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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2438/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANUZZI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. SCHETTINI CARMEN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAGANUZZI GIOVANNI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE STEFANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. LEONE STEFANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.5.2024 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, lamentando l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia del licenziamento intimatogli il 14.11.2023 da di cui era stato dipendente. Controparte_1
Affermava in particolare che: 1) era stato assunto da con contratto Controparte_1 dell'1.8.2016, quale addetto ai servizi generali e custode;
2) il 30.10.2023 gli erano stati contestati alcuni gravi fatti, e segnatamente l'avere fruito dei permessi di cui alla L. n. 104/92 senza avere assistito la propria madre, e segnatamente nei giorni 28 luglio, 17 e 18 agosto, 29 settembre e 10 ottobre del 2023; 3) i fatti contestati erano falsi perché in quei giorni, come in tutti quelli in cui aveva fruito dei permessi, aveva sempre prestato assistenza all'anziana madre, affetta dalla sindrome di Alzheimer;
4) aveva contestato in passato alla società un trasferimento da una sede all'altra e aveva anche contestato l'adibizione ad alcune mansioni che avevano pagina 1 di 10 causato una malattia professionale, cosicché il licenziamento era non solo privo di giusta causa ma anche ritorsivo.
Chiedeva quindi che: 1) fosse accertato il carattere ritorsivo e/o la nullità, l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia del licenziamento intimatogli il 6.11.2023; 2) in via principale, fosse condannata ex artt. 2, comma 1, D.l.vo 23/15 e 54 D.l.vo 151/01 a Controparte_1 reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli quanto previsto a titolo di risarcimento del danno la somma mensile di € 3.507,72 dalla cessazione del rapporto all'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, oltre al versamento dei relativi contributi e all'accantonamento del relativo trattamento di fine rapporto;
3) in subordine, fosse condannata ex art. 3, comma 2, D.l.vo n. 23/15 Controparte_1
a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli l'indennità risarcitoria per €. 3.507,72 mensili dalla cessazione del rapporto all'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, oltre al versamento dei relativi contributi e all'accantonamento del relativo trattamento di fine rapporto;
4) in ulteriore subordine, fosse condannata ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 a pagargli nella Controparte_1 misura compresa fra sei e trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto pari a €. 3.507,72 mensili dalla cessazione del rapporto all'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, oltre al versamento dei relativi contributi e all'accantonamento del relativo trattamento di fine rapporto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto.
Affermava a tal proposito che: 1) nessuna ritorsione era stata posta in essere dalla società, tanto che nemmeno il ricorrente evidenziava un preciso nesso causale fra le mansioni svolte e il trasferimento subito e il recesso intimato;
2) dalla relazione investigativa svolta emergeva con chiarezza che – nei giorni indicati nella contestazione - non si era occupato della madre;
3) i fatti erano gravi perché reiterati e in violazione della L. n. 10/92, integranti certamente la giusta causa di licenziamento.
La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza istruttoria del 23.10.2024 ed è stata decisa all'udienza del 13.5.2025 all'esito della discussione, con motivazione riservata.
Le domande del ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto pagina 2 di 10 collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 6498/12).
Per valutare la legittimità del licenziamento: 1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;
2) l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o comunque di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 4060/11).
Nel caso in esame la società datrice di lavoro il 30.10.2023 ha contestato al ricorrente:
“Risulta alla scrivente che dal 28 luglio u.s. fino alla data del 10 ottobre u.s. in almeno cinque occasioni, Lei abbia usufruito di giornate od ore di permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 senza tuttavia recarsi presso l'abitazione della Sua assistita (la Signora
e, tantomeno, senza svolgere attività nell'interesse della stessa al di fuori Parte_2 del suo domicilio. Risulta, infatti, che in data 28 luglio u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra lei non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua assistita, sita in via Caprera 10 a Monza, la quale è risultata presente presso la propria abitazione assieme a una presunta badante. Risulta, altresì, che anche nella giornata del 16 agosto u.s., assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra, Lei non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua assistita, la quale è risultata presente presso la propria abitazione assieme a una presunta badante e che, in compagnia della presunta badante, alle ore 20.15 ha effettuato una passeggiata nelle vicinanze della sua abitazione;
e risulta che Lei non si trovasse nemmeno presso la Sua abitazione. Risulta, altresì, che anche nella giornata del 17 agosto u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra, Le non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua Assistita, e risulta che Lei non si trovasse nemmeno presso la Sua abitazione. Risulta, altresì, che anche nella giornata del 29 settembre u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra nuovamente non si sia mai recato presso il domicilio della Sua assistita. Risulta, infatti, che, una volta allontanatosi alle ore 12.32 dalla Sua sede di lavoro sitata in via Milano 33 a Desio, Lei sia rientrato presso la Sua abitazione, (sita in via Carlo Levi 20 a Cesano Maderno)
pagina 3 di 10 verso le ore 12.53, dalla quale Lei è poi uscito, prima, verso le 14.55 per fare una breve passeggiata – presso il Parco dei Tigli – con un Suo cane e, poi, alle 15.35 a bordo di uno scooter. Risulta, altresì, che anche nella giornata del 10 ottobre u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra. Tuttavia, ci risulta che durante l'arco dell'intera giornata Lei non si sia mai recato presso la residenza della Sua Assistita. Risulta, infatti, che Lei:
- durante la mattina, si sia allontanato dalla Sua abitazione verso le ore 9.50 per recarsi al bar
“il Cafferino” ubicato in Coro Milano 38 a Monza, per poi dirigersi al “Caf Acli Monza” sito sempre in Corso Milano 23, per poi fare rientro alla Sua residenza intoro alle ore 12.00;
- nel corso del pomeriggio, si sia nuovamente allontanato dalla Sua abitazione, ma prima, alle ore 15.02 circa per portare a passeggio il Suo cane nel parto adiacente per circa 10 minuti;
poi, alle ore 15.26 circa, per andare a prendere una minore, con la quale è rientrato presso la Sua abitazione allo ore 15.40; non uscendo più dalla Sua abitazione per il resto della giornata. E risulta che, alle ore 16.40, presso l'abitazione della Sua assistita fosse presente una badante e un uomo non identificato. Tanto le contestiamo, ricordandole che, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente, potrà farci pervenire Sue eventuali giustificazioni e riservandoci di adottare nel Suoi confronti i provvedimenti disciplinari del caso” (documento n. 20 di parte ricorrente).
