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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggi 17 dicembre 2025 il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi, nella causa n. 2337/2024 RG, dato atto che con decreto in data 14.11.2025 la causa, in sede di decisione, è stata rimessa sul ruolo per il deposito della procura speciale in data 25/07/2024 repertorio n. 181515, raccolta, 12772 - indicata quale atto di conferimento di poteri all'Avv. Salvagno, procuratore di Agenzia delle Entrate-
Riscossione - nonché per il deposito della procura alle liti ritualmente sottoscritta dal detto
Responsabile del contenzioso, con rinvio per verifica della documentazione e discussione e con sostituzione dell'udienza mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 19/11/2025 e le procure allegate;
viste altresì le note scritte depositate in data 15/12/2025 da parte riassumente, che si è ivi integralmente riportata all'atto introduttivo nonché agli scritti difensivi e note d'udienza già depositati, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con vittoria di spese di lite e distrazione delle stesse;
Con rilevato che di Como-Lecco non risulta aver depositato note di trattazione scritta entro il termine perentorio assegnato del 16/12/2025; pronuncia la sentenza che segue ex art 127 ter u.c. c.p.c., mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2337/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. DE VIVO DAVIDE del Foro di Bari e dell'Avv. MATERA ILARIA del
Foro di Roma come da mandato agli atti del fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Largo Leopardi 12.
RICORRENTE
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. ), P.IVA_1
già con il patrocinio dell'avv. SAVA ROBERTO del Foro di Napoli ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Guglielmo Sanfelice, 24, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA presso i cui uffici in Venezia,
San Marco n. 63, è elettivamente domiciliato
RESISTENTI
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Come da note scritte e rispettivi atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. a seguito dell'ordinanza di incompetenza Parte_1
pronunciata in data 08.11.2023 dal Tribunale di Lecco, ha riassunto avanti a questo Tribunale il ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 proposto avverso la cartella di pagamento n.
Con 12220210017004928000, con cui l'Agenzia dell'Entrate, su incarico dell' di Como-Lecco, aveva intimato al medesimo il pagamento della somma di € 8.893,03 nel termine di 60 giorni Parte_1
dalla data di notifica.
Con
2. La vicenda traeva origine dall'ordinanza ingiunzione n. 81 del 22.12.2014, emessa dall' di
Como-Lecco in relazione ad omissioni contestate alla società che Controparte_4 gestiva al tempo il Centro Sportivo “Al Bione” di Lecco e di cui il era legale rappresentante – Pt_1 riguardo al rapporto di lavoro prestato dall'istruttrice di nuoto Avverso la detta Persona_1
ordinanza ingiunzione aveva proposto opposizione in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della incardinando il giudizio dapprima avanti al Tribunale di Controparte_4
Verona e successivamente, a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, avanti al
Tribunale di Lecco. Con sentenza n. 457/2019 del 25.09.2019, il Tribunale di Lecco accoglieva l'opposizione, annullando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La sentenza veniva appellata dall' , gravame che il Controparte_3 ha lamentato non essergli stato mai comunicato. Il Giudizio d'appello si era quindi svolto nella Pt_1 contumacia del e si era concluso con la pronuncia della sentenza n. 1017/2020, che l'opponente Pt_1
diceva non essergli stata parimenti notificata.
In forza della sentenza d'appello era stata quindi emessa la cartella di pagamento oggetto dell'opposizione di cui si discute in questa sede, ove il ha sostenuto: a) la nullità/illegittimità della Pt_1
cartella per omessa notifica degli atti presupposti e per illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 3 L. 241/90; b) l'illegittimità della cartella per nullità dell'atto presupposto, ossia la sentenza d'appello n. 1017/2020, allegatamente pronunciata all'esito di giudizio il cui atto introduttivo non era stato notificato presso il domicilio eletto del Pt_1
Ha dunque chiesto il ricorrente, in via preliminare, la sospensione dell'impugnata cartella e, nel merito, la declaratoria di nullità/illegittimità della cartella stessa e, conseguentemente, la sua revoca.
