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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/02/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 12730/24 promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Luisa Ronchetto
parte ricorrente contro
e Controparte_1 Controparte_2 parti resistenti contumaci
premesso
che
- con atto di citazione del 20.05.2024 notificato in data 22.05.24 parte ricorrente intimava ai Sig.ri e lo sfratto per morosità chiedendo ingiunzione di CP_1 CP_2
pagamento per i canoni e oneri accessori non pagati per complessivi € 2.800,00 relativi pagina 1 di 4 al contratto di locazione uso abitativo dell'1.03.2019, regolarmente registrato, della durata di anni 3 dal 1.06.2019 al 31.05.2022, prorogato di diritto di anni 2, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Rivoli (TO), Via Manzoni n. 6;
- i conduttori provvedevano a sanare la morosità dopo aver ricevuto la notifica dello sfratto;
- all'udienza del 16 luglio 2024 le parti intimate, nonostante la ritualità della notifica, non comparivano;
- in tale sede la ricorrente, poiché la morosità era stata sanata dopo la notifica dello sfratto, chiedeva la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio comunque sostenute;
- il GOP, non potendo convalidare lo sfratto per assenza di morosità, trasmetteva il fascicolo al giudice togato di riferimento;
- questo giudice con ordinanza del 16.07.2024, rilevato che il giudizio doveva proseguire solo in punto spese, disponeva la conversione del rito, assegnava termine di giorni 15
per esperire la mediazione obbligatoria e fissava udienza di comparizione per il giorno
30.01.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- la predetta ordinanza veniva ritualmente notificata a cura della cancelleria ai resistenti;
- parte intimante depositava nei termini assegnati la memoria integrativa del 20.01.2024,
insistendo nella propria domanda di condanna dei resistenti alle spese di lite;
- la mediazione è stata attivata, ma i resistenti non sono comparsi;
- all'udienza del 30.01.2025 era presente solo parte ricorrente;
i resistenti non comparivano e se ne dichiarava la contumacia;
- Il G.I concedeva termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte sostitutive della trattazione orale;
pagina 2 di 4 - alla scadenza del termine assegnato viene depositata la presente sentenza;
osservato
che
- come emerge dai documenti prodotti in causa (bonifici - doc. 5) e come asserito dalla resistente, i conduttori hanno sanato la loro morosità soltanto dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di intimazione di sfratto;
- la ricorrente, quindi, di fronte al mancato pagamento spontaneo dei canoni nei termini di legge è stata costretta a radicare il giudizio di sfratto e sostenere le relative spese;
- la ricorrente ha pertanto diritto al rimborso delle spese relative al giudizio di sfratto oltre alle spese di questo giudizio;
- i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale, in:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto - valori minimi:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 284,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito – valori minimi:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 426,00
- fase decisionale: euro 426,00
per complessivi euro 1.648,00 oltre ad euro 340,78 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
pagina 3 di 4 il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
condanna e al pagamento in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro e a favore di delle spese processuali che liquida in euro Parte_1
1.648,00 oltre ad euro 340,78 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 28 febbraio 2025.
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 12730/24 promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Luisa Ronchetto
parte ricorrente contro
e Controparte_1 Controparte_2 parti resistenti contumaci
premesso
che
- con atto di citazione del 20.05.2024 notificato in data 22.05.24 parte ricorrente intimava ai Sig.ri e lo sfratto per morosità chiedendo ingiunzione di CP_1 CP_2
pagamento per i canoni e oneri accessori non pagati per complessivi € 2.800,00 relativi pagina 1 di 4 al contratto di locazione uso abitativo dell'1.03.2019, regolarmente registrato, della durata di anni 3 dal 1.06.2019 al 31.05.2022, prorogato di diritto di anni 2, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Rivoli (TO), Via Manzoni n. 6;
- i conduttori provvedevano a sanare la morosità dopo aver ricevuto la notifica dello sfratto;
- all'udienza del 16 luglio 2024 le parti intimate, nonostante la ritualità della notifica, non comparivano;
- in tale sede la ricorrente, poiché la morosità era stata sanata dopo la notifica dello sfratto, chiedeva la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio comunque sostenute;
- il GOP, non potendo convalidare lo sfratto per assenza di morosità, trasmetteva il fascicolo al giudice togato di riferimento;
- questo giudice con ordinanza del 16.07.2024, rilevato che il giudizio doveva proseguire solo in punto spese, disponeva la conversione del rito, assegnava termine di giorni 15
per esperire la mediazione obbligatoria e fissava udienza di comparizione per il giorno
30.01.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- la predetta ordinanza veniva ritualmente notificata a cura della cancelleria ai resistenti;
- parte intimante depositava nei termini assegnati la memoria integrativa del 20.01.2024,
insistendo nella propria domanda di condanna dei resistenti alle spese di lite;
- la mediazione è stata attivata, ma i resistenti non sono comparsi;
- all'udienza del 30.01.2025 era presente solo parte ricorrente;
i resistenti non comparivano e se ne dichiarava la contumacia;
- Il G.I concedeva termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte sostitutive della trattazione orale;
pagina 2 di 4 - alla scadenza del termine assegnato viene depositata la presente sentenza;
osservato
che
- come emerge dai documenti prodotti in causa (bonifici - doc. 5) e come asserito dalla resistente, i conduttori hanno sanato la loro morosità soltanto dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di intimazione di sfratto;
- la ricorrente, quindi, di fronte al mancato pagamento spontaneo dei canoni nei termini di legge è stata costretta a radicare il giudizio di sfratto e sostenere le relative spese;
- la ricorrente ha pertanto diritto al rimborso delle spese relative al giudizio di sfratto oltre alle spese di questo giudizio;
- i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale, in:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto - valori minimi:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 284,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito – valori minimi:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 426,00
- fase decisionale: euro 426,00
per complessivi euro 1.648,00 oltre ad euro 340,78 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
pagina 3 di 4 il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
condanna e al pagamento in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro e a favore di delle spese processuali che liquida in euro Parte_1
1.648,00 oltre ad euro 340,78 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 28 febbraio 2025.
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
pagina 4 di 4