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue. Il teste , figlio della convivente del ricorrente e convivente con entrambi, ha Testimone_1 dichiarato: “Non ricordo se ha usufruito di permessi e se ha lavorato … Posso dire che al mattino il ricorrente è uscito di casa dicendo che sarebbe andato al CAF. Non so dire a che ora sia rientrato. Io sono studente e sono tornato a casa intorno alle 14,00/14.30 il ricorrente è tornato dopo e prima ha portato fuori il cane e poi ha detto che sarebbe andato dalla madre. È uscito di casa e dopo circa un quarto d'ora è rientrato, agitato, e mi ha detto che qualcuno lo stava seguendo. Ha quindi telefonato a mia madre e a suo fratello per raccontargli quello che era successo. Non ho assistito alle telefonate, non saprei dire che cosa si sono detti. Ricordo che il ricorrente non è uscito di casa subito. Sono uscito io e mi sono accorto di una persona in moto con un casco bianco ferma non lontano da casa. L'ho fotografata e gliela ho fatta vedere;
mi ha detto che era quella a cui si riferiva quando si era accorto di essere seguito. Dopo circa un'ora è uscito di casa dicendomi che sarebbe andato dalla madre a dare il cambio al fratello. Non mi risulta che abbia più visto la moto. Non sono andato con lui da sua madre … In quella giornata non è rientrato in casa con nessuna minore. Per il resto ho già risposto”. Il teste , titolare della società che ha svolto le investigazioni per Testimone_2 conto della società resistente ( che svolge attività investigativa per conto Controparte_2 di ha dichiarato: “ … non so dire, la società di cui sono titolare ha ricevuto Parte_3 mandato da … ricordo che le giornate di controllo furono più di una, e che Parte_3 solo in un'occasione dall'investigazione è risultato che il ricorrente fosse andato a fare la spesa per la madre e gliel'avesse portata a casa. Riconosco in quella che mi viene mostrata la relazione che la società ha consegnato a posso dire che quello è il testo della Parte_3 relazione da noi redatta perché la inviamo a e poi, quando ci Parte_3 Parte_3 invia la copia che manda ai propri clienti controlliamo tutte le volte che il testo sia quello che la società ha trasmesso a alla fine delle investigazioni. Facciamo questo Parte_3
pagina 4 di 10 perché trasmettiamo il testo in formato word e non vogliamo che ci siano degli errori o delle omissioni nel testo della relazione che poi trasmette ai propri clienti. È per Parte_3 questo motivo che posso confermare che il testo che mi viene mostrato è quello che la società ha inviato a e che corrisponde ai controlli effettuati. Per il resto non posso Parte_3 dire di ricordare esattamente le date dei diversi appostamenti ma posso confermare che quello è il contenuto degli accertamenti che abbiamo fatto sul sig. Confermo che in un Pt_1 giorno la persona controllata si è recata a fare la spesa che poi ha portato a casa della madre, ricordo che si trattava di un giorno di settembre, dalla lettura della relazione che mi viene mostrata ricavo che l'episodio riguarda il controllo del giorno 15. Confermo che i controlli sono stati fatti all'esterno dell'abitazione della madre del ricorrente, non siamo mai entrati in casa, quando nella relazione scriviamo che la madre era assistita dalla badante lo abbiamo ricavato dalla circostanza che l'abbiamo vista uscire di casa con la badante e poi rientrarvi sempre con lei. Il giorno 10 ottobre eravamo in due a fare il controllo, così come nelle altre giornate, non ricordo l'episodio della minore di cui la relazione riferisce, immagino che abbia visto coinvolto il mio collega”. Il teste , legale rappresentante della società Testimone_3 [...]
società che collabora con nell'erogazione dei servizi di CP_3 CP_2 investigazione, ha dichiarato: “Non lo so, peraltro le date sono plausibili in considerazione del range temporale che passa fra la richiesta dei clienti e l'affidamento dell'incarico da parte di
Ricordo che i controlli furono più di uno e che assistita era la madre del Parte_3 ricorrente. La signora aveva anche una badante insieme alla quale a volte usciva di casa. Ricordo che le abbiamo chiesto chi fosse e ci ha risposto che era la badante, da questo abbiamo ricavato che lo fosse. Posso dire che l'abitazione della madre del ricorrente ha due ingressi, uno principale da strada asfaltata, dal quale è molto difficile controllare direttamente la porta dell'abitazione senza essere visti, un altro invece, che si trova sul retro e che affaccia su una strada sterrata che, per tale ragione, essendo dissestata, presumo che sia principalmente usata come accesso pedonale piuttosto che carrabile. Quando nella relazione indichiamo che il ricorrente si è recato dalla madre lo facciamo perché l'abbiamo visto accedere lungo la strada dall'ingresso principale. Non l'abbiamo visto entrare ma lo abbiamo dedotto dalla circostanza che lì si trovasse, non avendo altra ragione per accedere a quell'abitazione. I controlli iniziavano intorno alle 6,00 del mattino e si prolungavano nel corso della giornata anche fino alle 21,00. Riconosco in quella che mi viene mostrata la relazione che la società ha redatto per (al teste è mostrata la relazione Parte_3 investigativa depositata da parte resistente). Con riferimento all'episodio della minore del 10 ottobre, non ricordo nulla di particolare. Posso dire però che io facevo principalmente il controllo presso l'abitazione della madre del ricorrente e quindi potrebbe averlo visto in quell'occasione il mio collega. Non so essere più preciso, ricordo che la circostanza è stata menzionata nella relazione ma non riesco a ricordare nulla di più … ricordo che la signora che si è dichiarata badante della madre del ricorrente era una persona di mezz'età, ricordo che aveva i capelli neri … preciso che il nostro appostamento era fatto dalla parte dell'ingresso cosiddetto secondario, sul retro dell'abitazione, poiché da quel punto si poteva vedere anche la parte finale della strada che portava all'accesso principale e quindi più facilmente si tenevano sotto controllo entrambi i punti di ingresso. Naturalmente il controllo era “dinamico” nel senso che non eravamo fermi in un punto fisso ma ci muovevamo a seconda delle circostanze. Non ricordo la data in cui abbiamo accertato che il ricorrente ha portato la spesa a casa della madre;
