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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 14.05.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6330 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2022, vertente
T R A
, difeso e rappresentato dall'avv. Giuseppe Brandi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv. Marta Odorizzi) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli;
mancato pagamento prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 1.08.2022 parte ricorrente ha esposto: di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2021 per 105 giornate alle dipendenze della ditta “Bruno Emanuele”, di aver presentato all' regolare domanda per ottenere le prestazioni assicurative, che l'elenco CP_2 nominativo annuale relativo all'anno 2021 è stato regolarmente pubblicato con l'inserimento di un solo giorno, di aver segnalato all' in data 3.05.2022 la mancanza di contribuzione senza ricevere alcun CP_2
riscontro; che la mancata iscrizione negli elenchi nominativi del Comune di residenza ha comportato un danno economico (mancata erogazione DS/Agr. e ANF), oltre ai pregiudizi inerenti la posizione
1 assicurativa e previdenziale;
di avere interesse ad accertare il suo diritto all'iscrizione in detto elenco e all'erogazione delle prestazioni assicurative inerenti l'anno 2021.
Sulla base di tal premesse, il ricorrente ha chiesto al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che l'istante nell'anno 2021 ha lavorato come operaio agricolo a tempo determinato per gg. 105; a) Condannare altresì l' al pagamento in favore dell'istante della somma CP_2
di E 6.476,50 (DS agricola e ANF) o di quella maggiore o minore che risulterà dall'effettuanda istruttoria, oltre agli accessori di legge. Condannare infine l' a regolarizzare la posizione CP_2
assicurativa e previdenziale dell'istante ai gg. 106 di lavoro effettivamente prestati nel 2021; b) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore perché anticipatario.”.
In data 22.11.2024 l' si è costituito con memoria di costituzione riferita a tale . CP_2 Persona_1
Preso atto di tale irregolare costituzione, con ordinanza del 26.2.2025 (in atti) l' è stato invitato a CP_2
dedurre in merito all'aspetto in questione e la causa è stata rinviata all'udienza del 14.5.2025, con concessione al convenuto di un termine per deduzioni.
Con note TS del 31.3.2025, da ritenersi anche quale nuova memoria di costituzione e risposta, l' CP_2 ha dedotto che “(…) Per un errore nel deposito … la memoria e gli atti depositati attengono altro soggetto rispetto al ricorrente” e, in relazione alle pretese attoree, ha dedotto l'intervenuto riconoscimento, in favore dell'odierno ricorrente, delle 105 giornate inizialmente non iscritte negli elenchi OTD 2021 perché tardivamente denunciate dal datore di lavoro, per un totale di 106 giornate, nonché il pagamento della quota di prestazione previdenziale rapportata a tali ulteriori giornate.
L' ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
il CP_2
tutto con compensazione integrale delle spese di lite.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti nonché quella depositata da parte resistente unitamente alle note di TS del 31.3.2025, all'esito dell'udienza del 14.5.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione delle note di trattazione scritta di almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. -Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
CP_ Ed invero, è documentato che l' ha provveduto al riconoscimento delle 105 giornate inizialmente non iscritte negli elenchi OTD 2021 per un totale di 106 giornate e al pagamento della quota di prestazione previdenziale rapportata a tali ulteriori giornate.
Tali circostanze, oltre ad essere documentate, sono state confermate dal ricorrente, che, nelle note di trattazione scritta depositate in data 7.5.2025, si è associato alla richiesta di cessata materia del contendere dell' , senza nulla eccepire in merito alla correttezza del numero di giornate e CP_2
2 dell'ulteriore importo ricevuto in pagamento a titolo di DS/Agr. e ANF 2021 ed opponendosi, tuttavia, alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
Nel merito, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
3 Alla stregua delle esposte considerazioni, in virtù dell'avvenuto riconoscimento delle 105 giornate inizialmente non iscritte, nonché del pagamento del surplus di prestazione previdenziale connessa all'iscrizione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. - Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Invero, il ricorrente ha omesso di attivare i rimedi amministrativi previsti dalla legge avverso l'errata iscrizione e l'errato pagamento delle prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione, essendosi limitato a versare in atti una mera “segnalazione contributiva” (Protocollo:
.3100.03/05/2022.0169503), con la quale ha chiesto l'aggiornamento del conto assicurativo per i CP_2
periodi di contribuzione relativi al periodo dal 01.09.2021 al 31.12.2021.