pagina 3 di 6 Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione nei limiti in cui riferita ad un'opposizione agli atti e non all'esecuzione; ancora, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione Controparte_5
alle eccezioni esulanti da vizi della cartella esattoriale, dichiarando di non accettare il contraddittorio in ordine a tutte le eccezioni relative all'an e al quantum della pretesa azionata e rimarcando di avere quale compito istituzionale solo la quello della riscossione coatta del ruolo formato e trasmesso dall'Ente impositore.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via Controparte_3 preliminare la tardività dell'opposizione, in quanto in tesi orientata a denunciare vizi di motivazione della cartella, ossia vizi attinenti alla regolarità formale del titolo. Nella prospettazione dell' CP_3
l'opposizione avrebbe dunque dovuto essere notificata entro venti giorni dalla notifica della cartella, termine ampiamente decorso.
Con Contestava comunque l' di Como-Lecco, anche nel merito, la fondatezza del lamentato vizio di motivazione.
Contestava altresì la fondatezza dell'opposizione laddove tesa contestare la nullità della sentenza d'appello, ritenendo che il vizio dedotto dovesse essere fatto valere mediante impugnazione del titolo pretesamente nullo.
L'opposizione, per quanto si dirà di seguito, non può trovare accoglimento.
Innanzitutto si rende necessario – anche ai fini della decisione in ordine alle eccezioni di tardività sollevate dalle parti resistenti – procedere alla qualificazione dell'opposizione in esame;
opposizione che, va rilevato, non risulta essere stata oggetto di omogeneo inquadramento, atteso che - secondo quanto si legge nel ricorso in riassunzione - risulta essere stata dapprima qualificata dal giudice del
Lavoro del Tribunale di Lecco in termini di opposizione agli atti esecutivi e successivamente, dal giudice civile del medesimo Tribunale, poi dichiaratosi incompetente, in termini di opposizione all'esecuzione.
Tanto osservato, deve ritenersi che integri opposizione agli atti esecutivi la doglianza con cui il riassumente ha lamentato la carenza di motivazione della cartella di pagamento opposta.
Premesso infatti che va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi l'opposizione che abbia ad oggetto la regolarità degli atti del processo esecutivo (Cass. 1055/2025), deve appunto inquadrarsi in tali termini il prospettato vizio di carenza di motivazione della cartella, sostanziandosi la doglianza nel rilievo di un vizio formale dell'atto (v: Cass. civ. 04/04/2018, n. 8402).
In relazione a tale motivo deve quindi rilevarsi la tardività dell'opposizione.
A mente dell'art. 617 c.p.c., infatti, l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine di pagina 4 di 6 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto (nella specie la cartella di pagamento, che risulta essere stata notificata in data 23.11.2022 – v: doc. 4 Agenzia delle Entrate), termine che parte riassumente – su cui incombeva il relativo onere probatorio a fronte delle eccezioni avversarie - non può dirsi aver osservato.
Parte opponente ha invero replicato alle eccezioni di tardività dell'opposizione richiamando unicamente il tenore dell'ordinanza con la quale il Giudice del Tribunale di Lecco ha dichiarato il difetto di competenza del Tribunale adito (v: note depositate in data 09/10/2024) e le stesse date riportate dalla parte – laddove ha riconosciuto di aver ricevuto la notifica della cartella in data
23.11.2022 ed affermato di aver instaurato l'opposizione in data 23.12.2022 (v: note dep. in data
18.03.2025), ossia 30 giorni dopo – inducono a ravvisare la detta tardività.
Sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte deve poi dirsi infondata la censura di illegittimità della cartella per omessa notifica della sentenza d'appello che ne costituiva l'atto presupposto. Ha infatti affermato la Cassazione che la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anteriormente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione. (Cass. civ. 25.11.2021, n.
36649).
Del pari infondato deve poi dirsi il motivo di opposizione con il quale è stata dedotta l'illegittimità della cartella di pagamento per nullità dell'atto presupposto – che, involgendo la sussistenza del sottostante diritto ad agire in via esecutiva può essere inquadrata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – risultando in questa sede inammissibile ogni vaglio in ordine al titolo azionato.