in quell'occasione abbiamo visto il ricorrente con la pagina 5 di 10 spesa che si è recato nell'abitazione della madre. Non ricordo il giorno esatto, credo che fosse in uno dei due appostamenti di settembre, dalla visione della relazione ricavo che era il giorno 15 … il ricorrente abitava in un luogo diverso da quello in cui abitava la madre, se non ricordo male ci volevano circa 15/20 minuti in automobile, a seconda del traffico. Ricordo che viveva con una donna e, se non ricordo male anche con una persona minore non so dire se un ragazzo o una ragazza. Anche in tal caso abbiamo dedotto la convivenza dal fatto che uscivano insieme dalla stessa abitazione”. La teste convivente del Testimone_4 ricorrente, ha affermato: “È vera la circostanza, ricordo che alla fine del mese mio cognato partì per le ferie e quindi ci siamo trasferiti presso l'abitazione di mia suocera. Abbiamo anche dormito lì. Il ricorrente in quei giorni doveva però, durante il giorno essere a casa nostra perché era stato assente in malattia e dunque doveva aspettare la visita fiscale. Ricordo che siamo stati da mia suocera fin verso la fine del mese di agosto quando poi è tornato mio cognato. Non ricordo il giorno esatto. In quei giorni non c'era la badante perché abbiamo dato il cambio a mio cognato. In realtà non vi è nessuna badante né quando assiste mia suocera il ricorrente né quando lo fa il fratello. Io sono operatrice socio-sanitaria … posso dire che in quel periodo mia suocera era complessivamente autosufficiente, occorreva solo ricordarle che cosa doveva fare. Preciso che il ricorrente in quei giorni usciva di casa intorno alle 8,00 del mattino per recarsi dove abitiamo e poi rientrava intorno alle 8,00 di sera. Ha fatto questo per 5 giorni, poi dal giovedì sera siamo rimasti a casa di mia suocera. A un certo punto ad agosto, non ricordo esattamente quando sono iniziate le ferie, se non ricordo male i primi giorni del mese … Ricordo che il ricorrente i primi giorni aveva un problema al ginocchio e quindi mi occupavo principalmente io di mia suocera, qualche volta l'abbiamo portata fuori la sera ma raramente, principalmente stava in casa … confermo che la chiusura aziendale è stata di due settimane … Non ricordo il giorno esatto, posso però dire che tutte le volte che fruiva del permesso andava da sua madre, non sempre lo accompagnavo a volte sì, altre volte me lo diceva e lo vedevo uscire di casa. Quando andava tornava dopo cena;
a volte si fermava a dormire dalla madre e andava il giorno dopo al lavoro direttamente dall'abitazione di mia suocera. Quasi mai io mi sono fermata a dormire, se non c'era la necessità rientravo a casa. Io ho due figli maschi, uno di 19 anni e l'altro di 9; vivono entrambi con noi …. non ricordo il giorno esatto, posso però dire che normalmente prima di andare dalla madre portava fuori il cane perché io lavoro durante il giorno e quindi è l'unico che può farlo … ricordo che al mattino è uscito di casa ed è andato al CAF di Monza per una pratica che riguardava mia suocera, io sono rimasta a casa perché quel giorno facevo il turno al pomeriggio. Ricordo che è rientrato alla fine della mattinata, non ricordo l'orario esatto. Alle 13.30 io mi sono recata al lavoro, lui doveva portare fuori il cane e poi andare da mia suocera. Nel pomeriggio mi ha telefonato dicendo che quando era uscito di casa per recarsi dalla madre si era accorto di essere seguito e, per questo motivo, era rientrato in casa. In quell'occasione il mio figlio più grande è uscito per capire chi lo stesse seguendo e so che ha fatto anche delle foto. Dopo essere stato in casa per un po' è poi nuovamente uscito per andare da mia suocera. Io sono rientrata a casa alle 22.30, il ricorrente non c'era, è rimasto a dormire da mia suocera … il mio figlio più piccolo è accompagnato a scuola da me o da mio figlio più grande a seconda dei miei turni lavorativi. Mi accordo anche con un'altra mamma che porta o va a prendere entrambi. Resta a scuola fino alle 17.30 perché l'ho iscritto al doposcuola e ciò dalla prima elementare … svolgo l'attuale lavoro da settembre del 2023, all'epoca dei fatti ero operatrice socio-sanitaria e ho lavorato fino al mese di marzo/aprile del pagina 6 di 10 2023, poi ho percepito l'indennità di disoccupazione e ho ricominciato a lavorare il 9 settembre di quell'anno”. Il teste richiamato, ha dichiarato: “Non ricordo se la Testimone_3 persona con cui ho parlato e che si trovava insieme alla madre del ricorrente è la persona presente in aula” (al teste è stata indicata la teste . Testimone_4
Alla luce delle testimonianze rese, deve ritenersi che i fatti contestati siano risultati provati solo in parte. Circa la giornata del 28.7.2023 la lettera di contestazione recita: “Risulta, infatti, che in data 28 luglio u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra lei non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua assistita, sita in via Caprera 10 a Monza, la quale è risultata presente presso la propria abitazione assieme a una presunta badante”. Dall'esame della relazione – confermata nel contenuto dai testi e , che peraltro ricordavano i fatti solo in Testimone_3 Testimone_2 parte – risulta che costoro non abbiano visto il ricorrente a casa della madre, avendo anche suonato al campanello dell'abitazione in due occasioni. La teste Testimone_4 ha poi riferito che il fratello del ricorrente era in ferie e dunque era il ricorrente a
[...] occuparsi della madre e che alla fine del mese si sono trasferiti presso l'abitazione della suocera, dormendo lì. Il ricorrente in quei giorni doveva essere a casa perché era stato assente in malattia e dunque doveva aspettare la visita fiscale. In quei giorni usciva di casa intorno alle 8,00 del mattino per recarsi a casa e poi rientrava intorno alle 8,00 di sera e che lo aveva fatto per cinque giorni, quando poi era rimasto a casa della madre. A fronte del fatto che l'accertamento non ha rilevato una presenza del ricorrente a casa della madre, la teste ha evidenziato che costui si trovava a casa sua dalla sera prima;
non uscendo di casa, plausibilmente non è stato rilevato dai due investigatori, senza che ciò significhi necessariamente che non abbia prestato assistenza alla madre. Quanto invece alle seconda e alla terza giornata contestate, il 16 e il 17 agosto 2023, la lettera di contestazione recita: “Risulta, altresì, che anche nella giornata del 16 agosto u.s., assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra, Lei non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua assistita, la quale è risultata presente presso la propria abitazione assieme a una presunta badante e che, in compagnia della presunta badante, alle ore 20.15 ha effettuato una passeggiata nelle vicinanze della sua abitazione;
e risulta che Lei non si trovasse nemmeno presso la Sua abitazione. Risulta, altresì, che anche nella giornata del 17 agosto u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra, Lei non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua Assistita, e risulta che Lei non si trovasse nemmeno presso la Sua abitazione”. Anche in tal caso le circostanze sono state confermate dai due testimoni, senza che – sul punto specifico – la teste abbia riferito fatti che possano Testimone_4 efficacemente contrastarle. In particolare, in questo caso, per ben due giorni consecutivi gli investigatori non hanno visto il ricorrente presso l'abitazione della madre, durante il giorno, o quantomeno l'orario di lavoro. Di contro, dalla relazione emerge che l'hanno vista uscire a passeggio con una persona che – a loro dire – ha dichiarato essere la badante. La teste ha negato che per la madre del ricorrente sia mai stata assunta una badante, ma è lo stesso ricorrente che - nel ricorso introduttivo - afferma che per alcuni giorni fu assunta una badante per la madre, cosicché la testimonianza sul punto non risulta in alcun modo credibile. Se così è,
