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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/11/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1244/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1244/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BONU MAURO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: SU
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“A) Dichiarare esclusivo proprietario dell'immobile descritto in premessa, per avvenuta usucapione ex art. 1158 c.c.;
B) Con sentenza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei RR. II da ogni responsabilità.
C) Applicare tutti i benefici di legge nei confronti del sig. , il quale è regolarmente iscritto alla Pt_1 gestione Imprenditori Agricoli Professionali. Pertanto, a seguito del presente giudizio che ne accerterà le proprietà indicata nell'atto de quo, intenderà quale assegnatario usufruire delle agevolazioni fiscali
e di tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto dei terreni agricoli”
pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, chiedeva l'accertamento del Parte_1 diritto di proprietà per intervenuta usucapione di un terreno sito in Ozieri, località Sos Montorzos, distinto in Catasto Terreni al foglio 82, mapp. 10, di superficie complessiva di Ha 20.19.67, suddiviso in porzioni letterarie AA e AB.
Più nel dettaglio, l'attore esponeva:
- che, a seguito del frazionamento n. 73587 del 22.5.1991, l'originaria particella 10, con estensione complessiva di Ha 36.56.41, aveva dato origine alla particella 10/1 di HA 16.36.74 e alla particella
10/2 di Ha 20.19.67;
- di aver utilizzato il suddetto terreno, principalmente, per la coltivazione dei cereali e per il pascolo del bestiame;
- di esserne in possesso da più di vent'anni uti dominus continuamente, pubblicamente e pacificamente;
- che il bene è intestato formalmente ai soggetti convenuti;
- che, nel corso del tempo, si era occupato a sue spese della manutenzione ordinaria e straordinaria, svolgendo attività quali la bonifica dei terreni, la realizzazione di nuovi ingressi e di strade interne e l'apposizione di un cancello;
- per tali ragioni, aveva interesse alla pronuncia di acquisto della proprietà a proprio favore.
I convenuti non si costituivano e, accertata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 15.11.2023.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale, anche a seguito dell'acquisizione di integrazioni documentali in punto di dati catastali e dati ipocatastali.
All'udienza del 29.10.2025, la parte attrice discuteva la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì, essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge. pagina 2 di 5 Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attore, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
Si deve precisare che l'oggetto della domanda è esclusivamente il bene distinto al Catasto terreni al F.
82 mapp. 10, particella divisa in due porzioni per una superficie totale di 201.967 m2: tale mappale proviene da svariati frazionamenti, che hanno dato origine ad altri mappali, non oggetto di causa e rispetto ai quali non è necessaria l'integrazione del contraddittorio con i loro intestatari (cfr. verbali dell'udienza del 15.5.2024 e del 29.10.2025).
Inoltre, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale del 26.11.2024) si evince che la parte attrice aveva pacificamente utilizzato il terreno in questione, da più di vent'anni, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Più nel dettaglio, il teste conoscente dell'attore sin dagli anni '90 nonché titolare del Testimone_1
Consorzio agrario di Mores a cui partecipava lo stesso attore, dichiarava di essersi in passato recato sul terreno in esame, che era confinante con l'azienda agricola del Sanna nella zona di “Mores, e Per_1
Ozieri. Io sono anche che quel terreno era confinante con quello di , che era un altro mio Per_2 cliente che all'epoca”. Il teste riferiva di essersi personalmente occupato della posatura della recinzione agropastorale lungo tutto il terreno de quo, su incarico dello stesso “questo primo Parte_1 lavoro è avvenuto circa nel 2000-2001, poi mi sono recato altre volte: ad esempio a ripristinare altre recinzioni, a sistemare i muretti a secco magari rotti dai cinghiali. Ho anche piazzato dei cancelli, del tipo manuale con ante.
Chi commissionava questi lavori? Io ho avuto a che fare solo con il , il quale mi diceva cosa fare Pt_1
e mi pagava”.
Descriveva con sufficiente dettaglio le condizioni del luogo, precisando che il terreno era ampio circa venti ettari.
