comunicare ogni relativa variazione all'altro coniuge sino al raggiungimento della maggior età del figlio;
2) In via Per_2 principale affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre assegnando la casa coniugale sita in Amantea Via Veneto 34 alla stessa fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio disponendo che il ragazzo veda il padre liberamente secondo accordi diretti con lo stesso;
3) Porre a carico del ricorrente
[...]
, quale contributo per il mantenimento della moglie e del figlio minore, un assegno Pt_1 mensile dell'importo di €. 600,00 di cui €. 300,00 per la resistente ed €. 300,00 per il figlio minore nonché il 50% delle spese extra assegno per il figlio secondo quanto disposto Per_2 dalle line guida dell'intestato Tribunale. 4) In via del tutto subordinata e in considerazione della consistenza dell'abitazione coniugale disporre l'assegnazione della stessa ad entrambi i coniugi disponendo che quest'ultimi contribuiscano al mantenimento del figlio minore
[...]
nei seguenti termini: la resistente provvedendo al mantenimento diretto Per_3 CP_1 del minore;
il ricorrente versando un assegno mensile di mantenimento di €. Parte_1
300,00; ciascun genitore provvedendo al pagamento del 50% delle spese extra assegno per il figlio secondo quanto disposto dalle linee guida dell'intestato Tribunale. 5) Disporre in ogni caso a carico del ricorrente e a favore della resistente un assegno di Parte_1 mantenimento dell'importo di €. 300,00 e/o di quello diverso che il Tribunale riterrà più equo”.
Incardinata la fase presidenziale, dopo aver ascoltato i coniugi ed il figlio, all'epoca minorenne,
, all'udienza del 13.12.2022, sono stati adottati, su accordo delle parti, i seguenti Persona_4 provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i Per_2 genitori con domicilio preferenziale presso il padre (ovvero al piano terra della palazzina dove abita il nucleo familiare) e facoltà della madre di tenerlo con sé e vederlo compatibilmente con la volontà e le esigenze dello stesso , ovvero quando questi lo vorrà, tenuto conto che lei abita ai piani superiori della medesima palazzina); 2) si occuperà del mantenimento Parte_1 del figlio minore , comprese le spese straordinarie per intero , e verserà alla moglie, a Per_2 titolo di mantenimento della stessa (nell'attesa che verrà valutata, in via giudiziale, la fondatezza della relativa richiesta) , la somma mensile di euro 170,00 , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché continuerà a far fronte alle spese riguardanti l'intera palazzina ove vive il nucleo familiare”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto.
4 Instaurata la fase di merito, le parti, con il deposito di scritti integrativi ex art. 709 c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Assunta la prova orale chiesta dalle parti (come ammessa con ordinanza del 18.09.2023, con cui sono state disattese le altre istanze istruttorie formulate dalle parti, non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni), è stata fissata l'udienza dell'11.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate;
quindi, con ordinanza dell'11.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e CP_1
Occorre, quindi, esaminare le altre questioni oggetto del contendere, riguardanti l'addebito della separazione a carico di uno o dell'altro coniuge (attese le relative reciproche domande proposte dalle parti), il mantenimento della convenuta, quello del figlio (maggiorenne e non Per_2 economicamente autosufficiente) e l'assegnazione della causa coniugale. Infatti, il compimento della maggiore età da parte del figlio in corso di causa comporta la mancata adozione Per_2 di provvedimenti in ordine sia all'affido e al collocamento dello stesso, sia alle modalità dell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Dunque, per quanto concerne l'addebito della separazione, come noto, tale pronuncia richiede, innanzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali;
in secondo luogo,
l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge); nonché, infine, il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn. 1744/2003, 9472/1999,
2648/1989). Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, nella separazione personale, “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone
a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da
5 entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale”
(cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740; nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614 e Cass. sez. I del 28.4.2006 n. 9877). Dunque, “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009 n. 13185 e Cass. civ. sez. I del 28.08.2014 n.