Va rammentato infatti che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere introdotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo (Cass. civ. 02/08/2021, n. 22090), mentre dovevano essere sollevate nella competente sede di cognizione le questioni relative alla rituale formazione del titolo medesimo e alla fondatezza nel merito della pretesa.
Va ulteriormente osservato che, in caso di omessa rituale instaurazione del contraddittorio sul gravame proposto avverso la sentenza di primo grado e di conseguente nullità della sentenza stessa, l'art. 327
c.p.c., nel consentire l'impugnazione anche oltre i termini di cui al primo comma, non può essere comunque interpretato nel senso dell'assenza di qualsivoglia termine preclusivo.
Nel caso di contumace involontario – quale sarebbe, in tesi, quello in esame – il termine di impugnazione inizia infatti a decorrere dal giorno in cui questi ha avuto conoscenza della sentenza, ossia, nella specie, dalla data di notifica della cartella impugnata. In essa, infatti, risulta espressamente pagina 5 di 6 menzionata non solo l'ordinanza ingiunzione, ma anche la sentenza d'appello con i relativi estremi identificativi, sicché il almeno da quel momento, ha avuto notizia dell'esistenza del titolo Pt_1
azionato.
Da quella data l'opponente, per far valere il vizio di notifica ed eventualmente vedere riformato il titolo, avrebbe dunque dovuto proporre ricorso per Cassazione nel termine di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c. (Cass. civ. 22/12/1999).
In mancanza di impugnativa, nemmeno allegata, il titolo fondante la cartella di pagamento deve pertanto ritenersi passato in giudicato.
Per le esposte ragioni l'opposizione deve quindi essere rigettata.
Rimane assorbita ogni altra questione dedotta in atti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività difensiva svolta dalle parti resistenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'opposizione in esame.
AN
Il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, spese che Parte_1 liquida in €1.696,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge in favore dell' di Como-Lecco ed in € 2.600,00 per compenso, oltre al 15% CP_3 Controparte_3 spese generali, CPA e IVA come per legge, in favore dell'opposta . Controparte_5
Verona, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 6 di 6
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggi 17 dicembre 2025 il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi, nella causa n. 2337/2024 RG, dato atto che con decreto in data 14.11.2025 la causa, in sede di decisione, è stata rimessa sul ruolo per il deposito della procura speciale in data 25/07/2024 repertorio n. 181515, raccolta, 12772 - indicata quale atto di conferimento di poteri all'Avv. Salvagno, procuratore di Agenzia delle Entrate-
Riscossione - nonché per il deposito della procura alle liti ritualmente sottoscritta dal detto
Responsabile del contenzioso, con rinvio per verifica della documentazione e discussione e con sostituzione dell'udienza mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 19/11/2025 e le procure allegate;
viste altresì le note scritte depositate in data 15/12/2025 da parte riassumente, che si è ivi integralmente riportata all'atto introduttivo nonché agli scritti difensivi e note d'udienza già depositati, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con vittoria di spese di lite e distrazione delle stesse;
Con rilevato che di Como-Lecco non risulta aver depositato note di trattazione scritta entro il termine perentorio assegnato del 16/12/2025; pronuncia la sentenza che segue ex art 127 ter u.c. c.p.c., mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2337/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. DE VIVO DAVIDE del Foro di Bari e dell'Avv. MATERA ILARIA del
Foro di Roma come da mandato agli atti del fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Largo Leopardi 12.
RICORRENTE
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. ), P.IVA_1
già con il patrocinio dell'avv. SAVA ROBERTO del Foro di Napoli ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Guglielmo Sanfelice, 24, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA presso i cui uffici in Venezia,
San Marco n. 63, è elettivamente domiciliato
RESISTENTI
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Come da note scritte e rispettivi atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. a seguito dell'ordinanza di incompetenza Parte_1
pronunciata in data 08.11.2023 dal Tribunale di Lecco, ha riassunto avanti a questo Tribunale il ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 proposto avverso la cartella di pagamento n.
Con 12220210017004928000, con cui l'Agenzia dell'Entrate, su incarico dell' di Como-Lecco, aveva intimato al medesimo il pagamento della somma di € 8.893,03 nel termine di 60 giorni Parte_1
dalla data di notifica.