Anche il successivo testimone, confermava tali circostanze, dichiarando di essere Testimone_2 stato sui luoghi oggetto di causa varie volte, per raccogliere la legna su incarico di a Parte_1 partire da circa venticinque anni fa (cfr. “io personalmente mi sono occupato di fare la legna, raccogliere la legna su un terreno del . Io da sempre mi occupo di fare attività di legna: ricevevo Pt_1 commissioni da tutti i pastori della zona. E ricordo che circa 25 anni fa ho iniziato a ricevere il lavoro
pagina 3 di 5 anche da . L'accordo era che io andavo a fare legna nel suo bosco, gli davo un tantum Parte_1
e poi io commerciavo la legna raccolta.
Questa attività l'ho svolta sul terreno del da circa 25 anni, lo faccio ancora adesso, però adesso Pt_1 non commercio più la legna ma la tengo per uso personale”.
Il teste descriveva altresì le condizioni di abbandono in cui versava il terreno venticinque anni fa: “il terreno era completamente sporco, pieno di alberi di rovi, non si riusciva quasi a camminarci dentro.
Io appunto, su incarico del ho iniziato i lavori di pulizia: per circa 3 anni ho tagliato legna e Pt_1 riordinato la parte del bosco. E intanto il con il tempo arava, aveva anche la pala meccanica. Pt_1
Con il tempo io vedevo che il terreno era usato per il bestiame (pecore, asini e capre). Periodicamente facevamo la pulizia, tagliavamo un po' gli alberi”.
In concordanza con il teste riferiva che il terreno era recintato con rete agropastorale e con Tes_1 muretti a secco.
Entrambi i testimoni riferivano con precisione e dettaglio in merito al godimento continuo e pacifico del bene da parte dell'attore.
Considerata la natura agraria dei beni in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva degli immobili in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ), nato a [...] in data [...], del terreno sito in Parte_1 C.F._1
Ozieri, località Sos Montorzos, identificato al Catasto Terreni al F. 82, mapp. 10, di superficie complessiva di Ha 20.19.67, suddiviso in porzioni letterarie AA e AB;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ex art. 2651 c.c.; pagina 4 di 5 3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 5.11.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1244/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BONU MAURO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: SU
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“A) Dichiarare esclusivo proprietario dell'immobile descritto in premessa, per avvenuta usucapione ex art. 1158 c.c.;
B) Con sentenza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei RR. II da ogni responsabilità.
C) Applicare tutti i benefici di legge nei confronti del sig. , il quale è regolarmente iscritto alla Pt_1 gestione Imprenditori Agricoli Professionali. Pertanto, a seguito del presente giudizio che ne accerterà le proprietà indicata nell'atto de quo, intenderà quale assegnatario usufruire delle agevolazioni fiscali
e di tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto dei terreni agricoli”
pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, chiedeva l'accertamento del Parte_1 diritto di proprietà per intervenuta usucapione di un terreno sito in Ozieri, località Sos Montorzos, distinto in Catasto Terreni al foglio 82, mapp. 10, di superficie complessiva di Ha 20.19.67, suddiviso in porzioni letterarie AA e AB.
Più nel dettaglio, l'attore esponeva:
- che, a seguito del frazionamento n. 73587 del 22.5.1991, l'originaria particella 10, con estensione complessiva di Ha 36.56.41, aveva dato origine alla particella 10/1 di HA 16.36.74 e alla particella
10/2 di Ha 20.19.67;
- di aver utilizzato il suddetto terreno, principalmente, per la coltivazione dei cereali e per il pascolo del bestiame;
- di esserne in possesso da più di vent'anni uti dominus continuamente, pubblicamente e pacificamente;
- che il bene è intestato formalmente ai soggetti convenuti;
- che, nel corso del tempo, si era occupato a sue spese della manutenzione ordinaria e straordinaria, svolgendo attività quali la bonifica dei terreni, la realizzazione di nuovi ingressi e di strade interne e l'apposizione di un cancello;
- per tali ragioni, aveva interesse alla pronuncia di acquisto della proprietà a proprio favore.
I convenuti non si costituivano e, accertata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 15.11.2023.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale, anche a seguito dell'acquisizione di integrazioni documentali in punto di dati catastali e dati ipocatastali.