18074); nonché, “La dichiarazione di addebito della separazione implica che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità abbia determinato o contribuito a determinare l'intollerabilità della prova della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016 n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez.
I del 24.08.2006 n. 4203, Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione da parte di quest'ultimo dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Nel caso, poi, di richiesta di addebito reciproco della separazione (come nella specie), l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve necessariamente svolgersi sulla base della valutazione globale della vita familiare e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, permettendo così di accertare se e quale incidenza le stesse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ. ord. n. 15819 del 7.06.2021). Inoltre, con particolare riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, è pacifico che essa rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, una circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale
6 tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale
(cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 16859/2015). In particolare, “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. civ. sez. VI del
19.02.2018 n. 3923, nonché, nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 5.08.2020 n.
16691 e Cass. civ. sez. I del 14.02.2012 n. 2059).
Ebbene, esaminato il compendio probatorio in atti, non può ritenersi che i coniugi abbiano congruamente assolto gli oneri probatori posti a loro carico, avendo ciascuno di essi chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico dell'altro.
Invero, l'attore ha imputato la crisi coniugale al comportamento tenuto la moglie, la quale avrebbe intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione extraconiugale con un altro uomo, come evincibile dai messaggi telefonici prodotti in atti (ovvero con la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata in data 10.01.2023), sicché tale tradimento (di cui è venuto a conoscenza nell'anno 2021) avrebbe causato l'irreversibile crisi del rapporto matrimoniale, sino ad allora tranquillo ed armonioso. A fronte di ciò, invece, la convenuta, negando di aver violato l'obbligo di fedeltà coniugale (non avendo intrattenuto alcuna relazione con un altro uomo in costanza di matrimonio, come desumibile anche dal tenore dei messaggi telefonici prodotti dal marito), ha rilevato che, in realtà, il rapporto matrimoniale non è mai stato sereno, essendo compromesso già da tempo (e, quindi, da ben prima dell'anno 2021), avendo il marito sempre tenuto nei suoi confronti una condotta prevaricatoria, in violazione del dovere di assistenza di cui all'art. 143 c.c..
Orbene, innanzitutto, considerato il tenore degli messaggi telefonici depositati in atti
(riconosciuti anche dal figlio delle parti in causa , escusso come teste, che per Testimone_1 primo li ha scoperti, controllando il cellulare della madre, per poi riferirlo al padre ed al fratello), non vi è prova che la convenuta abbia effettivamente intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione sentimentale con un altro uomo (da lei fermamente negata), né, tra l'altro, vi è alcuna prova (e, prima ancora, allegazione) del fatto che la stessa abbia avuto incontri di persona con il presunto amante. Si tratta, infatti, di conversazioni di natura amichevole, da cui non è dato desumere alcuna intimità e trasporto sentimentale ed emotivo, così da poter ritenere che abbia realmente intrattenuto, in costanza di matrimonio, CP_1 una relazione con un altro uomo, così violando l'obbligo di fedeltà coniugale. Violazione, peraltro, meramente ipotizzata e sospettata dall' attore nell'atto introduttivo del giudizio e non
7 corroborata, anche in corso di causa, da congrui riscontri probatori (cfr., in particolare, quanto riportato a pagina 4 del ricorso depositato da , ove si legge: “la scoperta dello Parte_1 scambio di una serie di messaggi con un soggetto terzo sul cellulare della moglie, nonché il fatto di non poter escludere che tra i due siano anche avvenuti incontri reali, ha generato nel ricorrente il forte sospetto di infedeltà”). Né rileva, a fronte della mancata prova di un effettivo adulterio perpetrato dalla convenuta, che quest'ultima abbia ritenuto opportuno scusarsi per aver scambiato con un altro uomo i messaggi telefonici in questione (come riferito dai testi
[...]