pagina 7 di 10 non v'è prova che il ricorrente in quei due giorni si sia occupato dell'assistenza alla madre. Né dai documenti emerge che il ricorrente fosse in ferie e non fruisse dei permessi ex L. n. 104/92. Quanto poi alla quarta giornata contestata - il 29.9.2023 - nella lettera si legge: “Risulta, altresì, che anche nella giornata del 29 settembre u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra nuovamente non si sia mai recato presso il domicilio della Sua assistita. Risulta, infatti, che, una volta allontanatosi alle ore 12.32 dalla Sua sede di lavoro sitata in via Milano 33 a Desio, Lei sia rientrato presso la Sua abitazione, (sita in via Carlo Levi 20 a Cesano Maderno) verso le ore 12.53, dalla quale Lei è poi uscito, prima, verso le 14.55 per fare una breve passeggiata – presso il Parco dei Tigli – con un Suo cane e, poi, alle 15.35 a bordo di uno scooter”. Non è anzitutto contestato fra le parti che il ricorrente al mattino si sia recato al lavoro poiché il permesso era relativo solo al pomeriggio. Nella relazione investigativa è scritto: “Ore 15.35 - nominato da solo ed in sella allo scooter in suo uso, si allontana nuovamente dalla propria abitazione. A causa dell'andatura del veicolo a bordo del quale viaggia il soggetto attenzionato, non risulta possibile proseguire con il pedinamento a vista dello stesso. Ci posizioniamo pertanto presso la residenza dell'assistita per verificarvi l'eventuale presenza del target…Ore 16.00 – giungiamo presso la residenza dell'assistita dove non rileviamo la presenza dell'indagato o dello scooter in suo uso”. Poiché i due investigatori hanno perso di vista il ricorrente nel pedinamento, non può escludersi che costui si sia recato a casa della madre, precedendoli. Quanto infine alla quinta giornata contestata - il 10.10.2023 - nella lettera è scritto:
“Risulta, altresì, che anche nella giornata del 10 ottobre u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra. Tuttavia, ci risulta che durante l'arco dell'intera giornata Lei non si sia mai recato presso la residenza della Sua Assistita. Risulta, infatti, che Lei:
- durante la mattina, si sia allontanato dalla Sua abitazione verso le ore 9.50 per recarsi al bar
“il Cafferino” ubicato in Coro Milano 38 a Monza, per poi dirigersi al “Caf Acli Monza” sito sempre in Corso Milano 23, per poi fare rientro alla Sua residenza intorno alle ore 12.00;
- nel corso del pomeriggio, si sia nuovamente allontanato dalla Sua abitazione, ma prima, alle ore 15.02 circa per portare a passeggio il Suo cane nel parco adiacente per circa 10 minuti;
poi, alle ore 15.26 circa, per andare a prendere una minore, con la quale è rientrato presso la Sua abitazione allo ore 15.40; non uscendo più dalla Sua abitazione per il resto della giornata. E risulta che, alle ore 16.40, presso l'abitazione della Sua assistita fosse presente una badante e un uomo non identificato”. Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la mattina del 10 ottobre 2023 il ricorrente è uscito di casa per andare al CAF della sede di Monza dove ha svolto una pratica nell'interesse della madre (documento n. 32 di parte ricorrente). La circostanza è stata confermata dalla teste che, a proposito del pomeriggio di quel giorno, ha aggiunto: Testimone_4
“Nel pomeriggio mi ha telefonato dicendo che quando era uscito di casa per recarsi dalla madre si era accorto di essere seguito e, per questo motivo, Era rientrato in casa. In quell'occasione il mio figlio più grande è uscito per capire chi lo stesse seguendo e so che ha fatto anche delle foto. Dopo essere stato in casa per un po' è poi nuovamente uscito per andare da mia suocera. Io sono rientrata a casa alle 22.30, il ricorrente non c'era, è rimasto a dormire da mia suocera”. E la circostanza è stata confermata dal teste . Testimone_1
pagina 8 di 10 Al di là di quanto accaduto al pomeriggio, deve ritenersi che l'essere stato a Monza al CAF sia attività idonea a integrare l'assistenza alla madre. E comunque, con riferimento a quanto accaduto al pomeriggio, nessuno dei due testimoni che hanno svolto le indagini ha saputo confermare la circostanza che il ricorrente si sarebbe recato nella propria abitazione con una minore, circostanza che – quindi – non è risultata in alcun modo provata.
Se così è, certamente il ricorrente avrebbe dovuto prestare assistenza anche il 17 e il 18 di agosto alla madre, e tale assistenza non è risultata in alcun modo. E tuttavia il fatto che i giorni di permesso fossero contigui a quelli delle ferie, all'interno del più complessivo piano delle ferie dei dipendenti della società, e che il ricorrente aveva accettato di tramutare le assenze per ferie in permessi, nonostante fossero giorni di chiusura aziendale in cui dunque non avrebbe comunque lavorato, essendo – altrimenti – in ferie, rende la fruizione del permesso, senza avere compiuto assistenza, meno grave in relazione alle complessive circostanze di fatto.
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per valutare la proporzionalità fra fatto addebitato e recesso la congruità della sanzione espulsiva deve essere valutata non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto “di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 17514/10); se anche la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, deve comunque essere verificata l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 11846/09), poiché è pur sempre necessario che essa sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. civ., sez. lav., n. 4435/04), e ciò a maggior ragione se manca una precisa corrispondenza tra i fatti addebitati e le ipotesi specifiche elencate dal contratto collettivo (Cass. civ., sez. lav., n. 13983/00); il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo all'illecito commesso si sostanzia nella “valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto” e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della
“non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c.
L'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. civ., sez. lav., n. 6848/10 e Cass. civ., sez. lav., n. 5280/13).
E nel caso in esame, per le ragioni già dette, deve ritenersi il recesso sproporzionato, visto che - alla luce dell'istruttoria svolta - il fatto contestato è risultato in parte insussistente e, per la parte in cui è sussistente, non è di gravità tale – alla luce delle circostanze concrete – da giustificare il recesso.
Quanto poi alla tutela applicabile, ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia sproporzionato si dichiara estinto il rapporto e si attribuisce al lavoratore un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione della tutela reintegratoria. Nel caso di specie tale indennità può essere quantificata in nove mensilità - in ragione della durata del rapporto di lavoro, per quattro anni e sette mesi circa – pari a €. 3.507,72 mensili, calcolati dal ricorrente sulla base delle buste paga pagina 9 di 10 prodotte (documento n. 44 di parte ricorrente), misura non espressamente contestata dalla società resistente.