All'udienza del 29.10.2025, la parte attrice discuteva la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì, essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge. pagina 2 di 5 Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attore, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
Si deve precisare che l'oggetto della domanda è esclusivamente il bene distinto al Catasto terreni al F.
82 mapp. 10, particella divisa in due porzioni per una superficie totale di 201.967 m2: tale mappale proviene da svariati frazionamenti, che hanno dato origine ad altri mappali, non oggetto di causa e rispetto ai quali non è necessaria l'integrazione del contraddittorio con i loro intestatari (cfr. verbali dell'udienza del 15.5.2024 e del 29.10.2025).
Inoltre, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale del 26.11.2024) si evince che la parte attrice aveva pacificamente utilizzato il terreno in questione, da più di vent'anni, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Più nel dettaglio, il teste conoscente dell'attore sin dagli anni '90 nonché titolare del Testimone_1
Consorzio agrario di Mores a cui partecipava lo stesso attore, dichiarava di essersi in passato recato sul terreno in esame, che era confinante con l'azienda agricola del Sanna nella zona di “Mores, e Per_1
Ozieri. Io sono anche che quel terreno era confinante con quello di , che era un altro mio Per_2 cliente che all'epoca”. Il teste riferiva di essersi personalmente occupato della posatura della recinzione agropastorale lungo tutto il terreno de quo, su incarico dello stesso “questo primo Parte_1 lavoro è avvenuto circa nel 2000-2001, poi mi sono recato altre volte: ad esempio a ripristinare altre recinzioni, a sistemare i muretti a secco magari rotti dai cinghiali. Ho anche piazzato dei cancelli, del tipo manuale con ante.
Chi commissionava questi lavori? Io ho avuto a che fare solo con il , il quale mi diceva cosa fare Pt_1
e mi pagava”.
Descriveva con sufficiente dettaglio le condizioni del luogo, precisando che il terreno era ampio circa venti ettari.
Anche il successivo testimone, confermava tali circostanze, dichiarando di essere Testimone_2 stato sui luoghi oggetto di causa varie volte, per raccogliere la legna su incarico di a Parte_1 partire da circa venticinque anni fa (cfr. “io personalmente mi sono occupato di fare la legna, raccogliere la legna su un terreno del . Io da sempre mi occupo di fare attività di legna: ricevevo Pt_1 commissioni da tutti i pastori della zona. E ricordo che circa 25 anni fa ho iniziato a ricevere il lavoro
pagina 3 di 5 anche da . L'accordo era che io andavo a fare legna nel suo bosco, gli davo un tantum Parte_1
e poi io commerciavo la legna raccolta.
Questa attività l'ho svolta sul terreno del da circa 25 anni, lo faccio ancora adesso, però adesso Pt_1 non commercio più la legna ma la tengo per uso personale”.
Il teste descriveva altresì le condizioni di abbandono in cui versava il terreno venticinque anni fa: “il terreno era completamente sporco, pieno di alberi di rovi, non si riusciva quasi a camminarci dentro.
Io appunto, su incarico del ho iniziato i lavori di pulizia: per circa 3 anni ho tagliato legna e Pt_1 riordinato la parte del bosco. E intanto il con il tempo arava, aveva anche la pala meccanica. Pt_1
Con il tempo io vedevo che il terreno era usato per il bestiame (pecore, asini e capre). Periodicamente facevamo la pulizia, tagliavamo un po' gli alberi”.
In concordanza con il teste riferiva che il terreno era recintato con rete agropastorale e con Tes_1 muretti a secco.
Entrambi i testimoni riferivano con precisione e dettaglio in merito al godimento continuo e pacifico del bene da parte dell'attore.
Considerata la natura agraria dei beni in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva degli immobili in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ), nato a [...] in data [...], del terreno sito in Parte_1 C.F._1
Ozieri, località Sos Montorzos, identificato al Catasto Terreni al F. 82, mapp. 10, di superficie complessiva di Ha 20.19.67, suddiviso in porzioni letterarie AA e AB;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ex art. 2651 c.c.; pagina 4 di 5 3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 5.11.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
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