e ). Inoltre, non può ritenersi conferente al caso di specie il Tes_1 Testimone_2 principio di diritto (richiamato anche da nell'atto introduttivo del giudizio) Parte_1 secondo cui “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c. c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge”
(cfr. Cass. civ. sez. VI ord. n. 21657 del 19.09.2017). Nel caso in esame si tratta, infatti, di conversazioni telefoniche (attestanti, peraltro, un rapporto amicale) e non di atteggiamenti compromettenti tenuti dalla convenuta con un altro uomo in pubblico, tali da poter ingenerare plausibili e ragionevoli sospetti di infedeltà della stessa nell'ambiente sociale, così offendendo la dignità e l'onore del coniuge. Né, peraltro, l'attore alcunché ha provato in ordine alla diffusione dei messaggi telefonici in questione e al fatto che ha effettivamente subito di conseguenza un'offesa al proprio decoro ed onore, evidentemente diversa rispetto al presunto
“certo imbarazzo” indicato nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. pagina 4 già richiamata).
Tanto, anche se si considera che nel corso dell'istruttoria è emerso che dei messaggi telefonici di cui si discute sono venuti a conoscenza, oltre ai membri del nucleo familiare in questione, i testi e (comunque parenti delle parti in causa, in quanto Testimone_2 Tes_3 rispettivamente fratello dell'attore e sorella della convenuta) perché riferito loro dallo stesso
. Peraltro, anche ammettendo (per ipotesi) che le suddette conversazioni Parte_1 telefoniche intrattenute da abbiano comportato una violazione da parte della stessa CP_1 dell'obbligo di fedeltà coniugale, non vi è prova (attese le discordanti dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi in corso di causa) che ciò abbia determinato l'irrimediabile crisi matrimoniale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (infatti, se da un lato, i testi e hanno rispettivamente dichiarato: “Mio padre è sempre Testimone_1 Testimone_2 stato presente, anche nelle vicende scolastiche che ci hanno riguardato ed era anche attento alle esigenze di mia madre. Tra di loro c'era un rapporto di una normale coppia;
e ciò fino al
2021”; “Erano molto uniti, abbiamo trascorso le feste sempre insieme, tutte le domeniche eravamo insieme, o noi a casa loro o loro a casa nostra. Fino al 2021 non ci sono stati problemi tra di loro”, dall'altro lato, la teste ha, invece, affermato: “La discussione Tes_3
della play station e a volte anche altre discussioni avvenivano in presenza dei figli. Qualche
8 volta anche io sono stata presente e ho sentito dire da alla moglie le seguenti Parte_1 parole “chiuda sa vucca ca tu un capisci nente.””, “… il signor era come un despota, si Pt_1
doveva fare tutto come diceva lui e mia sorella acconsentiva. Nella vita coniugale mia sorella non contava niente”, “La crisi tra di loro vi era già da anni e proprio per il carattere del signor
). Quindi, mancherebbe, comunque, la prova dell'efficacia causale (nei termini sopra Pt_1 esplicitati) della presunta violazione in questione rispetto al verificarsi dell'irrimediabile crisi coniugale.
Al contempo, sempre in considerazione del tenore contrastante delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, non vi è prova che la crisi coniugale sia stata determinata in via esclusiva dal comportamento autoritario ed incorante tenuto dall'attore nei confronti della moglie. Infatti, se da un lato, i testi e hanno descritto l'attore Testimone_1 Testimone_2 come un marito premuroso e attento alle esigenze della coniuge (oltre che dei figli), dall'altro lato, come detto, la teste ha, invece, riferito che si comportava Tes_3 Parte_1 come un “despota”, in quanto era lui a prendere tutte le decisioni riguardanti il nucleo familiare, senza che la moglie contasse nulla, così che si limitava ad acconsentire.
Dunque, alla luce del compendio istruttorio in atti (comprese le dichiarazioni rese dai testi escussi, senza considerare quelle de relato non corroborate da circostanze estrinseche o altre risultanze probatorie), non risulta adeguatamente dimostrato che i coniugi siano effettivamente incorsi nella violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e, altresì, comparando le condotte da essi tenute, che tali presunte violazioni abbiano comportato, in via esclusiva e diretta,
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'irrimediabile crisi del rapporto coniugale. A tanto consegue, pertanto, il rigetto di entrambe le domande di addebito della separazione proposte da ciascun coniuge nei confronti dell'altro.