In conseguenza di ciò, ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 deve essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro al 14.11.2023 – data del licenziamento – e deve essere condannata al pagamento a favore di di una somma pari a nove mensilità Controparte_1 Parte_1 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Sulla somma così determinata sono poi dovuti ex art. 429, comma 3, c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del licenziamento - il 14.11.2023 - al saldo. La decisione in tal senso della controversia consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni svolte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2438/24 R.G. LAV. promosso da Pt_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa
[...] Controparte_1 istanza disattesa e respinta, così decide: 1) accertata l'illegittimità del licenziamento del 14.11.2023 intimato da a Controparte_1
dichiara estinto il rapporto di lavoro fra le parti e, per l'effetto, condanna Parte_1
a corrispondere a un'indennità pari a nove mensilità Controparte_1 Parte_1 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 14.11.2023 al saldo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in complessivi €. 4.809,00, di cui €. 259,00 per anticipazioni ed €. 4.550,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 10.6.2025
Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2438/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANUZZI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. SCHETTINI CARMEN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAGANUZZI GIOVANNI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE STEFANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. LEONE STEFANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.5.2024 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, lamentando l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia del licenziamento intimatogli il 14.11.2023 da di cui era stato dipendente. Controparte_1
Affermava in particolare che: 1) era stato assunto da con contratto Controparte_1 dell'1.8.2016, quale addetto ai servizi generali e custode;
2) il 30.10.2023 gli erano stati contestati alcuni gravi fatti, e segnatamente l'avere fruito dei permessi di cui alla L. n. 104/92 senza avere assistito la propria madre, e segnatamente nei giorni 28 luglio, 17 e 18 agosto, 29 settembre e 10 ottobre del 2023; 3) i fatti contestati erano falsi perché in quei giorni, come in tutti quelli in cui aveva fruito dei permessi, aveva sempre prestato assistenza all'anziana madre, affetta dalla sindrome di Alzheimer;
4) aveva contestato in passato alla società un trasferimento da una sede all'altra e aveva anche contestato l'adibizione ad alcune mansioni che avevano pagina 1 di 10 causato una malattia professionale, cosicché il licenziamento era non solo privo di giusta causa ma anche ritorsivo.
Chiedeva quindi che: 1) fosse accertato il carattere ritorsivo e/o la nullità, l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia del licenziamento intimatogli il 6.11.2023; 2) in via principale, fosse condannata ex artt. 2, comma 1, D.l.vo 23/15 e 54 D.l.vo 151/01 a Controparte_1 reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli quanto previsto a titolo di risarcimento del danno la somma mensile di € 3.507,72 dalla cessazione del rapporto all'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, oltre al versamento dei relativi contributi e all'accantonamento del relativo trattamento di fine rapporto;
3) in subordine, fosse condannata ex art. 3, comma 2, D.l.vo n. 23/15 Controparte_1
a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli l'indennità risarcitoria per €. 3.507,72 mensili dalla cessazione del rapporto all'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, oltre al versamento dei relativi contributi e all'accantonamento del relativo trattamento di fine rapporto;
4) in ulteriore subordine, fosse condannata ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 a pagargli nella Controparte_1 misura compresa fra sei e trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto pari a €. 3.507,72 mensili dalla cessazione del rapporto all'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, oltre al versamento dei relativi contributi e all'accantonamento del relativo trattamento di fine rapporto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto.
Affermava a tal proposito che: 1) nessuna ritorsione era stata posta in essere dalla società, tanto che nemmeno il ricorrente evidenziava un preciso nesso causale fra le mansioni svolte e il trasferimento subito e il recesso intimato;
2) dalla relazione investigativa svolta emergeva con chiarezza che – nei giorni indicati nella contestazione - non si era occupato della madre;
3) i fatti erano gravi perché reiterati e in violazione della L. n. 10/92, integranti certamente la giusta causa di licenziamento.
La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza istruttoria del 23.10.2024 ed è stata decisa all'udienza del 13.5.2025 all'esito della discussione, con motivazione riservata.
Le domande del ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto pagina 2 di 10 collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 6498/12).
Per valutare la legittimità del licenziamento: 1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;
2) l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o comunque di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 4060/11).
Nel caso in esame la società datrice di lavoro il 30.10.2023 ha contestato al ricorrente:
“Risulta alla scrivente che dal 28 luglio u.s. fino alla data del 10 ottobre u.s. in almeno cinque occasioni, Lei abbia usufruito di giornate od ore di permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 senza tuttavia recarsi presso l'abitazione della Sua assistita (la Signora
e, tantomeno, senza svolgere attività nell'interesse della stessa al di fuori Parte_2 del suo domicilio. Risulta, infatti, che in data 28 luglio u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra lei non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua assistita, sita in via Caprera 10 a Monza, la quale è risultata presente presso la propria abitazione assieme a una presunta badante. Risulta, altresì, che anche nella giornata del 16 agosto u.s., assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra, Lei non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua assistita, la quale è risultata presente presso la propria abitazione assieme a una presunta badante e che, in compagnia della presunta badante, alle ore 20.15 ha effettuato una passeggiata nelle vicinanze della sua abitazione;
e risulta che Lei non si trovasse nemmeno presso la Sua abitazione. Risulta, altresì, che anche nella giornata del 17 agosto u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra, Le non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua Assistita, e risulta che Lei non si trovasse nemmeno presso la Sua abitazione. Risulta, altresì, che anche nella giornata del 29 settembre u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra nuovamente non si sia mai recato presso il domicilio della Sua assistita. Risulta, infatti, che, una volta allontanatosi alle ore 12.32 dalla Sua sede di lavoro sitata in via Milano 33 a Desio, Lei sia rientrato presso la Sua abitazione, (sita in via Carlo Levi 20 a Cesano Maderno)
pagina 3 di 10 verso le ore 12.53, dalla quale Lei è poi uscito, prima, verso le 14.55 per fare una breve passeggiata – presso il Parco dei Tigli – con un Suo cane e, poi, alle 15.35 a bordo di uno scooter. Risulta, altresì, che anche nella giornata del 10 ottobre u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra. Tuttavia, ci risulta che durante l'arco dell'intera giornata Lei non si sia mai recato presso la residenza della Sua Assistita. Risulta, infatti, che Lei:
- durante la mattina, si sia allontanato dalla Sua abitazione verso le ore 9.50 per recarsi al bar
“il Cafferino” ubicato in Coro Milano 38 a Monza, per poi dirigersi al “Caf Acli Monza” sito sempre in Corso Milano 23, per poi fare rientro alla Sua residenza intoro alle ore 12.00;
- nel corso del pomeriggio, si sia nuovamente allontanato dalla Sua abitazione, ma prima, alle ore 15.02 circa per portare a passeggio il Suo cane nel parto adiacente per circa 10 minuti;
poi, alle ore 15.26 circa, per andare a prendere una minore, con la quale è rientrato presso la Sua abitazione allo ore 15.40; non uscendo più dalla Sua abitazione per il resto della giornata. E risulta che, alle ore 16.40, presso l'abitazione della Sua assistita fosse presente una badante e un uomo non identificato. Tanto le contestiamo, ricordandole che, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente, potrà farci pervenire Sue eventuali giustificazioni e riservandoci di adottare nel Suoi confronti i provvedimenti disciplinari del caso” (documento n. 20 di parte ricorrente).