Con
2. La vicenda traeva origine dall'ordinanza ingiunzione n. 81 del 22.12.2014, emessa dall' di
Como-Lecco in relazione ad omissioni contestate alla società che Controparte_4 gestiva al tempo il Centro Sportivo “Al Bione” di Lecco e di cui il era legale rappresentante – Pt_1 riguardo al rapporto di lavoro prestato dall'istruttrice di nuoto Avverso la detta Persona_1
ordinanza ingiunzione aveva proposto opposizione in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della incardinando il giudizio dapprima avanti al Tribunale di Controparte_4
Verona e successivamente, a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, avanti al
Tribunale di Lecco. Con sentenza n. 457/2019 del 25.09.2019, il Tribunale di Lecco accoglieva l'opposizione, annullando, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La sentenza veniva appellata dall' , gravame che il Controparte_3 ha lamentato non essergli stato mai comunicato. Il Giudizio d'appello si era quindi svolto nella Pt_1 contumacia del e si era concluso con la pronuncia della sentenza n. 1017/2020, che l'opponente Pt_1
diceva non essergli stata parimenti notificata.
In forza della sentenza d'appello era stata quindi emessa la cartella di pagamento oggetto dell'opposizione di cui si discute in questa sede, ove il ha sostenuto: a) la nullità/illegittimità della Pt_1
cartella per omessa notifica degli atti presupposti e per illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 3 L. 241/90; b) l'illegittimità della cartella per nullità dell'atto presupposto, ossia la sentenza d'appello n. 1017/2020, allegatamente pronunciata all'esito di giudizio il cui atto introduttivo non era stato notificato presso il domicilio eletto del Pt_1
Ha dunque chiesto il ricorrente, in via preliminare, la sospensione dell'impugnata cartella e, nel merito, la declaratoria di nullità/illegittimità della cartella stessa e, conseguentemente, la sua revoca.
pagina 3 di 6 Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione nei limiti in cui riferita ad un'opposizione agli atti e non all'esecuzione; ancora, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione Controparte_5
alle eccezioni esulanti da vizi della cartella esattoriale, dichiarando di non accettare il contraddittorio in ordine a tutte le eccezioni relative all'an e al quantum della pretesa azionata e rimarcando di avere quale compito istituzionale solo la quello della riscossione coatta del ruolo formato e trasmesso dall'Ente impositore.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via Controparte_3 preliminare la tardività dell'opposizione, in quanto in tesi orientata a denunciare vizi di motivazione della cartella, ossia vizi attinenti alla regolarità formale del titolo. Nella prospettazione dell' CP_3
l'opposizione avrebbe dunque dovuto essere notificata entro venti giorni dalla notifica della cartella, termine ampiamente decorso.
Con Contestava comunque l' di Como-Lecco, anche nel merito, la fondatezza del lamentato vizio di motivazione.
Contestava altresì la fondatezza dell'opposizione laddove tesa contestare la nullità della sentenza d'appello, ritenendo che il vizio dedotto dovesse essere fatto valere mediante impugnazione del titolo pretesamente nullo.
L'opposizione, per quanto si dirà di seguito, non può trovare accoglimento.
Innanzitutto si rende necessario – anche ai fini della decisione in ordine alle eccezioni di tardività sollevate dalle parti resistenti – procedere alla qualificazione dell'opposizione in esame;
opposizione che, va rilevato, non risulta essere stata oggetto di omogeneo inquadramento, atteso che - secondo quanto si legge nel ricorso in riassunzione - risulta essere stata dapprima qualificata dal giudice del
Lavoro del Tribunale di Lecco in termini di opposizione agli atti esecutivi e successivamente, dal giudice civile del medesimo Tribunale, poi dichiaratosi incompetente, in termini di opposizione all'esecuzione.
Tanto osservato, deve ritenersi che integri opposizione agli atti esecutivi la doglianza con cui il riassumente ha lamentato la carenza di motivazione della cartella di pagamento opposta.