È, invece, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati la domanda di mantenimento formulata da per sé stessa. CP_1
Come noto, la separazione personale dei coniugi presuppone, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la permanenza del vincolo coniugale, in quanto restano sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, come il dovere di assistenza materiale. Quindi, il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione può ottenere la condanna dell'altro coniuge al versamento in suo favore di un assegno di mantenimento laddove risulti che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (da individuare con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro), nonché versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge, tenuto conto delle circostanze concrete, compresa, per esempio, la durata del rapporto matrimoniale (cfr. in tal senso, ex
9 plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.01.2018 n. 770, secondo cui “Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato”).
Dunque, il diritto all'assegno di mantenimento nella separazione personale ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente;
la non titolarità da parte dello stesso di adeguati redditi propri (ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti, seppur non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 15.01.2018 n. 770, nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 16.05.2017 n. 12196 e Cass. civ. sez.
I del 12.01.2017 n. 605, secondo cui “In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare detto tenore di vita;
in caso di esito negativo di tale verifica, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, da effettuarsi attraverso la ricostruzione delle complessive situazioni economico-patrimoniali e reddituali degli stessi coniugi, senza che sia necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti da ciascun coniuge”). Invero, in tema di assegno di mantenimento, la capacità reddituale dei coniugi può essere valutata anche in via potenziale (cfr. in questi termini Cass. civ. sez. VI del 30.10.2017 n. 25781), sebbene l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. VI del 20.07.2017 n. 17971 e Cass. civ. sez. VI del 4.12.2017
n. 28938).
Tanto premesso, posta la non addebitabilità della separazione a carico della convenuta (in ragione di quanto sopra rilevato), si evince, altresì, dagli atti di causa la non titolarità da parte della stessa di adeguati redditi propri (ossia di redditi che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Invero, risulta che , esercente la professione di Parte_1
10 parrucchiere, negli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, ha dichiarato redditi complessivi lordi pari alle rispettive somme di euro 11.215,00, 282,00 e 9.219,00; invece, al CP_1 momento priva di un'occupazione lavorativa, negli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, non ha percepito redditi imponibili, mentre, nell'anno 2022, ha dichiarato un reddito di euro 231,38.
Entrambi i coniugi sono proprietari, nella misura del 50% ciascuno, della casa coniugale, costituita da un alloggio di tipo economico popolare composto da tre piani, con annessa corte di esclusiva pertinenza, loro assegnato con contratto del 17.03.2004 (cfr. l'art. 6), nonché la convenuta è proprietaria pro quota (ovvero nella misura di 1/9 e 1/12) di altre unità immobiliari, di cui una sita in Amantea e altre ubicate in Petilia Policastro, di cui quella riportata in catasto al foglio n. 69, p.lla 261, sub. 5 non abitabile (cfr. le visure catastali prodotte dall'attore unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ed il certificato comunale del
18.10.2012 prodotto dalla convenuta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.). Altresì, i coniugi erano cointestatari di un conto corrente, prima, bancario e, poi, postale sul quale è stato, tra l'altro, versato dalla convenuta, nell'anno 2010, l'importo di euro 12.701,49 (incassato a titolo di stipendi arretrati dal precedente datore di lavoro) e, nell'anno 2015, l'importo di euro
6.936,31 (riscosso dopo il rimborso di un buono postale a lei intestato), mentre , Parte_1 in data 11.01.2022, ha prelevato le somme di denaro ivi depositate (pari ad euro 11.000,00), girandole in suo favore su un altro conto (cfr. i documenti nn. 15, 16 e 17 depositati dal CP_1 con la memoria difensiva con cui si è costituita in giudizio;
nonché, per quanto concerne