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue. Il teste , figlio della convivente del ricorrente e convivente con entrambi, ha Testimone_1 dichiarato: “Non ricordo se ha usufruito di permessi e se ha lavorato … Posso dire che al mattino il ricorrente è uscito di casa dicendo che sarebbe andato al CAF. Non so dire a che ora sia rientrato. Io sono studente e sono tornato a casa intorno alle 14,00/14.30 il ricorrente è tornato dopo e prima ha portato fuori il cane e poi ha detto che sarebbe andato dalla madre. È uscito di casa e dopo circa un quarto d'ora è rientrato, agitato, e mi ha detto che qualcuno lo stava seguendo. Ha quindi telefonato a mia madre e a suo fratello per raccontargli quello che era successo. Non ho assistito alle telefonate, non saprei dire che cosa si sono detti. Ricordo che il ricorrente non è uscito di casa subito. Sono uscito io e mi sono accorto di una persona in moto con un casco bianco ferma non lontano da casa. L'ho fotografata e gliela ho fatta vedere;
mi ha detto che era quella a cui si riferiva quando si era accorto di essere seguito. Dopo circa un'ora è uscito di casa dicendomi che sarebbe andato dalla madre a dare il cambio al fratello. Non mi risulta che abbia più visto la moto. Non sono andato con lui da sua madre … In quella giornata non è rientrato in casa con nessuna minore. Per il resto ho già risposto”. Il teste , titolare della società che ha svolto le investigazioni per Testimone_2 conto della società resistente ( che svolge attività investigativa per conto Controparte_2 di ha dichiarato: “ … non so dire, la società di cui sono titolare ha ricevuto Parte_3 mandato da … ricordo che le giornate di controllo furono più di una, e che Parte_3 solo in un'occasione dall'investigazione è risultato che il ricorrente fosse andato a fare la spesa per la madre e gliel'avesse portata a casa. Riconosco in quella che mi viene mostrata la relazione che la società ha consegnato a posso dire che quello è il testo della Parte_3 relazione da noi redatta perché la inviamo a e poi, quando ci Parte_3 Parte_3 invia la copia che manda ai propri clienti controlliamo tutte le volte che il testo sia quello che la società ha trasmesso a alla fine delle investigazioni. Facciamo questo Parte_3
pagina 4 di 10 perché trasmettiamo il testo in formato word e non vogliamo che ci siano degli errori o delle omissioni nel testo della relazione che poi trasmette ai propri clienti. È per Parte_3 questo motivo che posso confermare che il testo che mi viene mostrato è quello che la società ha inviato a e che corrisponde ai controlli effettuati. Per il resto non posso Parte_3 dire di ricordare esattamente le date dei diversi appostamenti ma posso confermare che quello è il contenuto degli accertamenti che abbiamo fatto sul sig. Confermo che in un Pt_1 giorno la persona controllata si è recata a fare la spesa che poi ha portato a casa della madre, ricordo che si trattava di un giorno di settembre, dalla lettura della relazione che mi viene mostrata ricavo che l'episodio riguarda il controllo del giorno 15. Confermo che i controlli sono stati fatti all'esterno dell'abitazione della madre del ricorrente, non siamo mai entrati in casa, quando nella relazione scriviamo che la madre era assistita dalla badante lo abbiamo ricavato dalla circostanza che l'abbiamo vista uscire di casa con la badante e poi rientrarvi sempre con lei. Il giorno 10 ottobre eravamo in due a fare il controllo, così come nelle altre giornate, non ricordo l'episodio della minore di cui la relazione riferisce, immagino che abbia visto coinvolto il mio collega”. Il teste , legale rappresentante della società Testimone_3 [...]
società che collabora con nell'erogazione dei servizi di CP_3 CP_2 investigazione, ha dichiarato: “Non lo so, peraltro le date sono plausibili in considerazione del range temporale che passa fra la richiesta dei clienti e l'affidamento dell'incarico da parte di
Ricordo che i controlli furono più di uno e che assistita era la madre del Parte_3 ricorrente. La signora aveva anche una badante insieme alla quale a volte usciva di casa. Ricordo che le abbiamo chiesto chi fosse e ci ha risposto che era la badante, da questo abbiamo ricavato che lo fosse. Posso dire che l'abitazione della madre del ricorrente ha due ingressi, uno principale da strada asfaltata, dal quale è molto difficile controllare direttamente la porta dell'abitazione senza essere visti, un altro invece, che si trova sul retro e che affaccia su una strada sterrata che, per tale ragione, essendo dissestata, presumo che sia principalmente usata come accesso pedonale piuttosto che carrabile. Quando nella relazione indichiamo che il ricorrente si è recato dalla madre lo facciamo perché l'abbiamo visto accedere lungo la strada dall'ingresso principale. Non l'abbiamo visto entrare ma lo abbiamo dedotto dalla circostanza che lì si trovasse, non avendo altra ragione per accedere a quell'abitazione. I controlli iniziavano intorno alle 6,00 del mattino e si prolungavano nel corso della giornata anche fino alle 21,00. Riconosco in quella che mi viene mostrata la relazione che la società ha redatto per (al teste è mostrata la relazione Parte_3 investigativa depositata da parte resistente). Con riferimento all'episodio della minore del 10 ottobre, non ricordo nulla di particolare. Posso dire però che io facevo principalmente il controllo presso l'abitazione della madre del ricorrente e quindi potrebbe averlo visto in quell'occasione il mio collega. Non so essere più preciso, ricordo che la circostanza è stata menzionata nella relazione ma non riesco a ricordare nulla di più … ricordo che la signora che si è dichiarata badante della madre del ricorrente era una persona di mezz'età, ricordo che aveva i capelli neri … preciso che il nostro appostamento era fatto dalla parte dell'ingresso cosiddetto secondario, sul retro dell'abitazione, poiché da quel punto si poteva vedere anche la parte finale della strada che portava all'accesso principale e quindi più facilmente si tenevano sotto controllo entrambi i punti di ingresso. Naturalmente il controllo era “dinamico” nel senso che non eravamo fermi in un punto fisso ma ci muovevamo a seconda delle circostanze. Non ricordo la data in cui abbiamo accertato che il ricorrente ha portato la spesa a casa della madre;
in quell'occasione abbiamo visto il ricorrente con la pagina 5 di 10 spesa che si è recato nell'abitazione della madre. Non ricordo il giorno esatto, credo che fosse in uno dei due appostamenti di settembre, dalla visione della relazione ricavo che era il giorno 15 … il ricorrente abitava in un luogo diverso da quello in cui abitava la madre, se non ricordo male ci volevano circa 15/20 minuti in automobile, a seconda del traffico. Ricordo che viveva con una donna e, se non ricordo male anche con una persona minore non so dire se un ragazzo o una ragazza. Anche in tal caso abbiamo dedotto la convivenza dal fatto che uscivano insieme dalla stessa abitazione”. La teste convivente del Testimone_4 ricorrente, ha affermato: “È vera la circostanza, ricordo che alla fine del mese mio cognato partì per le ferie e quindi ci siamo trasferiti presso l'abitazione di mia suocera. Abbiamo anche dormito lì. Il ricorrente in quei giorni doveva però, durante il giorno essere a casa nostra perché era stato assente in malattia e dunque doveva aspettare la visita fiscale. Ricordo che siamo stati da mia suocera fin verso la fine del mese di agosto quando poi è tornato mio cognato. Non ricordo il giorno esatto. In quei giorni non c'era la badante perché abbiamo dato il cambio a mio