Trattasi di istanza non equiparabile al ricorso alla commissione CISOA avverso la errata iscrizione e al ricorso al Comitato Provinciale avverso la errata liquidazione delle prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione.
A questo proposito ed in termini generali, va rammentato che l'art. 443 c.p.c. in materia previdenziale pone all'istante, la cui richiesta sia stata disattesa dall'Ente gestore ovvero sia stata accolta solo in parte, l'onere, prima di adire il giudice, di sollecitare preventivamente una pronuncia amministrativa di livello sovraordinato, che può sovvertire il primo responso e modificare la decisione in precedenza assunta definendo la contesa.
Il comportamento dell'interessato che non propone ricorso amministrativo, ma instaura direttamente la controversia dinanzi all'autorità giudiziaria senza promuovere i procedimenti di composizione amministrativa previsti dalle leggi speciali ovvero senza attenderne l'esito, è di norma sanzionato con l'improcedibilità della domanda giudiziale. Si tratta di sanzione che determina un arresto solo temporaneo del giudizio (che, infatti, va sospeso al fine di consentire alla parte la presentazione del ricorso in sede amministrativa entro il termine perentorio di sessanta giorni) e comunque a limitata rilevabilità, che è anche officiosa ma consentita solo entro la prima udienza di discussione.
Sebbene nella specie non vi sia motivo di controvertere della procedibilità della domanda, resta il fatto, però, che la ratio della normativa generale risiede in ragioni evidenti di economia processuale e di favor nei confronti della P.A.
Ne deriva che un omesso esperimento dei rimedi amministrativi, quantunque non rilevante ai fini della procedibilità della domanda, ben può assumere rilievo sul diverso piano della regolamentazione delle spese di lite, in quanto la parte interessata, con un comportamento omissivo o intempestivo, ha in
4 sostanza privato l'Ente convenuto della possibilità di rivedere la propria decisione, così da evitare l'instaurazione della lite, con i connessi costi.
In quest'ottica si è rilevato – sia pure con riferimento a diverse tipologie di contenzioso – che anche il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi, ancorché previsti per legge a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria, può costituire motivo che giustifica il ritardo dell' , il quale, prima della CP_2
promozione del giudizio, non è stato messo in grado, con i ricorsi amministrativi, di procedere all'adempimento dovuto (cfr. C. App. Bari, sent. n. 198/2019; C. App. Bari, sent. n. 449/2022).
Il principio generale, che si attaglia anche a questa controversia, è, evidentemente, quello per cui la condotta preprocessuale della parte privata – qui odierno ricorrente – ha contribuito a “dare causa” al giudizio, che avrebbe potuto essere evitato in caso di tempestiva instaurazione dei rimedi amministrativi, ovvero, in mancanza, attraverso l'attesa della definizione degli stessi nel termine assegnato all' . CP_1
Nel caso di specie, non è dedotto, né documentato che il abbia proposto il preventivo ricorso Pt_1
alla commissione CISOA avverso la errata iscrizione e il ricorso al Comitato Provinciale avverso la errata liquidazione delle prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione.
Vi è, poi, che la soddisfazione della pretesa avanzata col ricorso, avvenuta con il riesame da parte dell' , risale al 6.2.2023 (v. doc. 8 allegato alle note di memoria di costituzione CP_2 Pt_2 CP_2
depositata in data 31.3.2025), ovvero ad un'epoca compresa tra il deposito (1.8.2022) e la notifica
(18.11.2024) del ricorso introduttivo del giudizio.
Tale circostanza, unitamente al mancato preventivo esperimento dei rimedi amministrativi, integra le condizioni per disporre la compensazione per intero delle spese di lite (Cass. Civ. sez. lav. 23.2.2024, n.
4823).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 14.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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