[...] il prelievo dell'importo di euro 11.000,00 da parte dell'attore, va rilevato che, sebbene, a dire dello stesso, tanto sarebbe avvenuto in accordo con la moglie, in realtà, a fronte delle contestazioni mosse da quest'ultima, alcun riscontro circa tale presunto accordo dei coniugi si evince dal compendio probatorio in atti, né i testi escussi in corso di causa hanno saputo riferire alcunché in proposito). Inoltre, visto il rendiconto periodico del 20.05.2022 intestato a CP_1
(depositato da unitamente alla memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.) ed
[...] Parte_1 esaminata la documentazione da lei prodotta (unitamente alla memoria di costituzione e alla comparsa ex art. 709 c.p.c.), risulta che la convenuta è intestataria di un libretto postale contraddistinto dal n. 000050520944 avente un saldo pari, alla data del 31.12.2021, di euro
2.526,44 e, alla data del 23.02.2023, di euro 3.449,00, nonché (avendo riscosso il 14.04.2022,
25.01.2022 e 18.01.2022 buoni postali per rispettive somme di euro 9.960,00, 5.620,72 e
5.420,77) è titolare di una polizza assicurativa del valore di euro 35.576,17, con scadenza nell'anno 2028. Si evince, poi, dal compendio documentale in atti che è affetta da CP_1 diverse patologie, tanto che, in data 1.02.2022, è stata anche sottoposta ad un intervento chirurgico alla zona lombo sacrale (cfr. la documentazione medica depositata unitamente alla memoria di costituzione in giudizio e, in particolare, il certificato del di del CP_3 CP_4
20.02.2023 prodotto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). E', poi, pacifico che la convenuta, avendo cessato dal 2009 il proprio rapporto di lavoro con l'Istituto Papa Giovanni
11 XXIII (stante il fallimento di tale struttura), dal 2017 al 2021 ha lavorato presso l'esercizio commerciale del marito (ovvero un negozio di parrucchiere) senza una regolare assunzione, mentre è in contestazione (né l'istruttoria ha fornito dati certi sul punto) se tale prestazione lavorativa sia avvenuta solo nei weekend e occasionalmente durante la settimana (come dedotto dall'attore e riferito dai testi e ) o tutti i giorni, sia di mattina Testimone_1 Testimone_2 che di pomeriggio (come dedotto da e risultante dalla testimonianza di CP_1 [...]
); inoltre, non si evince dal compendio probatorio in atti che la convenuta, a fronte di tale Tes_3 attività lavorativa, abbia percepito una regolare retribuzione. Invece, in ordine alle dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la Comunità Alloggio San Francesco in seguito all'assunzione del 5.01.2022, deve tenersi conto, con riguardo alle ragioni che hanno determinato tali dimissioni, che dalla documentazione in atti risulta che la convenuta, in seguito ad un ricovero ospedaliero, in data 1.02.2022 è stata sottoposta (come già rilevato) ad un intervento chirurgico alla zona lombo sacrale, né, attesa la natura del rapporto lavorativo in questione (part time e a tempo determinato) e l'assenza di altri rapporti di lavoro nell'anno precedente (come si evince dagli estratti conto previdenziali in atti), avrebbe potuto usufruire di un periodo di malattia. Inoltre, si evince dalla documentazione in atti che si è, CP_1 comunque, attivata per la ricerca di un'occupazione lavorativa (cfr. gli allegati nn. 29, 30 e 31 della comparsa di costituzione ex art. 709 c.p.c.). Dunque, considerata la condizione economico- patrimoniale delle parti e le circostanze del caso concreto (compresa la durata del rapporto matrimoniale, le precarie condizioni di salute della convenuta, la sua età, il fatto che la stessa – pur avendo lavorato presso l'esercizio commerciale del marito dal 2017 al 2021 - non risulta regolarmente immessa nel mondo del lavoro dall'anno 2009, stante la breve durata per ragioni di salute - ovvero dal 5.01.2022 al 18.01.2022 - del rapporto di lavoro intrattenuto con la
Comunità Alloggio San Francesco e la circostanza che, al momento, è priva di fonti di reddito), si ritiene congruo disporre che versi alla moglie, a titolo di mantenimento della Parte_1 stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 150,00, oltre rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat. Invero, la maggiore richiesta avanzata al riguardo dalla convenuta (pari almeno alla somma mensile euro 300,00) non trova capienza nella disponibilità reddituale (e patrimoniale) dell'attore (anche avuto riguardo al mantenimento da parte dello stesso del figlio e alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per Per_2 lui occorrenti, secondo quanto di seguito indicato); né, alla luce del compendio probatorio in atti, si sarebbe potuto procedere ad indagini patrimoniali riguardanti la persona dello stesso attore, chieste dalla moglie (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 28.01.2011 n.