cognato. In realtà non vi è nessuna badante né quando assiste mia suocera il ricorrente né quando lo fa il fratello. Io sono operatrice socio-sanitaria … posso dire che in quel periodo mia suocera era complessivamente autosufficiente, occorreva solo ricordarle che cosa doveva fare. Preciso che il ricorrente in quei giorni usciva di casa intorno alle 8,00 del mattino per recarsi dove abitiamo e poi rientrava intorno alle 8,00 di sera. Ha fatto questo per 5 giorni, poi dal giovedì sera siamo rimasti a casa di mia suocera. A un certo punto ad agosto, non ricordo esattamente quando sono iniziate le ferie, se non ricordo male i primi giorni del mese … Ricordo che il ricorrente i primi giorni aveva un problema al ginocchio e quindi mi occupavo principalmente io di mia suocera, qualche volta l'abbiamo portata fuori la sera ma raramente, principalmente stava in casa … confermo che la chiusura aziendale è stata di due settimane … Non ricordo il giorno esatto, posso però dire che tutte le volte che fruiva del permesso andava da sua madre, non sempre lo accompagnavo a volte sì, altre volte me lo diceva e lo vedevo uscire di casa. Quando andava tornava dopo cena;
a volte si fermava a dormire dalla madre e andava il giorno dopo al lavoro direttamente dall'abitazione di mia suocera. Quasi mai io mi sono fermata a dormire, se non c'era la necessità rientravo a casa. Io ho due figli maschi, uno di 19 anni e l'altro di 9; vivono entrambi con noi …. non ricordo il giorno esatto, posso però dire che normalmente prima di andare dalla madre portava fuori il cane perché io lavoro durante il giorno e quindi è l'unico che può farlo … ricordo che al mattino è uscito di casa ed è andato al CAF di Monza per una pratica che riguardava mia suocera, io sono rimasta a casa perché quel giorno facevo il turno al pomeriggio. Ricordo che è rientrato alla fine della mattinata, non ricordo l'orario esatto. Alle 13.30 io mi sono recata al lavoro, lui doveva portare fuori il cane e poi andare da mia suocera. Nel pomeriggio mi ha telefonato dicendo che quando era uscito di casa per recarsi dalla madre si era accorto di essere seguito e, per questo motivo, era rientrato in casa. In quell'occasione il mio figlio più grande è uscito per capire chi lo stesse seguendo e so che ha fatto anche delle foto. Dopo essere stato in casa per un po' è poi nuovamente uscito per andare da mia suocera. Io sono rientrata a casa alle 22.30, il ricorrente non c'era, è rimasto a dormire da mia suocera … il mio figlio più piccolo è accompagnato a scuola da me o da mio figlio più grande a seconda dei miei turni lavorativi. Mi accordo anche con un'altra mamma che porta o va a prendere entrambi. Resta a scuola fino alle 17.30 perché l'ho iscritto al doposcuola e ciò dalla prima elementare … svolgo l'attuale lavoro da settembre del 2023, all'epoca dei fatti ero operatrice socio-sanitaria e ho lavorato fino al mese di marzo/aprile del pagina 6 di 10 2023, poi ho percepito l'indennità di disoccupazione e ho ricominciato a lavorare il 9 settembre di quell'anno”. Il teste richiamato, ha dichiarato: “Non ricordo se la Testimone_3 persona con cui ho parlato e che si trovava insieme alla madre del ricorrente è la persona presente in aula” (al teste è stata indicata la teste . Testimone_4
Alla luce delle testimonianze rese, deve ritenersi che i fatti contestati siano risultati provati solo in parte. Circa la giornata del 28.7.2023 la lettera di contestazione recita: “Risulta, infatti, che in data 28 luglio u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra lei non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua assistita, sita in via Caprera 10 a Monza, la quale è risultata presente presso la propria abitazione assieme a una presunta badante”. Dall'esame della relazione – confermata nel contenuto dai testi e , che peraltro ricordavano i fatti solo in Testimone_3 Testimone_2 parte – risulta che costoro non abbiano visto il ricorrente a casa della madre, avendo anche suonato al campanello dell'abitazione in due occasioni. La teste Testimone_4 ha poi riferito che il fratello del ricorrente era in ferie e dunque era il ricorrente a
[...] occuparsi della madre e che alla fine del mese si sono trasferiti presso l'abitazione della suocera, dormendo lì. Il ricorrente in quei giorni doveva essere a casa perché era stato assente in malattia e dunque doveva aspettare la visita fiscale. In quei giorni usciva di casa intorno alle 8,00 del mattino per recarsi a casa e poi rientrava intorno alle 8,00 di sera e che lo aveva fatto per cinque giorni, quando poi era rimasto a casa della madre. A fronte del fatto che l'accertamento non ha rilevato una presenza del ricorrente a casa della madre, la teste ha evidenziato che costui si trovava a casa sua dalla sera prima;
non uscendo di casa, plausibilmente non è stato rilevato dai due investigatori, senza che ciò significhi necessariamente che non abbia prestato assistenza alla madre. Quanto invece alle seconda e alla terza giornata contestate, il 16 e il 17 agosto 2023, la lettera di contestazione recita: “Risulta, altresì, che anche nella giornata del 16 agosto u.s., assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra, Lei non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua assistita, la quale è risultata presente presso la propria abitazione assieme a una presunta badante e che, in compagnia della presunta badante, alle ore 20.15 ha effettuato una passeggiata nelle vicinanze della sua abitazione;
e risulta che Lei non si trovasse nemmeno presso la Sua abitazione. Risulta, altresì, che anche nella giornata del 17 agosto u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra, Lei non si sia mai recato presso l'abitazione della Sua Assistita, e risulta che Lei non si trovasse nemmeno presso la Sua abitazione”. Anche in tal caso le circostanze sono state confermate dai due testimoni, senza che – sul punto specifico – la teste abbia riferito fatti che possano Testimone_4 efficacemente contrastarle. In particolare, in questo caso, per ben due giorni consecutivi gli investigatori non hanno visto il ricorrente presso l'abitazione della madre, durante il giorno, o quantomeno l'orario di lavoro. Di contro, dalla relazione emerge che l'hanno vista uscire a passeggio con una persona che – a loro dire – ha dichiarato essere la badante. La teste ha negato che per la madre del ricorrente sia mai stata assunta una badante, ma è lo stesso ricorrente che - nel ricorso introduttivo - afferma che per alcuni giorni fu assunta una badante per la madre, cosicché la testimonianza sul punto non risulta in alcun modo credibile. Se così è,
pagina 7 di 10 non v'è prova che il ricorrente in quei due giorni si sia occupato dell'assistenza alla madre. Né dai documenti emerge che il ricorrente fosse in ferie e non fruisse dei permessi ex L. n. 104/92. Quanto poi alla quarta giornata contestata - il 29.9.2023 - nella lettera si legge: “Risulta, altresì, che anche nella giornata del 29 settembre u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra nuovamente non si sia mai recato presso il domicilio della Sua assistita. Risulta, infatti, che, una volta allontanatosi alle ore 12.32 dalla Sua sede di lavoro sitata in via Milano 33 a Desio, Lei sia rientrato presso la Sua abitazione, (sita in via Carlo Levi 20 a Cesano Maderno) verso le ore 12.53, dalla quale Lei è poi uscito, prima, verso le 14.55 per fare una breve passeggiata – presso il Parco dei Tigli – con un Suo cane e, poi, alle 15.35 a bordo di uno scooter”. Non è anzitutto contestato fra le parti che il ricorrente al mattino si sia recato al lavoro poiché il permesso era relativo solo al pomeriggio. Nella relazione investigativa è scritto: “Ore 15.35 - nominato da solo ed in sella allo scooter in suo uso, si allontana nuovamente dalla propria abitazione. A causa dell'andatura del veicolo a bordo del quale viaggia il soggetto attenzionato, non risulta possibile proseguire con il pedinamento a vista dello stesso. Ci posizioniamo pertanto presso la residenza dell'assistita per verificarvi l'eventuale presenza del target…Ore 16.00 – giungiamo presso la residenza dell'assistita dove non rileviamo la presenza dell'indagato o dello scooter in suo uso”. Poiché i due investigatori hanno perso di vista il ricorrente nel pedinamento, non può escludersi che costui si sia recato a casa della madre, precedendoli. Quanto infine alla quinta giornata contestata - il 10.10.2023 - nella lettera è scritto:
“Risulta, altresì, che anche nella giornata del 10 ottobre u.s. assente da lavoro per la fruizione di una giornata di permesso retribuito ai sensi dell'articolo di legge di cui sopra. Tuttavia, ci risulta che durante l'arco dell'intera giornata Lei non si sia mai recato presso la residenza della Sua Assistita. Risulta, infatti, che Lei:
- durante la mattina, si sia allontanato dalla Sua abitazione verso le ore 9.50 per recarsi al bar
“il Cafferino” ubicato in Coro Milano 38 a Monza, per poi dirigersi al “Caf Acli Monza” sito sempre in Corso Milano 23, per poi fare rientro alla Sua residenza intorno alle ore 12.00;
- nel corso del pomeriggio, si sia nuovamente allontanato dalla Sua abitazione, ma prima, alle ore 15.02 circa per portare a passeggio il Suo cane nel parco adiacente per circa 10 minuti;
poi, alle ore 15.26 circa, per andare a prendere una minore, con la quale è rientrato presso la Sua abitazione allo ore 15.40; non uscendo più dalla Sua abitazione per il resto della giornata. E risulta che, alle ore 16.40, presso l'abitazione della Sua assistita fosse presente una badante e un uomo non identificato”. Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la mattina del 10 ottobre 2023 il ricorrente è uscito di casa per andare al CAF della sede di Monza dove ha svolto una pratica nell'interesse della madre (documento n. 32 di parte ricorrente). La circostanza è stata confermata dalla teste che, a proposito del pomeriggio di quel giorno, ha aggiunto: Testimone_4
“Nel pomeriggio mi ha telefonato dicendo che quando era uscito di casa per recarsi dalla madre si era accorto di essere seguito e, per questo motivo, Era rientrato in casa. In quell'occasione il mio figlio più grande è uscito per capire chi lo stesse seguendo e so che ha fatto anche delle foto. Dopo essere stato in casa per un po' è poi nuovamente uscito per andare da mia suocera. Io sono rientrata a casa alle 22.30, il ricorrente non c'era, è rimasto a dormire da mia suocera”. E la circostanza è stata confermata dal teste . Testimone_1
pagina 8 di 10 Al di là di quanto accaduto al pomeriggio, deve ritenersi che l'essere stato a Monza al CAF sia attività idonea a integrare l'assistenza alla madre. E comunque, con riferimento a quanto accaduto al pomeriggio, nessuno dei due testimoni che hanno svolto le indagini ha saputo confermare la circostanza che il ricorrente si sarebbe recato nella propria abitazione con una minore, circostanza che – quindi – non è risultata in alcun modo provata.
Se così è, certamente il ricorrente avrebbe dovuto prestare assistenza anche il 17 e il 18 di agosto alla madre, e tale assistenza non è risultata in alcun modo. E tuttavia il fatto che i giorni di permesso fossero contigui a quelli delle ferie, all'interno del più complessivo piano delle ferie dei dipendenti della società, e che il ricorrente aveva accettato di tramutare le assenze per ferie in permessi, nonostante fossero giorni di chiusura aziendale in cui dunque non avrebbe comunque lavorato, essendo – altrimenti – in ferie, rende la fruizione del permesso, senza avere compiuto assistenza, meno grave in relazione alle complessive circostanze di fatto.
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per valutare la proporzionalità fra fatto addebitato e recesso la congruità della sanzione espulsiva deve essere valutata non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto “di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 17514/10); se anche la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, deve comunque essere verificata l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 11846/09), poiché è pur sempre necessario che essa sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. civ., sez. lav., n. 4435/04), e ciò a maggior ragione se manca una precisa corrispondenza tra i fatti addebitati e le ipotesi specifiche elencate dal contratto collettivo (Cass. civ., sez. lav., n. 13983/00); il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo all'illecito commesso si sostanzia nella “valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto” e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della
“non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c.
L'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. civ., sez. lav., n. 6848/10 e Cass. civ., sez. lav., n. 5280/13).
E nel caso in esame, per le ragioni già dette, deve ritenersi il recesso sproporzionato, visto che - alla luce dell'istruttoria svolta - il fatto contestato è risultato in parte insussistente e, per la parte in cui è sussistente, non è di gravità tale – alla luce delle circostanze concrete – da giustificare il recesso.
Quanto poi alla tutela applicabile, ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia sproporzionato si dichiara estinto il rapporto e si attribuisce al lavoratore un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione della tutela reintegratoria. Nel caso di specie tale indennità può essere quantificata in nove mensilità - in ragione della durata del rapporto di lavoro, per quattro anni e sette mesi circa – pari a €. 3.507,72 mensili, calcolati dal ricorrente sulla base delle buste paga pagina 9 di 10 prodotte (documento n. 44 di parte ricorrente), misura non espressamente contestata dalla società resistente.
In conseguenza di ciò, ex art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 deve essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro al 14.11.2023 – data del licenziamento – e deve essere condannata al pagamento a favore di di una somma pari a nove mensilità Controparte_1 Parte_1 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Sulla somma così determinata sono poi dovuti ex art. 429, comma 3, c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del licenziamento - il 14.11.2023 - al saldo. La decisione in tal senso della controversia consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni svolte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2438/24 R.G. LAV. promosso da Pt_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa
[...] Controparte_1 istanza disattesa e respinta, così decide: 1) accertata l'illegittimità del licenziamento del 14.11.2023 intimato da a Controparte_1
dichiara estinto il rapporto di lavoro fra le parti e, per l'effetto, condanna Parte_1
a corrispondere a un'indennità pari a nove mensilità Controparte_1 Parte_1 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 14.11.2023 al saldo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in complessivi €. 4.809,00, di cui €. 259,00 per anticipazioni ed €. 4.550,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 10.6.2025
Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
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