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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
L Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sitzia Lorella e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda via Canella n.9, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Pasini Evelina e domiciliato presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 29.10.2006 in
Monte San Giacomo (SA)
- preso atto che all'udienza del 05.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 25.02.2021 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 09.02.2021 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 8 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monte San Giacomo (SA) per l'anno 2006 alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore continuerà ad essere affidato Persona_1
in forma condivisa ad entrambi i genitori e continuerà ad essere collocato presso la madre presso l'alloggio familiare, ove manterrà la propria residenza.
2) Le parti ritengono che, considerata l'età del loro figlio (17 anni), il ragazzo concorderà direttamente con il padre i tempi e le modalità di reciproca frequentazione, dandone comunicazione alla madre ai fini organizzativi.
pag. 2 di 4 3) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2
minorenne corrispondendo alla madre convivente con il Persona_1
ragazzo l'importo mensile di € 405,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, fino al raggiungimento della sua effettiva indipendenza economica.
4) Inoltre entrambi i ricorrenti si faranno carico per la metà ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del loro figlio, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017 con la precisazione che, quando previsto, tali costi extra dovranno essere concordati preventivamente tra le parti se di importo superiore ad Euro 100,00 complessivi.
5) Nulla si dispone in ordine all'assegnazione dell'alloggio familiare in comproprietà fra i coniugi, dal momento che alla signora il Parte_1
signor , a definitiva regolamentazione dei loro rapporti Parte_2
patrimoniali discendenti dall'intercorso rapporto di coniugio, si è impegnato espressamente a cedere gratuitamente con il presente atto la sua quota di ½ indiviso della proprietà dell'immobile così identificato: in P.T.
n. 5079, p.ed. 1300, p. m. 4 in
C.C. Riva, a fronte dell'assunzione da parte della stessa signora
[...]
dell'intero ammontare dei mutui residui di cui in premessa, alla Pt_1
quale ella sta facendo fronte ad ogni effetto dal mese di Dicembre 2024, a cui le parti espressamente rimandano;
pag. 3 di 4 trasferimento immobiliare questo che sarà da eseguirsi entro il termine di
40 giorni dalla sentenza di divorzio innanzi al notaio scelto dalla stessa signora la quale si accollerà anche i relativi costi notarili. Parte_1
6) La signora in virtù della cessione a titolo gratuito a Parte_1
suo favore della metà dell'immobile comune da parte del coniuge, si impegna ad accollarsi interamente i mutui residui gravanti sullo stesso ed a pagare le rimanenti rate già a far data di dicembre 2024, liberando il signor dal rimanente debito per l'indicata causale e per tutte le Parte_2
spese accessorie correlate.
7) Le parti dichiarano di avere regolato con il presente atto ogni questione patrimoniale e non patrimoniale tra loro rendente e riferita all'intercorso rapporti di coniugio e, ferme le obbligazioni di cui sopra, di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
8) Per accordi intervenuti fra i ricorrenti, ciascun parte si farà carico delle spese legali relative all'incardinata procedura;
in particolare la signora si farà carico delle spese legali dell'avv. Lorella Sitzia mentre Pt_1
il signor si farà carico delle spese legali dell'avv. Evelina Pasini. Pt_2
9) con il definitivo scioglimento della comunione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
L Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sitzia Lorella e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda via Canella n.9, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Pasini Evelina e domiciliato presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 29.10.2006 in
Monte San Giacomo (SA)
- preso atto che all'udienza del 05.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 25.02.2021 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 09.02.2021 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 8 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monte San Giacomo (SA) per l'anno 2006 alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore continuerà ad essere affidato Persona_1
in forma condivisa ad entrambi i genitori e continuerà ad essere collocato presso la madre presso l'alloggio familiare, ove manterrà la propria residenza.
2) Le parti ritengono che, considerata l'età del loro figlio (17 anni), il ragazzo concorderà direttamente con il padre i tempi e le modalità di reciproca frequentazione, dandone comunicazione alla madre ai fini organizzativi.
pag. 2 di 4 3) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2
minorenne corrispondendo alla madre convivente con il Persona_1
ragazzo l'importo mensile di € 405,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, fino al raggiungimento della sua effettiva indipendenza economica.
4) Inoltre entrambi i ricorrenti si faranno carico per la metà ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del loro figlio, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017 con la precisazione che, quando previsto, tali costi extra dovranno essere concordati preventivamente tra le parti se di importo superiore ad Euro 100,00 complessivi.
5) Nulla si dispone in ordine all'assegnazione dell'alloggio familiare in comproprietà fra i coniugi, dal momento che alla signora il Parte_1
signor , a definitiva regolamentazione dei loro rapporti Parte_2
patrimoniali discendenti dall'intercorso rapporto di coniugio, si è impegnato espressamente a cedere gratuitamente con il presente atto la sua quota di ½ indiviso della proprietà dell'immobile così identificato: in P.T.
n. 5079, p.ed. 1300, p. m. 4 in
C.C. Riva, a fronte dell'assunzione da parte della stessa signora
[...]
dell'intero ammontare dei mutui residui di cui in premessa, alla Pt_1
quale ella sta facendo fronte ad ogni effetto dal mese di Dicembre 2024, a cui le parti espressamente rimandano;
pag. 3 di 4 trasferimento immobiliare questo che sarà da eseguirsi entro il termine di
40 giorni dalla sentenza di divorzio innanzi al notaio scelto dalla stessa signora la quale si accollerà anche i relativi costi notarili. Parte_1
6) La signora in virtù della cessione a titolo gratuito a Parte_1
suo favore della metà dell'immobile comune da parte del coniuge, si impegna ad accollarsi interamente i mutui residui gravanti sullo stesso ed a pagare le rimanenti rate già a far data di dicembre 2024, liberando il signor dal rimanente debito per l'indicata causale e per tutte le Parte_2
spese accessorie correlate.
7) Le parti dichiarano di avere regolato con il presente atto ogni questione patrimoniale e non patrimoniale tra loro rendente e riferita all'intercorso rapporti di coniugio e, ferme le obbligazioni di cui sopra, di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
8) Per accordi intervenuti fra i ricorrenti, ciascun parte si farà carico delle spese legali relative all'incardinata procedura;
in particolare la signora si farà carico delle spese legali dell'avv. Lorella Sitzia mentre Pt_1
il signor si farà carico delle spese legali dell'avv. Evelina Pasini. Pt_2
9) con il definitivo scioglimento della comunione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4