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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO R.G. n. 4072/2025 SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4072/2025, promossa con ricorso depositato il 15.10.2025 da:
1) Parte_1
Nato a Mazzara Del Vallo (TP) il 26.02.1984 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'avv. Margherita Campiotti
e
1) Parte_2
Nata a Castelvetrano (TP) il 10.03.1986 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Isabella Mauceri
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Campobello Di Mazara il 29 dicembre 2016,
(anno 2016 atto n. 27 parte II serie A); separati con sentenza n. 166/2025 del 02.03.2025 (passata in giudicato in data 15.04.2025); con i seguenti figli minorenni: pagina1 di 3 nata a [...] il 13 ottobre nel 2020. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15.10.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
[...]
(n. il 13.10.2020), con prevalente collocamento e residenza anagrafica Per_1 presso la madre;
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé , salvo diverso e migliore Per_1 accordo direttamente assunto dai genitori: - a fine settimana alternati nella giornata della domenica (o del sabato in caso di impedimento nella giornata della domenica per motivi di turno lavorativo) dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e durante la settimana dall'uscita da scuola (indicativamente alle ore 17.00) sino alle 20.30 (cena compresa), indicativamente nella giornata del mercoledì (salvo diversi accordi tra i genitori in caso di impedimento per motivi di turni di lavoro); - durante le festività natalizie ad anni alterni il giorno della Vigilia o di Natale dalle ore 10.00 alle ore 21.00; - il giorno di
Pasqua ad anni alterni dalle ore 10.00 alle ore 21.00; durante le ferie estive previo accordo eventualmente assunto con la madre tenuto conto delle esigenze anche di crescita di;
- il sig. avrà cura di comunicare alla SI , Per_1 Per_1 Pt_2 entro la fine di ciascun mese, gli eventuali impedimenti lavorativi del mese successivo, onde assumere tempestivi accordi in relazione alla gestione della bambina;
3. Confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo di euro 714,06 mensili complessivi, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre
a rivalutazione annuale Istat come per legge (prima rivalutazione febbraio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia da determinarsi come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
l'assegno unico potrà essere percepito integralmente dalla madre.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Il signor dichiara di rinunciare a qualsiasi diritto sui crediti Parte_1 previdenziali maturati dalla SI , per il rapporto di lavoro da essa svolto Pt_2 in Svizzera, riferentesi sia a forme obbligatorie che facoltative (cd secondo e terzo pilastro) e qualora vi fosse da parte della una qualsivoglia liquidazione CP_1 nei suoi confronti, lo stesso si obbliga sin da ora a rimborsare parimenti la SI
entro giorni quindici dall'ipotetico accredito. Pt_2
pagina2 di 3 I coniugi si danno reciproco atto di avere definito qualsiasi rapporto patrimoniale/economico conseguente il rapporto coniugale e di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
29 dicembre 2016 a Campobello Di Mazara, trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Campobello Di Mazara (anno 2016 atto n. 27 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4072/2025, promossa con ricorso depositato il 15.10.2025 da:
1) Parte_1
Nato a Mazzara Del Vallo (TP) il 26.02.1984 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'avv. Margherita Campiotti
e
1) Parte_2
Nata a Castelvetrano (TP) il 10.03.1986 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Isabella Mauceri
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Campobello Di Mazara il 29 dicembre 2016,
(anno 2016 atto n. 27 parte II serie A); separati con sentenza n. 166/2025 del 02.03.2025 (passata in giudicato in data 15.04.2025); con i seguenti figli minorenni: pagina1 di 3 nata a [...] il 13 ottobre nel 2020. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15.10.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
[...]
(n. il 13.10.2020), con prevalente collocamento e residenza anagrafica Per_1 presso la madre;
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé , salvo diverso e migliore Per_1 accordo direttamente assunto dai genitori: - a fine settimana alternati nella giornata della domenica (o del sabato in caso di impedimento nella giornata della domenica per motivi di turno lavorativo) dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e durante la settimana dall'uscita da scuola (indicativamente alle ore 17.00) sino alle 20.30 (cena compresa), indicativamente nella giornata del mercoledì (salvo diversi accordi tra i genitori in caso di impedimento per motivi di turni di lavoro); - durante le festività natalizie ad anni alterni il giorno della Vigilia o di Natale dalle ore 10.00 alle ore 21.00; - il giorno di
Pasqua ad anni alterni dalle ore 10.00 alle ore 21.00; durante le ferie estive previo accordo eventualmente assunto con la madre tenuto conto delle esigenze anche di crescita di;
- il sig. avrà cura di comunicare alla SI , Per_1 Per_1 Pt_2 entro la fine di ciascun mese, gli eventuali impedimenti lavorativi del mese successivo, onde assumere tempestivi accordi in relazione alla gestione della bambina;
3. Confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo di euro 714,06 mensili complessivi, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre
a rivalutazione annuale Istat come per legge (prima rivalutazione febbraio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia da determinarsi come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
l'assegno unico potrà essere percepito integralmente dalla madre.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Il signor dichiara di rinunciare a qualsiasi diritto sui crediti Parte_1 previdenziali maturati dalla SI , per il rapporto di lavoro da essa svolto Pt_2 in Svizzera, riferentesi sia a forme obbligatorie che facoltative (cd secondo e terzo pilastro) e qualora vi fosse da parte della una qualsivoglia liquidazione CP_1 nei suoi confronti, lo stesso si obbliga sin da ora a rimborsare parimenti la SI
entro giorni quindici dall'ipotetico accredito. Pt_2
pagina2 di 3 I coniugi si danno reciproco atto di avere definito qualsiasi rapporto patrimoniale/economico conseguente il rapporto coniugale e di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
29 dicembre 2016 a Campobello Di Mazara, trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Campobello Di Mazara (anno 2016 atto n. 27 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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