Premesso infatti che va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi l'opposizione che abbia ad oggetto la regolarità degli atti del processo esecutivo (Cass. 1055/2025), deve appunto inquadrarsi in tali termini il prospettato vizio di carenza di motivazione della cartella, sostanziandosi la doglianza nel rilievo di un vizio formale dell'atto (v: Cass. civ. 04/04/2018, n. 8402).
In relazione a tale motivo deve quindi rilevarsi la tardività dell'opposizione.
A mente dell'art. 617 c.p.c., infatti, l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine di pagina 4 di 6 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto (nella specie la cartella di pagamento, che risulta essere stata notificata in data 23.11.2022 – v: doc. 4 Agenzia delle Entrate), termine che parte riassumente – su cui incombeva il relativo onere probatorio a fronte delle eccezioni avversarie - non può dirsi aver osservato.
Parte opponente ha invero replicato alle eccezioni di tardività dell'opposizione richiamando unicamente il tenore dell'ordinanza con la quale il Giudice del Tribunale di Lecco ha dichiarato il difetto di competenza del Tribunale adito (v: note depositate in data 09/10/2024) e le stesse date riportate dalla parte – laddove ha riconosciuto di aver ricevuto la notifica della cartella in data
23.11.2022 ed affermato di aver instaurato l'opposizione in data 23.12.2022 (v: note dep. in data
18.03.2025), ossia 30 giorni dopo – inducono a ravvisare la detta tardività.
Sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte deve poi dirsi infondata la censura di illegittimità della cartella per omessa notifica della sentenza d'appello che ne costituiva l'atto presupposto. Ha infatti affermato la Cassazione che la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anteriormente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione. (Cass. civ. 25.11.2021, n.
36649).
Del pari infondato deve poi dirsi il motivo di opposizione con il quale è stata dedotta l'illegittimità della cartella di pagamento per nullità dell'atto presupposto – che, involgendo la sussistenza del sottostante diritto ad agire in via esecutiva può essere inquadrata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – risultando in questa sede inammissibile ogni vaglio in ordine al titolo azionato.
Va rammentato infatti che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere introdotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo (Cass. civ. 02/08/2021, n. 22090), mentre dovevano essere sollevate nella competente sede di cognizione le questioni relative alla rituale formazione del titolo medesimo e alla fondatezza nel merito della pretesa.
Va ulteriormente osservato che, in caso di omessa rituale instaurazione del contraddittorio sul gravame proposto avverso la sentenza di primo grado e di conseguente nullità della sentenza stessa, l'art. 327
c.p.c., nel consentire l'impugnazione anche oltre i termini di cui al primo comma, non può essere comunque interpretato nel senso dell'assenza di qualsivoglia termine preclusivo.
Nel caso di contumace involontario – quale sarebbe, in tesi, quello in esame – il termine di impugnazione inizia infatti a decorrere dal giorno in cui questi ha avuto conoscenza della sentenza, ossia, nella specie, dalla data di notifica della cartella impugnata. In essa, infatti, risulta espressamente pagina 5 di 6 menzionata non solo l'ordinanza ingiunzione, ma anche la sentenza d'appello con i relativi estremi identificativi, sicché il almeno da quel momento, ha avuto notizia dell'esistenza del titolo Pt_1
azionato.
Da quella data l'opponente, per far valere il vizio di notifica ed eventualmente vedere riformato il titolo, avrebbe dunque dovuto proporre ricorso per Cassazione nel termine di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c. (Cass. civ. 22/12/1999).
In mancanza di impugnativa, nemmeno allegata, il titolo fondante la cartella di pagamento deve pertanto ritenersi passato in giudicato.
Per le esposte ragioni l'opposizione deve quindi essere rigettata.
Rimane assorbita ogni altra questione dedotta in atti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività difensiva svolta dalle parti resistenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'opposizione in esame.
AN
Il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, spese che Parte_1 liquida in €1.696,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge in favore dell' di Como-Lecco ed in € 2.600,00 per compenso, oltre al 15% CP_3 Controparte_3 spese generali, CPA e IVA come per legge, in favore dell'opposta . Controparte_5
Verona, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
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