2098, secondo cui “In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre — d'ufficio o su istanza di parte —
indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole
12 generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati”).
Per quanto riguarda, invece, il mantenimento del figlio , è pacifico che lo stesso, da Per_2 poco maggiorenne, non ha raggiunto (a differenza del primogenito ) un'autosufficienza Per_1 economica ed ha diritto a godere di un contributo al proprio mantenimento da parte dei genitori.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non viene automaticamente meno al raggiungimento della maggiore età, trovando, piuttosto, il suo limite, logico e naturale, allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto la piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. in tal senso, ex multiis, Cass. civ. sez. II del 7.07.2004 n. 12477). Tali circostanze, comunque, non sono in contestazione nel caso di specie. Considerando, quindi, che convive con il padre al piano terra della palazzina adibita a casa coniugale e tenuto Per_2 conto delle condizioni economiche e personali delle parti (sopra evidenziate), dell'età dello stesso figlio e delle sue presumibili esigenze di vita, appare congruo disporre che la madre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento, in favore del padre (con lui convivente), della somma mensile di euro 50,00, rivalutabile secondo gli indici Istat. Invero, lo stato di disoccupazione di non la esonera dall'adempiere all'obbligo di CP_1 mantenimento della prole, ma, comunque, occorre considerare le peculiari circostanze del caso concreto (sopra indicate), compresa la limitata capacità lavorativa e potenzialità reddituale della stessa convenuta.
Per quanto concerne, poi, le spese straordinarie occorrenti per il figlio , si ritiene Per_2 opportuno prevedere (in ragione della disparità delle condizioni economiche dei genitori e delle circostanze concrete evidenziate) che tali spese (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola) siano ripartire tra il padre e la madre nella rispettiva misura del 70% e 30%.
Infine, con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, tenuto conto delle caratteristiche strutturali della stessa (trattandosi di una palazzina con ingressi autonomi) e del fatto che le disposizioni adottate sul punto (su accordo delle parti e in considerazione di quanto dichiarato
13 da durante il suo ascolto) con l'ordinanza presidenziale del 13.12.2022 non Persona_3 hanno fatto sorgere problematiche in ordine alla loro attuazione, si ritiene opportuno disporre che il piano terra di detta palazzina sia assegnato all'attore per potervi continuare a convivere con il figlio , il quale provvederà in via esclusiva alle spese di gestione e manutenzione Per_2 ordinaria solo di tale porzione immobiliare.
La parziale fondatezza delle domande proposte dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 608/2022, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e stante il Parte_1 CP_1 matrimonio tra loro contratto in Amantea il 25.08.2001 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2001);
- rigetta le domande di addebito della separazione a carico del coniuge reciprocamente proposte dalle parti;
- dispone che corrisponda a a titolo di mantenimento della stessa, Parte_1 CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante vaglia postale, bonifico e assegno), la somma mensile di euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dispone che corrisponda a , a titolo di mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, entro il giorno cinque di ogni Per_2 mese (in contanti o mediante vaglia postale, bonifico e assegno), la somma mensile di euro
50,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dispone che e concorrano nella rispettiva misura del 70% e 30% Parte_1 CP_1 alle spese extra assegno occorrenti per il figlio , maggiorenne e non economicamente Per_2 autosufficiente, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee
Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- assegna il piano terra della palazzina adibita a casa coniugale a , affinché vi Parte_1 possa continuare ad abitare con il figlio , maggiorenne e non economicamente Per_2 autosufficiente;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18.02.2025.
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Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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